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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale iscritta al n°2559 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Lento e avv. Arfuso Crocefissa Daniela, giusta procura in atti
Ricorrente in opposizione
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Grandizio, come da procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ad A.T.P. - Pensione di inabilità art.12 legge 118/71. IN FATTO
L'odierno ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica nella seduta del CP_1
29.11.2022 l'aveva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 35% ritenendo insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. , non riconosceva la Persona_1
sussistenza dei requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 20.5.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario utili ai fini della pensione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nel caso in esame sono stati evidenziati, sia pure in maniera succinta, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
* * * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dal ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “Lesione completa nervo ulnare dx dominante. Sindrome depressiva endoreattiva grave. Spondiloartrite anchilopoietica. Broncopatia cronica; accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento delle pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dal 18.12.2024 per come precisato all'udienza del 24.3.2025.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. . Per_1
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito dell'ATP e del presente ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare totalmente le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 2477/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere dal 18.12.2024 per come precisato all'uidenza del 24.3.2025.
2) Nulla per le spese di lite. 3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 16.4.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia