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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10027 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SPORTELLI MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Galatone (LE), via Cairoli n. 69
- PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 con l'Avv. GRISANTI CLAUDI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Petrolini n. 11
- PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
- LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento ad integrazione delle conclusioni già indicate con atto introduttivo: - accertata e dichiarata l'esistenza dei presupposti della mala fede e della colpa grave dell'attività processuale del convenuto costituito, consistita nella temeraria e consapevolmente infondata resistenza nel presente giudizio, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l al risarcimento dei danni patiti dall'opponente per le ragioni Controparte_1 che precedono, con liquidazione equitativa rimessa al Giudicante e con condanna della medesima controparte ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 96 c.p.c.; - accertare e dichiarare che l non Controparte_3 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per assenza di qualsivoglia diritto Parte_1 esecutivo in loro favore ed a carico di - l'immediata restituzione delle somme pignorate pari Parte_1 alla somma di euro 6.500,00 (all. 2); - Con vittoria di spese” (memoria n. 1, fascicolo attrice).
Per la convenuta: “1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
3) in via principale, nel merito: rigettare le domande di parte attrice per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed in particolare perché infondato in fatto e in diritto. 4) ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali” (comparsa, fascicolo convenuta).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1
, già debitrice esecutata, conveniva in giudizio
[...] [...]
innanzi al Tribunale di Milano, invocando Controparte_4
l'accoglimento dell'opposizione spiegata, nel contesto della procedura n. 2951/2023 R.G.E., avverso la pretesa recata dall'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n.
06884202300000467001, per complessivi euro 11.907,01.
Nel dettaglio, l'attrice rappresentava che il Giudice dell'Esecuzione, in data 9.8.2023, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'espropriazione in quanto la terza pignorata, in data
18.4.2023, aveva già versato all'ente esattore la complessiva somma di euro 6.500,00.
Ciò posto, la debitrice esecutata reiterava i motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. secondo cui il credito azionato da controparte, maturato in relazione all'anno fiscale 2016, sarebbe già stato adempiuto nel corso dell'anno 2017 mediante n. 26 modelli F24, sarebbe comunque risultato privo di prova in violazione dell'art. 2697 c.c., sarebbe altresì stato insussistente ai sensi dell'art. 10, c. 3, l. 212/2000 con riferimento al profilo degli interessi e delle sanzioni eventualmente irrogate e sarebbe in ogni caso risultato estinto per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Al contempo, ribadiva anche i motivi di opposizione ex art 617, c. Parte_1
2, c.p.c. secondo cui, da un lato, l'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n.
06884202300000467001 sarebbe stato nullo per difetto di motivazione in violazione sia dell'art. 2 71 d.lgs. 507/1993, sia dell'art. 3 l. 241/1990, sia dell'art. 7 l. 212/2000 e secondo cui, dall'altro lato, controparte avrebbe omesso ogni notificazione degli atti prodromici, incluse le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento, ovvero avrebbe proceduto ad una notificazione inesistente avendo tentato di inviare gli atti impositivi ed esecutivi attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri o comunque attivato soltanto in data 22.11.2022.
Infine, l'attrice precisava che l'atto opposto era stato anche oggetto di ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e invocava la sussistenza dei presupposti per una ripetizione dell'indebito, essendovi stata una duplicazione nella riscossione.
In considerazione di tutto ciò, la debitrice esecutata domandava, in via preliminare, la sospensione dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300000467001
e, in via principale, l'accertamento nonché la declaratoria sia dell'inesistenza del diritto di controparte di procedere in executivis sia della nullità, dell'annullabilità o comunque dell'inefficacia dell'atto opposto, con condanna dell'ente esattore a restituire l'importo di euro
6.500,00 ovvero del diverso ammontare ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte e sostenendo, in definitiva, la correttezza del proprio operato.
Nel dettaglio, l'ente esattore affermava la contraddittorietà e comunque l'infondatezza delle tesi secondo cui la debitrice esecutata, da un lato, non avrebbe in precedenza avuto notizia della pretesa impositiva e secondo cui la medesima società, dall'altro lato, utilizzando delle modalità di versamento peraltro irregolari, avrebbe pagato una parte delle somme dovute.
Al contempo, riteneva che la Controparte_1 motivazione dell'atto di pignoramento fosse esente da censure e che la notificazione di tutti gli atti, anche prodromici, fosse stata ritualmente eseguita.
In considerazione di tutto ciò, l'ente esattore domandava, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione articolata da controparte nonché l'accertamento e la declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità delle domande attoree, mentre, in via principale, invocava la reiezione delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
, già terza pignorata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_2
3 costituiva in causa e veniva pertanto dichiarata contumace.
