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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima –
RGVG n. 255/2025
IL GIUDICE
premesso
- che (C.F. ), ha depositato in data 20.2.2025, Parte_1 P.IVA_1
il ricorso per la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII;
- che, a seguito del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 19 CCII, l'esperto Dott.
ha depositato il proprio parere;
Persona_1
- che si sono costituiti una pluralità di creditori, alcuni dei quali hanno contestato la quantificazione indicata nei documenti della ricorrente o il mancato riconoscimento del privilegio (ad es. il rag.
), ed altri hanno contestato l'operatività delle misure protettive nei loro confronti in Persona_2
quanto lavoratori, oppure in virtù della natura fondiaria del credito e della pendenza dell'esecuzione immobiliare (BCC Brianza e Laghi) o ancora perché è stato già adottato il provvedimento di assegnazione dei canoni d'affitto maturati e maturandi a seguito del pignoramento nei confronti del terzo affittuario;
- che le parti sono comparse all'udienza dell'8.4.2025, come da relativo verbale;
considerato
- che l'Esperto ha individuato nel proprio parere svariate criticità (la mera pendenza di una mediazione al fine di addivenire allo scioglimento dell'affitto d'azienda prevista nel progetto di piano;
l'esistenza di un mero interessamento per il capannone, già pignorato ma di cui si prospetta la vendita stragiudiziale a prezzo superiore alla stima;
perplessità sull'idoneità dell'attuale dirigenza succeduta all'imprenditore defunto;
l'assenza di elementi concreti circa l'intenzione di vendita del parco macchine non funzionale); - che tuttavia l'Esperto in occasione dell'udienza ha concluso favorevolmente alla concessione delle misure protettive, in quanto le iniziative illustrate nel progetto di piano (scioglimento dell'affitto o cessione dell'azienda, vendita del capannone a prezzo superiore a quello della stima in sede esecutiva, vendita parco macchine in surplus), per quanto ancora di esito incerto, potrebbero essere idonee al risanamento aziendale;
- che la difesa della società ricorrente ha illustrato in udienza la serietà delle trattative pendenti con l'affittuaria,
confermate in udienza dal suo legale, e degli interessamenti per il capannone, con riferimento ai quali l'esperto ha attestato lo svolgimento di sopraluoghi;
- considerato che l'art. 19 comma 6° CCII non attribuisce al Tribunale il sindacato sulla fattibilità del piano ma la mera verifica della funzionalità delle misure richieste per il buon esito delle trattative volte al risanamento, alla luce di un mero “progetto” di piano, i cui elementi possono essere ancora relativamente incerti ed in evoluzione;
ritenuto
- che alla stregua del parere dell'Esperto e degli elementi acquisiti grazie alle allegazioni e produzioni delle parti, non si possa escludere l'utilità della concessione delle misure protettive per addivenire ad una composizione negoziata della crisi secondo le linee programmatiche, pur semplicemente abbozzate dalla società ricorrente, la cui attuazione è ancora in fase iniziale ed incerta;
- che tale conclusione trova riscontro nella posizione dei creditori costituiti, che non si sono opposti in radice a tali misure, ma hanno negato l'operatività nei propri confronti per ragioni specifiche;
- che, dunque, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive, salvo la necessità di individuarne i limiti di ambito applicativo;
- che, innanzitutto, la necessità di procedere con le trattative indicate nel progetto di piano ne giustifichi la durata di 90 giorni, salva proroga;
- che in particolare l'espressa previsione normativa ex art. 18 comma 1° CCII, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
- che non possano essere concesse misure protettive (o cautelari) in contrasto con il privilegio processuale di cui all'art. 41 comma 2° D. Lgs. n. 385 del 1993, che consente la prosecuzione dell'esecuzione anche in caso di apertura di una procedura concorsuale, sia essa Liquidazione
Giudiziale o Liquidazione controllata (Cass. 22914/2024), cosicché a maggior ragione dovrebbe operare laddove sia meramente pendente una procedura stragiudiziale di composizione negoziata;
- che non possano essere concesse misure protettive (o cautelari) volte a modificare l'efficacia di atti oramai inoppugnabili di un procedimento esecutivo già definito, come nel caso di assegnazioni di crediti precedenti alla proposizione del ricorso ex artt. 18 e 19;
- che, comunque, la valutazione degli effetti della conferma delle misure ai sensi dell'art. 18 commi
3°, 4°, 5° e 5° bis CCII, rientra nella competenza del Giudice eventualmente adito per la specifica questione (ad es. in sede di opposizione esecutiva);
- che parimenti le contestazioni sul quantum del credito o sulla sua natura privilegiata esulano dalla cognizione di questo Giudice, potendo costituire oggetto di autonomo giudizio oppure,
auspicabilmente, della trattiva in sede di composizione negoziata;
-che l'assenza di opposizioni alla conferma delle misure giustifica la compensazione delle spese;
PQM
CONFERMA
le misure protettive di cui all'art. 18 CCII, con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte, per l'ulteriore durata di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
AVVISA
che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII;
in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.
AVVISA
l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.
COMPENSA Le spese tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro
delle Imprese.
