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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI VO Presidente dott.ssa RI Lo SC Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 408/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. CONSOLAZIONE GIOVANNI
Ricorrente
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CONSOLAZIONE GIOVANNI
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso depositato il 11.04.2025 e note integrative del 30.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
a ER (TP) il giorno 26.07.2021, e , a ER (TP) il giorno Per_2
31.08.2024.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c., dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
11.04.2025 ed integrate nell'istanza congiunta del 30.06.2025, di seguito integralmente riportate:
“ RESPONSABILITA' GENITORIALE
CASA CONIUGALE E AFFIDO CONDIVISO
I figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori, ma coabiteranno stabilmente con la madre, che ne sarà collocataria, presso la casa familiare di proprietà di quest'ultima ed alla stessa, pertanto, assegnata con i relativi mobili ed arredi già di sua proprietà.
I coniugi si impegnano ad allineare la loro complessiva relazione al rispetto dei doveri di informazione e collaborazione nell'interesse dei figli e si obbligano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo sulla crescita culturale, sociale e psicologica dei figli, nonché ad assumere tutte le determinazioni che attengano alla salute dei predetti.
Fermo restando il reciproco obbligo delle parti di favorire una serena e compiuta relazione dei figli con entrambi i genitori, relativamente al diritto/dovere di visita del padre si premette che lo stesso, di professione fatta eccezione per eventuali periodi di C.I.G. ferie e riposo Pt_2
pagina 2 di 8 settimanale, è di fatto impegnato tutto l'anno, e, in particolar modo da marzo a ottobre, nei fine settimana e durante quasi tutte le festività.
Ne consegue che, al fine di consentire un equo diritto/dovere di visita, la regolamentazione che segue costituisce necessariamente indicazione di massima, dovendo i genitori responsabilmente concordare modalità diverse da adattare, come suggerito dall'On.le Giudice “al grado di maturazione, consenso e sensibilità della prole minore”, nonché all'articolazione dell'attività lavorativa in concreto esercitata dal padre.
Ciò premesso, avendo appena dieci mesi (a differenza di Per_2
che ha quasi quattro anni) la regolamentazione che segue, almeno Per_1
sino al compimento di 6 anni di entrambi, non può che prevedere, per ognuno dei minori, tempi diversi dell'esercizio del diritto/dovere di visita.
Infrasettimanale:
Fino al terzo anno ( ) rimarrà con il padre: Per_2
• la prima e la terza settimana: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle
15:00 alle 19:00;
• la seconda e la quarta settimana: martedì, giovedì, sabato dalle
15:00 alle 19:00, domenica dalle 13:00 alle 19:00;
Dal terzo anno di età entrambi i minori rimarranno con il padre:
• La prima e la terza settimana: il martedì e giovedì dalle ore 13,00 prelevandoli all'uscita dell'asilo o presso il domicilio della madre (o a quello eventualmente concordato) preoccupandosi di riaccompagnarli alle ore 19 al domicilio della madre;
• la seconda e la quarta settimana: il lunedì e il mercoledì dalle ore 13,00 prelevandoli dall'uscita dell'asilo o presso il domicilio della madre (o a quello eventualmente concordato) preoccupandosi di riaccompagnarli alle ore 19 al domicilio della madre;
pagina 3 di 8 il sabato (o nel giorno di riposo dal lavoro del padre) dalle ore 18:00
e sino alle ore 8 del lunedì successivo preoccupandosi di accompagnarli all'asilo o al domicilio della madre;
Natale e Capodanno
sino al terzo anno di età Per_2
A Natale 2025 trascorrerà la giornata del 24 dicembre 2025 con la madre e quella del 25 dicembre 2025 con il padre, che lo preleverà alle ore
12:00 riaccompagnandolo alle 20:00; l'anno seguente il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre sino alle ore 22:00 e il 25 dicembre con la madre e così via ad anni alterni con la stessa alternanza e gli stessi orari;
fine anno e a Capodanno il bambino trascorrerà il 31 dicembre 2025 con la madre e il giorno 1 gennaio 2026 con il padre che lo preleverà alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle 19:00. L'anno seguente il minore trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalle 12:00 alle 17:00 e l'1 gennaio con la madre e così via ad anni alterni con la stessa alternanza e gli stessi orari;
Entrambi, dal terzo anno di età, stante l'introduzione del pernottamento, in alternanza di anno in anno:
Per le festività di Natale rimarranno con il padre il giorno del 24 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 12:00 del 25 dicembre;
l'anno successivo rimarranno con il padre dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 18:00 del
26 dicembre e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
Per le festività di fine ed inizio anno rimarranno con il padre dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 12:00 dell'1 gennaio e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
Compleanni:
Ove non sia possibile festeggiarli con entrambi i genitori, ad anni alterni, i minori nel giorno del loro compleanno, staranno sino alle ore pagina 4 di 8 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 sino alle 8 del giorno successivo con l'altro genitore.
