Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1965, n. 1197
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24 novembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , viene cosi' modificato:
"Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.
I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici".

Entrata in vigore il 24 novembre 1965