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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/08/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SENTENZA pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 22/08/2025 nella causa
RG n. 1145/2021 promossa da
, assistito dall'avv. SAVANCO CLAUDIO Parte_1 C.F._1
VALERIO
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
assistito dalle dr. sse SANSONE MARIA TERESA, ORLANDI P.IVA_1
PATRIZIA
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione 58/21 emessa dall' convenuto, con cui gli sono CP_1 state contestate le seguenti violazioni:
1. Art. 4 bis, co. 2 d. lgs. 181/2000 e s.m.i., “per aver consegnato con dati inesatti, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, ai lavoratori
[...]
, , e , la Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 152/1997”;
2. Art. 21, co. 1 l. 264/1949 e s.m.i., “per aver comunicato con dati inesatti al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore , avvenuta in data 31/08/2015”; Persona_4
3. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008 e s.m.i., “per infedele registrazione nel libro unico del lavoro dei dati del lavoratore che determina differenti Persona_3 trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per il periodo dal 05/10/2015 al 31/10/2018”;
4. Art. 29, co. 1 d. lgs. 276/2003 e s.m.i., “per aver illecitamente utilizzato i lavoratori e per le giornate di appalto irregolare indicati ai punti 1. e 2., p. 19,20, 21 di cui al verbale di illecito amministrativo (…)”;
-il ricorrente ha negato la sussistenza delle violazioni anzidette, contestando le risultanze ispettive su cui l'ordinanza ingiunzione è fondata;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
1 -la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9.7.2025 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta.
Considerato che:
-sulle violazioni di cui ai punti 1-3 sopra indicati;
Con
-l' ha fondato le violazioni di cui si discorre sui seguenti elementi, esplicati Con dettagliatamente1 nel verbale unico di accertamento e notifica (vd. doc. 1 fasc. );
• i lavoratori , e , dipendenti Persona_1 Persona_2 Persona_3 del ricorrente, avrebbero ricevuto un errato inquadramento contrattuale, al sesto livello del CCNL applicato (Terziario, Commercio e Servizi), anziché al quinto livello, avendo svolto mansioni oltre che di addetti al carico/scarico delle merci, anche quelle superiori di magazziniere e aiuto alle operazioni di consegna quale conduttore di mezzi aziendali (pat. B) il SI. e di aiuto alle operazioni di Per_1 pulizia e consegna della marce quali conduttori di mezzi aziendali (pat. B) i SI.ri e (di qui la contestazione della violazione dell'art. 4 bis Per_2 Per_3 sopra cit.);
• il SI. avrebbe regolarmente osservato un orario di lavoro superiore a Per_3 quello contrattualmente previsto, non registrato a LUL (di qui la contestazione della violazione dell'art. 39 sopra cit.);
• il rapporto di associazione in partecipazione stipulato con il SI. Persona_4 avrebbe, in realtà, configurato un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente riqualificazione e contestazione della violazione di cui all'art. 21 sopra cit.;
• nel corso del successivo rapporto di lavoro subordinato stipulato dal SI.
con il ricorrente, il lavoratore sarebbe stato erroneamente inquadrato Persona_4 nel quinto livello anziché nel quarto, avendo egli svolto mansioni non solo di
“magazziniere consegnatario”, ma anche le superiori mansioni di addetto alla consegna merci con utilizzo di mezzi pat. B e C e di “referente/coordinatore aziendale per il restante personale dipendente e/o attivo in azienda in assenza del titolare” (di qui la contestazione della violazione di cui all'art. 4 bis sopra cit.);
-ebbene, a parere del Tribunale, le violazioni contestate non sono sussistenti per le ragioni qui di seguito illustrate;
-circa l'asserito svolgimento di mansioni superiori da parte dei SI. ri
[...]
, , e , si osserva quanto Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 segue;
-può innanzitutto considerarsi svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692);
-una tale conclusione presuppone che il giudice affronti l'indagine attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate, 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007
n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037);
- affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è necessario che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
Con
-ebbene, nel caso di specie, la memoria dell' è carente sotto il profilo assertivo, poichè esso non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione sopra indicato, in quanto, avendo del tutto omesso di descrivere puntualmente le declaratorie contrattuali, specie quelle rivendicate (il quinto ed il quarto livello), ha, conseguentemente, omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità dei compiti disimpegnati nella declaratoria pretesa, anzichè in quella di formale inquadramento;
-né potrebbe ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria, atteso che gli oneri di allegazione e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi;
-per le ragioni esposte, dunque, debbono essere annullate le sanzioni irrogate di cui al punto 1. dell'ordinanza ingiunzione opposta, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione attinente a tale questione;
-quanto, poi, alla riqualificazione, in rapporto di lavoro subordinato, del rapporto di associazione in partecipazione del SI. che fonda la sanzione di cui al punto Persona_4
n. 2, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti;
-si osserva in linea generale che in giurisprudenza è stato affermato che: “la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato (con retribuzione collegata agli utili), eSIe un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/02/2018, n. 4219); è stato, altresì, sostenuto che “in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con (retribuzione collegata agli utili