Ferie estive.
Per sino al terzo anno di età si adotterà l'ordinario Per_2 periodo infrasettimanale.
Entrambi i minori, dal terzo anno di età, compatibilmente con l'attività del padre, rimarranno con il padre almeno 3 giorni consecutivi nel mese di luglio e 3 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Dopo il compimento del sesto anno i minori rimarranno con il padre
10 giorni consecutivi a luglio e agosto (preferibilmente, in alternanza con la madre, 10 /20 - 21/31 nel mese di luglio e 01/10 – 11 agosto/21 agosto).
Nell'ipotesi in cui non sia possibile la predetta turnazione (a causa di impedimento di lavoro), si applicherà comunque l'ordinaria turnazione settimanale consentendo tuttavia alla madre di potersi allontanare a
Marettimo o altra località sino a un massimo di 10 giorni consecutivi tenendo entrambi i bambini.
Al termine della scuola o asilo, fatta eccezione per i periodi estivi di affido continuato, si applicherà la turnazione sopra indicata per i periodi feriali.
I minori trascorreranno la giornata della Festa della mamma con la madre e la giornata della festa del papà con il padre tenendoli sino alle 8 del giorno successivo premurandosi di accompagnarli a scuola o all'asilo.
sino al terzo anno di età rimarrà con il papa dalle 13:00 alle Per_2 ore 21:00.
Entrambi i genitori accompagneranno e il primo Per_1 Per_2 giorno di scuola. Potranno delegare sino a due persone di loro fiducia o di famiglia per accompagnare i minori a scuola o per prenderli all'uscita della scuola.
pagina 5 di 8 Entrambi i genitori, ove impegnati in altre attività, prima di ricorrere a baby sitter, potranno nel eventualmente valutare prioritariamente l'affidamento temporaneo della bambina all'altro genitore disponibile.
****
OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
Premesso che gli assegni familiari alla data odierna ammontano ad
Euro 535,00= e che rimangono nella disponibilità della madre, il sig. alla signora , entro il cinque di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1
Euro 400,00=(quattrocento//00) a titolo di contributo per il mantenimento del figli. In caso di cessazione e/o diminuzione dell'erogazione dell'assegno unico, il sig. verserà alla signora per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di Euro 500,00 mensili e comunque fino ad un massimo di
Euro 800,00 compresi gli assegni familiari.
Nel caso in cui il sig. sia in C.I.G./ Licenziamento l'assegno CP_1
di mantenimento dei figli dovuto sarà di Euro 400,00= oltre gli assegni familiari.
L'assegno di mantenimento come sopra determinato sarà annualmente adeguato in misura pari alle variazioni dell'indice ISTAT accertate per l'anno precedente.
Spese straordinarie al 50%.
Le parti si vincolano reciprocamente a rinegoziare l'assetto economico come sopra convenuto nel ricorrere di situazioni indipendenti dalla loro volontà che modifichino significativamente l'assetto reddituale e patrimoniale sulla cui base sono state raggiunte le presenti intese.
ALTRE STATUIZIONI
Ciascuno dei coniugi potrà comunicare telefonicamente con la figlia, anche quotidianamente, ed in particolare, durante i periodi di permanenza prolungati, avendo cura di comunicare all'altro coniuge il luogo di dimora dei figli di consentire all'altro di parlare con i figli almeno una volta al pagina 6 di 8 giorno per mezzo del telefono e/o videochiamata, preferibilmente entro le ore 21:00.
Ciascuno dei genitori si impegna a fare mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine.
Ciascun genitore ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'altro, qualora i figli accusino un malessere e fosse necessario l'intervento di un medico, e di concordare con l'altro eventuali visite mediche, cui dovranno essere sottoposti i figli, con comunicazione delle relative date e degli orari in cui verranno eseguite, consentendo così anche all'altro coniuge di poter presenziare.
In caso di malessere/malattia il genitore presso il quale i figli si troveranno consentirà all'altro visite giornaliere sino alla sua guarigione.
I coniugi si impegnano reciprocamente nell'interesse dei minori a comunicare per tempo eventuali variazioni di residenza o di domicilio ed a scambiarsi i loro recapiti telefonici”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti dei figli minori.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni richiamate in parte motiva;
pagina 7 di 8 - nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
RI Lo SC
Il Presidente
MI VO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI VO Presidente dott.ssa RI Lo SC Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 408/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. CONSOLAZIONE GIOVANNI
Ricorrente
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CONSOLAZIONE GIOVANNI
Pure ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso depositato il 11.04.2025 e note integrative del 30.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025, la Sig.ra e il Sig. adivano il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti, ormai interrotta.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
a ER (TP) il giorno 26.07.2021, e , a ER (TP) il giorno Per_2
31.08.2024.
