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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1628/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
04.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Anna Maria Ventrella e Carmela Iannielli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Condotta discriminatoria e riconoscimento degli assegni per nucleo familiare.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare la natura Parte_1
CP_ discriminatoria della condotta tenuta dall nei confronti del signor per Parte_1
i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n. 286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;
2) Ordinare all' l'inclusione nel nucleo familiare del CP_1 ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 4.02.2022; 3)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_ prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data
4.02.2022, con decorrenza 5.02.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucleo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
4) Condannare l' al CP_1
pagamento degli assegni familiari per il periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis: 1) in via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 281-undecies c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia;
2) in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato, per le ragioni illustrate in narrativa;
3) nel merito: dichiararsi l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente, come precisato nella narrativa del presente atto, e/o comunque rigettare la domanda per i motivi di cui
Pag. 2 di 11 al provvedimento amministrativo di reiezione del 04/02/2022; 4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023, chiedeva di accertare la Parte_1 natura discriminatoria della condotta tenuta dall' nei suoi confronti, per avergli CP_1
negato il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare richiesti in data
04.02.2022, e, conseguentemente, riconosciuto il diritto del ricorrente agli assegni familiari, condannare l'ente previdenziale al pagamento del sostegno assistenziale a partire dal 05.02.20217, oltre agli interessi maturati.
2. Nello specifico, parte ricorrente indicava le seguenti circostanze: a) il , Pt_1
cittadino extracomunitario (senegalese), vive in Italia da oltre 10 anni, risultando titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti dal 15.10.2016; b) nel dicembre del 2020 il ricorrente è diventato anche cittadino italiano;
c) il nucleo familiare del è composto dalla moglie e ben 6 figli, nati dal 1999 al 2015, tutti Pt_1 residenti all'estero; d) in data 04.02.2022 presentava domanda per gli assegni familiari arretrati nei 5 anni antecedenti, ovvero dal 05.02.2017; d) in data
21.02.2022 l' rigettava la domanda con le seguenti motivazioni: 1) “il suo CP_1
familiare maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, non rientra nella composizione del Nucleo Familiare” (per la figlia ); 2) “periodi Persona_1 autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame” (per tutti gli altri familiari;
e) l' aveva in precedenza accolto la domanda per gli CP_1
assegni familiari in riferimento al periodo successivo a dicembre 2020, ovvero dopo che il ricorrente era diventato cittadino italiano.
3. Nel merito il ricorrente evidenziava l'illegittimità del diniego dell'ente previdenziale per le seguenti ragioni: a) la finalità degli assegni familiari è quella di operare una redistribuzione del reddito a favore delle famiglie bisognose e con particolari situazioni, avendo natura esclusivamente assistenziale;
b) la nozione di “nucleo familiare” a cui fa riferimento la norma non contiene alcun riferimento alla nozione di residenza o convivenza dei componenti del nucleo familiare;
c) le disposizioni
Pag. 3 di 11 contenute nel D.L. 69/1988 convertito in legge 153/1988 avevano contenuto discriminatorio nella misura in cui prevedevano il riconoscimento degli assegni di famiglia anche per i figli non residenti in Italia solo nel caso in cui lo stato estero di provenienza dello straniero avesse stipulato con l'Italia una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia che prevedesse condizioni di reciprocità; d) parimenti discriminatorio il provvedimento di diniego dell' , in CP_1
quanto emesso in aperto contrasto con le direttive comunitarie nn. 98/2011 e
109/2003.
4. In data 06.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato nelle forme di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Si evidenziava che detta norma non può essere applicata alla materia in oggetto in quanto per la sua trattazione è già previsto un rito speciale come il rito del lavoro.
5. Sempre preliminarmente veniva eccepita la decadenza dal beneficio, in quanto il ricorrente non aveva presentato domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno, così violando l'art. 16 del decreto interministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000.
6. Nel merito si sosteneva l'inesigibilità della domanda in quanto non corroborata dal deposito della documentazione occorrente, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale (anche mediante l'apposizione dell'apostilla), in riferimento agli stati e alle qualità personali posti a fondamento della domanda presentata, ovvero stato civile del richiedente, il numero di matrimoni se in regime di poligamia (eventuale prima moglie per il riconoscimento del matrimonio in Italia), paternità e maternità dei componenti del nucleo e i redditi prodotti all'estero.