d'impresa) risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione
3 dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale "favor" accordato dall'art. 35 Cost., che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni”(Cass. Sez. L. 1817 /2013 e in termini analoghi, più di recente Cass. Sez. L. 9032/2017);
-ebbene, venendo all'esame del caso di specie, alla luce delle risultanze di causa e tenuto conto dei principi appena illustrati, non è possibile affermare che i rapporti intercorsi tra il SI. ed il ricorrente risultino, per il loro concreto atteggiarsi, riconducibili Persona_4 allo schema del rapporto di lavoro subordinato;
-non è emerso in alcun modo che il SI. sia stato sottoposto al potere Persona_4 direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del ricorrente, mentre, risulta, al contrario, che egli abbia avuto a disposizione la documentazione contabile necessaria alla verifica dei ricavi oggetto di partecipazione, percependo regolarmente la percentuale pattuita in contratto (vd. dichiarazioni SI. in sede giudiziaria), con ciò Persona_4 avendo dunque ricevuto il rendiconto della gestione;
-che egli non abbia partecipato al rischio di impresa è poi un assunto privo di riscontro;
-conseguentemente deve essere annullata anche la sanzione di cui al punto 2. dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-quanto, infine, alla sanzione connessa alla violazione dell'art. 39 sopra cit. in relazione al lavoratore (punto n. 3 ordinanza ingiunzione), ritiene il Tribunale che non vi Per_3 sia adeguata prova dello svolgimento, da parte del lavoratore indicato, di regolare lavoro supplementare/straordinario non registrato: il lavoratore interessato non si ritiene del tutto attendibile (egli ha omesso di riferire di essere stato licenziato per motivi disciplinari), gli altri testimoni escussi non hanno riferito alcunchè sul punto e la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla SI.ra -l'unica che ha affrontato in CP_3 qualche misura l'argomento- è molto generica e valutativa;
-pertanto, anche la sanzione di cui al punto 3. dell'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata;
-sulla violazione di cui al punto 4, ossia dell'articolo 29, comma 1 decreto legislativo
276/2003 e s.m.i.,;
-ebbene, appare opportuno premettere in linea generale l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia;
-si richiama sul punto, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrive, quanto precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sent. 191/2020 , che ha offerto una autorevole e completa ricognizione degli istituti in esame:
“È noto che, in base all'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003, l'appalto lecito si distingue dalla somministrazione di lavoro (illecita) “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Si tratta di una norma di non facile interpretazione, in quanto afferma che il contratto di appalto si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” ma aggiunge, al tempo stesso, che questo requisito può risultare anche soltanto “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, ovvero dalla mera direzione della forza lavoro, sia
4 pure unitamente alla “assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La circostanza che “l'organizzazione dei mezzi necessari” possa consistere nella sola direzione e organizzazione del personale si realizza, con particolare evidenza, proprio negli appalti – come quelli che sono oggetto del presente giudizio – in cui l'apporto di capitali e attrezzature risulta marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative,
i c.d. appalti ad alta intensità di manodopera, o labour intensive.
Proprio con riferimento a questa tipologia di appalti, la S.C. ha precisato che
“l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario [per la confezione del prodotto], eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. 15557/2019). Anche la nozione di “servizio in sé” o di “servizio autonomo”, peraltro, non può essere intesa rigidamente – come sembra fare l'appellante principale – perché l'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003 non richiede l'assoluta autonomia del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo dell'azienda committente, e non esclude affatto la liceità degli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività rientranti nel complessivo ciclo produttivo del committente (es. logistica, facchinaggio, movimentazione merci, inserimento di dati nei sistemi informatici, gestione di archivi informatici, ecc.). Ed allora, l'elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, negli appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera, non è tanto la circostanza che l'attività appaltata sia un “servizio autonomo”, quanto l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane impiegate per raggiungere il risultato produttivo pattuito, e l'assunzione da parte sua del relativo rischio economico: secondo la S.C., infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018; in senso conforme, Cass. 13641/2019) (…)”;
-si richiama in materia anche la recente statuizione della Suprema Corte del 27.04.2022 n. 13182, che ha ribadito il seguente principio: “L'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione dell'attività lavorativa”;
5 -venendo ora all'esame del caso di specie, si osserva quanto segue;
-in data 09.08.17, in qualità di committente, il ricorrente (che esercita attività commercio nel settore ortofrutticolo), ha stipulato un contratto di “appalto per servizi” a tempo determinato, dal 09.08.17 all'08.11.17, con rinnovi automatici, con a CP_4 fronte del pagamento di un corrispettivo di euro 3.418,44 mensili per l'esecuzione, da parte di quest'ultima, del “servizio”, così come indicato nell'Allegato A, ossia “servizi amministrativi”; quanto alle “specifiche modalità di esecuzione del servizio”, l'art. 5 prevede che “(…) l'appaltatore incarica quale soggetto preposto (d'ora innanzi indicato come “il preposto” che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa per quanto riguarda l'espletamento del Servizio, anche in relazione ai diversi siti operativi: SI.ra Il preposto ha il compito di relazionare alla Parte_2
