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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani Parte_1
giusta procura in atti e con quest'ultimo elett.te domiciliata in via Fabio
Massimo 45 a Roma, presso lo Studio legale dell'avv. Marco Viglietta, domiciliatario
Appellante
E
rappresentato e difeso nel Controparte_1
presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma alla
Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio
Rep. n. 37875 Racc.7313 del 22.03.2024. Persona_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 8316/2022 pubblicata in data 6.10.22 Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Roma in data
28.10.2021, l'odierna appellante, docente di scuola pubblica, conveniva in giudizio il per veder accolte, nei suoi confronti, le seguenti CP_3
conclusioni: “CAPO A:
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza
Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 11866 del 11.12.2014 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 22.9.2011 al 30.06.2015 , alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto
Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_2
ministro p.t. al pagamento in favore di anche a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 1.529,38 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L.
370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il , in persolna Controparte_2
del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto,
l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica: - a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 18 alla data del 1.10.2021), - al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 3.583,85, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2015 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il
[...]
alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte Controparte_2
ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7. in aggiunta CP_1
o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Nel contraddittorio fra le parti oggi appellate, il prio giudice così statuiva:- Il
Tribunale Ordinario di Roma, prima Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera per tutte le motivazioni sopra riportate e, per l'effetto, 2) accerta e dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato, e, per l'effetto, 3) condanna la stessa amministrazione scolastica a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza stessa pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 18 alla data del 1.10.2021) nonché al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva di € 3.583,85, pari all'ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, sino alla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2015), oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dalla domanda giudiziale;
4) condanna il
[...]
all'adeguamento del trattamento di fine rapporto per le Controparte_2
differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per i contributi previdenziali e assistenziali omessi 5) compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' e condanna il al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di lite liquidate in € 2.501,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con l'atto di appello lamenta l'omessa pronuncia sulla Parte_1
richiesta di riconosciumento e quantificazione dei c.d. gradoni, chiedendo la riforma della sentenza con riconoscimento anche delle relative pretese economiche.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Lamenta la difesa della che il primo giudice non abbia Parte_1
pronunciato “sul capo A della domanda avente ad oggetto il diritto della ricorrente alle progressioni stipendiali correlate all'anzianità di servizio, maturate durante il periodo di precariato”
Diversamente il sostiene che la statuizione di cui al dispositivo CP_2
contenga tale richiesta laddove si fa riferimento < di € 3.583,85, pari all'ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei
CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata>>.
La difesa appellante, nelle conclusioni di primo grado ha chiesto al primo giudice di dichiarare il diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al ccnl previsti per il personale a tempo indeterminato e la condanna del a corrisponderle le relative differenze di retribuzione CP_2
ed a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale.
Ha chiesto altresì la declaratoria del diritto a percepire gli scatti di cui all'art.53 l.n.312/80 per ciascun biennio lavorativo non di ruolo in cui la prestazione lavorativa aveva avuto una durata non inferiore a 180 giorni all'anno. Effettivamente come rileva l'appellante < più passaggi argomentativi da cui poter desumere, senza alcun ragionevole dubbio, che il giudice avesse realmente voluto rigettare il capo A di domanda.
Alla scrivente difesa sembra anzi che il mancato accoglimento del suddetto capo A sia frutto di una mera dimenticanza / svista, inevitabilmente sfociata in omessa pronuncia>>
In motivazione risulta esaminato e “ragionato” l'accoglimento del diritto della ricorrente ad una nuova ricostruzione di carriera con piena valorizzazione del servizio pre ruolo svolto, ai conseguenti arretrati ed alla regolarizzazione contributiva;
per contro non viene in alcuna parte della pronuncia esaminata la diversa questione dei c.d. gradoni < capo A delle conclusioni avente ad oggetto il pagamento del cd gradone maturato durante il periodo di servizio pre ruolo, limitatamente agli anni dal
2011 al 2015.>>
Non vi è dubbio, dunque, sulla spettanza del diritto della ricorrente oggi appellante a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale a tempo indeterminato, valore quantificato in € 1.529,38, somma non contestata.
Come affermato dalla Suprema Corte, la domanda con la quale l'assunto a tempo determinato rivendica le maggiorazioni retributive in corso di rapporto a termine non va confusa con quella relativa alla ricostruzione della carriera, che può essere proposta dopo l'immissione in ruolo e che è soggetta ad una disciplina diversa, perché presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.
Sul punto, con sentenza n. 35 del 2022, la Corte di cassazione ha precisato che si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi costitutivi diversi: “come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL, succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato
T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n.
