Sentenza 29 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01076/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2021, proposto da
A.T.I. di TI IL & C. Snc in persona del legale rappresentante pro tempore , RO De AS, AT EL Giudice, AM ER, IN IO, AN TI, IN DI, DO DA, IE DA, ND ON D’IS, RO DA, IG DA, IO EL, ON DO, AN DO, FR DO, ME De Carne, AN GI, ED LL, AN RI, FF ZZ, AS NT, OS NO, OM HI, OS IA, ZI IO, ET RG, LE RG, NA SO, IA PA, TR IA, OM PR, IR NI, SE AG, AN ST, EM PA, TO AN, IG LL e FR Burgi, rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Abrusci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, DEL DECRETO EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE il 26.05.2020, n. rep. 652/20, Cron. N. 945/2020, a definizione del procedimento n. 117/2020 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dai ricorrenti e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento, liquidate in Euro 1.750,00 per compensi ed Euro 27,00 per spese e oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
- Nel corso dell’udienza camerale del 22 giugno 2022 il Presidente dava avviso di parziale inammissibilità del ricorso con riferimento alla domanda avente ad oggetto le spese di lite e i relativi accessori di legge per i quali la Corte d’Appello di Lecce aveva disposto la distrazione in favore del difensore che non figura nel novero degli odierni ricorrenti.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato nei termini che seguono.
- Preme rilevare, in primo luogo, che il decreto della Corte di Appello di Lecce emesso il 26.05.2020, n. rep. 652/2020, Cron. n. 945/2020, a definizione del procedimento V.G. n. 117/2020, nel condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese relative al procedimento liquidate in Euro 1.750,00 per compensi ed Euro 27,00 per spese e oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, ha previsto che le stesse debbano distrarsi in favore del procuratore antistatario nel giudizio svolto ai sensi della c.d. legge PI, cosicché, con riferimento alla suddetta statuizione di condanna, il ricorso qui in esame deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
- Per ciò che concerne, invece, il credito indennitario vantato dai ricorrenti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
- I ricorrenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, hanno inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo; nonché trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
- Così come previsto dall’art 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce emesso il 26.05.2020, n. rep. 652/2020, Cron. n. 945/2020, a definizione del procedimento V.G. n. 117/2020 e avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per contro, non sussistono i presupposti per la richiesta rivalutazione; ciò in quanto in presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege PI (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21/12/2020, n. 6317; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163), la rivalutazione può essere accordata solo laddove venga provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova che non è stata fornita dai ricorrenti.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Va, invece, disattesa la domanda di astreinte , in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Deve essere, infatti, evidenziato che, per il dettato della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014 (cfr. punto n. 6.5.1 della parte motiva), “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità … del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo ”. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, il mancato pagamento è dipeso, più che dalla cattiva volontà dell’Amministrazione, dagli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto, oltre che dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Per tali ragioni, reputa il Collegio la sussistenza sia di ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, e sia di impedimenti ostativi, rappresentati dalla obiettiva difficoltà di evasione di tali tipi di domande, che si pongono come altrettanti fattori ostativi al riconoscimento della chiesta penalità di mora. Il relativo capo di domanda deve essere quindi rigettato.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Va riconosciuto a parte ricorrente il rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, segnatamente quelle per l’esborso affrontato per la richiesta di copia esecutiva del decreto di condanna e per la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto (Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153).
- Per completezza espositiva, si dà atto che non è dovuto, nei giudizi di ottemperanza in materia di riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge PI), il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e in parte lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Respinge la richiesta di applicazione delle penalità di mora.
Spese compensate, ad eccezione del rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza e segnatamente quelle per l’esborso affrontato per la richiesta di copia esecutiva del decreto di condanna e per la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | AN Pasca |
IL SEGRETARIO