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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.
Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4999/2023 promosso da:
(C.F./P.I.: , con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Parte_1 P.IVA_1
Melani attrice-opponente contro
(C.F/P.I.: con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino. convenuta-opposta
****
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante n. 941/2023 del
03.03.2023 (RG 2377/2023) con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto, su istanza del , il pagamento della somma di €. 5.058,94, per la Controparte_1 fornitura di energia elettrica, così determinata : €. 56,59 di cui alla fattura
480500570111215 dell'1.2.2021; €.1.100,12 portata dalla fattura n.
480500570111216 del 12.2.2021; €. 17,51 di cui alla fattura n. 480500570111217 del 10.3.2021; €. 17,51 portati dalla fattura n. 480500570111218 del 9.4.2021; €.
3.497,52 di cui alla fattura n. 480500570111219 dell'11.5.2021; €. 129,58 di cui alla fattura n. 480500570111211 del 9.6.2021; ed €. 240,11 di alla fattura n.
480500570111212 del 29.7.2021.
La società opponente deduceva, in primo luogo, la inesistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società opposta, dovendosi, invece, ritenere sussistente quello precedentemente stipulato con . Controparte_2
1 Assumeva, peraltro, che in data 21 settembre 2020 (ovvero cinque mesi prima della emissione della prima fattura) aveva riconsegnato al proprietario l'immobile condotto in locazione, destinatario della somministrazione energetica, da qui desumendone la non imputabilità dei consumi come sopra addebitati.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra si ponevano – sempre secondo la prospettazione della società ingiunta – sia la fattura n. 4064970392, per l'importo di
€ 1.754,01, recante la causale “fatturazione di chiusura provvisoria” e sia la successiva nota di credito, per €1.665,08, con la causale “chiusura contratto o cessazione”.
Le predette circostanze inducevano a ritenere – in base all'assunto della opponente
– l'avvenuta cessazione (già da un mese dopo la riconsegna del predetto immobile) di ogni erogazione di energia elettrica a favore di come Parte_1 comprovato dalla relativa nota di credito di cui sopra.
Si costituiva la società opposta la quale eccepiva, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della opposizione proposta difettandovi il preventivo tentativo di conciliazione così come previsto dal TICO (Testo Integrale Conciliazione, approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema Idrico 05 maggio
2016 209/2016/E/COM), instando, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio e chiedendo, nel merito - ritenuta la infondatezza delle argomentazioni avversarie- il rigetto della opposizione proposta.
La causa, chiamata alla prima udienza del 22.01.24, vedeva la concessione – con ordinanza del 29.01.2024 - della provvisoria esecuzione del decreto opposto con rinvio alla udienza del 06.05.2024 per consentire l'espletamento della predetta procedura conciliativa.
Alla suddetta udienza, rilevato l'esito negativo della conciliazione ed assegnati i termini ex art. 183, VI^ comma, c.p.c., veniva disposto il rinvio al 26.10.24; indi,
l'assunzione in decisione alla udienza cartolare dell'11.04.2025.
Motivazioni in fatto ed in diritto
L'opposizione non risulta fondata e, pertanto, deve essere respinta.
Con riferimento alla asserita inesistenza del contratto di somministrazione tra le parti – così come dedotto dalla opponente – la stessa non risulta fondata.
2 Infatti, la fornitura di energia elettrica, precedentemente erogata da una società del
Mercato Libero (fino al 21 settembre 2020), è stata successivamente somministrata dal Servizio di Maggior Tutela, ossia il servizio di fornitura di energia elettrica erogata alle condizioni economiche e contrattuali dettate dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
Il Servizio in parola – previsto dalla legge n. 125/07 – è stato istituito per garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici o alle piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, privi di un fornitore sul libero mercato.
Diretta conseguenza della procedura in questione è il subentro automatico da parte del nuovo operatore nei casi in cui la fornitura risulti sprovvista di venditore e non ne venga richiesta esplicitamente la cessazione, come verificatosi nel caso in specie.