7. Inoltre, sempre nel merito, l' confermava le motivazioni del rigetto, ovvero CP_1
la maggiore età di uno dei figli del ricorrente e la sovrapposizione dei periodi richiesti.
8. Con provvedimento emesso da questo ufficio in data 16.09.2024 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità del rito ex art. 281 undecies c.p.c.;
Pag. 4 di 11 9. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 04.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza avanzata dell'ente convenuto in quanto infondata. Si ritiene corretto, infatti, quanto affermato dal ricorrente, ovvero l'insussistenza di un termine annuale di decadenza per la domanda degli assegni per nucleo familiare, in quanto nella materia di cui si tratta deve essere applicato il D. L. 69/1988 convertito in L. 153/1988 e non gli artt. 65 e
66 della L. 448 del 1998.
12. Nel merito della questione devono essere condivise le argomentazioni del ricorrente.
13. L'art. 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988, che ha abolito gli assegni familiari e istituito l'assegno per il nucleo familiare, prestazione che spetta in base al numero dei familiari e al reddito complessivo del nucleo, al comma 6 prevede che:
“il nucleo familiare è costituito dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (…) di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (…)”. In sede di conversione del D.L. n. 69/1988 è stata espunta la frase “ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale” con il risultato che gli assegni per nucleo familiare vengono concessi anche in relazione a familiari non residenti in Italia, sempre che il reddito complessivo del nucleo familiare sia sotto la soglia di legge. Tuttavia, sempre in sede di conversione del D.L.69/1988 nella L.153/1988 è stato introdotto l'art 2 bis, comma 6 bis, che stabilisce che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei
Pag. 5 di 11 cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
14. La suddetta disposizione risulta palesemente discriminatoria in quanto, per il solo motivo della nazionalità, distingue palesemente la disciplina fra i cittadini italiani
(che fruiscono degli assegni anche in caso di prole residente all'estero) e i cittadini stranieri (che non fruiscono degli assegni se i figli risiedono all'estero, salvo che non sussista una convenzione internazionale).
15. Sul punto sono da menzionare due direttive comunitarie: la Direttiva 98/2011/CE e la Direttiva 2003/109/CE. L'art 12 della Direttiva 98/2011 (“Diritto alla parità di trattamento”) prevede: “I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (…) e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004” (…) e i “lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)” sono rispettivamente “b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale , ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”e “c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.” L'Italia ha dato attuazione alla
Direttiva 2011/98/UE con il D.L.vo n. 40/2014, ma non ha recepito il disposto dell'art 12 della Direttiva, omettendo, quindi, di garantire la parità di trattamento prevista. Considerato il chiaro contenuto di tale Direttiva, non può che concludersi per la sua efficacia self executing. Ne consegue che la clausola di parità di trattamento di cui all'art 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, così imponendo un trattamento paritario di erogazione degli assegni per nucleo familiare tra lavoratori italiani e cittadini stranieri legalmente soggiornanti a fini lavorativi ovvero imponendo che si considerino come appartenenti al nucleo familiare di questi ultimi anche i familiari residenti all'estero.
16. In questa materia va menzionata anche la Direttiva 2003/109/CE, che, all'art. 11, commi 1 e 4, dispone: “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali,
Pag. 6 di 11 l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…) Gli
Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. Tale normativa è stata recepita in Italia con D.L.vo 3/2007, il cui art. 9, comma 12 lettera c), prevede che il lungosoggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”.
17. La nazionalità è senz'altro un fattore di discriminazione vietato dall'art. 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La prestazione qui richiesta rientra nel settore della sicurezza sociale, ove il principio di parità di trattamento tra diverse nazionalità è garantito dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Di conseguenza la mancata concessione ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno in
Italia ai fini lavorativi, i cui familiari a carico siano residenti all'estero, dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988, costituisce discriminazione per ragioni di nazionalità, per violazione della clausola di parità di trattamento prevista dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE nel settore della sicurezza sociale.