31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato
l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
…”.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
sono compensate quelle fra l'appellante e l' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di gradoni, della somma di €
1.529,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Condanna il appellato al pagamento in favore CP_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 450,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa le spese fra appellante e . CP_1
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani Parte_1
giusta procura in atti e con quest'ultimo elett.te domiciliata in via Fabio
Massimo 45 a Roma, presso lo Studio legale dell'avv. Marco Viglietta, domiciliatario
Appellante
E
rappresentato e difeso nel Controparte_1
presente giudizio dall'Avv. Maria Francesca Granata con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma alla
Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio
Rep. n. 37875 Racc.7313 del 22.03.2024. Persona_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 8316/2022 pubblicata in data 6.10.22 Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Roma in data
28.10.2021, l'odierna appellante, docente di scuola pubblica, conveniva in giudizio il per veder accolte, nei suoi confronti, le seguenti CP_3
conclusioni: “CAPO A:
1. in base al giudicato formatosi con la sentenza
Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 11866 del 11.12.2014 e/o in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti dal 22.9.2011 al 30.06.2015 , alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto
Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato, previa disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_2
ministro p.t. al pagamento in favore di anche a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 1.529,38 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L.
370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il , in persolna Controparte_2
del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto,
l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica: - a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 18 alla data del 1.10.2021), - al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 3.583,85, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2015 ) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il
[...]
alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte Controparte_2
ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7. in aggiunta CP_1
o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Nel contraddittorio fra le parti oggi appellate, il prio giudice così statuiva:- Il
Tribunale Ordinario di Roma, prima Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera per tutte le motivazioni sopra riportate e, per l'effetto, 2) accerta e dichiara l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato, e, per l'effetto, 3) condanna la stessa amministrazione scolastica a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 9-14 e con anzianità di permanenza stessa pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 18 alla data del 1.10.2021) nonché al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva di € 3.583,85, pari all'ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, sino alla data di assunzione a tempo indeterminato (1.9.2015), oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dalla domanda giudiziale;
4) condanna il
[...]
all'adeguamento del trattamento di fine rapporto per le Controparte_2
differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per i contributi previdenziali e assistenziali omessi 5) compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' e condanna il al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di lite liquidate in € 2.501,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con l'atto di appello lamenta l'omessa pronuncia sulla Parte_1
richiesta di riconosciumento e quantificazione dei c.d. gradoni, chiedendo la riforma della sentenza con riconoscimento anche delle relative pretese economiche.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione della Corte. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Lamenta la difesa della che il primo giudice non abbia Parte_1
pronunciato “sul capo A della domanda avente ad oggetto il diritto della ricorrente alle progressioni stipendiali correlate all'anzianità di servizio, maturate durante il periodo di precariato”
Diversamente il sostiene che la statuizione di cui al dispositivo CP_2
contenga tale richiesta laddove si fa riferimento < di € 3.583,85, pari all'ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei
CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata>>.
La difesa appellante, nelle conclusioni di primo grado ha chiesto al primo giudice di dichiarare il diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al ccnl previsti per il personale a tempo indeterminato e la condanna del a corrisponderle le relative differenze di retribuzione CP_2
ed a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale.
Ha chiesto altresì la declaratoria del diritto a percepire gli scatti di cui all'art.53 l.n.312/80 per ciascun biennio lavorativo non di ruolo in cui la prestazione lavorativa aveva avuto una durata non inferiore a 180 giorni all'anno. Effettivamente come rileva l'appellante < più passaggi argomentativi da cui poter desumere, senza alcun ragionevole dubbio, che il giudice avesse realmente voluto rigettare il capo A di domanda.
Alla scrivente difesa sembra anzi che il mancato accoglimento del suddetto capo A sia frutto di una mera dimenticanza / svista, inevitabilmente sfociata in omessa pronuncia>>
In motivazione risulta esaminato e “ragionato” l'accoglimento del diritto della ricorrente ad una nuova ricostruzione di carriera con piena valorizzazione del servizio pre ruolo svolto, ai conseguenti arretrati ed alla regolarizzazione contributiva;
per contro non viene in alcuna parte della pronuncia esaminata la diversa questione dei c.d. gradoni < capo A delle conclusioni avente ad oggetto il pagamento del cd gradone maturato durante il periodo di servizio pre ruolo, limitatamente agli anni dal
2011 al 2015.>>
Non vi è dubbio, dunque, sulla spettanza del diritto della ricorrente oggi appellante a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale a tempo indeterminato, valore quantificato in € 1.529,38, somma non contestata.
Come affermato dalla Suprema Corte, la domanda con la quale l'assunto a tempo determinato rivendica le maggiorazioni retributive in corso di rapporto a termine non va confusa con quella relativa alla ricostruzione della carriera, che può essere proposta dopo l'immissione in ruolo e che è soggetta ad una disciplina diversa, perché presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.
Sul punto, con sentenza n. 35 del 2022, la Corte di cassazione ha precisato che si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, perché fondate su elementi costitutivi diversi: “come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL, succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato
T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n.
31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato
l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
…”.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
sono compensate quelle fra l'appellante e l' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di gradoni, della somma di €
1.529,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Condanna il appellato al pagamento in favore CP_2 dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 450,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Compensa le spese fra appellante e . CP_1
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa