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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G., avente per oggetto: “querela di falso”;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. Carmelinda Paternò, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F: , Controparte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Pittari, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 27.5.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 751/2024 dell'8 febbraio 2024 (resa nel proc. n. 19135/2018 R.G.) il Tribunale di Catania, prima sezione civile, in composizione collegiale, con l'intervento del P.M., accoglieva la querela di falso incidentale, proposta da CP_1
, dichiarava la falsità della dicitura “avviso” apposta sul plico raccomandato n.
[...]
1 052509746289 spedito il 17.08.2016 da contenente il licenziamento Parte_1
comminato al e condannava la convenuta al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello e ha dedotto tre motivi di Parte_1
censura.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché Controparte_1
infondata.
Alla udienza del 27.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
^^^^
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante censura la sentenza del
Tribunale per avere ritenuto ammissibile la proposta querela di falso, con una motivazione insufficiente essendosi limitato il tribunale ad affermare la natura di atto pubblico della posta raccomandata.
Deduce l'appellante, con un primo profilo, che la querela verte su una raccomandata avente ad oggetto una lettera inoltrata tra privati a mezzo del servizio postale (contenente un provvedimento disciplinare di licenziamento), riguardo alla quale non trovano applicazione i principi e le disposizioni che riguardano la notifica di atti giudiziari;
sostiene, quindi, che l'agente postale non possa essere considerato, nel caso a mano, un pubblico ufficiale (come quando è delegato dall'ufficiale giudiziario)
e che, pertanto, è da escludere la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento oggetto di controversia.
Inoltre, con un profilo ulteriore, l'appellante reitera l'eccezione di inammissibilità della querela per violazione dell'art. 221 co. 2 c.p.c., per non avere l'istante allegato, nel formulare la querela, prove ed elementi tesi a dimostrare la falsità del documento.
Il motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
E infatti, la querela ha ad oggetto l'attestazione dell'ufficiale postale, sul plico di una raccomandata ordinaria (contenente la comunicazione di licenziamento al lavoratore), di avere avvisato il destinatario (del tentativo di consegna e della giacenza
2 presso l'ufficio postale), sicchè è pacifico che il procedimento notificatorio si è svolto con modalità estranee al tema delle notificazioni nel processo civile, di cui all'art. 149
c.p.c. o alla legge n. 890 del 1982.
Cionondimeno, deve ritenersi che la contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione postale (nella specie plico raccomandato) richieda la proposizione della querela di falso.
E invero tale documentazione, sottoscritta dall'addetto alla distribuzione postale, ha una forza probatoria privilegiata per le attività che risultano compiute dall'agente postale, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Si tratta infatti di atto proveniente da un soggetto -
Con al è affidato il pubblico essenziale rappresentato Controparte_2 CP_3 CP_4
servizio postale universale – regolamentato dal d.lgs. n.261/1999 -, con attribuzione di funzioni di certificazione (come si desume dalla costante giurisprudenza in materia di spedizione diretta con posta raccomandata ordinaria, v. Cass. n. 632 del 2011, Cass. n.
11708 del 27/05/2011, Cass. n. 1091 del 17/1/2013, Cass. 29022/2017, Cass.
4275/2018, Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Ne segue che, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, va riconosciuta l'ammissibilità della querela proposta, in quanto necessaria per verificare la validità, o meno, dell'invio al lavoratore della raccomandata contenente l'intimazione di licenziamento, e per superare così la presunzione di conoscenza degli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c..
Infondato è altresì il secondo profilo del motivo in esame, che non scalfisce l'argomentazione esposta al riguardo dal Tribunale che ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valida proposizione della querela di falso,
l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, previsto dall'art. 221
c.p.c., può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. n. 12118/2020; Cass. civ. n.
4720/2019; Cass. civ. n. 1537/2001; nella giurisprudenza di merito principio richiamato ex multis da Corte d'Appello di Campobasso n. 237/2023; Corte d'Appello di Torino n. 535/2022). Il Tribunale ha quindi esaminato, con esito positivo, sia gli
3 elementi indiziari addotti in giudizio che le risultanze della prova per testi, richiesta e ammessa.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erronea valutazione e Parte_1
il travisamento dei presupposti e dei fatti e l'erronea applicazione della normativa concernente le modalità di recapito della posta.