Allegavano alla domanda congiunta la documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 473 bis.12 e 473 bis.51 c.p.c., dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali alle condizioni congiunte rassegnate nel ricorso del
11.04.2025 ed integrate nell'istanza congiunta del 30.06.2025, di seguito integralmente riportate:
“ RESPONSABILITA' GENITORIALE
CASA CONIUGALE E AFFIDO CONDIVISO
I figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori, ma coabiteranno stabilmente con la madre, che ne sarà collocataria, presso la casa familiare di proprietà di quest'ultima ed alla stessa, pertanto, assegnata con i relativi mobili ed arredi già di sua proprietà.
I coniugi si impegnano ad allineare la loro complessiva relazione al rispetto dei doveri di informazione e collaborazione nell'interesse dei figli e si obbligano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo sulla crescita culturale, sociale e psicologica dei figli, nonché ad assumere tutte le determinazioni che attengano alla salute dei predetti.
Fermo restando il reciproco obbligo delle parti di favorire una serena e compiuta relazione dei figli con entrambi i genitori, relativamente al diritto/dovere di visita del padre si premette che lo stesso, di professione fatta eccezione per eventuali periodi di C.I.G. ferie e riposo Pt_2
pagina 2 di 8 settimanale, è di fatto impegnato tutto l'anno, e, in particolar modo da marzo a ottobre, nei fine settimana e durante quasi tutte le festività.
Ne consegue che, al fine di consentire un equo diritto/dovere di visita, la regolamentazione che segue costituisce necessariamente indicazione di massima, dovendo i genitori responsabilmente concordare modalità diverse da adattare, come suggerito dall'On.le Giudice “al grado di maturazione, consenso e sensibilità della prole minore”, nonché all'articolazione dell'attività lavorativa in concreto esercitata dal padre.
Ciò premesso, avendo appena dieci mesi (a differenza di Per_2
che ha quasi quattro anni) la regolamentazione che segue, almeno Per_1
sino al compimento di 6 anni di entrambi, non può che prevedere, per ognuno dei minori, tempi diversi dell'esercizio del diritto/dovere di visita.
Infrasettimanale:
Fino al terzo anno ( ) rimarrà con il padre: Per_2
• la prima e la terza settimana: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle
15:00 alle 19:00;
• la seconda e la quarta settimana: martedì, giovedì, sabato dalle
15:00 alle 19:00, domenica dalle 13:00 alle 19:00;
Dal terzo anno di età entrambi i minori rimarranno con il padre:
• La prima e la terza settimana: il martedì e giovedì dalle ore 13,00 prelevandoli all'uscita dell'asilo o presso il domicilio della madre (o a quello eventualmente concordato) preoccupandosi di riaccompagnarli alle ore 19 al domicilio della madre;
• la seconda e la quarta settimana: il lunedì e il mercoledì dalle ore 13,00 prelevandoli dall'uscita dell'asilo o presso il domicilio della madre (o a quello eventualmente concordato) preoccupandosi di riaccompagnarli alle ore 19 al domicilio della madre;
pagina 3 di 8 il sabato (o nel giorno di riposo dal lavoro del padre) dalle ore 18:00
e sino alle ore 8 del lunedì successivo preoccupandosi di accompagnarli all'asilo o al domicilio della madre;
Natale e Capodanno
sino al terzo anno di età Per_2
A Natale 2025 trascorrerà la giornata del 24 dicembre 2025 con la madre e quella del 25 dicembre 2025 con il padre, che lo preleverà alle ore
12:00 riaccompagnandolo alle 20:00; l'anno seguente il minore trascorrerà il 24 dicembre con il padre sino alle ore 22:00 e il 25 dicembre con la madre e così via ad anni alterni con la stessa alternanza e gli stessi orari;
fine anno e a Capodanno il bambino trascorrerà il 31 dicembre 2025 con la madre e il giorno 1 gennaio 2026 con il padre che lo preleverà alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle 19:00. L'anno seguente il minore trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalle 12:00 alle 17:00 e l'1 gennaio con la madre e così via ad anni alterni con la stessa alternanza e gli stessi orari;
Entrambi, dal terzo anno di età, stante l'introduzione del pernottamento, in alternanza di anno in anno:
Per le festività di Natale rimarranno con il padre il giorno del 24 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 12:00 del 25 dicembre;
l'anno successivo rimarranno con il padre dalle ore 12:00 del 25 dicembre alle ore 18:00 del
26 dicembre e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
Per le festività di fine ed inizio anno rimarranno con il padre dalle ore 12:00 del 31 dicembre alle ore 12:00 dell'1 gennaio e così via di anno in anno in alternanza tra i genitori;
Compleanni:
Ove non sia possibile festeggiarli con entrambi i genitori, ad anni alterni, i minori nel giorno del loro compleanno, staranno sino alle ore pagina 4 di 8 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 sino alle 8 del giorno successivo con l'altro genitore.
