Sentenza 14 gennaio 1988
Massime • 1
Per la violazione della norma dell'art. 21 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13 che punisce l'Esercizio non autorizzato dell'attività di coltivazione di cava non è sufficiente un unico scavo di sabbia, una condotta, cioè, quae uno actu perficitur, richiedendosi una serie continua e sistematica di Atti di scavo di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, secondo la definizione di cava dell'art. 2 commi primo e terzo lett. A) del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443 (convertito in legge 7 novembre 1941 n. 1360).*
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione, riparazione, misure cautelari, estensione, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1988, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1988 |
Testo completo
Per la violazione della norma dell'art. 21 legge regionale Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13 che punisce l'Esercizio non autorizzato dell'attività di coltivazione di cava non è sufficiente un unico scavo di sabbia, una condotta, cioè, quae uno actu perficitur, richiedendosi una serie continua e sistematica di Atti di scavo di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, secondo la definizione di cava dell'art. 2 commi primo e terzo lett. A) del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443 (convertito in legge 7 novembre 1941 n. 1360).*