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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 10 (all. doc. n. 1) ed elettivamente domiciliato in Ladispoli, Via Regina Margherita n. 1/a presso lo studio dell'Avv. Emanuela GRECO (Cod. Fisc.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2 atti (PEC Email_1 ricorrente Contro
, residente in [...]sur-l'Adour, 4 Rue de la Barriere - Controparte_1
40270 Francia Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.9.23 e ritualmente notificato il 1.3.24 il sig. Parte_1 premetteva: di avere contratto matrimonio civile in Roma, in data 05.01.2023,
[...] trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune come atto n. 00018, parte I, serie 02, anno 2003 con la signora;
che dalla unione erano nate Controparte_1 due figlie, in data 11.02.2000, maggiorenne ed economicamente Persona_1
1 autosufficiente e in data 26.11.2005; che con sentenza n. 133/2017 del 1.02.2017, Per_2 pubblicata il successivo 08.02.2017, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dai coniugi, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra alle seguenti Pt_1 CP_1 condizioni: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il 05/01/2003 tra il Signor nato a [...], il [...] e nata a [...]_1 Controparte_1
De AR (Francia), il 23.02.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma come atto n. 00018, Parte I, Serie 02, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B) ciascun coniuge, economicamente Per_ autonomo provvederà al proprio mantenimento;
C) le figlie minori e Persona_1 rimangono affidate ad entrambi i genitori in regime di affidamento iso l'abitazione della madre in Francia ove hanno fissato la propria residenza;
il padre le terrà con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi ed i primari interessi ed impegni delle minori e comunque durante le vacanze scolastiche secondo il seguente calendario: per una settimana nella seconda metà di ottobre, per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 20 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 4 gennaio, per una settimana nella seconda metà di febbraio, per una settimana nella seconda metà di aprile, per quattro settimane in luglio dopo il 7 del mese o in agosto. I costi dei biglietti aerei saranno a carico esclusivo del padre. Il padre potrà inoltre raggiungere le figlie in Francia per vederle e tenerle con sé compatibilmente con i loro impegni scolastici ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre, riaccompagnando le figlie presso l'abitazione della signora e potrà inoltre trascorrere dei week-end con le figlie al di CP_1 fuori dei periodi di vacanza sop previo congruo avviso alla madre e riaccompagnando le figlie almeno fino all'aeroporto di destinazione in Francia;
D) il sig. contribuirà al Pt_1 mantenimento delle figlie, versando la somma mensile di € 250,00 di cui € 1 ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT. Il contributo suindicato si intende comprensivo delle spese per la scuola privata frequentata da . La somma versata entro il giorno 1 (uno) di Per_1 ogni mese mediante bonifico bancario sui conti correnti attualmente aperti in Francia e cointestati tra la madre e le minori;
E) le parti si impegnano e si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuna e spese straordinarie necessarie per le figlie minori come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia da ritenersi parte integrante del presente accordo. F) la sig.ra rinuncia, fin CP_1 da subito, alla domanda i divorzio proposta in Francia che pertanto, non vata e verrà abbandonata;
G) la sig.ra rinuncia alla somma di € 600,00 dovuta a titolo di arretrati sul CP_1 mantenimento stabilito in sede di separazione.”. Deduceva il ricorrente che la figlia
[...]
, maggiorenne di anni 23, svolgeva attività come cameriera con contratto a Per_1 tempo indeterminato per la Sodilandes – Hyper, presso il Centro Commerciale Grand Moun, in St. Pierre Du Mont (France), percependo uno stipendio mensile netto di € 1.042,58; che il volgeva attività di conducente taxi ed aveva percepito per l'anno 2021 la Pt_1 somma netta di € 8.800,00 con un reddito mensile netto di € 700,00 circa e percepiva attualmente un reddito mensile netto pari ad € 1.000,00 circa, mentre la sig.ra CP_1 svolge attività di insegnamento presso le scuole. Il ricorrente chiedeva, quindi, che il Tribunale disponesse la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autonoma;
disponesse il rimborso da parte della sig.ra di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite a titolo di contributo al mantenimento per la figlia a far data dall'anno Persona_1
2021 con vittoria dele spese di lite. La resistente rimaneva contumace. La causa veniva istruita Controparte_1 sulla base della documentazione atteso , convocata come teste non si Persona_1
2 presentava, adducendo il costo del viaggio ed avendo già fornito al padre i documenti che attestavano il suo rapporto di lavoro. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Il ricorrente ha documentato rispetto alla figlia maggiorenne, : la busta Persona_1 paga del mese di aprile 2022; la dichiarazione dei redditi 2022; il Reddito Persone Fisiche 2022. Da tali documenti e dalla sostanziale non opposizione della resistente può vincersi che la ragazza sia economicamente autosufficiente. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo.