M&G l'andamento del Servizio e gli eventi maggiormente SInificativi. Il preposto ha il compito di impartire ordini e direttive ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore . Il preposto e gli incaricati dell'appaltatore non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti, collaboratori della committente”; nell'Allegato A sono, poi, specificati i mezzi del committente che avrebbero dovuto essere utilizzati per lo svolgimento del servizio, ossia un pc, due furgoni, un muletto elettrico ed un transpallet (vd. doc. 6 fasc. ric.);
-dal mese di agosto 2017, in esecuzione del contratto, hanno iniziato a lavorare presso il ricorrente i SI.ri: (sino al maggio 2019), OD OR LB (sino Parte_3 al novembre 2017), (sino al gennaio 2019), (sino al Parte_4 Parte_2 febbraio 2019); il SI. ha lavorato presso il ricorrente nei mesi di luglio, agosto e Tes_1 settembre 2028 (vd. verbale ispettivo, in cui si dà atto che le giornate di lavoro sono Contro state prudenzialmente ricavate dal Lul della;
Con
-ebbene, l' ha sostenuto la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, affermando che, sulla scorta degli accertamenti effettuati, sia risultato che, di fatto, i poteri datoriali direttivi, organizzativi, conformativi, gerarchici e di controllo nei confronti dei prestatori dipendenti della appaltatrice venissero in realtà esercitati dal ricorrente-committente e non dall'appaltatrice: di qui la contestazione della violazione di cui si discorre;
Con
-il Tribunale ritiene corrette le valutazioni dell' , essendo dalle risultanze di causa Contro emerso che (l'asserita appaltatrice) lungi dall'aver organizzato ed eterodiretto i propri dipendenti impiegati presso l'unità del ricorrente (l'asserito committente), si è semplicemente limitata ad occuparsi della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, senza, invece, avere mai organizzato un servizio, anche nel senso ampio sopra illustrato: da quanto emerge -e che si illustrerà qui di seguito-, non risulta che l'appaltatrice abbia, infatti, organizzato e diretto il proprio personale dipendente inviato presso il ricorrente;
di fatto, dunque, la fattispecie realizzatasi non può essere ricondotta ad un'ipotesi di appalto di servizi, ma deve essere inquadrata in termini di mera somministrazione illecita di manodopera;
-si rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha dato atto che il contratto di appalto prodotto sub. doc. 6 risulti oggetto di certificazione (vd. doc. 7 fasc. ric,); senza considerare che non è chiara l'effettiva esistenza della certificazione invocata, alla luce della Con comunicazione via pec inoltrata dal Presidente della all' , nella quale CP_5 si fa presente che la medesima aveva revocato ogni provvedimento CP_5
6 Con rilasciato ad M&G, comunque ad uso interno (vd. doc. 7 ), deve, in ogni caso, essere osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, in ogni caso, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto;
-si osserva, poi, la genericità dell'oggetto del servizio previsto in contratto (“servizi amministrativi”) e la non corrispondenza dello stesso alla reale attività prestata dai Contro lavoratori dipendenti della impiegati presso il ricorrente, in quanto dei cinque lavoratori interessati, soltanto la SI.ra ha svolto mansioni amministrative (i CP_3 testi la hanno descritta come la “segretaria”), mentre gli altri lavoratori addetti all'appalto hanno svolto mansioni diverse;
Con
-il SI. era magazziniere (doc. 15 ), il SI. OD OR si è occupato di Parte_3 Con consegne (vd. sua dichiarazione ud. 14.5.25 e doc. 16 , in sede ispettiva aveva dichiarato di aver svolto anche compiti di magazzino), il SI. si occupava di Pt_4 Con consegne (vd. sua dichiarazione ud. 10.12.24 e doc. 18 , anch'egli in sede ispettiva aveva dichiarato di aver svolto anche compiti di magazzino), il SI. si è occupato Tes_1 di confezionamento dei pacchi di frutta e verdura (vd. dichiarazione ud. 10.12.24);
-si fa, poi, presente che prima di essere impiegati presso il ricorrente in virtù dell'appalto con la la SI.ra ed i SI.ri e OD OR, CP_4 CP_3 Parte_3 avevano già lavorato per il SI. OR, svolgendo le medesime mansioni, inviati in somministrazione dalla che all'epoca era autorizzata a somministrare CP_6 manodopera;
-in questo contesto, l'attività di commercio costituente l'impresa del ricorrente, per la propria realizzazione, ha visto impiegati contestualmente dipendenti del SI. OR e dipendenti dell'appaltatore (alcuni dei quali già utilizzati in somministrazione), che di fatto svolgevano le medesime mansioni, ossia quelle di magazziniere addetto alla preparazione e confezionamento degli ordini e di addetto alla consegna;
-nel periodo che qui rileva, infatti, hanno lavorato per l'impresa del ricorrente, in forza di contratti di lavoro subordinato, anche i SI.ri (ottobre 2015-novembre 2018, Per_3 Con vd. doc. 13 ), (ottobre 2015-ancora in forze al momento Per_2 Con dell'accertamento, vd. doc. 12 ) e (ottobre 2015-ancora in forze al Per_1 Con momento dell'accertamento, vd. doc. 11 ) con mansioni di magazzinieri e - quantomeno saltuariamente- di addetti alle consegne;
-considerato, dunque, che vi erano dipendenti del ricorrente e dipendenti dell'appaltatore che svolgevano le medesime mansioni, ossia quelle di magazziniere addetto alla preparazione degli ordini e di addetto alla consegna delle merci, è arduo poter configurare un'esternalizzazione dell'ipotetico servizio di confezionamento e consegna;
-a parere del Tribunale, inoltre, si ritiene provato -e gli elementi sin qui esposti rafforzano tale convinzione- che il ricorrente abbia esercitato i tipici poteri datoriali nei Contro confronti dei dipendenti di mentre quest'ultima si sia limitata all'assolvimento di meri compiti di gestione amministrativa del rapporto;