La sola depositava le proprie memorie ex art. 171 ter, nn. 1 e 2, c.p.c. Parte_1
Il Tribunale, invitate le parti a contraddire in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice Ordinario ed istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 23.9.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere – che, in relazione alla distinzione riportata in parte motiva, risulta riconducibile ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. con riferimento ai motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. e ad un giudizio ex art. 618 c.p.c. con riferimento ai motivi di opposizione ex art. 617, c. 2, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Occorre innanzitutto osservare che le parti costituite hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 23.9.2025).
D'altro canto, è incontroverso in giudizio e risulta comunque dimostrato in atti che
[...]
avesse impugnato l'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 anche Parte_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (cfr. ordinanza interlocutoria, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice) e che tale vertenza si sia conclusa in data 14.5.2025 a fronte dell'intervenuto “Accordo di conciliazione n. T9D500083/2025 prot.n. 130282/2025 sottoscritto in data
17/04/2025” (sentenza n. 2965/2023 R.G., dep. tel. 22.9.2025, fascicolo attrice).
Al contempo, l'attrice ha “evidenzia[to] che ha già sgravato le pretese sottese all'atto di CP_5 pignoramento in controversia” e “precisa[to] che le somme riscosse in eccesso sono state anche restituite il
30.7.2025” (verbale ud. 23.9.2025), secondo una circostanza di fatto rimasta pacifica tra le parti.
Ne consegue che deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, apparendo peraltro necessario e sufficiente che un simile fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent. 20.5.1998, n. 5029).
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ex art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a Parte_1
In primo luogo, invero, i motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. sarebbero stati
4 destinati ad una declaratoria di improponibilità, innanzitutto in quanto si tratta di doglianze articolate in via recuperatoria sull'assunto di una omessa notificazione “dell'atto propedeutico nonché della cartella di pagamento, e dell'intimazione di pagamento precedente la notifica dell'azione esecutiva” (p. 8, citazione), inoltre in quanto è pacifico e risulta comunque per tabulas che l'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 abbia riguardato esclusivamente crediti tributari (cfr. atto di pignoramento e ordinanza interlocutoria, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice) ed infine in quanto è noto che, da un lato, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici” (Cass., sez. un., ord. 18.10.2022, n. 30666) e che, dall'altro lato, “il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 57 nel testo modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d'interesse, che 'non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni'. Nella consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass. 13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14/02/2002, n. 2090; Cass., Sez. U,
09/04/1999, n. 212)” (Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894).
In secondo luogo, poi, i motivi di opposizione ex art. 617, c. 2, c.p.c. – ed in particolare quelli inerenti alla deduzione di vizi propri dell'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 – sarebbero risultati inammissibili, sia in quanto ha rappresentato di Parte_1 avere avuto contezza di quest'ultimo atto esecutivo con comunicazione di posta elettronica certificata del 17.2.2023 e ha proposto opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione in data
18-19.4.2023 (cfr. ricorso in opposizione, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice), nonostante sia noto che “'il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.' è riferibile a tutte le
'contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata …'” (Cass., sez. III, sent. 18.10.2023, n.
28889), sia in quanto l'attrice non ha specificato quale sia stato l'effettivo nocumento patito in conseguenza delle invalidità dedotte in atti, pur essendo consolidato il principio di diritto secondo cui un opponente agli atti esecutivi, di regola, “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass., sez. III, sent. 12.2.2019, n. 3967), sia
5 in quanto la medesima società neppure ha considerato l'effetto in ogni caso sanante dell'opposizione proposta, mentre la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che
“la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione [dell'atto di pignoramento] e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. ...” (Cass., sez. VI, ord. 17.12.2019, n. 33466).
In terzo luogo, infine, la domanda restitutoria formulata da non Parte_1 sarebbe stata suscettibile di accoglimento, in quanto la stessa è stata articolata in termini sostanzialmente consequenziali rispetto ad una affermazione, impossibile per le ragioni già illustrate, di fondatezza dei motivi di opposizione ex artt. 615, c. 2, e 617, c. 2, c.p.c.
Ne consegue che , nei rapporti con l'ente esattore, deve essere Parte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite, secondo la misura liquidata in dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della costituzione in giudizio di
[...]
in un momento posteriore rispetto allo spirare dei Controparte_1 termini ex art. 171 ter c.p.c., dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art
189 c.p.c. – e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale
– nonché dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti con
[...]