Assume al riguardo l'inattendibilità del teste escusso (il portiere del condominio ove risiede il e che, anche ad ammettere che il portalettere non abbia trovato CP_1
alcun soggetto in grado di ricevere la posta (perché quel giorno, 18 agosto, il portiere era in ferie), è possibile che abbia comunque lasciato l'avviso di giacenza in questione in fessure del portone, o nel cancello, o in altra struttura all'interno dell'area condominiale, come previsto dal manuale dell'operatore di recapito per casi simili.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, va rilevato, quanto alla posizione di – stante la CP_2
doglianza (generica) sulla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti- che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. tra le altre, Cass. n.
19281/2019, Cass. n. 18323/2997), legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene;
all'autore del falso, ovvero a chi abbia comunque concorso nella falsità, va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire, in via adesiva, nel giudizio.
Quanto alla valutazione delle prove, si condivide pienamente la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla prova che non sia stato lasciato un regolare e valido avviso, al domicilio del destinatario, del tentativo di consegna e della giacenza della raccomandata all'Ufficio postale.
Tanto deriva da un complesso di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, in ordine alla falsità dell'annotazione dell'avviso in data 18 agosto, desumibili dagli atti,
e confermati dalle risultanze della prova testimoniale.
Come evidenziato dal Tribunale, senza che sul punto ci sia censura, dagli atti risulta infatti che il recapito della lettera raccomandata a.r. è stata effettuato sulla base
4 di un indirizzo incompleto (via Balatelle n. 18 S. Giovanni la Punta), senza indicazione della palazzina, in un contesto in cui il complesso condominiale è costituito da ben 10 palazzine, con 20-25 appartamenti in ognuna di esse, e in cui vi sono omonimi dell'odierno appellato ivi residenti.
Inoltre, si è accertato che, nel periodo in cui sarebbe stata recapitata la lettera raccomandata, il portiere, ordinariamente incaricato della ricezione della posta, era assente dal servizio perché in ferie (era la settimana a cavallo della festività di ferragosto), come anche reso noto al portalettere con l'affissione di un avviso nel locale portineria.
Ciò ha trovato conferma nella testimonianza del portiere della Testimone_1
cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, stante la genericità delle deduzioni al riguardo dell'appellante, e la cui assunzione risulta regolare non emergendo dalla lettura del relativo verbale alcuna anomalia.
E allora, l'esistenza nello stesso complesso condominiale di più palazzine e la presenza di diverse famiglie omonime non avrebbe potuto consentire al portalettere, in mancanza della indicazione della palazzina, di individuare l'esatto luogo di domicilio del destinatario, e di effettuare l'avviso (neppure con le diverse modalità di recapito indicate da parte appellante).
Alla stregua delle superiori considerazioni, anche questo motivo deve essere rigettato.
Con l'ultima doglianza la parte censura la statuizione sulle spese processuali, contestando sia la soccombenza che la misura della liquidazione dei compensi con riferimento ai parametri medi.
Neanche detto motivo appare fondato.
Ed infatti, è anzitutto corretta la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Appare inoltre congrua anche la determinazione del compenso in conformità ai parametri medi delle tariffe ministeriali, non ravvisandosi ragioni per uno scostamento
5 apprezzabile da detti parametri, anche tenuto conto dell'attività difensiva espletata in relazione alla pluralità e complessità delle questioni sollevate con le difese della società convenuta, e tenuto conto altresì della mancanza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità sulla questione in contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita dunque integrale conferma, e l'appello va rigettato.