18. Sulla questione in oggetto è poi intervenuta la Corte di Giustizia, Quinta Sezione,
CP_ con le decisioni emesse il 25 novembre 2020. Nella causa C-302 del 2019 –
WS la Corte ha stabilito che “l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno
Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”. La Corte ha altresì precisato che:
“l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno stato membro in forza della quale, ai fini della
Pag. 7 di 11 determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione
i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità d trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”.
19. Da tale interpretazione discende l'obbligo per l'ente previdenziale di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con le disposizioni comunitarie direttamente applicabili nel nostro ordinamento. La Corte Costituzionale in più occasioni ha affermato la necessità di estendere i benefici di natura assistenziale-previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, affermando l'obbligo delle
Pubbliche Amministrazioni di disapplicare la normativa interna, qualora essa fosse in contrasto con la normativa comunitaria (fra tutte, si veda la sentenza n. 432 del
2005). Recentemente, con sentenza n. 67/2022 la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 110 e 111 del 8 aprile 2021, stabilendo che: “i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare
(ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza
– che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo.”
20. Si deve ritenere, pertanto, che l' abbia adottato nei confronti del ricorrente un CP_1
comportamento discriminatorio per non aver riconosciuto al lavoratore straniero la prestazione assistenziale richiesta destinata a compensare i carichi familiari che è invece pacificamente concessa a tutti gli altri lavoratori italiani e/o comunitari, a parità di condizioni con questi ultimi.
Pag. 8 di 11 21. In merito alla documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della propria domanda la parte resistente giustifica il diniego dell'ente previdenziale con il fatto che non siano stati prodotti i documenti in originale, tradotti in italiano, rilasciati da organismi esteri.
22. In riferimento a tale questione va menzionato l'art. 2, comma 5, del D.L.vo 286/98:
“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
23. Pertanto, non può essere invocato quanto dispone la circolare n. 95/22 dell' , CP_1 che è norma di rango inferiore e, tra l'altro, emessa in epoca successiva alla domanda promossa dal ricorrente. La richiesta di documentazione tradotta e legalizzata proveniente dall'estero, così come sostiene l' , è palesemente in CP_1
contrasto con il principio di parità di trattamento degli stranieri previsto dalla suddetta norma primaria.
24. I documenti prodotti dal Diao sono ampiamente sufficienti per dimostrare i legami familiari e i requisiti reddituali richiesti per il riconoscimento del sussidio economico richiesto, considerato che ha depositato:
a. il certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Consolato di Livorno previa esibizione di idonea documentazione da parte del ricorrente (da cui si evince, peraltro, che tutti i familiari sono a carico del ricorrente medesimo);
b. il certificat de non imposition, quest'ultimo relativo all'assenza di redditi in capo alla moglie del ricorrente, rilasciato dalle Competenti Autorità e munito di apostille;
c. le autocertificazioni (aventi ad oggetto la composizione del nucleo familiare,
i redditi percepiti dai componenti del nucleo medesimo ed il soddisfacimento della percentuale del 70% del reddito da lavoro dipendente in rapporto al reddito complessivo, richiesta per la corresponsione degli assegni familiari).
25. Un'ultima considerazione in merito alla questione se i figli naturali possono essere considerati nel nucleo solo se conviventi con il richiedente. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, esprimendosi in modo inequivoco (Cass. Sez. Lav., n.
Pag. 9 di 11 4419/2000): “Nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare
(composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo
l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”.
26. Considerato che la richiesta di assegni familiari è stata accolta per il periodo successivo al conseguimento della cittadinanza italiana, ovvero dal 22.12.2020, la presente domanda deve essere accolta limitatamente al periodo dal al 21.12.2020.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' nei CP_1
confronti di per violazione dell'art. 11, paragrafo 4, della Direttiva Parte_1
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.L.vo n. 286/98 e ne ordina la cessazione;
2) ordina all' di includere nel nucleo familiare del ricorrente i congiunti residenti CP_1 all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 04.02.2022;
Pag. 10 di 11 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 04.02.2022, con decorrenza CP_1
05.02.20217 fino al 21.12.2020 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
4) condanna l' al pagamento a favore del ricorrente degli assegni familiari per il CP_1
periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali fino al saldo;
5) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.701,00 euro CP_1
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Anna Maria Ventrella e Carmela Iannielli, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1628/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
04.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Anna Maria Ventrella e Carmela Iannielli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Condotta discriminatoria e riconoscimento degli assegni per nucleo familiare.