, trattandosi di un litisconsorte necessario rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di euro 2.600,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva se dovuta e cpa;
nulla sulle spese processuali nei rapporti con . Controparte_2
Milano, 28 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SPORTELLI MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Galatone (LE), via Cairoli n. 69
- PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 con l'Avv. GRISANTI CLAUDI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Petrolini n. 11
- PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
- LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento ad integrazione delle conclusioni già indicate con atto introduttivo: - accertata e dichiarata l'esistenza dei presupposti della mala fede e della colpa grave dell'attività processuale del convenuto costituito, consistita nella temeraria e consapevolmente infondata resistenza nel presente giudizio, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l al risarcimento dei danni patiti dall'opponente per le ragioni Controparte_1 che precedono, con liquidazione equitativa rimessa al Giudicante e con condanna della medesima controparte ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 96 c.p.c.; - accertare e dichiarare che l non Controparte_3 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per assenza di qualsivoglia diritto Parte_1 esecutivo in loro favore ed a carico di - l'immediata restituzione delle somme pignorate pari Parte_1 alla somma di euro 6.500,00 (all. 2); - Con vittoria di spese” (memoria n. 1, fascicolo attrice).
Per la convenuta: “1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
3) in via principale, nel merito: rigettare le domande di parte attrice per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed in particolare perché infondato in fatto e in diritto. 4) ulteriormente nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingersi ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali” (comparsa, fascicolo convenuta).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2024 e iscritto a ruolo in pari data, Parte_1
, già debitrice esecutata, conveniva in giudizio
[...] [...]
innanzi al Tribunale di Milano, invocando Controparte_4
l'accoglimento dell'opposizione spiegata, nel contesto della procedura n. 2951/2023 R.G.E., avverso la pretesa recata dall'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n.
06884202300000467001, per complessivi euro 11.907,01.
Nel dettaglio, l'attrice rappresentava che il Giudice dell'Esecuzione, in data 9.8.2023, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'espropriazione in quanto la terza pignorata, in data
18.4.2023, aveva già versato all'ente esattore la complessiva somma di euro 6.500,00.
Ciò posto, la debitrice esecutata reiterava i motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. secondo cui il credito azionato da controparte, maturato in relazione all'anno fiscale 2016, sarebbe già stato adempiuto nel corso dell'anno 2017 mediante n. 26 modelli F24, sarebbe comunque risultato privo di prova in violazione dell'art. 2697 c.c., sarebbe altresì stato insussistente ai sensi dell'art. 10, c. 3, l. 212/2000 con riferimento al profilo degli interessi e delle sanzioni eventualmente irrogate e sarebbe in ogni caso risultato estinto per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Al contempo, ribadiva anche i motivi di opposizione ex art 617, c. Parte_1
2, c.p.c. secondo cui, da un lato, l'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n.
06884202300000467001 sarebbe stato nullo per difetto di motivazione in violazione sia dell'art. 2 71 d.lgs. 507/1993, sia dell'art. 3 l. 241/1990, sia dell'art. 7 l. 212/2000 e secondo cui, dall'altro lato, controparte avrebbe omesso ogni notificazione degli atti prodromici, incluse le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento, ovvero avrebbe proceduto ad una notificazione inesistente avendo tentato di inviare gli atti impositivi ed esecutivi attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri o comunque attivato soltanto in data 22.11.2022.
Infine, l'attrice precisava che l'atto opposto era stato anche oggetto di ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e invocava la sussistenza dei presupposti per una ripetizione dell'indebito, essendovi stata una duplicazione nella riscossione.
In considerazione di tutto ciò, la debitrice esecutata domandava, in via preliminare, la sospensione dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300000467001
e, in via principale, l'accertamento nonché la declaratoria sia dell'inesistenza del diritto di controparte di procedere in executivis sia della nullità, dell'annullabilità o comunque dell'inefficacia dell'atto opposto, con condanna dell'ente esattore a restituire l'importo di euro
6.500,00 ovvero del diverso ammontare ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte e sostenendo, in definitiva, la correttezza del proprio operato.
Nel dettaglio, l'ente esattore affermava la contraddittorietà e comunque l'infondatezza delle tesi secondo cui la debitrice esecutata, da un lato, non avrebbe in precedenza avuto notizia della pretesa impositiva e secondo cui la medesima società, dall'altro lato, utilizzando delle modalità di versamento peraltro irregolari, avrebbe pagato una parte delle somme dovute.
Al contempo, riteneva che la Controparte_1 motivazione dell'atto di pignoramento fosse esente da censure e che la notificazione di tutti gli atti, anche prodromici, fosse stata ritualmente eseguita.
In considerazione di tutto ciò, l'ente esattore domandava, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione articolata da controparte nonché l'accertamento e la declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità delle domande attoree, mentre, in via principale, invocava la reiezione delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
, già terza pignorata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_2
3 costituiva in causa e veniva pertanto dichiarata contumace.
