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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1537/2023 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Nicoletta Correra, ed
Parte_1 elett.te domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. sig. , Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Ettore Leperino e dall'avv.to Alfonso Leperino,
ed elett.te domiciliato come in atti
Resistente
E
P. IVA: Controparte_3 P.IVA_1
Resistente Contumace
E
in persona del procuratore ad negotia, Sig. Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv.to Immacolata Troianiello e Controparte_5 dall'avv.to Gabriele Chiosi, ed elett.te domiciliato come in atti
Terzo chiamato in causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.3.2023, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della a far data dall'8.4.2021 Controparte_3
e sino al 31.3.2022, data in cui (nel mentre era ancora in malattia per infortunio sul lavoro) ha rinvenuto sul modello C2 storico la dicitura “chiusura automatica del rapporto di lavoro”; di non aver firmato alcun contratto né a tempo determinato, né a tempo indeterminato;
che durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della , ha lavorato presso Controparte_3
l sito alla Via Cittadella 53 in San Vitaliano (NA) con Controparte_1 mansioni di operatore socio sanitario ed addetta alle pulizie;
che l
[...] ha per oggetto sociale l'esercizio di una casa di riposo e cura per CP_1 anziani;
che l'istituto ha commissionato alla il CP_1 Controparte_3 servizio assistenza sanitaria non medica per gli anziani che ospita;
che le
1 dipendenti della cooperativa oltre a prestare assistenza agli anziani erano addette anche alla pulizia dell'istituto; che durante l'intercorso rapporto di lavoro ha svolto la sua prestazione presso l'istituto per sei giorni a settimana CP_1 osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e/o dalle ore 14,00 alle ore 20,00; di aver lavorato sempre 36 ore settimanali distribuite su sei giorni;
di essersi occupata degli anziani e delle pulizie;
nel dettaglio, di aver provveduto a lavarli, a dargli da mangiare, a sistemarli a letto quando lo richiedevano, a cambiare il pannolone ed altro, oltre ad effettuare le pulizie;
di aver percepito una retribuzione sempre pari ad € 700,00 mensili senza mai ricevere una busta paga;
di non aver mai percepito la tredicesima mensilità né un periodo feriale retribuito;
di aver percepito la retribuzione indicata soltanto fino al mese di settembre 2021, dopodiché nulla più le è stato corrisposto dal datore di lavoro;
di aver prestato la propria attività lavorativa sempre sottostando al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
che in data 14.8.2021, alle ore 14,45 circa, durante il turno 14,00/20,00 ha subito un infortunio sul posto di lavoro;
in particolare mentre era intenta a lavare le scale è scivolata all'improvviso con conseguente caduta al suolo;
di essere stata soccorsa e trasportata con il 118 al P.S. dell'Ospedale di Nola riportando la seguente diagnosi “piccoli focolai contusivi polmonari ambo i lati. Fratture apofisi trasverse dx e sx di L1 e apofisi tasverse sx di L2 L 3”; che si disponeva il ricovero immediato in Medicina d'Urgenza e poi in Neurologia;
di essere stata dimessa con la diagnosi di “Plegia crurale sinistra post traumatica in sospetta malattia demielinizzante. Frattura delle apofisi Trasverse L 2 L 3 a sinistra”. In merito alle dinamiche dell'incidente, la ricorrente ha altresì dedotto che l'infortunio è occorso nel mentre era intenta a lavare una scala interna;
che, in particolare, si trattava di una scala (interna) che non veniva usata dagli anziani ivi degenti ma prevalentemente dal personale che ivi lavorava;
che su questa scala non c'era l'antiscivolo né il datore di lavoro le ha mai fornito scarpe antiscivolo né vestiario adatto, tanto è vero che era lei stessa a provvedere a scarpe ed abiti da lavoro;
che subito dopo l'infortunio l ha Controparte_1 provveduto a mettere l'antiscivolo sulla scala dove era scivolata;
che sicuramente vi è un'evidente colpa per quanto accaduto sia del datore di lavoro che dell' a causa della mancata osservanza della normativa in Controparte_1 tema di sicurezza sul posto di lavoro.
