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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 880/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Annalisa MULTARI Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 13.11.2020
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Viero, Otello Dal Zotto e Parte_1
Luca Scanferlato, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato in
Venezia -Mestre via San Pio X n.1, (studio avv. Scanferlato)
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Marco Tonellotto giusta procura in calce alla memoria di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monteviale, viale Zilieri 4/13
Appellato nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Nuccia Figatti e Giancarlo Carletti, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n°26
Terzo chiamato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 127/2020 pubblicata in data 14.5.2020
IN PUNTO: infortunio sul lavoro-danno differenziale
Conclusioni:
1 Per parte appellante: “”1. In parziale riforma della sentenza n. 127/2020 - n. 580/2018 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 29.06.2020, confermata la responsabilità della soc. nella provocazione dell'infortunio occorso al sig. Controparte_1 [...]
in data 10.11.2014 ed accertato e dichiarato l'aggravamento del danno patito dal Pt_1 lavoratore in corso di causa a seguito dell'intervento di amputazione del 19.02.2020, condannarsi la convenuta appellata a risarcire al sig. tutti i danni subiti Parte_1 nella misura che sarà accertata all'esito dell'espletata istruttoria e se del caso anche in via equitativa, al netto di quanto riconosciuto dall' oltre agli interessi legali ed alla CP_3 rivalutazione monetaria maturati dalla data del fatto (10.11.2014) fino al saldo effettivo. 2. Spese e competenze di causa, comprensive delle spese di CTU e di CTP (all. B/73), di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
Per parte appellata : “”Nel merito In via principale - respingersi Controparte_1 l'appello avversario risultando lo stesso, per quanto argomentato, infondato in fatto e in diritto, confermandosi l'appellata sentenza;
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, qualora fosse accertata la soccombenza dell'odierna resistente rispetto alle domande dell'appellante, e quindi qualora fosse condanna ad un risarcimento CP_1 ulteriore favore del ricorrente, accertarsi e dichiararsi la società RI Insurance P.L.C.
– quale compagnia assicuratrice dell'odierna resistente all'epoca dei fatti, in forza della polizza assicurativa di cui in narrativa – tenuta a garantire e a manlevare quest'ultima dal pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente e accertate in corso di questa causa
(comprensive di interessi legali e rivalutazione) e, per l'effetto, condannare la Compagnia stessa al pagamento di tali somme, con obbligo di manleva anche in ordine alla refusione delle spese di lite. In ogni caso Con rifusione di spese (ivi comprese quelle generali) e compensi professionali, oltre ad accessori di legge, anche in considerazione di come il ricorrente ha evaso l'onere della prova in relazione alle pretese azionate in appello””.
Per il terzo : “” Nel merito ▪ Rigettare l'appello proposto dal sig. Controparte_4
per la parziale riforma della sentenza n. 127/2020 (causa n.580/2018 R.G.) Parte_1 emessa dal Tribunale di Vicenza -Sezione Lavoro- in data 14.05-29.06.2020 – e conseguentemente confermare detta pronuncia, già eseguita. In via subordinata ▪ In denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, contenere la condanna di
RI Insurance P.L.C. entro gli stretti limiti delle risultanze processuali ed entro i limiti contrattuali anche in riferimento all'applicazione della franchigia ed al massimale. In ogni caso ▪ Compenso per la difesa in giudizio, del grado, con le spese generali ed accessori nella misura di legge, integralmente rifusi””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Vicenza, ha dichiarato la società Controparte_1
responsabile per l'infortunio sul lavoro occorso ad in data 10.11.2014
[...] Parte_1 ed ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di € 50.600,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali nonché della somma di € 2.153,29 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali, dichiarando, altresì, la RI Insurance obbligata a garantire la resistente nei limiti della franchigia e del massimale di polizza e condannando la società alle spese di lite, compensate nella Controparte_1 misura di un terzo, e liquidate, quanto alla quota residua, in € 8.500,00 oltre € 259,00 per esborsi.