Lecco 13.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Dario Colasanti
- Sezione Prima –
RGVG n. 255/2025
IL GIUDICE
premesso
- che (C.F. ), ha depositato in data 20.2.2025, Parte_1 P.IVA_1
il ricorso per la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII;
- che, a seguito del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 19 CCII, l'esperto Dott.
ha depositato il proprio parere;
Persona_1
- che si sono costituiti una pluralità di creditori, alcuni dei quali hanno contestato la quantificazione indicata nei documenti della ricorrente o il mancato riconoscimento del privilegio (ad es. il rag.
), ed altri hanno contestato l'operatività delle misure protettive nei loro confronti in Persona_2
quanto lavoratori, oppure in virtù della natura fondiaria del credito e della pendenza dell'esecuzione immobiliare (BCC Brianza e Laghi) o ancora perché è stato già adottato il provvedimento di assegnazione dei canoni d'affitto maturati e maturandi a seguito del pignoramento nei confronti del terzo affittuario;
- che le parti sono comparse all'udienza dell'8.4.2025, come da relativo verbale;
considerato
- che l'Esperto ha individuato nel proprio parere svariate criticità (la mera pendenza di una mediazione al fine di addivenire allo scioglimento dell'affitto d'azienda prevista nel progetto di piano;
l'esistenza di un mero interessamento per il capannone, già pignorato ma di cui si prospetta la vendita stragiudiziale a prezzo superiore alla stima;
perplessità sull'idoneità dell'attuale dirigenza succeduta all'imprenditore defunto;
l'assenza di elementi concreti circa l'intenzione di vendita del parco macchine non funzionale); - che tuttavia l'Esperto in occasione dell'udienza ha concluso favorevolmente alla concessione delle misure protettive, in quanto le iniziative illustrate nel progetto di piano (scioglimento dell'affitto o cessione dell'azienda, vendita del capannone a prezzo superiore a quello della stima in sede esecutiva, vendita parco macchine in surplus), per quanto ancora di esito incerto, potrebbero essere idonee al risanamento aziendale;
- che la difesa della società ricorrente ha illustrato in udienza la serietà delle trattative pendenti con l'affittuaria,
confermate in udienza dal suo legale, e degli interessamenti per il capannone, con riferimento ai quali l'esperto ha attestato lo svolgimento di sopraluoghi;
- considerato che l'art. 19 comma 6° CCII non attribuisce al Tribunale il sindacato sulla fattibilità del piano ma la mera verifica della funzionalità delle misure richieste per il buon esito delle trattative volte al risanamento, alla luce di un mero “progetto” di piano, i cui elementi possono essere ancora relativamente incerti ed in evoluzione;
ritenuto
- che alla stregua del parere dell'Esperto e degli elementi acquisiti grazie alle allegazioni e produzioni delle parti, non si possa escludere l'utilità della concessione delle misure protettive per addivenire ad una composizione negoziata della crisi secondo le linee programmatiche, pur semplicemente abbozzate dalla società ricorrente, la cui attuazione è ancora in fase iniziale ed incerta;
- che tale conclusione trova riscontro nella posizione dei creditori costituiti, che non si sono opposti in radice a tali misure, ma hanno negato l'operatività nei propri confronti per ragioni specifiche;
- che, dunque, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive, salvo la necessità di individuarne i limiti di ambito applicativo;
- che, innanzitutto, la necessità di procedere con le trattative indicate nel progetto di piano ne giustifichi la durata di 90 giorni, salva proroga;
- che in particolare l'espressa previsione normativa ex art. 18 comma 1° CCII, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
- che non possano essere concesse misure protettive (o cautelari) in contrasto con il privilegio processuale di cui all'art. 41 comma 2° D. Lgs. n. 385 del 1993, che consente la prosecuzione dell'esecuzione anche in caso di apertura di una procedura concorsuale, sia essa Liquidazione
Giudiziale o Liquidazione controllata (Cass. 22914/2024), cosicché a maggior ragione dovrebbe operare laddove sia meramente pendente una procedura stragiudiziale di composizione negoziata;
- che non possano essere concesse misure protettive (o cautelari) volte a modificare l'efficacia di atti oramai inoppugnabili di un procedimento esecutivo già definito, come nel caso di assegnazioni di crediti precedenti alla proposizione del ricorso ex artt. 18 e 19;
- che, comunque, la valutazione degli effetti della conferma delle misure ai sensi dell'art. 18 commi
3°, 4°, 5° e 5° bis CCII, rientra nella competenza del Giudice eventualmente adito per la specifica questione (ad es. in sede di opposizione esecutiva);
- che parimenti le contestazioni sul quantum del credito o sulla sua natura privilegiata esulano dalla cognizione di questo Giudice, potendo costituire oggetto di autonomo giudizio oppure,
auspicabilmente, della trattiva in sede di composizione negoziata;
-che l'assenza di opposizioni alla conferma delle misure giustifica la compensazione delle spese;
PQM
CONFERMA
le misure protettive di cui all'art. 18 CCII, con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte, per l'ulteriore durata di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
AVVISA
che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII;
in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.
AVVISA
l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.
COMPENSA Le spese tra le parti.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro
delle Imprese.
Lecco 13.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Dario Colasanti