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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108-1/2024 - Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente dott.ssa Diletta Calò - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 108-1/2024 r.g. promosso da
(p. Parte_1 iva. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in in Piazzetta P.IVA_1 Parte_1
Orlando Leone n. 2, con il patrocinio dell'avv. Ettore Quinto;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale (p. iva , con sede legale a Molfetta in Via pio La P.IVA_2
Torre 1, avente ad oggetto “Commercio autoveicoli nuovi e usati” (v. visura camerale in atti del 07.06.2024), con il patrocinio degli avv.ti Donato de Tullio e Mauro Bernardino Antonio la
Forgia;
- resistente -
FATTO E DIRITTO letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della ditta individuale;
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 6, C.C.I.I., e tenuto conto della costituzione in giudizio della parte convenuta;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Pagina 1 di 4 premesso che il creditore istante vanta un credito di € 103.596,09, quale importo residuo alla data del 23.08.2023 di un finanziamento chirografario di originari € 120.000,00 (oltre interessi convenzionali) stipulato dalla ditta resistente il 06.12.2019, assistito da garanzia cambiaria assunta da in data 06.12.2029, nonché un credito di € 16.919,44, in Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 4659/2023 r.g., emesso dal Tribunale di Trani in data
20.12.2023 per la sofferenza sull'apertura di credito concessa sul c/c n. 10/19051 (opposto dal debitore con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trani avente r.g. 736/2024); letta la memoria difensiva depositata il 04.10.2024, con la quale la ditta resistente si è opposta alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dall'art. 2 CCII, stante l'assunta qualità di impresa minore, ed eccependo, in particolare, l'inattendibilità dei dati forniti dalla CR della Banca d'Italia in ordine all'esposizione debitoria della ditta verso gli Istituti bancari, portata a complessivi €
477.001,00 per effetto esclusivo dell'addebito delle competenze bancarie maturate, pur in assenza di movimentazioni;
preso atto delle risultanze della C.T.U. depositata il 13.11.2025 dalla dott.ssa Persona_1
(le cui conclusioni non risultano contestate da parte resistente), la quale, in risposta al quesito posto dal giudice “sulla base degli atti di causa, ivi compresi difese e documenti prodotti dal convenuto, e acquisito ogni altro elemento necessario, verifichi la sussistenza della soglia di accesso alla liquidazione giudiziale desumibile dal possesso congiunto dei presupposti risultanti, a contrario, dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e il requisito dello stato di insolvenza di ", ha rilevato – con conclusioni condivisibili quanto a Controparte_1 relativi criteri tecnici e procedimento applicativo – la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121 CCII. In particolare, nell'elaborato peritale si legge che dall'esame dei tre esercizi antecedenti la data del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (04.06.2024), anni 2021, 2022 e 2023, emerge la sussistenza della soglia di fallibilità desumibile dal possesso congiunto dei presupposti risultanti, a contrario, dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 14/2019, in quanto la ditta ha consuntivato ricavi per € 360.711,00 nell'anno 2022 e i debiti emersi, in tutte e tre le annualità considerate, risultano superiori alla soglia di € 500.000,00 (è documentato il debito nei confronti delle banche pari a € 529.708,00 al 31.12.2024, nonché il debito nei confronti dell'erario pari a € 228.165,00 al 31.12.2024); si legge, inoltre, che dall'analisi degli indici di bilancio e, specificamente, dell'indice di solvibilità riferito alle annualità dal 2021 al 2024
(inferiore a 1), unitamente all'analisi dei segnali per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa di cui all'art. 3, 4^ comma, d.lgs. n. 14/2019, è dimostrato che la ditta CP_1
versa in uno stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le
[...]