Così ricostruita fin qui la vicenda, la ricorrente ha aggiunto di essere stata in malattia a far data dal 14.8.2021; che secondo la certificazione dell' CP_6 avrebbe dovuto riprendere servizio in data 30.4.2022; che così non è stato perché il datore di lavoro l'aveva già licenziata in data 31.3.2022 ossia mentre era in malattia e senza nemmeno comunicarle alcunché; che il 30.4.2022, quando è cessata la malattia, era intenzionata a tornare a lavoro ma, recatasi ad un patronato, ha appreso del licenziamento dal modello C2 storico;
di aver presentato la domanda per la NASPI che le è stata rigettata perché non aveva i
2 contributi in regola in quanto dall'estratto contributivo risultava che la convenuta gli aveva versato i contributi solo fino a luglio 2021. CP_3
Tornando all'infortunio, la ricorrente ha dedotto di aver fatto denuncia all' CP_6 per cui è stata aperta la pratica di infortunio n° 516587406 del 14.8.2021; che con missiva del 7.5.2022 l di Nola, a chiusura della pratica le ha CP_6 comunicato quanto segue: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000 dà diritto ad un indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente:
Esiti di fratture apofisi trasverse L2 e L3 a sinistra. Postumi di avvallamento di
L5 in soggetto affetto da patologia concorrente demielinizzante. Grado accertato: 8% Grado complessivo 8%........Al presente provvedimento può essere fatta opposizione relativamente alla menomazione dell'integrità psico fisica allegando certificato medico”; di aver presentato opposizione ex art. 104
D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 relativa alla Pratica di infortunio n° 516587406 del 14.8.2021 chiedendo il riconoscimento di un danno biologico stimato al
20%; che con verbale collegiale del 5.10.2022 l le ha riconosciuto un CP_6 danno biologico stimato nella percentuale del 12%; che gli importi liquidati dall' sono stati due: a seguito del riconoscimento dell'8% le è stato liquidato CP_6
l'importo di € 12.007,30 ed a seguito del riconoscimento del 12% (dopo l'opposizione) le è stato liquidato l'importo di € 11.882,90, il tutto per un totale di
€ 23.890,2; di voler richiedere alle convenute anche il danno differenziale;
che in data 13.5.2022 ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate
(oltre che il risarcimento del danno) all' con missiva avente Controparte_1 ad oggetto “richiesta pagamento retribuzioni e spettanze di fine rapporto lavoro
- regolarizzazione contributiva . Richiesta risarcimento del danno per infortunio occorso in data 14.08.2021”; che l non ha fornito alcuna risposta Controparte_1 nonostante fosse anch'essa responsabile.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex Art 2094 c.c. a tempo indeterminato della
Sig.ra alle dipendenze di Parte_1 Controparte_3
dall'08.04.2021 al 31.03.2022 e/o per il periodo che sarà accertato in
[...] corso di causa;
2. Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha mai firmato Parte_1 alcun contratto di lavoro a tempo determinato con la
[...]
; Controparte_3
3. Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto dalla senza l'osservanza della Controparte_3 forma scritta ed in costanza di malattia. Per l'effetto reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro con la corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro;
3
4. previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare le convenute in solido e/o ognuna per la parte che il Giudice riterrà competa loro a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 12.728,04 come da conteggi che formano parte integrante del presente ricorso o altra somma maggiore o minore che vorrà l'On. Giudice Unico, in funzione di Giudice del
Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
5. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda relativa alla reintegra nel posto di lavoro condannare le convenute in solido e/o ognuna per la parte che il Giudice riterrà competa loro al pagamento del TFR quantificato nell'importo di € 1336,06 come dai conteggi che formanoparte integrante del presente ricorso e/o altra somma maggiore o minore somma che vorrà l'On.
Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.;
6. accertare e dichiarare che il mancato versamento dei contributi da parte della
alla ricorrente ha cagionato alla stessa Controparte_3
l'impossibilità di percepire la NASPI. Per l'effetto condannare le convenute in solido e/o ognuna per la parte che il Giudice riterrà competa loro al risarcimento del danno per mancata percezione della Naspi (cagionata dall'omesso versamento contributivo) che si quantifica nell'importo di € 21.468,24 e/o a quello diverso maggiore o minore che il Giudice riterrà equo;
7. accertare e dichiarare che la ha subito in data 14.08.2021 un Pt_1 infortunio sul lavoro;
accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella causazione dell'infortunio per inadempimento dell'obbligo di sicurezza sul lavoro e per violazione dell'art.2087 Cod.Civ.. Accertare e dichiarare che la percentuale di danno biologico da riconoscere alla è pari al 12% , così Pt_1 come stabilito dall' . Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a CP_6 percepire il cd. Danno differenziale. Per effetto di codesti accertamenti condannare le convenute in solido e/o ognuna per la parte che il Giudice riterrà competa loro al risarcimento del danno differenziale quantificato in Euro € 46.481,8 e/o in subordine in € € 34.441,8;
8. condannare le convenute alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
9. dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva».
Si è costituito l che ha prospettato una diversa ricostruzione Controparte_1 dei fatti di causa chiedendo preliminarmente la chiamata in garanzia della per il risarcimento dei danni eventualmente dovuti;
nel Controparte_4 merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.
4 All'udienza del 13.6.2023 il giudice, letto l'art. 420 comma 9 cpc, ha disposto la chiamata in causa di la quale, regolarmente costituitasi, Controparte_4 ha eccepito l'esistenza di omissioni informative all'assicuratore da parte dell' , dichiarando non dovuto alcun risarcimento del danno;
ha Controparte_1 altresì evidenziato la non copertura del sinistra da parte della polizza.
Disposto il rinnovo della notifica nei confronti di , Società è rimasta CP_3 contumace.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 13.2.2024 la causa è stata rinviata per l'assenza di alcuni testi. All'esito della prova si è reso necessario l'espletamento di una ctu medica per accertare la sussistenza e l'eventuale sviluppo delle affezioni patologiche lamentate dalla ricorrente nonché la sussistenza del nesso eziologico tra la compromissione dell'efficienza psico-fisica eventualmente riscontrata e l'infortunio denunciato, oltre all'individuazione degli eventuali postumi invalidanti.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, le parti hanno domandato un termine per il deposito di note conclusionali
A seguito dell'udienza dell'11.2.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le note conclusionali e ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale entro i termini di legge.
La presente fattispecie impone la risoluzione di plurime questioni, che, per esigenze di maggiore chiarezza espositiva, saranno trattate separatamente.