-si osserva, al proposito, che in sede ispettiva, i lavoratori interessati (vd. dich. SI.ri
, , OD OR, ed anche hanno tutti dichiarato di aver Pt_4 Tes_1 CP_3 Per_1 ricevuto le direttive (“ordini”) di lavoro direttamente dal ricorrente, il quale si stabiliva anche i loro turni;
-in sede di escussione testimoniale, i SI.ri , e OD OR, hanno negato tale Pt_4 Tes_1
7 circostanza, fornendo, tuttavia delle spiegazioni che non sono affatto convincenti e/o indicando per la prima volta circostanze mai riferite in precedenza, quali la presenza di una referente dell'appaltatore, ossia la SI.ra , con compiti direttivi;
CP_3
-si osserva sul punto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto spontanee e prive di condizionamento da parte del datore di lavoro, stante il minore grado di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (vd. Corte
d'Appello di Firenze n.1795/2014, n. 1532/2013, n. 664/2015, n. 1003/2015); spesso avviene che però vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa rispetto alle deposizioni rese in sede istruttoria: bisogna tuttavia considerare che queste ultime sono sempre raccolte a distanza di anni, spesso molti, quando cioè i ricordi, le date, i nomi o le circostanze sono quasi sempre appannati dal tempo e conseguentemente il contrasto fra i contenuti deve essere vagliato molto attentamente, specie in ordine alle motivazioni del cd. ripensamento, sulla cui determinazione infiniti possono essere gli elementi incidenti;
-nel caso di specie, i lavoratori sopra menzionati, come visto, non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile in merito al proprio parziale ripensamento e si può dunque ritenere verosimile che essi abbiano voluto ridimensionare le precedenti dichiarazioni in termini più favorevoli al ricorrente;
-la precedente dichiarazione si reputa, quindi, più attendibile perché coerente con quelle rilasciate dai colleghi e più vicina nel tempo ai fatti di causa;
-si osserva, ancora, che nelle deposizioni testimoniali i SI. ri , e OD Pt_4 Tes_1
OR, hanno fatto riferimento (come detto, per la prima volta) al fatto che la SI.ra Contro
fosse la referente della e che ella si relazionasse con i lavoratori CP_3 dipendenti dell'appaltatore in ordine alle possibili questioni di lavoro insorte;
la circostanza risulta, tuttavia, poco credibile, posto che -oltre che per la ragione appena esposta- la stessa SI. ra , sentita in sede ispettiva, mai ha riferito di essere la CP_3 referente dell'appaltatrice sul sito del ricorrente;
-si trascrive, da ultimo, poichè particolarmente SInificativo, quanto dichiarato all'udienza del 10.12.24 dal SI. collaboratore di M&G sia all'epoca in cui essa Tes_2 aveva inviato i lavoratori presso il ricorrente in somministrazione, sia quando essi erano stati inviati in virtù dell'appalto: “Adr giudice: alcuni dei lavoratori o tutti, prima di essere coinvolti nell'appalto di servizi erano stati inviati presso il magazzino del SI. OR in somministrazione? Che differenza c'era a livello operativo? Non so se tutti i lavoratori siano stati coinvolti sia nella somministrazione sia nell'appalto, ma qualcuno sicuramente sì. A livello operativo non c'era differenza, facevano le stesse cose, c'era solo un diverso rapporto contrattuale, prima la somministrazione, poi la fornitura di servizi.”;
-pertanto, alla luce di quanto descritto si può ritenere accertato, in sintesi, quanto segue:
• il ricorrente ha utilizzato contestualmente analoghe prestazioni lavorative di propri dipendenti e di dipendenti dell'appaltatore, taluni dei quali avevano già lavorato a suo favore in quanto inviati in somministrazione per svolgere le medesime mansioni;
• il ricorrente dava ai lavoratori dell'appaltatore le direttive di lavoro e stabiliva i loro turni;
• la persona che avrebbe dovuto avere, per contratto, il ruolo di preposto
8 dell'appaltatore mai ha dato conto di ciò; il ruolo attribuito appare dunque meramente formale;
• l' appaltatore si è limitato alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti (invio buste paga, effettuazione dei pagamenti);
• l'appaltatore, in definitiva, non ha realizzato, a favore del ricorrente, con organizzazione dei mezzi (anche solo attraverso l'esercizio dei poteri datoriali) ed assunzione del rischio di impresa, un servizio, essendosi limitato a inviare, illecitamente, mera forza-lavoro;
-per tali ragioni, alla luce delle ragioni illustrate, deve essere accertata la non genuinità dell'appalto di cui si discorre e ritenuta integrata la violazione contestata, la cui sanzione, individuata in misura fissa, deve essere confermata;
-sulle spese di lite;
-in considerazione della reciproca soccombenza, si ritiene corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla le sanzioni irrogate ai punti nn. 1, 2, 3 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-conferma la sanzione irrogata al punto n. 4 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 22/08/2025.
La Giudice Dr.ssa Francesca Marchese
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione sollevata dal ricorrente, posti: 1) il pacifico principio secondo cui è perfettamente valida la motivazione dell'ordinanza ingiunzione per relationem al verbale su cui essa è fondata, noto al destinatario;
2) l'insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, che si è difeso ampiamente e puntualmente nel merito.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SENTENZA pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 22/08/2025 nella causa
RG n. 1145/2021 promossa da
, assistito dall'avv. SAVANCO CLAUDIO Parte_1 C.F._1
VALERIO
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
assistito dalle dr. sse SANSONE MARIA TERESA, ORLANDI P.IVA_1
PATRIZIA
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione 58/21 emessa dall' convenuto, con cui gli sono CP_1 state contestate le seguenti violazioni:
1. Art. 4 bis, co. 2 d. lgs. 181/2000 e s.m.i., “per aver consegnato con dati inesatti, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, ai lavoratori
[...]