La sola depositava le proprie memorie ex art. 171 ter, nn. 1 e 2, c.p.c. Parte_1
Il Tribunale, invitate le parti a contraddire in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice Ordinario ed istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 23.9.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere – che, in relazione alla distinzione riportata in parte motiva, risulta riconducibile ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. con riferimento ai motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. e ad un giudizio ex art. 618 c.p.c. con riferimento ai motivi di opposizione ex art. 617, c. 2, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per le ragioni di seguito illustrate.
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Occorre innanzitutto osservare che le parti costituite hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 23.9.2025).
D'altro canto, è incontroverso in giudizio e risulta comunque dimostrato in atti che
[...]
avesse impugnato l'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 anche Parte_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (cfr. ordinanza interlocutoria, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice) e che tale vertenza si sia conclusa in data 14.5.2025 a fronte dell'intervenuto “Accordo di conciliazione n. T9D500083/2025 prot.n. 130282/2025 sottoscritto in data
17/04/2025” (sentenza n. 2965/2023 R.G., dep. tel. 22.9.2025, fascicolo attrice).
Al contempo, l'attrice ha “evidenzia[to] che ha già sgravato le pretese sottese all'atto di CP_5 pignoramento in controversia” e “precisa[to] che le somme riscosse in eccesso sono state anche restituite il
30.7.2025” (verbale ud. 23.9.2025), secondo una circostanza di fatto rimasta pacifica tra le parti.
Ne consegue che deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, apparendo peraltro necessario e sufficiente che un simile fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent. 20.5.1998, n. 5029).
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La regolazione delle spese di lite segue – ex art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in ragione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a Parte_1
In primo luogo, invero, i motivi di opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c. sarebbero stati
4 destinati ad una declaratoria di improponibilità, innanzitutto in quanto si tratta di doglianze articolate in via recuperatoria sull'assunto di una omessa notificazione “dell'atto propedeutico nonché della cartella di pagamento, e dell'intimazione di pagamento precedente la notifica dell'azione esecutiva” (p. 8, citazione), inoltre in quanto è pacifico e risulta comunque per tabulas che l'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 abbia riguardato esclusivamente crediti tributari (cfr. atto di pignoramento e ordinanza interlocutoria, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice) ed infine in quanto è noto che, da un lato, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici” (Cass., sez. un., ord. 18.10.2022, n. 30666) e che, dall'altro lato, “il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 57 nel testo modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d'interesse, che 'non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni'. Nella consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass. 13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14/02/2002, n. 2090; Cass., Sez. U,
09/04/1999, n. 212)” (Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894).
In secondo luogo, poi, i motivi di opposizione ex art. 617, c. 2, c.p.c. – ed in particolare quelli inerenti alla deduzione di vizi propri dell'atto di pignoramento n. 06884202300000467001 – sarebbero risultati inammissibili, sia in quanto ha rappresentato di Parte_1 avere avuto contezza di quest'ultimo atto esecutivo con comunicazione di posta elettronica certificata del 17.2.2023 e ha proposto opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione in data
18-19.4.2023 (cfr. ricorso in opposizione, dep. tel. 30.1.2024, fascicolo attrice), nonostante sia noto che “'il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.' è riferibile a tutte le
'contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata …'” (Cass., sez. III, sent. 18.10.2023, n.
28889), sia in quanto l'attrice non ha specificato quale sia stato l'effettivo nocumento patito in conseguenza delle invalidità dedotte in atti, pur essendo consolidato il principio di diritto secondo cui un opponente agli atti esecutivi, di regola, “non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass., sez. III, sent. 12.2.2019, n. 3967), sia
5 in quanto la medesima società neppure ha considerato l'effetto in ogni caso sanante dell'opposizione proposta, mentre la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che
“la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione [dell'atto di pignoramento] e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. ...” (Cass., sez. VI, ord. 17.12.2019, n. 33466).
In terzo luogo, infine, la domanda restitutoria formulata da non Parte_1 sarebbe stata suscettibile di accoglimento, in quanto la stessa è stata articolata in termini sostanzialmente consequenziali rispetto ad una affermazione, impossibile per le ragioni già illustrate, di fondatezza dei motivi di opposizione ex artt. 615, c. 2, e 617, c. 2, c.p.c.
Ne consegue che , nei rapporti con l'ente esattore, deve essere Parte_1 condannata alla rifusione delle spese di lite, secondo la misura liquidata in dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della costituzione in giudizio di
[...]
in un momento posteriore rispetto allo spirare dei Controparte_1 termini ex art. 171 ter c.p.c., dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art
189 c.p.c. – e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale
– nonché dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti con
[...]
, trattandosi di un litisconsorte necessario rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di euro 2.600,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva se dovuta e cpa;
nulla sulle spese processuali nei rapporti con . Controparte_2
Milano, 28 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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