Ferie estive.
Per sino al terzo anno di età si adotterà l'ordinario Per_2 periodo infrasettimanale.
Entrambi i minori, dal terzo anno di età, compatibilmente con l'attività del padre, rimarranno con il padre almeno 3 giorni consecutivi nel mese di luglio e 3 giorni consecutivi nel mese di agosto.
Dopo il compimento del sesto anno i minori rimarranno con il padre
10 giorni consecutivi a luglio e agosto (preferibilmente, in alternanza con la madre, 10 /20 - 21/31 nel mese di luglio e 01/10 – 11 agosto/21 agosto).
Nell'ipotesi in cui non sia possibile la predetta turnazione (a causa di impedimento di lavoro), si applicherà comunque l'ordinaria turnazione settimanale consentendo tuttavia alla madre di potersi allontanare a
Marettimo o altra località sino a un massimo di 10 giorni consecutivi tenendo entrambi i bambini.
Al termine della scuola o asilo, fatta eccezione per i periodi estivi di affido continuato, si applicherà la turnazione sopra indicata per i periodi feriali.
I minori trascorreranno la giornata della Festa della mamma con la madre e la giornata della festa del papà con il padre tenendoli sino alle 8 del giorno successivo premurandosi di accompagnarli a scuola o all'asilo.
sino al terzo anno di età rimarrà con il papa dalle 13:00 alle Per_2 ore 21:00.
Entrambi i genitori accompagneranno e il primo Per_1 Per_2 giorno di scuola. Potranno delegare sino a due persone di loro fiducia o di famiglia per accompagnare i minori a scuola o per prenderli all'uscita della scuola.
pagina 5 di 8 Entrambi i genitori, ove impegnati in altre attività, prima di ricorrere a baby sitter, potranno nel eventualmente valutare prioritariamente l'affidamento temporaneo della bambina all'altro genitore disponibile.
****
OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
Premesso che gli assegni familiari alla data odierna ammontano ad
Euro 535,00= e che rimangono nella disponibilità della madre, il sig. alla signora , entro il cinque di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1
Euro 400,00=(quattrocento//00) a titolo di contributo per il mantenimento del figli. In caso di cessazione e/o diminuzione dell'erogazione dell'assegno unico, il sig. verserà alla signora per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di Euro 500,00 mensili e comunque fino ad un massimo di
Euro 800,00 compresi gli assegni familiari.
Nel caso in cui il sig. sia in C.I.G./ Licenziamento l'assegno CP_1
di mantenimento dei figli dovuto sarà di Euro 400,00= oltre gli assegni familiari.
L'assegno di mantenimento come sopra determinato sarà annualmente adeguato in misura pari alle variazioni dell'indice ISTAT accertate per l'anno precedente.
Spese straordinarie al 50%.
Le parti si vincolano reciprocamente a rinegoziare l'assetto economico come sopra convenuto nel ricorrere di situazioni indipendenti dalla loro volontà che modifichino significativamente l'assetto reddituale e patrimoniale sulla cui base sono state raggiunte le presenti intese.
ALTRE STATUIZIONI
Ciascuno dei coniugi potrà comunicare telefonicamente con la figlia, anche quotidianamente, ed in particolare, durante i periodi di permanenza prolungati, avendo cura di comunicare all'altro coniuge il luogo di dimora dei figli di consentire all'altro di parlare con i figli almeno una volta al pagina 6 di 8 giorno per mezzo del telefono e/o videochiamata, preferibilmente entro le ore 21:00.
Ciascuno dei genitori si impegna a fare mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine.
Ciascun genitore ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'altro, qualora i figli accusino un malessere e fosse necessario l'intervento di un medico, e di concordare con l'altro eventuali visite mediche, cui dovranno essere sottoposti i figli, con comunicazione delle relative date e degli orari in cui verranno eseguite, consentendo così anche all'altro coniuge di poter presenziare.
In caso di malessere/malattia il genitore presso il quale i figli si troveranno consentirà all'altro visite giornaliere sino alla sua guarigione.
I coniugi si impegnano reciprocamente nell'interesse dei minori a comunicare per tempo eventuali variazioni di residenza o di domicilio ed a scambiarsi i loro recapiti telefonici”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti dei figli minori.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola i termini del regime di affido, visita e mantenimento della prole alle condizioni richiamate in parte motiva;
pagina 7 di 8 - nulla per le spese di lite;
Così deciso in Trapani, in data 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. est.
RI Lo SC
Il Presidente
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