Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore ed è, pertanto, idoneo, a norma dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione e decadenza nell’esercizio del potere sanzionatorio. Profili di responsabilità erarialeAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. CO ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA CO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO GAVINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1465/95 della Pretura di GENOVA, depositata il 12/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 marzo 1994 il signor CO NO propose opposizione davanti al pretore di Genova, ai sensi dell'art.22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, contro ordinanza -
ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal prefetto di Genova, e notificata all'intimato il 15 febbraio 1994, per contravvenzione al codice della strada (elevata con verbale n. 60211 del 14 febbraio 1989). Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'Amministrazione depositò in giudizio la documentazione richiesta.
Il procuratore dell'opponente eccepì l'intervenuta prescrizione, cui il prefetto replicò sostenendo l'infondatezza di tale assunto perché l'ordinanza era stata emessa il 10 gennaio 1994 e quindi entro il termine quinquennale.
Il pretore adito con sentenza depositata il 12 dicembre 1995 rigettò l'opposizione, rilevando che, alla stregua della documentazione acquisita, il motivo dedotto dall'opponente risultava infondato, in quanto l'ordinanza era stata emessa entro il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, e condannò il NO al pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione. Contro la suddetta sentenza lo stesso NO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il ricorso, notificato il 24 settembre 1996 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, a seguito di ordinanza di questa corte è stato rinotificato presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma.
L'amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360, primo comma, n. c.p.c.
Osserva che il citato art. 28, che stabilisce il termine di prescrizione di cinque anni in ordine al diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla menzionata legge, fissa la decorrenza di detto termine dal giorno in cui è stata commessa la violazione ed aggiunge che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Deduce, quindi, che, nel caso in esame, la violazione sarebbe stata contestata il giorno stesso del fatto (14 febbraio 1989), mentre l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata notificata cinque anni e un giorno dopo il fatto medesimo (15 febbraio 1994), con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione.
La sentenza impugnata, con motivazione lacunosa, avrebbe affermato che l'ordinanza sarebbe stata emessa nel termine quinquennale di cui all'art. 28, ma la tesi si rivelerebbe errata, non essendo sufficiente l'emissione del provvedimento ma occorrendo la notifica dello stesso nei termini stabiliti, ai sensi dell'art. 2943 c.c. La censura è fondata.
L'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 testualmente dispone nel primo comma che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Aggiunge poi nel secondo comma che "L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
L'esplicito richiamo a tali norme comporta l'applicabilità nella materia in esame dell'art. 2943 c.c., il quale stabilisce tassativamente le cause interruttive (a parte deroghe normativamente introdotte) e le identifica nella notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio, nella domanda proposta nel corso di un giudizio, in ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, nella notificazione dell'atto diretto a promuovere il procedimento arbitrale.
La costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 primo comma c.c., deve tradursi in una intimazione o richiesta fatta per iscritto che, avendo natura recettizia, deve essere portata a conoscenza del debitore, nel senso che deve essergli indirizzata e quindi entrare nella sua sfera di conoscibilità.
In questo quadro la giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore e pertanto è idoneo, a norma dell'art. 2943 ultimo comma c.c., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass., 20 agosto 1996, n. 7650; 12 maggio 1995, n. 5230; 2 maggio 1994, n. 4238; 10 luglio 1993, n. 7600; 12 agosto 1992, n. 9545). L'efficacia interruttiva, dunque, presuppone la rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (salve ipotesi particolari qui non ricorrenti), in puntuale applicazione del citato art. 2943 c.c. Nel caso in esame, non è controverso che la violazione al codice stradale (da cui prese le mosse l'ordinanza - ingiunzione) fu contestata al NO il 14 febbraio 1989.
Neppure è controverso - ed emerge peraltro dalla sentenza impugnata - che la detta ordinanza fu notificata il 15 febbraio 1994 (martedì). Nell'arco di tempo compreso tra queste due date non risultano intervenuti altri atti.
Pertanto, avuto riguardo al computo dei termini di cui all'art. 155 c.p.c., la notifica deve ritenersi avvenuta dopo la scadenza (sia pur per un giorno) del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981. La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto principio. La laconica motivazione che l'accompagna si basa unicamente sull'affermazione che il provvedimento ingiuntivo venne emesso entro il termine quinquennale (10 gennaio 1994), e ciò impone di desumere che il giudicante abbia considerato valido atto interruttivo la sola emissione del provvedimento medesimo. Ma così non è perché questo assunto viola il citato art. 28 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui per l'interruzione della prescrizione richiama le norme del codice civile, alla stregua delle quali l'interruzione può essere determinata soltanto da uno degli atti ivi previsti e che nella specie non risultano tempestivamente intervenuti. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, restando assorbito il secondo mezzo, relativo al regolamento delle spese giudiziali operato dal pretore. La causa, peraltro, può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
Infatti la prescrizione, estinguendo il diritto a riscuotere la somma dovuta per la violazione, rende illegittima l'ordinanza - ingiunzione e, quindi, ne comporta l'annullamento.
Per il principio della soccombenza, la Prefettura di Genova va condannata al pagamento delle spese del grado di merito e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art. 384 I^ comma c.p.c., accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza - ingiunzione. Condanna la Prefettura di Genova al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il primo grado, in lire 640.000= (seicentoquarantamila), di cui lire ventimila per spese e lire cinquecentomila per onorari e, per il giudizio di cassazione, in lire cinquecentomila per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999