Ed è in tale contesto, quindi, che vanno lette le causali della fattura n. 4064970392 del 07.10.2020 (“fatturazione di chiusura provvisoria”) e della nota di credito n.
4071655235 del 15.10.2020 (“chiusura contratto o cessazione”) emessa dal precedente gestore , che altro non è se non la conferma (indiretta) Controparte_2 del subentro di cui sopra (con la conseguente attivazione del Servizio in parola), che per la sua automaticità non necessita di alcun contratto scritto.
Con riferimento, poi, all'ulteriore doglianza circa l'asserita non imputabilità dei consumi fatturati - a motivo dell'avvenuta riconsegna, in epoca antecedente ai consumi in discorso, dell'immobile servito dalla fornitura -, la stessa non persuade, stante l'inidoneità di tale circostanza ad incidere, di per sé sola, sulle obbligazioni nascenti dal rapporto di somministrazione in esame.
Sostanzialmente, il rilascio del predetto immobile non si è tradotto – come sembrerebbe. Invece, desumersi dalle deduzioni della società ingiunta - in una automatica modifica del rapporto contrattuale in essere, occorrendo, in tal senso, la manifestazione di una coeva volontà di recedere dal contratto, debitamente comunicata alla controparte (circostanza, questa, non allegata dalla opponente).
Quanto alla valenza delle note di credito le stesse – diversamente da quanto sostenuto dalla debitrice – risultano essere state emesse a fronte degli insoluti di cui oggi è giudizio, essendo, infatti, preordinate ex art. 26 D.P.R. n. 633/72, a rettificare la base imponibile della fattura emessa quando sia stata successivamente ridotta a causa di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”.
Risulta, quindi, di tutta evidenza che le note in questione siano state emesse non per la supposta non debenza delle somme portate in fattura – così come argomentato
3 dalla ditta opponente – quanto piuttosto a causa del mancato pagamento del quantum ivi richiesto.
Riguardo, poi, al difetto di prova del credito è sufficiente rilevare, in senso contrario a quello prospettato dall'eccipiente, che, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento spetta al creditore provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendosi limitare alla mera allegazione della inadempienza attribuita alla controparte, con conseguente onere del debitore convenuto circa il fatto estintivo e/o modificativo dell'altrui pretesa (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13533/01).
Applicando i suddetti principi alla fattispecie che ci occupa, la società
[...] su cui gravava la prova in ordine alla sussistenza di eventuali circostanze Parte_1 estintive e/o impeditive, nei termini di cui sopra, si è limitata a formulare contestazioni generiche prive di supporto probatorio, come tali inidonee a neutralizzare la presunzione che assiste la rilevazione dei consumi mediante contatore, che in materia di somministrazione di energia elettrica compete, peraltro, al Distributore e non all'impresa di vendita.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito da tempo che nei contratti di somministrazione al sistema di lettura è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, dunque anche per presunzioni (tra le altre, Cass. civ. 23699/2016).
Tanto premesso, la non ha né contestato l'entità dei consumi Parte_1 registrati né ha tantomeno ha eccepito un malfunzionamento del contatore.
Del resto, la stessa Cassazione ha più volte ribadito che “…in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo” (in questi termini
Cass. n. 836/21).
La parte creditrice ha, invece, prodotto le fatture recanti i dati di consumo trasmessi dal Distributore locale territorialmente competente (E.Distribuzione spa), non contestati dalla società debitrice.
Giova rammentare in proposito che il suddetto Distributore è il concessionario di pubblico servizio cui è affidato dalla legge il compito di provvedere, inter alia, alla rilevazione ed alla validazione della misura dei prelievi di energia operata da ciascun utente.
4 Ed è proprio a tale qualifica di pubblico concessionario, soggetto terzo rispetto al creditore, che si collega la particolare efficacia probatoria dei dati di titolarità e prelievo dal medesimo forniti (così come riportati dalle fatture in oggetto) e, in generale, degli accertamenti e delle verifiche effettuate.
Per quanto sopra, quindi, il credito deve ritenersi provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione, dal computo, della fase decisoria difettandovi una specifica attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 1.689,00, per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese vive, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Firenze, 03.06.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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