, , e , la Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 152/1997”;
2. Art. 21, co. 1 l. 264/1949 e s.m.i., “per aver comunicato con dati inesatti al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore , avvenuta in data 31/08/2015”; Persona_4
3. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008 e s.m.i., “per infedele registrazione nel libro unico del lavoro dei dati del lavoratore che determina differenti Persona_3 trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, per il periodo dal 05/10/2015 al 31/10/2018”;
4. Art. 29, co. 1 d. lgs. 276/2003 e s.m.i., “per aver illecitamente utilizzato i lavoratori e per le giornate di appalto irregolare indicati ai punti 1. e 2., p. 19,20, 21 di cui al verbale di illecito amministrativo (…)”;
-il ricorrente ha negato la sussistenza delle violazioni anzidette, contestando le risultanze ispettive su cui l'ordinanza ingiunzione è fondata;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
1 -la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9.7.2025 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta.
Considerato che:
-sulle violazioni di cui ai punti 1-3 sopra indicati;
Con
-l' ha fondato le violazioni di cui si discorre sui seguenti elementi, esplicati Con dettagliatamente1 nel verbale unico di accertamento e notifica (vd. doc. 1 fasc. );
• i lavoratori , e , dipendenti Persona_1 Persona_2 Persona_3 del ricorrente, avrebbero ricevuto un errato inquadramento contrattuale, al sesto livello del CCNL applicato (Terziario, Commercio e Servizi), anziché al quinto livello, avendo svolto mansioni oltre che di addetti al carico/scarico delle merci, anche quelle superiori di magazziniere e aiuto alle operazioni di consegna quale conduttore di mezzi aziendali (pat. B) il SI. e di aiuto alle operazioni di Per_1 pulizia e consegna della marce quali conduttori di mezzi aziendali (pat. B) i SI.ri e (di qui la contestazione della violazione dell'art. 4 bis Per_2 Per_3 sopra cit.);
• il SI. avrebbe regolarmente osservato un orario di lavoro superiore a Per_3 quello contrattualmente previsto, non registrato a LUL (di qui la contestazione della violazione dell'art. 39 sopra cit.);
• il rapporto di associazione in partecipazione stipulato con il SI. Persona_4 avrebbe, in realtà, configurato un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente riqualificazione e contestazione della violazione di cui all'art. 21 sopra cit.;
• nel corso del successivo rapporto di lavoro subordinato stipulato dal SI.
con il ricorrente, il lavoratore sarebbe stato erroneamente inquadrato Persona_4 nel quinto livello anziché nel quarto, avendo egli svolto mansioni non solo di
“magazziniere consegnatario”, ma anche le superiori mansioni di addetto alla consegna merci con utilizzo di mezzi pat. B e C e di “referente/coordinatore aziendale per il restante personale dipendente e/o attivo in azienda in assenza del titolare” (di qui la contestazione della violazione di cui all'art. 4 bis sopra cit.);
-ebbene, a parere del Tribunale, le violazioni contestate non sono sussistenti per le ragioni qui di seguito illustrate;
-circa l'asserito svolgimento di mansioni superiori da parte dei SI. ri
[...]
, , e , si osserva quanto Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 segue;
-può innanzitutto considerarsi svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692);
-una tale conclusione presuppone che il giudice affronti l'indagine attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate, 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007
n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037);
- affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è necessario che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
Con
-ebbene, nel caso di specie, la memoria dell' è carente sotto il profilo assertivo, poichè esso non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione sopra indicato, in quanto, avendo del tutto omesso di descrivere puntualmente le declaratorie contrattuali, specie quelle rivendicate (il quinto ed il quarto livello), ha, conseguentemente, omesso di effettuare quel raffronto, indispensabile secondo la giurisprudenza di legittimità sopra riportata, a verificare l'ascrivibilità dei compiti disimpegnati nella declaratoria pretesa, anzichè in quella di formale inquadramento;
-né potrebbe ritenersi idoneo a colmare tale lacuna assertiva, il deposito della contrattazione collettiva di categoria, atteso che gli oneri di allegazione e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi;
-per le ragioni esposte, dunque, debbono essere annullate le sanzioni irrogate di cui al punto 1. dell'ordinanza ingiunzione opposta, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione attinente a tale questione;
-quanto, poi, alla riqualificazione, in rapporto di lavoro subordinato, del rapporto di associazione in partecipazione del SI. che fonda la sanzione di cui al punto Persona_4
n. 2, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti;
-si osserva in linea generale che in giurisprudenza è stato affermato che: “la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato (con retribuzione collegata agli utili), eSIe un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/02/2018, n. 4219); è stato, altresì, sostenuto che “in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con (retribuzione collegata agli utili
d'impresa) risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione
3 dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale "favor" accordato dall'art. 35 Cost., che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni”(Cass. Sez. L. 1817 /2013 e in termini analoghi, più di recente Cass. Sez. L. 9032/2017);