Conclusioni
Per la parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare la natura Parte_1
CP_ discriminatoria della condotta tenuta dall nei confronti del signor per Parte_1
i motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n. 286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;
2) Ordinare all' l'inclusione nel nucleo familiare del CP_1 ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 4.02.2022; 3)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_ prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data
4.02.2022, con decorrenza 5.02.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucleo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
4) Condannare l' al CP_1
pagamento degli assegni familiari per il periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis: 1) in via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 281-undecies c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia;
2) in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato, per le ragioni illustrate in narrativa;
3) nel merito: dichiararsi l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente, come precisato nella narrativa del presente atto, e/o comunque rigettare la domanda per i motivi di cui
Pag. 2 di 11 al provvedimento amministrativo di reiezione del 04/02/2022; 4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023, chiedeva di accertare la Parte_1 natura discriminatoria della condotta tenuta dall' nei suoi confronti, per avergli CP_1
negato il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare richiesti in data
04.02.2022, e, conseguentemente, riconosciuto il diritto del ricorrente agli assegni familiari, condannare l'ente previdenziale al pagamento del sostegno assistenziale a partire dal 05.02.20217, oltre agli interessi maturati.
2. Nello specifico, parte ricorrente indicava le seguenti circostanze: a) il , Pt_1
cittadino extracomunitario (senegalese), vive in Italia da oltre 10 anni, risultando titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti dal 15.10.2016; b) nel dicembre del 2020 il ricorrente è diventato anche cittadino italiano;
c) il nucleo familiare del è composto dalla moglie e ben 6 figli, nati dal 1999 al 2015, tutti Pt_1 residenti all'estero; d) in data 04.02.2022 presentava domanda per gli assegni familiari arretrati nei 5 anni antecedenti, ovvero dal 05.02.2017; d) in data
21.02.2022 l' rigettava la domanda con le seguenti motivazioni: 1) “il suo CP_1
familiare maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, non rientra nella composizione del Nucleo Familiare” (per la figlia ); 2) “periodi Persona_1 autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame” (per tutti gli altri familiari;
e) l' aveva in precedenza accolto la domanda per gli CP_1
assegni familiari in riferimento al periodo successivo a dicembre 2020, ovvero dopo che il ricorrente era diventato cittadino italiano.
3. Nel merito il ricorrente evidenziava l'illegittimità del diniego dell'ente previdenziale per le seguenti ragioni: a) la finalità degli assegni familiari è quella di operare una redistribuzione del reddito a favore delle famiglie bisognose e con particolari situazioni, avendo natura esclusivamente assistenziale;
b) la nozione di “nucleo familiare” a cui fa riferimento la norma non contiene alcun riferimento alla nozione di residenza o convivenza dei componenti del nucleo familiare;
c) le disposizioni
Pag. 3 di 11 contenute nel D.L. 69/1988 convertito in legge 153/1988 avevano contenuto discriminatorio nella misura in cui prevedevano il riconoscimento degli assegni di famiglia anche per i figli non residenti in Italia solo nel caso in cui lo stato estero di provenienza dello straniero avesse stipulato con l'Italia una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia che prevedesse condizioni di reciprocità; d) parimenti discriminatorio il provvedimento di diniego dell' , in CP_1
quanto emesso in aperto contrasto con le direttive comunitarie nn. 98/2011 e
109/2003.
4. In data 06.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato nelle forme di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Si evidenziava che detta norma non può essere applicata alla materia in oggetto in quanto per la sua trattazione è già previsto un rito speciale come il rito del lavoro.
5. Sempre preliminarmente veniva eccepita la decadenza dal beneficio, in quanto il ricorrente non aveva presentato domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno, così violando l'art. 16 del decreto interministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000.
6. Nel merito si sosteneva l'inesigibilità della domanda in quanto non corroborata dal deposito della documentazione occorrente, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale (anche mediante l'apposizione dell'apostilla), in riferimento agli stati e alle qualità personali posti a fondamento della domanda presentata, ovvero stato civile del richiedente, il numero di matrimoni se in regime di poligamia (eventuale prima moglie per il riconoscimento del matrimonio in Italia), paternità e maternità dei componenti del nucleo e i redditi prodotti all'estero.
