Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 514.
(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e' stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
Quando la separazione e' esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza e' anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e' stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
Quando la separazione e' esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza e' anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
Commentari • 14
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 gennaio 2024 · 261.67557
L'articolo 514 del Codice Civile, rubricato "Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti", rientra nel Libro II – Delle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 514 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 514del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 514 c.c. "I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti". […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 05/05/2023, n. 467Provvedimento: […] I coeredi gravati dall'obbligo devono conferire tutte le donazioni dirette ed indirette ricevute, prescindendo dal tempo in cui queste furono effettuate (Cass. Civ., 23 febbraio 1982, n. 1122) nonché dal loro valore (art. 514 cod. civ.).Leggi di più...
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