-ebbene, venendo all'esame del caso di specie, alla luce delle risultanze di causa e tenuto conto dei principi appena illustrati, non è possibile affermare che i rapporti intercorsi tra il SI. ed il ricorrente risultino, per il loro concreto atteggiarsi, riconducibili Persona_4 allo schema del rapporto di lavoro subordinato;
-non è emerso in alcun modo che il SI. sia stato sottoposto al potere Persona_4 direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del ricorrente, mentre, risulta, al contrario, che egli abbia avuto a disposizione la documentazione contabile necessaria alla verifica dei ricavi oggetto di partecipazione, percependo regolarmente la percentuale pattuita in contratto (vd. dichiarazioni SI. in sede giudiziaria), con ciò Persona_4 avendo dunque ricevuto il rendiconto della gestione;
-che egli non abbia partecipato al rischio di impresa è poi un assunto privo di riscontro;
-conseguentemente deve essere annullata anche la sanzione di cui al punto 2. dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-quanto, infine, alla sanzione connessa alla violazione dell'art. 39 sopra cit. in relazione al lavoratore (punto n. 3 ordinanza ingiunzione), ritiene il Tribunale che non vi Per_3 sia adeguata prova dello svolgimento, da parte del lavoratore indicato, di regolare lavoro supplementare/straordinario non registrato: il lavoratore interessato non si ritiene del tutto attendibile (egli ha omesso di riferire di essere stato licenziato per motivi disciplinari), gli altri testimoni escussi non hanno riferito alcunchè sul punto e la dichiarazione resa in sede ispettiva dalla SI.ra -l'unica che ha affrontato in CP_3 qualche misura l'argomento- è molto generica e valutativa;
-pertanto, anche la sanzione di cui al punto 3. dell'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata;
-sulla violazione di cui al punto 4, ossia dell'articolo 29, comma 1 decreto legislativo
276/2003 e s.m.i.,;
-ebbene, appare opportuno premettere in linea generale l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia;
-si richiama sul punto, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrive, quanto precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sent. 191/2020 , che ha offerto una autorevole e completa ricognizione degli istituti in esame:
“È noto che, in base all'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003, l'appalto lecito si distingue dalla somministrazione di lavoro (illecita) “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Si tratta di una norma di non facile interpretazione, in quanto afferma che il contratto di appalto si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” ma aggiunge, al tempo stesso, che questo requisito può risultare anche soltanto “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, ovvero dalla mera direzione della forza lavoro, sia
4 pure unitamente alla “assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La circostanza che “l'organizzazione dei mezzi necessari” possa consistere nella sola direzione e organizzazione del personale si realizza, con particolare evidenza, proprio negli appalti – come quelli che sono oggetto del presente giudizio – in cui l'apporto di capitali e attrezzature risulta marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative,
i c.d. appalti ad alta intensità di manodopera, o labour intensive.
Proprio con riferimento a questa tipologia di appalti, la S.C. ha precisato che
“l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario [per la confezione del prodotto], eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. 15557/2019). Anche la nozione di “servizio in sé” o di “servizio autonomo”, peraltro, non può essere intesa rigidamente – come sembra fare l'appellante principale – perché l'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003 non richiede l'assoluta autonomia del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo dell'azienda committente, e non esclude affatto la liceità degli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività rientranti nel complessivo ciclo produttivo del committente (es. logistica, facchinaggio, movimentazione merci, inserimento di dati nei sistemi informatici, gestione di archivi informatici, ecc.). Ed allora, l'elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, negli appalti endoaziendali ad alta intensità di manodopera, non è tanto la circostanza che l'attività appaltata sia un “servizio autonomo”, quanto l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane impiegate per raggiungere il risultato produttivo pattuito, e l'assunzione da parte sua del relativo rischio economico: secondo la S.C., infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018; in senso conforme, Cass. 13641/2019) (…)”;
-si richiama in materia anche la recente statuizione della Suprema Corte del 27.04.2022 n. 13182, che ha ribadito il seguente principio: “L'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione dell'attività lavorativa”;
5 -venendo ora all'esame del caso di specie, si osserva quanto segue;
-in data 09.08.17, in qualità di committente, il ricorrente (che esercita attività commercio nel settore ortofrutticolo), ha stipulato un contratto di “appalto per servizi” a tempo determinato, dal 09.08.17 all'08.11.17, con rinnovi automatici, con a CP_4 fronte del pagamento di un corrispettivo di euro 3.418,44 mensili per l'esecuzione, da parte di quest'ultima, del “servizio”, così come indicato nell'Allegato A, ossia “servizi amministrativi”; quanto alle “specifiche modalità di esecuzione del servizio”, l'art. 5 prevede che “(…) l'appaltatore incarica quale soggetto preposto (d'ora innanzi indicato come “il preposto” che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa per quanto riguarda l'espletamento del Servizio, anche in relazione ai diversi siti operativi: SI.ra Il preposto ha il compito di relazionare alla Parte_2