7. Inoltre, sempre nel merito, l' confermava le motivazioni del rigetto, ovvero CP_1
la maggiore età di uno dei figli del ricorrente e la sovrapposizione dei periodi richiesti.
8. Con provvedimento emesso da questo ufficio in data 16.09.2024 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità del rito ex art. 281 undecies c.p.c.;
Pag. 4 di 11 9. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 04.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza avanzata dell'ente convenuto in quanto infondata. Si ritiene corretto, infatti, quanto affermato dal ricorrente, ovvero l'insussistenza di un termine annuale di decadenza per la domanda degli assegni per nucleo familiare, in quanto nella materia di cui si tratta deve essere applicato il D. L. 69/1988 convertito in L. 153/1988 e non gli artt. 65 e
66 della L. 448 del 1998.
12. Nel merito della questione devono essere condivise le argomentazioni del ricorrente.
13. L'art. 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988, che ha abolito gli assegni familiari e istituito l'assegno per il nucleo familiare, prestazione che spetta in base al numero dei familiari e al reddito complessivo del nucleo, al comma 6 prevede che:
“il nucleo familiare è costituito dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (…) di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (…)”. In sede di conversione del D.L. n. 69/1988 è stata espunta la frase “ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale” con il risultato che gli assegni per nucleo familiare vengono concessi anche in relazione a familiari non residenti in Italia, sempre che il reddito complessivo del nucleo familiare sia sotto la soglia di legge. Tuttavia, sempre in sede di conversione del D.L.69/1988 nella L.153/1988 è stato introdotto l'art 2 bis, comma 6 bis, che stabilisce che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei
Pag. 5 di 11 cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
14. La suddetta disposizione risulta palesemente discriminatoria in quanto, per il solo motivo della nazionalità, distingue palesemente la disciplina fra i cittadini italiani
(che fruiscono degli assegni anche in caso di prole residente all'estero) e i cittadini stranieri (che non fruiscono degli assegni se i figli risiedono all'estero, salvo che non sussista una convenzione internazionale).
15. Sul punto sono da menzionare due direttive comunitarie: la Direttiva 98/2011/CE e la Direttiva 2003/109/CE. L'art 12 della Direttiva 98/2011 (“Diritto alla parità di trattamento”) prevede: “I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (…) e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004” (…) e i “lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)” sono rispettivamente “b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale , ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”e “c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.” L'Italia ha dato attuazione alla
Direttiva 2011/98/UE con il D.L.vo n. 40/2014, ma non ha recepito il disposto dell'art 12 della Direttiva, omettendo, quindi, di garantire la parità di trattamento prevista. Considerato il chiaro contenuto di tale Direttiva, non può che concludersi per la sua efficacia self executing. Ne consegue che la clausola di parità di trattamento di cui all'art 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, così imponendo un trattamento paritario di erogazione degli assegni per nucleo familiare tra lavoratori italiani e cittadini stranieri legalmente soggiornanti a fini lavorativi ovvero imponendo che si considerino come appartenenti al nucleo familiare di questi ultimi anche i familiari residenti all'estero.
16. In questa materia va menzionata anche la Direttiva 2003/109/CE, che, all'art. 11, commi 1 e 4, dispone: “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali,
Pag. 6 di 11 l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…) Gli
Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”. Tale normativa è stata recepita in Italia con D.L.vo 3/2007, il cui art. 9, comma 12 lettera c), prevede che il lungosoggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”.
17. La nazionalità è senz'altro un fattore di discriminazione vietato dall'art. 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La prestazione qui richiesta rientra nel settore della sicurezza sociale, ove il principio di parità di trattamento tra diverse nazionalità è garantito dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Di conseguenza la mancata concessione ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno in
Italia ai fini lavorativi, i cui familiari a carico siano residenti all'estero, dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988, costituisce discriminazione per ragioni di nazionalità, per violazione della clausola di parità di trattamento prevista dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE nel settore della sicurezza sociale.