Anche le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (da € 26.000,01 a
52.000,00), con riferimento anche in questo grado ai parametri medi, tenuto conto del grado di complessità della causa, ad esclusione della fase di trattazione-istruttoria per cui si reputa congrua la misura minima in difetto di una specifica attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 751/2024 dell'8.2.2024; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00, di cui euro
2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
6 Così deciso in Catania il 3 luglio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G., avente per oggetto: “querela di falso”;
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. Carmelinda Paternò, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F: , Controparte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Alessandro Pittari, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 27.5.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 751/2024 dell'8 febbraio 2024 (resa nel proc. n. 19135/2018 R.G.) il Tribunale di Catania, prima sezione civile, in composizione collegiale, con l'intervento del P.M., accoglieva la querela di falso incidentale, proposta da CP_1
, dichiarava la falsità della dicitura “avviso” apposta sul plico raccomandato n.
[...]
1 052509746289 spedito il 17.08.2016 da contenente il licenziamento Parte_1
comminato al e condannava la convenuta al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello e ha dedotto tre motivi di Parte_1
censura.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché Controparte_1
infondata.
Alla udienza del 27.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
^^^^
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante censura la sentenza del
Tribunale per avere ritenuto ammissibile la proposta querela di falso, con una motivazione insufficiente essendosi limitato il tribunale ad affermare la natura di atto pubblico della posta raccomandata.
Deduce l'appellante, con un primo profilo, che la querela verte su una raccomandata avente ad oggetto una lettera inoltrata tra privati a mezzo del servizio postale (contenente un provvedimento disciplinare di licenziamento), riguardo alla quale non trovano applicazione i principi e le disposizioni che riguardano la notifica di atti giudiziari;
sostiene, quindi, che l'agente postale non possa essere considerato, nel caso a mano, un pubblico ufficiale (come quando è delegato dall'ufficiale giudiziario)
e che, pertanto, è da escludere la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento oggetto di controversia.
Inoltre, con un profilo ulteriore, l'appellante reitera l'eccezione di inammissibilità della querela per violazione dell'art. 221 co. 2 c.p.c., per non avere l'istante allegato, nel formulare la querela, prove ed elementi tesi a dimostrare la falsità del documento.
Il motivo è infondato e va, di conseguenza, rigettato.
E infatti, la querela ha ad oggetto l'attestazione dell'ufficiale postale, sul plico di una raccomandata ordinaria (contenente la comunicazione di licenziamento al lavoratore), di avere avvisato il destinatario (del tentativo di consegna e della giacenza
2 presso l'ufficio postale), sicchè è pacifico che il procedimento notificatorio si è svolto con modalità estranee al tema delle notificazioni nel processo civile, di cui all'art. 149
c.p.c. o alla legge n. 890 del 1982.
Cionondimeno, deve ritenersi che la contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione postale (nella specie plico raccomandato) richieda la proposizione della querela di falso.
E invero tale documentazione, sottoscritta dall'addetto alla distribuzione postale, ha una forza probatoria privilegiata per le attività che risultano compiute dall'agente postale, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Si tratta infatti di atto proveniente da un soggetto -
Con al è affidato il pubblico essenziale rappresentato Controparte_2 CP_3 CP_4
servizio postale universale – regolamentato dal d.lgs. n.261/1999 -, con attribuzione di funzioni di certificazione (come si desume dalla costante giurisprudenza in materia di spedizione diretta con posta raccomandata ordinaria, v. Cass. n. 632 del 2011, Cass. n.
11708 del 27/05/2011, Cass. n. 1091 del 17/1/2013, Cass. 29022/2017, Cass.
4275/2018, Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Ne segue che, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, va riconosciuta l'ammissibilità della querela proposta, in quanto necessaria per verificare la validità, o meno, dell'invio al lavoratore della raccomandata contenente l'intimazione di licenziamento, e per superare così la presunzione di conoscenza degli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c..
Infondato è altresì il secondo profilo del motivo in esame, che non scalfisce l'argomentazione esposta al riguardo dal Tribunale che ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valida proposizione della querela di falso,
l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, previsto dall'art. 221
c.p.c., può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. n. 12118/2020; Cass. civ. n.
4720/2019; Cass. civ. n. 1537/2001; nella giurisprudenza di merito principio richiamato ex multis da Corte d'Appello di Campobasso n. 237/2023; Corte d'Appello di Torino n. 535/2022). Il Tribunale ha quindi esaminato, con esito positivo, sia gli
3 elementi indiziari addotti in giudizio che le risultanze della prova per testi, richiesta e ammessa.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erronea valutazione e Parte_1
il travisamento dei presupposti e dei fatti e l'erronea applicazione della normativa concernente le modalità di recapito della posta.