In via preliminare, va precisato che non è stata disposta l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' , non avendo l'istante formulato specifica domanda di versamento dei contributi omessi (altra cosa è la condanna al versamento a seguito di pronuncia di inefficacia del licenziamento;
cfr. Cass. n.
6722del 2021).
Altresì si evidenzia che non è stata disposta la separazione tra la domanda di accertamento della inefficacia/nullità del licenziamento e quelle volte alla individuazione del danno differenziale e delle differenze retributive invocate, attesa la necessità di svolgere l'attività istruttoria anche al fine di determinare l'importo dell'(eventuale) un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, atteso che la ricorrente ha prospettato un orario di lavoro (e dunque una retribuzione spettante) superiore a quella oggetto di formale inquadramento.
Sull'inesistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato e sull'inefficacia del licenziamento
Il ricorso merita accoglimento per quanto concerne la dedotta nullità della clausola appositiva del termine di durata del rapporto e la conseguente trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.
5 Il contratto a tempo determinato è oggi disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015, successivamente modificato dal D.L 87/2018 (cd. decreto dignità), convertito in
L.n. 96/2018, il quale ha inciso sull'art.19 del DLgs 81/2015 statuendo che «con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione…».
Parte ricorrente ha affermato di non avere mai sottoscritto alcun contratto;
dalla
Com. Unilav di assunzione risulta che la ricorrente era assunta con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.3.2022 (v. all. 2 fasc. ric.), così come dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (v. all. 1), laddove risulta la chiusura automatica del rapporto alla data del 31.3.2022.
Ebbene, la Suprema Corte ha statuito in merito che «Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di essere provata a mezzo testi – della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro. Non è sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, anche se seguito dall'espletamento di attività lavorativa, perché non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro» (Cass. che ordinanza n. 2774/2018).
La resistente, restando contumace, non ha fornito prova della sottoscrizione da parte della lavoratrice di un contratto contenente la clausola appositiva del termine che, pertanto, deve ritenersi priva di effetto.
L'apposizione del termine è priva di effetto secondo quanto dispone l'art. 19, co.
4 cit. e, perciò, il contratto è considerato a tempo indeterminato ab origine e soggiace alla disciplina dell'art. 1, d.lgs. n. 81/2015.
In ordine, poi, alle tutele, si osserva che, a norma dell'art. 28, c. 2, del D.Lgs.
81/2015, «
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».
Viene dunque confermato il diritto del lavoratore, in caso di conversione – oggi, trasformazione – del contratto a tempo determinato, a ricevere, in uno con la
6 conversione/trasformazione, un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità, secondo quanto già previsto dall'art. 32, c. 5, della l. 183/2010: «il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto…».
Reputa, tuttavia, questo giudice che tale disposto normativo non si applichi al caso di specie atteso che, sulla base delle precedenti osservazioni, non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta (nella specie, il dedotto contratto di assunzione non è stato sottoscritto da alcuna delle parti); di contro, l'art. 32, c. 5, l. 183/2020 presuppone la “conversione” di un rapporto di lavoro a temine esistente, seppur illegittimo.
In tali termini si è infatti espressa la Suprema Corte, sebbene con riferimento alla tutela di cui all'art. 32 comma 5 della l. 183 2010, norma abrogata e sostituita dall'art. 28 del d. lgs. 81/2015: «Ed invero non può ritenersi esistente
(prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1,co.2, d.lgs n. 368\01 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti). Di ciò si avvede anche la sentenza impugnata che in effetti accerta che nella specie sussisteva ab origine un contratto di lavoro a tempo indeterminato (pag.8 sentenza), la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dall'art. 32, co.5 L.n.183\10 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo).»
(Cass. n. 37905/2021).
La medesima sentenza ha anche affermato che «la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un
(inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis: Cass. n. 25561/18)».
Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale in corrispondenza di quella che la società riteneva essere la scadenza del termine e che tale estromissione sia intervenuta in assenza di un atto scritto. In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale.
La tutela applicabile, trattandosi di rapporto di lavoro sorto dopo il 7 marzo
2015, è quella di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 23/2015. Il licenziamento va quindi dichiarato inefficace e la società va condannata alla CP_3 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. L'ultima retribuzione mensile
7 globale di fatto deve essere quantificata, alla luce della necessaria attività istruttoria svolta e delle ragioni di seguito esplicate, in € 993,89.
Sulla responsabilità del datore di lavoro e del committente nella causazione del danno
Oggetto del presente giudizio è il risarcimento da parte del soggetto datore di lavoro del danno subìto dal dipendente durante la prestazione lavorativa.
Deve innanzi tutto darsi atto che alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 38/2000, applicabile ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
È noto che l'art. 13 d.lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell' CP_6 non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al cd. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale), per cui le somme eventualmente erogate dall' a tale titolo non esauriscono il diritto al CP_1 risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato.
Si è rimarcata, in proposito, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico che preclude di poter CP_6 ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'
[...]
possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al CP_8 risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore.
Per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059
c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (v. Cass. n. 777 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto poi alla natura della responsabilità datoriale, pare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento come definito dall'interpretazione resa dalla
Suprema Corte nei suoi consolidati approdi (ex multis Cass. 12/03/2018 n.
5957)
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore
è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (ex
8 plurimis, Cass. 07/06/2013 n. 14468, Cass. 17/02/2009 n. 3788, Cass.