18. Sulla questione in oggetto è poi intervenuta la Corte di Giustizia, Quinta Sezione,
CP_ con le decisioni emesse il 25 novembre 2020. Nella causa C-302 del 2019 –
WS la Corte ha stabilito che “l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva
2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno
Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”. La Corte ha altresì precisato che:
“l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno stato membro in forza della quale, ai fini della
Pag. 7 di 11 determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione
i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità d trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”.
19. Da tale interpretazione discende l'obbligo per l'ente previdenziale di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con le disposizioni comunitarie direttamente applicabili nel nostro ordinamento. La Corte Costituzionale in più occasioni ha affermato la necessità di estendere i benefici di natura assistenziale-previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, affermando l'obbligo delle
Pubbliche Amministrazioni di disapplicare la normativa interna, qualora essa fosse in contrasto con la normativa comunitaria (fra tutte, si veda la sentenza n. 432 del
2005). Recentemente, con sentenza n. 67/2022 la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 110 e 111 del 8 aprile 2021, stabilendo che: “i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare
(ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza
– che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo.”
20. Si deve ritenere, pertanto, che l' abbia adottato nei confronti del ricorrente un CP_1
comportamento discriminatorio per non aver riconosciuto al lavoratore straniero la prestazione assistenziale richiesta destinata a compensare i carichi familiari che è invece pacificamente concessa a tutti gli altri lavoratori italiani e/o comunitari, a parità di condizioni con questi ultimi.
Pag. 8 di 11 21. In merito alla documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della propria domanda la parte resistente giustifica il diniego dell'ente previdenziale con il fatto che non siano stati prodotti i documenti in originale, tradotti in italiano, rilasciati da organismi esteri.
22. In riferimento a tale questione va menzionato l'art. 2, comma 5, del D.L.vo 286/98:
“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
23. Pertanto, non può essere invocato quanto dispone la circolare n. 95/22 dell' , CP_1 che è norma di rango inferiore e, tra l'altro, emessa in epoca successiva alla domanda promossa dal ricorrente. La richiesta di documentazione tradotta e legalizzata proveniente dall'estero, così come sostiene l' , è palesemente in CP_1
contrasto con il principio di parità di trattamento degli stranieri previsto dalla suddetta norma primaria.
24. I documenti prodotti dal Diao sono ampiamente sufficienti per dimostrare i legami familiari e i requisiti reddituali richiesti per il riconoscimento del sussidio economico richiesto, considerato che ha depositato:
a. il certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Consolato di Livorno previa esibizione di idonea documentazione da parte del ricorrente (da cui si evince, peraltro, che tutti i familiari sono a carico del ricorrente medesimo);
b. il certificat de non imposition, quest'ultimo relativo all'assenza di redditi in capo alla moglie del ricorrente, rilasciato dalle Competenti Autorità e munito di apostille;
c. le autocertificazioni (aventi ad oggetto la composizione del nucleo familiare,
i redditi percepiti dai componenti del nucleo medesimo ed il soddisfacimento della percentuale del 70% del reddito da lavoro dipendente in rapporto al reddito complessivo, richiesta per la corresponsione degli assegni familiari).
25. Un'ultima considerazione in merito alla questione se i figli naturali possono essere considerati nel nucleo solo se conviventi con il richiedente. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, esprimendosi in modo inequivoco (Cass. Sez. Lav., n.
Pag. 9 di 11 4419/2000): “Nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare
(composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo
l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”.
26. Considerato che la richiesta di assegni familiari è stata accolta per il periodo successivo al conseguimento della cittadinanza italiana, ovvero dal 22.12.2020, la presente domanda deve essere accolta limitatamente al periodo dal al 21.12.2020.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' nei CP_1
confronti di per violazione dell'art. 11, paragrafo 4, della Direttiva Parte_1
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.L.vo n. 286/98 e ne ordina la cessazione;
2) ordina all' di includere nel nucleo familiare del ricorrente i congiunti residenti CP_1 all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 04.02.2022;
Pag. 10 di 11 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 04.02.2022, con decorrenza CP_1
05.02.20217 fino al 21.12.2020 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
4) condanna l' al pagamento a favore del ricorrente degli assegni familiari per il CP_1
periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali fino al saldo;
5) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.701,00 euro CP_1
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Anna Maria Ventrella e Carmela Iannielli, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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