Pagina 2 di 4 proprie obbligazioni già a far data dal 2022, ed avendo posto in essere un'importante operazione di disinvestimento (come attestato dalla vendita di un immobile conclusa il
12.12.2023, al prezzo di vendita € 255.000,00, somma di cui non il consulente non ha potuto rilevare la destinazione finale); rilevato, in conclusione, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (p. iva C.F._1
), con sede legale a Molfetta in Via pio La Torre 1; P.IVA_2 pone le spese di CTU, come liquidate in separato coevo decreto, definitivamente a carico di
; Controparte_1 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Giuseppe Malcangi, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
Pagina 3 di 4 fissa
l'udienza del 20 marzo 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore, al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data
16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente dott.ssa Diletta Calò - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 108-1/2024 r.g. promosso da
(p. Parte_1 iva. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in in Piazzetta P.IVA_1 Parte_1
Orlando Leone n. 2, con il patrocinio dell'avv. Ettore Quinto;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale (p. iva , con sede legale a Molfetta in Via pio La P.IVA_2
Torre 1, avente ad oggetto “Commercio autoveicoli nuovi e usati” (v. visura camerale in atti del 07.06.2024), con il patrocinio degli avv.ti Donato de Tullio e Mauro Bernardino Antonio la
Forgia;
- resistente -
FATTO E DIRITTO letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della ditta individuale;
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il
Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 40, co. 6, C.C.I.I., e tenuto conto della costituzione in giudizio della parte convenuta;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Pagina 1 di 4 premesso che il creditore istante vanta un credito di € 103.596,09, quale importo residuo alla data del 23.08.2023 di un finanziamento chirografario di originari € 120.000,00 (oltre interessi convenzionali) stipulato dalla ditta resistente il 06.12.2019, assistito da garanzia cambiaria assunta da in data 06.12.2029, nonché un credito di € 16.919,44, in Controparte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 4659/2023 r.g., emesso dal Tribunale di Trani in data
20.12.2023 per la sofferenza sull'apertura di credito concessa sul c/c n. 10/19051 (opposto dal debitore con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trani avente r.g. 736/2024); letta la memoria difensiva depositata il 04.10.2024, con la quale la ditta resistente si è opposta alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dall'art. 2 CCII, stante l'assunta qualità di impresa minore, ed eccependo, in particolare, l'inattendibilità dei dati forniti dalla CR della Banca d'Italia in ordine all'esposizione debitoria della ditta verso gli Istituti bancari, portata a complessivi €
477.001,00 per effetto esclusivo dell'addebito delle competenze bancarie maturate, pur in assenza di movimentazioni;
preso atto delle risultanze della C.T.U. depositata il 13.11.2025 dalla dott.ssa Persona_1
(le cui conclusioni non risultano contestate da parte resistente), la quale, in risposta al quesito posto dal giudice “sulla base degli atti di causa, ivi compresi difese e documenti prodotti dal convenuto, e acquisito ogni altro elemento necessario, verifichi la sussistenza della soglia di accesso alla liquidazione giudiziale desumibile dal possesso congiunto dei presupposti risultanti, a contrario, dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e il requisito dello stato di insolvenza di ", ha rilevato – con conclusioni condivisibili quanto a Controparte_1 relativi criteri tecnici e procedimento applicativo – la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121 CCII. In particolare, nell'elaborato peritale si legge che dall'esame dei tre esercizi antecedenti la data del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (04.06.2024), anni 2021, 2022 e 2023, emerge la sussistenza della soglia di fallibilità desumibile dal possesso congiunto dei presupposti risultanti, a contrario, dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 14/2019, in quanto la ditta ha consuntivato ricavi per € 360.711,00 nell'anno 2022 e i debiti emersi, in tutte e tre le annualità considerate, risultano superiori alla soglia di € 500.000,00 (è documentato il debito nei confronti delle banche pari a € 529.708,00 al 31.12.2024, nonché il debito nei confronti dell'erario pari a € 228.165,00 al 31.12.2024); si legge, inoltre, che dall'analisi degli indici di bilancio e, specificamente, dell'indice di solvibilità riferito alle annualità dal 2021 al 2024
(inferiore a 1), unitamente all'analisi dei segnali per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa di cui all'art. 3, 4^ comma, d.lgs. n. 14/2019, è dimostrato che la ditta CP_1
versa in uno stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le
[...]
Pagina 2 di 4 proprie obbligazioni già a far data dal 2022, ed avendo posto in essere un'importante operazione di disinvestimento (come attestato dalla vendita di un immobile conclusa il
12.12.2023, al prezzo di vendita € 255.000,00, somma di cui non il consulente non ha potuto rilevare la destinazione finale); rilevato, in conclusione, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (p. iva C.F._1
), con sede legale a Molfetta in Via pio La Torre 1; P.IVA_2 pone le spese di CTU, come liquidate in separato coevo decreto, definitivamente a carico di
; Controparte_1 nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Giuseppe Malcangi, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
Pagina 3 di 4 fissa
l'udienza del 20 marzo 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore, al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data
16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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