21/02/2004 n. 3498) ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
In via generale, va, altresì, rimarcato come la disposizione di cui all'art. 2087
c.c. si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, e impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - e il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente o in costanza di lavoro in relazione a eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.
In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, la Cassazione ha quindi affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (ex aliis,
Cass. cit. n. 3788/2009, Cass. 13/08/2008, n. 21590); anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso dell'azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (così Cass. 20/06/2001 n. 8381, Cass.
27/06/2011 n. 14107).
L'art. 2087 c.c., peraltro, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/01/2013 n.
3288).
Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale lamenti di aver subìto un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, per evitare il danno (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 08/10/2018, n. 24742; conformi
Cass. n. 10319/2017, Cass. n. 2209/2016, Cass. n. 2038/2013, Cass. n.
18626/2013).
9 È poi da evidenziare che in virtù della disciplina di settore (prima, il D.Lgs. n.
626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) in un contratto di appalto o di prestazione d'opera resta ferma la responsabilità del datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), pure a fronte di una serie di obblighi a carico del committente.
In particolare, il comma 4 del citato art. 26 prevede la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell' CP_9
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
[...]
Sul punto, la Suprema Corte (v. da ultimo Cass. n. 13762 del 2024 e precedenti ivi richiamati tra cui Cass. n. 2517 del 2023 Cass. n. 12465 del 2020; n. 798 del
2017; n. 11362 del 2009) ha affermato l'obbligo delle imprese committenti (o sub-committenti), che affidino lavori ad altre imprese, all'interno della azienda o dell'unità produttiva (cui è certamente da assimilarsi il cantiere di costruzione, nel settore dell'edilizia), di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno
2020, n. 12465), riconoscendone la responsabilità per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in appalto o in sub-appalto,
a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro ai sensi degli artt. 2087 c.c. e dell'art. 7D.Lgs. 626/1994, come modificato dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 123 del 2007, e oggi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008.
Si è poi sottolineato come l'insieme delle disposizioni richiamate, interpretate in conformità alla normativa europea, risulti chiaramente diretto ad evitare, attraverso la parcellizzazione del processo produttivo, la frammentazione della responsabilità per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro, costituendo il datore di lavoro/committente ed il sub-committente, quale co-attori del perseguimento degli obiettivi delineati dalla legge.
Si è ancora ribadito che tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale «in tema di infortuni sul lavoro quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014)»
(Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).
10 Tanto premesso, è possibile calare i suddetti principi nel caso in esame e alla stregua degli stessi valutare il materiale probatorio in atti.
Ebbene, sono state escusse quattro testi, due per parte ricorrente e due intimate dalla società , che hanno reso dichiarazioni discordanti in CP_1 ordine all'infortunio patito dalla . Pt_1
Come noto, qualora sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti. Fatto ciò, la sentenza dovrà chiarire le ragioni che hanno portato il magistrato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. ord. n. 1547/2015).
Ebbene (in disparte la deposizione della teste , manifestamente Tes_1 lacunosa), ritiene il Tribunale di attribuire prevalenza alla deposizione della teste non legata al momento dell'escussione da rapporti professionali Tes_2 con le convenute e non avendo manifestato alcun interesse, anche indiretto all'esito del giudizio («Io non ho fatto alcuna causa contro e CP_3 CP_1
»), la quale ha descritto l'episodio contestato con precisione e dovizia di
[...] particolari, avendo ella stessa soccorso la ricorrente a seguito del sinistro.
Nel dettaglio, la teste ha riferito: «Quando la ha subito l'infortunio il 14 Pt_1 agosto 2021 io ero presente. Mi ricordo benissimo. Erano le 14 e 22 e la nostra responsabile, , mi chiamò per dirmi che di accorrere che Testimone_3
era caduta. Io in quel momento mi trovavo nel reparto . Pt_1 CP_2
Quindi mi sono recata sul posto. L'ho soccorsa. E ho visto che stava Pt_1 sul quarto gradino e le faceva male tutta la spalla destra, non riusciva a muovere la testa, aveva la gamba destra piegata e la sinistra distesa. Lei stava perdendo i sensi e le faceva male forte la testa e non riusciva a muovere tutto il lato destro. stava sulle scale perché la stava spazzando per poi Pt_1 lavarla. Oltre alle nostre formali mansioni ci veniva detto di fare anche le pulizie.
Siccome i nonnini stavano dormendo a fu data la mansione di lavare Pt_1 la scala. Il secchio con l'acqua stava giù, a lei era scivolata la scopa. In quel momento le scale non erano ancora bagnate. Sulle scale non ci stavano gli antiscivoli. Sono stati messi dopo, tra il 16 e il 17 di agosto. Me lo ricordo perché stavo anche io a lavoro quel giorno. Per lo svolgimento delle nostre mansioni non ci veniva fornito alcun materiale antiinfortunistico. Avevamo solo le pantofole bianche che si usano in ospedale e la divisa. Non so se la Pt_1 ad ottobre 2021 ha avuto lo stipendio. La scala dove è caduta la era Pt_1 secondaria. E' una scala stretta che usavamo solo noi del personale. La scala portava giù alla Chiesa. Non la usavano gli anziani».