3 Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso di specie, , titolare di diploma di scuola media superiore lavora Persona_1 svolgendo l'attività di cameriera con contratto a tempo indeterminato per la Sodilandes – Hyper, presso il Centro Commerciale Grand Moun, in St. Pierre Du Mont (France), percependo uno stipendio mensile netto di € 1.042,58 (all. doc. n. 3 e 4). La predetta deve, quindi, considerarsi autonoma e va disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente con efficacia dalla proposizione della domnda. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alale spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2599/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda (1.3.2024) l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia (n. 11.02.2000). Persona_1
Nulla per le spese. Civitavecchia, 13/07/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
5
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(Cod. Fisc.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 10 (all. doc. n. 1) ed elettivamente domiciliato in Ladispoli, Via Regina Margherita n. 1/a presso lo studio dell'Avv. Emanuela GRECO (Cod. Fisc.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2 atti (PEC Email_1 ricorrente Contro
, residente in [...]sur-l'Adour, 4 Rue de la Barriere - Controparte_1
40270 Francia Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.9.23 e ritualmente notificato il 1.3.24 il sig. Parte_1 premetteva: di avere contratto matrimonio civile in Roma, in data 05.01.2023,
[...] trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune come atto n. 00018, parte I, serie 02, anno 2003 con la signora;
che dalla unione erano nate Controparte_1 due figlie, in data 11.02.2000, maggiorenne ed economicamente Persona_1
1 autosufficiente e in data 26.11.2005; che con sentenza n. 133/2017 del 1.02.2017, Per_2 pubblicata il successivo 08.02.2017, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dai coniugi, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra alle seguenti Pt_1 CP_1 condizioni: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il 05/01/2003 tra il Signor nato a [...], il [...] e nata a [...]_1 Controparte_1
De AR (Francia), il 23.02.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma come atto n. 00018, Parte I, Serie 02, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B) ciascun coniuge, economicamente Per_ autonomo provvederà al proprio mantenimento;
C) le figlie minori e Persona_1 rimangono affidate ad entrambi i genitori in regime di affidamento iso l'abitazione della madre in Francia ove hanno fissato la propria residenza;
il padre le terrà con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi ed i primari interessi ed impegni delle minori e comunque durante le vacanze scolastiche secondo il seguente calendario: per una settimana nella seconda metà di ottobre, per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 20 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 4 gennaio, per una settimana nella seconda metà di febbraio, per una settimana nella seconda metà di aprile, per quattro settimane in luglio dopo il 7 del mese o in agosto. I costi dei biglietti aerei saranno a carico esclusivo del padre. Il padre potrà inoltre raggiungere le figlie in Francia per vederle e tenerle con sé compatibilmente con i loro impegni scolastici ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre, riaccompagnando le figlie presso l'abitazione della signora e potrà inoltre trascorrere dei week-end con le figlie al di CP_1 fuori dei periodi di vacanza sop previo congruo avviso alla madre e riaccompagnando le figlie almeno fino all'aeroporto di destinazione in Francia;
D) il sig. contribuirà al Pt_1 mantenimento delle figlie, versando la somma mensile di € 250,00 di cui € 1 ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT. Il contributo suindicato si intende comprensivo delle spese per la scuola privata frequentata da . La somma versata entro il giorno 1 (uno) di Per_1 ogni mese mediante bonifico bancario sui conti correnti attualmente aperti in Francia e cointestati tra la madre e le minori;
E) le parti si impegnano e si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuna e spese straordinarie necessarie per le figlie minori come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia da ritenersi parte integrante del presente accordo. F) la sig.ra rinuncia, fin CP_1 da subito, alla domanda i divorzio proposta in Francia che pertanto, non vata e verrà abbandonata;
G) la sig.ra rinuncia alla somma di € 600,00 dovuta a titolo di arretrati sul CP_1 mantenimento stabilito in sede di separazione.”. Deduceva il ricorrente che la figlia
[...]
, maggiorenne di anni 23, svolgeva attività come cameriera con contratto a Per_1 tempo indeterminato per la Sodilandes – Hyper, presso il Centro Commerciale Grand Moun, in St. Pierre Du Mont (France), percependo uno stipendio mensile netto di € 1.042,58; che il volgeva attività di conducente taxi ed aveva percepito per l'anno 2021 la Pt_1 somma netta di € 8.800,00 con un reddito mensile netto di € 700,00 circa e percepiva attualmente un reddito mensile netto pari ad € 1.000,00 circa, mentre la sig.ra CP_1 svolge attività di insegnamento presso le scuole. Il ricorrente chiedeva, quindi, che il Tribunale disponesse la revoca del contributo al mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autonoma;
disponesse il rimborso da parte della sig.ra di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite a titolo di contributo al mantenimento per la figlia a far data dall'anno Persona_1
2021 con vittoria dele spese di lite. La resistente rimaneva contumace. La causa veniva istruita Controparte_1 sulla base della documentazione atteso , convocata come teste non si Persona_1
2 presentava, adducendo il costo del viaggio ed avendo già fornito al padre i documenti che attestavano il suo rapporto di lavoro. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Il ricorrente ha documentato rispetto alla figlia maggiorenne, : la busta Persona_1 paga del mese di aprile 2022; la dichiarazione dei redditi 2022; il Reddito Persone Fisiche 2022. Da tali documenti e dalla sostanziale non opposizione della resistente può vincersi che la ragazza sia economicamente autosufficiente. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo.
3 Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso di specie, , titolare di diploma di scuola media superiore lavora Persona_1 svolgendo l'attività di cameriera con contratto a tempo indeterminato per la Sodilandes – Hyper, presso il Centro Commerciale Grand Moun, in St. Pierre Du Mont (France), percependo uno stipendio mensile netto di € 1.042,58 (all. doc. n. 3 e 4). La predetta deve, quindi, considerarsi autonoma e va disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente con efficacia dalla proposizione della domnda. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alale spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2599/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda (1.3.2024) l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia (n. 11.02.2000). Persona_1
Nulla per le spese. Civitavecchia, 13/07/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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