M&G l'andamento del Servizio e gli eventi maggiormente SInificativi. Il preposto ha il compito di impartire ordini e direttive ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore . Il preposto e gli incaricati dell'appaltatore non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti, collaboratori della committente”; nell'Allegato A sono, poi, specificati i mezzi del committente che avrebbero dovuto essere utilizzati per lo svolgimento del servizio, ossia un pc, due furgoni, un muletto elettrico ed un transpallet (vd. doc. 6 fasc. ric.);
-dal mese di agosto 2017, in esecuzione del contratto, hanno iniziato a lavorare presso il ricorrente i SI.ri: (sino al maggio 2019), OD OR LB (sino Parte_3 al novembre 2017), (sino al gennaio 2019), (sino al Parte_4 Parte_2 febbraio 2019); il SI. ha lavorato presso il ricorrente nei mesi di luglio, agosto e Tes_1 settembre 2028 (vd. verbale ispettivo, in cui si dà atto che le giornate di lavoro sono Contro state prudenzialmente ricavate dal Lul della;
Con
-ebbene, l' ha sostenuto la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, affermando che, sulla scorta degli accertamenti effettuati, sia risultato che, di fatto, i poteri datoriali direttivi, organizzativi, conformativi, gerarchici e di controllo nei confronti dei prestatori dipendenti della appaltatrice venissero in realtà esercitati dal ricorrente-committente e non dall'appaltatrice: di qui la contestazione della violazione di cui si discorre;
Con
-il Tribunale ritiene corrette le valutazioni dell' , essendo dalle risultanze di causa Contro emerso che (l'asserita appaltatrice) lungi dall'aver organizzato ed eterodiretto i propri dipendenti impiegati presso l'unità del ricorrente (l'asserito committente), si è semplicemente limitata ad occuparsi della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, senza, invece, avere mai organizzato un servizio, anche nel senso ampio sopra illustrato: da quanto emerge -e che si illustrerà qui di seguito-, non risulta che l'appaltatrice abbia, infatti, organizzato e diretto il proprio personale dipendente inviato presso il ricorrente;
di fatto, dunque, la fattispecie realizzatasi non può essere ricondotta ad un'ipotesi di appalto di servizi, ma deve essere inquadrata in termini di mera somministrazione illecita di manodopera;
-si rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha dato atto che il contratto di appalto prodotto sub. doc. 6 risulti oggetto di certificazione (vd. doc. 7 fasc. ric,); senza considerare che non è chiara l'effettiva esistenza della certificazione invocata, alla luce della Con comunicazione via pec inoltrata dal Presidente della all' , nella quale CP_5 si fa presente che la medesima aveva revocato ogni provvedimento CP_5
6 Con rilasciato ad M&G, comunque ad uso interno (vd. doc. 7 ), deve, in ogni caso, essere osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, in ogni caso, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto;
-si osserva, poi, la genericità dell'oggetto del servizio previsto in contratto (“servizi amministrativi”) e la non corrispondenza dello stesso alla reale attività prestata dai Contro lavoratori dipendenti della impiegati presso il ricorrente, in quanto dei cinque lavoratori interessati, soltanto la SI.ra ha svolto mansioni amministrative (i CP_3 testi la hanno descritta come la “segretaria”), mentre gli altri lavoratori addetti all'appalto hanno svolto mansioni diverse;
Con
-il SI. era magazziniere (doc. 15 ), il SI. OD OR si è occupato di Parte_3 Con consegne (vd. sua dichiarazione ud. 14.5.25 e doc. 16 , in sede ispettiva aveva dichiarato di aver svolto anche compiti di magazzino), il SI. si occupava di Pt_4 Con consegne (vd. sua dichiarazione ud. 10.12.24 e doc. 18 , anch'egli in sede ispettiva aveva dichiarato di aver svolto anche compiti di magazzino), il SI. si è occupato Tes_1 di confezionamento dei pacchi di frutta e verdura (vd. dichiarazione ud. 10.12.24);
-si fa, poi, presente che prima di essere impiegati presso il ricorrente in virtù dell'appalto con la la SI.ra ed i SI.ri e OD OR, CP_4 CP_3 Parte_3 avevano già lavorato per il SI. OR, svolgendo le medesime mansioni, inviati in somministrazione dalla che all'epoca era autorizzata a somministrare CP_6 manodopera;
-in questo contesto, l'attività di commercio costituente l'impresa del ricorrente, per la propria realizzazione, ha visto impiegati contestualmente dipendenti del SI. OR e dipendenti dell'appaltatore (alcuni dei quali già utilizzati in somministrazione), che di fatto svolgevano le medesime mansioni, ossia quelle di magazziniere addetto alla preparazione e confezionamento degli ordini e di addetto alla consegna;
-nel periodo che qui rileva, infatti, hanno lavorato per l'impresa del ricorrente, in forza di contratti di lavoro subordinato, anche i SI.ri (ottobre 2015-novembre 2018, Per_3 Con vd. doc. 13 ), (ottobre 2015-ancora in forze al momento Per_2 Con dell'accertamento, vd. doc. 12 ) e (ottobre 2015-ancora in forze al Per_1 Con momento dell'accertamento, vd. doc. 11 ) con mansioni di magazzinieri e - quantomeno saltuariamente- di addetti alle consegne;
-considerato, dunque, che vi erano dipendenti del ricorrente e dipendenti dell'appaltatore che svolgevano le medesime mansioni, ossia quelle di magazziniere addetto alla preparazione degli ordini e di addetto alla consegna delle merci, è arduo poter configurare un'esternalizzazione dell'ipotetico servizio di confezionamento e consegna;
