Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1988, n. 2450
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Sentenza 15 marzo 1988

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Nella controversia promossa per sentir dichiarare già avvenuto il trasferimento di un bene, a seguito del verificarsi della condizione apposta ad una vendita con effetti traslativi, la pretesa subordinata, rivolta a far valere un Obbligo a contrattare e ad ottenere una sentenza che produca detto trasferimento ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., integra una domanda distinta, e, pertanto, non può considerarsi implicitamente respinta con la sentenza di rigetto della richiesta principale. ( V 6401/84, mass n 437978; ( V 2754/77, mass n 386406).*

Nel concordato fallimentare, un accordo fra il fallito ed il fideiussore del concordato medesimo, avente ad oggetto la cessione al secondo dei beni del primo, mentre non è ammissibile in Sede concorsuale e con effetto verso i creditori, deve ritenersi consentito, quale espressione di autonomia privata, qualora sia destinato ad avere efficacia dopo la chiusura delle operazioni di esecuzione del concordato, in quanto non comporta sottrazione di beni o violazione della "par condicio" (sempreché non ricorrano ipotesi di nullità in base alle regole generali dell'art. 1418 cod. civ.). ( V 3931/84, mass n 435891; ( V 1895/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/1988, n. 2450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2450
    Data del deposito : 15 marzo 1988

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