Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1957, n. 42
Articolo 2
Versione
26 marzo 1957
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri, d'intesa, con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, e' autorizzato ad erogare, a sostegno delle istituzioni italiane in Egitto, la somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.
Entrata in vigore il 26 marzo 1957