-a parere del Tribunale, inoltre, si ritiene provato -e gli elementi sin qui esposti rafforzano tale convinzione- che il ricorrente abbia esercitato i tipici poteri datoriali nei Contro confronti dei dipendenti di mentre quest'ultima si sia limitata all'assolvimento di meri compiti di gestione amministrativa del rapporto;
-si osserva, al proposito, che in sede ispettiva, i lavoratori interessati (vd. dich. SI.ri
, , OD OR, ed anche hanno tutti dichiarato di aver Pt_4 Tes_1 CP_3 Per_1 ricevuto le direttive (“ordini”) di lavoro direttamente dal ricorrente, il quale si stabiliva anche i loro turni;
-in sede di escussione testimoniale, i SI.ri , e OD OR, hanno negato tale Pt_4 Tes_1
7 circostanza, fornendo, tuttavia delle spiegazioni che non sono affatto convincenti e/o indicando per la prima volta circostanze mai riferite in precedenza, quali la presenza di una referente dell'appaltatore, ossia la SI.ra , con compiti direttivi;
CP_3
-si osserva sul punto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto spontanee e prive di condizionamento da parte del datore di lavoro, stante il minore grado di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (vd. Corte
d'Appello di Firenze n.1795/2014, n. 1532/2013, n. 664/2015, n. 1003/2015); spesso avviene che però vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa rispetto alle deposizioni rese in sede istruttoria: bisogna tuttavia considerare che queste ultime sono sempre raccolte a distanza di anni, spesso molti, quando cioè i ricordi, le date, i nomi o le circostanze sono quasi sempre appannati dal tempo e conseguentemente il contrasto fra i contenuti deve essere vagliato molto attentamente, specie in ordine alle motivazioni del cd. ripensamento, sulla cui determinazione infiniti possono essere gli elementi incidenti;
-nel caso di specie, i lavoratori sopra menzionati, come visto, non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile in merito al proprio parziale ripensamento e si può dunque ritenere verosimile che essi abbiano voluto ridimensionare le precedenti dichiarazioni in termini più favorevoli al ricorrente;
-la precedente dichiarazione si reputa, quindi, più attendibile perché coerente con quelle rilasciate dai colleghi e più vicina nel tempo ai fatti di causa;
-si osserva, ancora, che nelle deposizioni testimoniali i SI. ri , e OD Pt_4 Tes_1
OR, hanno fatto riferimento (come detto, per la prima volta) al fatto che la SI.ra Contro
fosse la referente della e che ella si relazionasse con i lavoratori CP_3 dipendenti dell'appaltatore in ordine alle possibili questioni di lavoro insorte;
la circostanza risulta, tuttavia, poco credibile, posto che -oltre che per la ragione appena esposta- la stessa SI. ra , sentita in sede ispettiva, mai ha riferito di essere la CP_3 referente dell'appaltatrice sul sito del ricorrente;
-si trascrive, da ultimo, poichè particolarmente SInificativo, quanto dichiarato all'udienza del 10.12.24 dal SI. collaboratore di M&G sia all'epoca in cui essa Tes_2 aveva inviato i lavoratori presso il ricorrente in somministrazione, sia quando essi erano stati inviati in virtù dell'appalto: “Adr giudice: alcuni dei lavoratori o tutti, prima di essere coinvolti nell'appalto di servizi erano stati inviati presso il magazzino del SI. OR in somministrazione? Che differenza c'era a livello operativo? Non so se tutti i lavoratori siano stati coinvolti sia nella somministrazione sia nell'appalto, ma qualcuno sicuramente sì. A livello operativo non c'era differenza, facevano le stesse cose, c'era solo un diverso rapporto contrattuale, prima la somministrazione, poi la fornitura di servizi.”;
-pertanto, alla luce di quanto descritto si può ritenere accertato, in sintesi, quanto segue:
• il ricorrente ha utilizzato contestualmente analoghe prestazioni lavorative di propri dipendenti e di dipendenti dell'appaltatore, taluni dei quali avevano già lavorato a suo favore in quanto inviati in somministrazione per svolgere le medesime mansioni;
• il ricorrente dava ai lavoratori dell'appaltatore le direttive di lavoro e stabiliva i loro turni;
• la persona che avrebbe dovuto avere, per contratto, il ruolo di preposto
8 dell'appaltatore mai ha dato conto di ciò; il ruolo attribuito appare dunque meramente formale;
• l' appaltatore si è limitato alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti (invio buste paga, effettuazione dei pagamenti);
• l'appaltatore, in definitiva, non ha realizzato, a favore del ricorrente, con organizzazione dei mezzi (anche solo attraverso l'esercizio dei poteri datoriali) ed assunzione del rischio di impresa, un servizio, essendosi limitato a inviare, illecitamente, mera forza-lavoro;
-per tali ragioni, alla luce delle ragioni illustrate, deve essere accertata la non genuinità dell'appalto di cui si discorre e ritenuta integrata la violazione contestata, la cui sanzione, individuata in misura fissa, deve essere confermata;
-sulle spese di lite;
-in considerazione della reciproca soccombenza, si ritiene corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla le sanzioni irrogate ai punti nn. 1, 2, 3 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-conferma la sanzione irrogata al punto n. 4 dell'ordinanza ingiunzione opposta;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 22/08/2025.
La Giudice Dr.ssa Francesca Marchese
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di qui l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione sollevata dal ricorrente, posti: 1) il pacifico principio secondo cui è perfettamente valida la motivazione dell'ordinanza ingiunzione per relationem al verbale su cui essa è fondata, noto al destinatario;
2) l'insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, che si è difeso ampiamente e puntualmente nel merito.
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