Ex adverso, la deposizione della teste dipendente dell' Tes_4 CP_1
, è apparsa nel complesso poco convincente, non ricordando da un lato
[...] episodi della propria storia professionale («Ho lavorato per . Ma non CP_3
11 ricordo il periodo. Saranno stati un due o tre anni.») e rammentando invece dettagli quali la presenza delle strisce antiscivolo già al momento dell'infortunio della ricorrente e facendo ancora confusione sugli orari di lavoro (la teste riferisce di turni di lavoro quotidiani di quattro ore, ma descrive di un monte ore di 30/32 ore); ella inoltre non era presente sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio. La teste anch'ella dipendente dell' , ha dichiarato di avere visto la Tes_5 CP_1 ricorrente prima dell'infortunio, intenta a pulire le scale in modo errato, procedendo dall'altro verso il basso, ma non rammentando se le scale fossero bagnate e, soprattutto, se la ricorrente stesse usando un secchio di acqua.
Parimenti la teste non ha ricordato se all'epoca dei fatti la scala fosse dotata di strisce antiscivolo e se la ricorrente utilizzasse le scarpe antiscivolo, che ha riferito essere fornite da . CP_3
Emerge nitida, dunque, la responsabilità del datore e della committente nel concorrere alla causazione dell'infortunio.
È emerso infatti, come dichiarato dalla teste che le scale erano prive Tes_2 di strisce antiscivolo, in aperta violazione del comma 2 dell'art. 26 d.lgs.
81/2008, che impone a committente e appaltatore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. La stessa teste ha inoltre escluso la fornitura di presidi antinfortunistici.
A ogni buon conto, anche a volere ipotizzare che il mancato utilizzo di scarpe antiscivolo sia dipeso da una scelta volontaria della ricorrente, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte «In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza» (cfr. Cass. Sez. Lav. 04/12/2013
n. 27127).
Pertanto, «l'omissione di cautele da parte dei lavoratori, […] non è idonea di per sé ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele
12 necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso» (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3, n. 21694 del 20/10/2011).
Infatti, si è affermato (Cass. Sez. Lav. n. 19494 del 10/9/2009) che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, (in senso conf v.
Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del
25/2/2011) (così Cass. civ., sez. lav., 03/11/2015 n. 22413).
Più in dettaglio, la cd. condotta abnorme, escludente la responsabilità datoriale, deve integrare «una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata» (il cd. rischio elettivo) (Cass. 15562/2019).
Non v'è dubbio, allora, che i detti connotati non possano individuarsi nel caso in esame, anche ritenendo che la nel pulire le scale avesse omesso di Pt_1 indossare scarpe antiscivolo e stesse procedendo dall'alto verso il basso, trattandosi pur sempre di condotte strettamente strumentali all'espletamento delle proprie mansioni.
In definitiva il complessivo quadro istruttorio fa ritenere provata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c..
Sulla determinazione e quantificazione del danno
Per la quantificazione del danno è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, dott. , che ha così concluso: Per_1
«Esaminati gli atti e visitata l'infortunata, si evince che le lesioni riportate dalla stessa possono essere rapportate all'infortunio lavorativo denunciato e va, quindi, riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità materiale, inteso quale rapporto intercorrente tra due fenomeni, per cui l'uno (quello posteriore o susseguente o evento) viene ad assumere la figura di effetto rispetto all'altro
13 (quello anteriore o antecedente), che, d'altra parte, presenta, nel caso di cui trattasi, entrambi i requisiti per il riconoscimento del nesso di causalità: la necessità e la sufficienza.
Al riguardo appare opportuno precisare che, nel caso in esame, risultano sufficientemente soddisfatti i criteri deputati al riconoscimento del nesso di causalità (il criterio topografico, il criterio cronologico, il criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio della esclusione di altri momenti eziologici) .
Riferiti nell'esame obiettivo i dati rilevanti circa la persona lesa ed, in genere, ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione medico-legale, si precisa che le lesioni rapportate al sinistro per cui è causa e riportate in diagnosi, vanno considerate clinicamente stabilizzate e, prognosticamente, non suscettibili di evoluzione migliorativa e/o peggiorativa.