Assume al riguardo l'inattendibilità del teste escusso (il portiere del condominio ove risiede il e che, anche ad ammettere che il portalettere non abbia trovato CP_1
alcun soggetto in grado di ricevere la posta (perché quel giorno, 18 agosto, il portiere era in ferie), è possibile che abbia comunque lasciato l'avviso di giacenza in questione in fessure del portone, o nel cancello, o in altra struttura all'interno dell'area condominiale, come previsto dal manuale dell'operatore di recapito per casi simili.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, va rilevato, quanto alla posizione di – stante la CP_2
doglianza (generica) sulla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti- che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. tra le altre, Cass. n.
19281/2019, Cass. n. 18323/2997), legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene;
all'autore del falso, ovvero a chi abbia comunque concorso nella falsità, va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire, in via adesiva, nel giudizio.
Quanto alla valutazione delle prove, si condivide pienamente la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla prova che non sia stato lasciato un regolare e valido avviso, al domicilio del destinatario, del tentativo di consegna e della giacenza della raccomandata all'Ufficio postale.
Tanto deriva da un complesso di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, in ordine alla falsità dell'annotazione dell'avviso in data 18 agosto, desumibili dagli atti,
e confermati dalle risultanze della prova testimoniale.
Come evidenziato dal Tribunale, senza che sul punto ci sia censura, dagli atti risulta infatti che il recapito della lettera raccomandata a.r. è stata effettuato sulla base
4 di un indirizzo incompleto (via Balatelle n. 18 S. Giovanni la Punta), senza indicazione della palazzina, in un contesto in cui il complesso condominiale è costituito da ben 10 palazzine, con 20-25 appartamenti in ognuna di esse, e in cui vi sono omonimi dell'odierno appellato ivi residenti.
Inoltre, si è accertato che, nel periodo in cui sarebbe stata recapitata la lettera raccomandata, il portiere, ordinariamente incaricato della ricezione della posta, era assente dal servizio perché in ferie (era la settimana a cavallo della festività di ferragosto), come anche reso noto al portalettere con l'affissione di un avviso nel locale portineria.
Ciò ha trovato conferma nella testimonianza del portiere della Testimone_1
cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, stante la genericità delle deduzioni al riguardo dell'appellante, e la cui assunzione risulta regolare non emergendo dalla lettura del relativo verbale alcuna anomalia.
E allora, l'esistenza nello stesso complesso condominiale di più palazzine e la presenza di diverse famiglie omonime non avrebbe potuto consentire al portalettere, in mancanza della indicazione della palazzina, di individuare l'esatto luogo di domicilio del destinatario, e di effettuare l'avviso (neppure con le diverse modalità di recapito indicate da parte appellante).
Alla stregua delle superiori considerazioni, anche questo motivo deve essere rigettato.
Con l'ultima doglianza la parte censura la statuizione sulle spese processuali, contestando sia la soccombenza che la misura della liquidazione dei compensi con riferimento ai parametri medi.
Neanche detto motivo appare fondato.
Ed infatti, è anzitutto corretta la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Appare inoltre congrua anche la determinazione del compenso in conformità ai parametri medi delle tariffe ministeriali, non ravvisandosi ragioni per uno scostamento
5 apprezzabile da detti parametri, anche tenuto conto dell'attività difensiva espletata in relazione alla pluralità e complessità delle questioni sollevate con le difese della società convenuta, e tenuto conto altresì della mancanza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità sulla questione in contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita dunque integrale conferma, e l'appello va rigettato.
Anche le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (da € 26.000,01 a
52.000,00), con riferimento anche in questo grado ai parametri medi, tenuto conto del grado di complessità della causa, ad esclusione della fase di trattazione-istruttoria per cui si reputa congrua la misura minima in difetto di una specifica attività istruttoria.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 751/2024 dell'8.2.2024; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00, di cui euro
2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
6 Così deciso in Catania il 3 luglio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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