Per quanto riguarda la durata della inabilità temporanea, sulla base della natura delle lesioni riportate, tenuto conto di quanto rilevabile dalla evoluzione clinica così come in certificazione medica descritta e secondo criteri desunti dalla comune esperienza clinica, tale incapacità può essere stimata in 90 (novanta) giorni: la durata della fase acuta della malattia, con correlata incapacità assoluta ad espletare le ordinarie occupazioni (ITT), è stata di giorni 30 (trenta), corrispondente al priodo in cui l'infortunata è stata costretta ad osservare riposo assoluto;
a questa fase ha fatto seguito un periodo di infermità, con annessa ridotta capacità alle ordinarie occupazioni (ITP) di giorni 30 (trenta) al 50% e 30
(trenta) al 25%, corrispondente ad un medio periodo per rieducazione e riabilitazione funzionale della regione corporea, sede del trauma. Caratteri, entità e natura delle lesioni riportate sono medicolegalmente compatibili con la dinamica dell'infortunio in predicato. Sulla scorta dei dati anamnestici, delle risultanze cliniche emerse, nonché dallo studio della documentazione sanitaria esibita, si evince che la periziata, sign. a seguito Parte_1 dell'infortunio del 14/8/21, riportò lesioni personali, da cui sono residuati i postumi dettagliatamente descritti nell'esame obiettivo. Tali lesioni possono, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione esibita, essere ascrivibili all'infortunio in predicato, così come pure dimostrato dal convergere di tutti i criteri necessari per il riconoscimento del nesso di causalità. Per quanto concerne il danno permanente trattasi degli esiti di una frattura composta delle apofisi trasverse dx
e sn della I vertebra lombare (L1) e dell'apofisi trasversa sinistra della II e III vertebra lombare (L2 ed L3), rappresentati essenzialmente da una sindrome algo-disfunzionale in soggetto portatore di sclerosi multipla. Per quanto innanzi considerato, è possibile affermare che le lesioni sovradescritte hanno determinato postumi invalidanti permanenti sulla integrità psico-fisica della periziata (c.d. Danno Biologico ), postumi che, alla luce della dottrina in merito, sulla scorta delle considerazioni su esposte circa il quadro clinico residuato, avuto riguardo allo stato anteriore, all'età della periziata e a quant'altro del caso
14 di specie a rilevanza medico-legale, e secondo le specifiche tabelle proposte dalla letteratura (“Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e della invalidità permanente” di - Ed. A. Giuffrè, 2002), Per_2 Per_3 Per_4
(“Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente” di
[...] Per Pers
- - Consigliere - L. Palmieri - Ed. Per_5 Per_6 Persona_9
Giuffrè, 2001), (“Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica” allegata alla legge n° 57 del 5/3/01, emanata con D.L. del 3/7/03 e pubblicata sulla G.U. in data 11/9/03), (“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, Ed. Giuffrè 2016) è possibile quantificare nella misura dell'8% (ottopercento).». L'esperto ha dunque escluso che «Alcun rapporto etiologico, pertanto, sussiste, nel caso di specie, tra la patologia traumatica conseguente all'infortunio lavorativo subito dalla periziata e la patologia neurologica (sclerosi multipla) diagnosticata alla stessa in occasione degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nella circostanza», avendo l'infortunio «causato un quadro clinico rappresentato prevalentemente da una sintomatologia algica, non ha necessitato di particolari trattamenti terapeutici se non di un adeguato periodo di riposo ed ha esitato postumi esclusivamente soggettivi, poiché già un esame xgrafico della colonna vertebrale lombare del 14/4/22 evidenziava una totale restitutio ad integrum dei focolai fratturativi vertebrali».
Né in senso contrario, come pure sostenuto dalla parte ricorrente nelle note conclusionali, il riconoscimento da parte dell' di una maggiore percentuale CP_6 di danno, atteso che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell' art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c. , di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della l. n. 295 del 1990, art. 1 (nel testo applicabile ratione temporis ) la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (Cassazione civile , sez. lav. , 06/04/2021 ,
n. 9235).
Deve quindi essere risarcito il danno conseguente alla lesione della integrità psicofisica e quindi il danno non patrimoniale complessivamente inteso, secondo quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U.
26972/2008), essendo il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente rilevanti.
La Suprema Corte ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro
15 effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Per quanto attiene, in particolare, al danno morale soggettivo, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con un pati, cioè con la sofferenza interiore per sua natura transeunte, occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza del 2008 hanno ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale
(cfr. in motivazione in particolare ha chiarito sotto tale profilo il supremo giudice di nomofilachia che: viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.)
Alla luce di tale osservazione, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo, dunque, non va liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato (poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata
16 soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato –lesioni colpose), è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo-
Cass.9556/2002), come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento.
Alla luce di tali criteri, nel caso di specie il danno non patrimoniale può essere quindi liquidato applicando le tabelle formulate dal Tribunale di Milano (cfr. in relazione alla liquidazione equitativa del danno Cass., 12408/2011: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono”; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014). Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021, vigenti al momento dell'infortunio, si evidenzia che esse prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, effettuando già nella determinazione della somma liquidabile in relazione ai singoli punti di invalidità una maggiorazione per il danno morale, anch'esso componente del danno non patrimoniale, rispetto al “punto biologico”; le medesime tabelle, poi, prevedono la possibilità di un ulteriore aumento del danno così liquidato, in relazione alla personalizzazione dello stesso.
Occorre, tuttavia, rifuggire per la liquidazione del danno morale da ogni forma di automatismo, essendo comunque necessario l'accertamento, sebbene su base necessariamente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza soggettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menomazione che, come tale, trova corrispondenza nella tecnica liquidatoria sottostante alle tabelle (Cass. 10 novembre 2020 n. 25164, richiamata da Cass. n. 20157 del
2024).
Invero, «Ferma, infatti, "la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale" e ferma la necessità per la parte che ne pretenda il risarcimento di allegarlo e provarlo, occorre pur sempre considerare che: a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a
17 ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) ebbene un attendibile criterio logico - presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (così
Cass. n. 25164/2020, cit. , cui si rimanda per una più articolata illustrazione dell'esposta struttura argomentativa); e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del danno morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il detto attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo (Cass. n. 25164/2020, cit. , ha pertanto ritenuto già correttamente compreso nella liquidazione del danno secondo le tabelle predette anche il risarcimento del danno morale e conseguentemente ritenuto che costituisce una mera duplicazione della medesima posta risarcitoria la liquidazione di ulteriore importo a titolo di danno morale).» (Cass. n. 20157 del 2024).
Ebbene, tenuto conto dell'età della lavoratrice al momento del sinistro (25 anni), dato un punto danno non patrimoniale di € 2.434,99 (comprensivo dell'aumento del 25% sul punto di € 1.947,99) risulta un risarcimento per il danno non patrimoniale risarcibile di € 17.142,00, di cui € 13.714,00 riferibile al danno biologico in senso stretto ed € 3.428,00 al restante danno non patrimoniale (“morale”).
Ritiene il Tribunale che nel caso in esame non sia possibile riconoscere il danno morale, attesa l'assenza di qualsivoglia allegazione sul punto nel ricorso (al di là di meri richiami giurisprudenziali), il che, unitamente alla modesta entità del danno riconosciuta dal ctu, inibisce la valutazione presuntiva del giudicante.
A fortiori, si rileva che sulla predetta somma non può riconoscersi l'ulteriore percentuale di aumento del 50% a titolo di “personalizzazione” non essendo state nel caso concreto allegate e provate dalla ricorrente peculiarità attinenti
18 agli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, tali da rendere la liquidazione effettuata in base alle tabelle non interamente satisfattiva del danno subito.
Come visto, infatti, il ctu ha rilevato che «la patologia presentata dalla periziata, conseguenza dell'infortunio, […] risulta di più che modesta valenza clinica e medico-legale»
Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle milanesi prevedono un valore di € 99,00 (€ 72,00 + € 27,00) per ogni giorno di inabilità assoluta, anche in questo caso con la possibilità dell'aumento personalizzato fino al 50%.
Come visto, tuttavia, non essendo riconoscibile il danno morale o da sofferenza soggettiva, si addiviene a un importo a titolo di danno biologico temporaneo di € 3.780,00 (come risarcimento di € 2.160,00 per 30 giorni di inabilità assoluta, di
€ 1.080,00 per 30 giorni di inabilità parziale al 50% e di € 540,00 per 30 giorni inabilità temporanea al 25%).
Non risultano, invece, documentate spese mediche.
Tanto premesso, dalle somme così calcolate va detratto l'importo riconosciuto dall' come dovuto a titolo di indennizzo per danno biologico. CP_6
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente ulteriormente chiarito le modalità di liquidazione, precisando che occorre operare per “poste identiche” e non per
“poste omogenee”.
Di seguito i passaggi salienti della motivazione del giudice di legittimità:
«Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da
Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al
CP_6 risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte"
CP_6 calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due
CP_6 grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio
CP_6 solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici
(criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n.
26117 del 27/09/2021).
Per meglio comprendere l'importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall' per poi esaminare in che conto CP_6
19 debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
5. Nel caso di infortunio non mortale, l esegue in favore della vittima quattro CP_6 prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett.
b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: "le menomazioni di grado pari o superiore al
16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita... commisurata... alla retribuzione dell'assicurato... per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M.
12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda CP_6 alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che:
a) se l ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del CP_6 danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n.
13222 del 26/06/2015);
b) se l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_6 innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
20 c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui al D.M. CP_6
22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass.
n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017;
n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota- parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o
l'altro;
d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
"personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la CP_6 vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro CP_6 straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' .». (Cass. n. CP_6
30293 del 2023).
Facendo applicazione di detti principi, si rende innanzitutto necessario scorporare dall'importo che si è accertato come dovuto a titolo di danno non patrimoniale le due voci del danno biologico temporaneo e morale, atteso che il danno non patrimoniale sub specie di danno biologico rientra nel cd. danno differenziale e, quindi, deve essere risarcito dal datore di lavoro solo nella misura eccedente l'indennizzo liquidabile dall' mentre il danno non CP_6 patrimoniale sub specie di danno morale, integrando un danno complementare non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni va posto interamente a CP_6 carico del datore di lavoro.
Come visto, tuttavia, nel caso in esame non è da riconoscersi il danno morale, ma il solo importo di € 13.714,00 per danno biologico in senso stretto. Dal primo importo, pertanto, va detratto quanto già riconosciuto dall' a titolo CP_6 di danno biologico.
L' aveva dapprima valutato una menomazione dell'integrità psico fisica CP_1 pari all'8%, liquidando a titolo di danno biologico l'importo di € 12.007,30; successivamente, a seguito di giudizio di opposizione, l ha riconosciuto un CP_6 danno del 12%, liquidando a titolo di danno biologico l'importo aggiuntivo di € 11.882,90, per complessivi € 23.890,20. In relazione a tale importo – tenuto conto delle allegazioni dell'istante, dell'omesso riferimento nei prospetti di liquidazione dell' al D.Lgs. n. 38 del CP_6
2000, art. 13, comma 2, lett. B e della presenza di un danno biologico inferiore
21 al 16%, che non fa presumere juris et de jure l'esistenza anche di un danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro - non è possibile distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente, al fine di detrarre solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato per invalidità permanente (cfr.
Cass. n. 30293 del 2023).
Ne discende, pertanto, che la somma finale da liquidarsi a titolo di danno biologico permanente ammonta a complessivi € 13.714,00 e tenuto conto dell'indennizzo riconosciuto dall' per tale voce di danno per complessivi € CP_6
23.890,20, applicato il criterio delle poste identiche, nulla è dovuto dalle convenute a titolo di danno biologico permanente.
Deve invece essere risarcito il danno biologico temporaneo, pari a € 3.780,00 (anch'esso determinato in assenza di danno morale), che in nessun caso potrà essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale.
Da ciò discende che il danno non patrimoniale dovuto - al netto di quanto già percepito da defalcato secondo il criterio delle poste identiche - è pari ad CP_6 euro € 3.780,00, oltre agli interessi legali che devono essere calcolati sul capitale secondo il suo valore al momento del verificarsi del danno poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo (cfr. anche
Cass. 15.12.2003, n. 19188; Id. 8.4.2003, n. 5503).
Sulla domanda di manleva formulata dall' Controparte_1
In merito, va poi respinta la domanda di manleva formulata dall' Controparte_1 nei confronti di chiamata in giudizio. CP_4
L' , infatti, invoca la copertura assicurativa «per il risarcimento dei danni CP_1 eventualmente dovuti in conseguenza di infortuni occorsi a terzi nell'ambito della propria struttura».
Dalle condizioni generali del contratto, tuttavia, consta che la polizza prevede esclusivamente l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell'assicurato (v. art. 13 Condizioni generali) e che per soggetti terzi non possono essere intesi «i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l , Parte_2 subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cu si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.» (v. art. 15); con l'ulteriore precisazione che per subappaltatore deve intendersi «la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori» (v. Glossario).
Ne discende, pertanto, che il sinistro per cui è causa non risulta coperto dal contratto di assicurazione. Del resto, l nulla ha precisato (neppure con le CP_1 note conclusionali) a seguito di quanto eccepito da nella propria CP_4 memoria.
La domanda di manleva va dunque rigettata.
22 Sulle differenze retributive
È documentata l'assunzione della ricorrente a fare data dall'8.4.2021 con contratto di lavoro subordinato, con mansioni di operatrice socio-sanitaria
(corrispondenti al liv. B1 , in atti), con orario part-time Controparte_10 al 50%.
L'istante ha tuttavia dedotto di avere lavorato per 36 ore alla settimana, percependo la retribuzione di 700,00 euro mensili (senza consegna di busta paga) solo sino al settembre 2021; ha altresì rappresentato di non avere nulla percepito a titolo di 13ma mensilità.
Espletata la prova orale, la teste (sulla cui attendibilità, per le ragioni Tes_2 già enunciate, il Tribunale ritiene di fare affidamento) ha dichiarato che lei e la avevano un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana, Pt_1 dal lunedì al venerdì, con turni di sei ore, per complessive trenta ore settimanali.
Tale ricostruzione appare del resto suffragata anche dalla dichiarazione della teste che ha riferito di un orario settimanale massimo di 30/32 ore. Tes_4
Sicché deve riconoscersi lo svolgimento di un rapporto di lavoro part-time per
30 ore settimanali (part-time al 75%). Muovendo, dunque, dalla retribuzione tabellare di € 1.325,18 si addiviene alla retribuzione mensile di € 993,89, cui va sottratto il percepito dichiarato di € 700,00 (mancante la prova dell'esatto adempimento da parte del datore), che dalla data di assunzione al 14.8.2021 generano un saldo in favore della lavoratrice pari a € 1.322,51.
Nulla può essere riconosciuto alla ricorrente per il periodo in cui versava in stato di malattia, attesa la carenza di legittimazione passiva delle convenute società.
È infatti incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene CP_7 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l , e non CP_7 il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n.
19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. 3076/2022).
Va invece determinata la 13ma mensilità in favore della lavoratrice, pari a € 745,42 per l'anno 2021 ed € 248,47 (calcolata sino al 31 marzo 2022). L'ordine di reintegrazione (e, dunque, la prosecuzione del rapporto di lavoro) esclude allo stato l'obbligo di corresponsione del tfr e impone il rigetto della domanda di risarcimento del danno per la manata percezione della Naspi.
In definitiva, e devono Controparte_3 Controparte_1 essere condannati, in solido tra loro ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento di complessivi € 2.316,40, oltre accessori.
23 Governo delle spese di lite
Le spese seguono il principio della soccombenza e poste a carico di
[...]
e esse vanno liquidate ex dm Controparte_3 Controparte_1
55/14 e ssmmmii, tenuto conto del valore indeterminabile del giudizio
(complessità media), facendo uso dei parametri medi;
l'accoglimento parziale della domanda giustifica, tuttavia, la compensazione in misura della metà.
L' va altresì condannato alla refusione delle spese di lite sopportate da CP_1
da determinarsi tenuto conto del decisum in ordine al danno CP_4 differenziale, facendo uso dei parametri medi.
Le spese di ctu vanno poste in capo alla ricorrente, a
[...]
e all' in solido (Cass. n. 23586/2008; n. Controparte_3 Controparte_1
3239/2018).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara ab origine il rapporto di lavoro tra la ricorrente e
[...]
a tempo indeterminato;
Controparte_3
- Dichiara illegittimo il licenziamento irrogato e condanna
[...]
alla reintegrazione della ricorrente nel posto di Controparte_3 lavoro precedentemente occupato e alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 993,89) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Condanna e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di € 3.780,00 a titolo di danno differenziale, oltre interessi legali che devono essere calcolati sul capitale secondo il suo valore al momento del verificarsi del danno poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo;
- Condanna e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di € 2.316,40, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 5.663,50, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate in € 2.626,00, oltre spese Controparte_4 generali, iva e cpa;
24 - Pone a carico della ricorrente, di e Controparte_3 dell' in solido le spese di ctu, liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Nola, 13.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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