2 2. Il primo giudice, quanto alle modalità di verificazione dell'infortunio, in ragione delle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio (ed in particolare del teste che Tes_1 stava collaborando con il ricorrente nella operazione di sostituzione degli anelli degli stampi quando è avvenuto l'infortunio) e richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art 2087 c.c., con particolare riguardo all'onere probatorio, ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto all'onere di dimostrare l'evento infortunistico ed il suo collegamento causale con lo svolgimento della prestazione lavorativa mentre la società non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure preventive necessarie ad evitare la specifica situazione di pericolo o che l'infortunio si fosse verificato per un comportamento del ricorrente anomalo o contrario alle direttive aziendali (con particolare riguardo alle prescrizioni relative al divieto di permanenza del personale nelle zone interessate da cadute accidentali o rotolamenti dei componenti oggetto di lavoro ed alla distanza tenuta dal ricorrente in occasione dell'infortunio).
3. Quanto alla domanda risarcitoria, richiamate le risultanze della consulenza tecnica (postumi per invalidità permanente nella misura dell'11%, invalidità temporanea stimata in 30 gg al 100%, 180 gg al 75%, 90 gg al 50% e 85 gg al 25%) ed applicati i criteri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in ragione dell'età del ricorrente al momento dell'infortunio il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un danno biologico da invalidità permanente nella misura di € 35.000,00 (con la massima personalizzazione del 30% sul valore base del punto) in considerazione della gravità della lesione e della sintomatologia dolorosa e disfunzionale nella fase acuta post lesiva e dei successivi aggravamenti.
3.1 Quanto alla invalidità temporanea, in base al parametro di liquidazione di € 100,00 al giorno ha riconosciuto, in via equitativa, l'importo di € 23.777,00. Da tali importi andava detratto quanto liquidato per gli stessi titoli dall' (per € CP_3 8.717,00) con una differenza di € 50.600,00.
4. Quanto alla successiva evoluzione delle lesioni (che avevano portato alla parziale amputazione delle residue due dita del piede destro e di una parte del piede stesso), ha richiamato i principi fissati da Cass. 29492/2019 secondo cui l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di una evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità non integrando, pertanto, un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorchè riconducibile alla originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e quindi non considerato dai baremes.
La applicazione di tali principi alla fattispecie, se conduceva alla applicazione del parametro massimo della personalizzazione, non poteva portare ad una valutazione del danno diversa e ulteriore rispetto a quella compiuta dalla consulenza tecnica, in assenza di elementi da cui desumere l'esistenza di criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per considerare in termini autonomi l'evoluzione delle lesioni riportate dal ricorrente.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello sotto diversi profili. Parte_1
La Società appellata ed il terzo hanno insistito per il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo nonché per esigenze istruttorie;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 12 dicembre 2024 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 7. L'appellante , ricostruite temporalmente le vicende di causa (infortunio Parte_1 del 10.11.2014, elaborato peritale depositato il 26.7.2019 con riconoscimento di invalidità temporanea per 242 gg e postumi stabilizzati nella misura dell'11%, aggravamento dei postumi nel febbraio 2020 con amputazione delle residue due dita del piede destro e di una parte del piede stesso con ulteriore invalidità temporanea di 242 gg e del danno biologico permanente nella misura del 25%, richiesta di integrazione dell'indagine medico legale del 5.5.2020, decisione del 28.6.2020), ha impugnato la sentenza riguardo alla quantificazione del danno nella parte in cui non aveva tenuto conto (e quindi non aveva disposto i relativi supplementi di indagine medico legali) che la patologia scaturente dall'infortunio non poteva considerarsi ingravescente e come tale valutativa anche delle eventuali possibilità evolutive e della maggiore o minore prevedibilità delle complicanze.
Ha evidenziato come la fattispecie esaminata da Cass 29492/2019, invocata dal primo giudice a sostegno del decisum, aveva ad oggetto una epatite cronica mentre nel caso di specie la lesione patita era un traumatismo contusivo ed il Tribunale aveva errato nel considerare stabilizzati i postumi invalidanti. Nella fattispecie l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non si era mai estinta poiché il danno incrementale era venuto in essere ed era stato allegato a causa ancora in corso sicchè la naturale evoluzione in peius della originaria lesione (che non era ancora guarita dopo il primo intervento di amputazione) era pacificamente riconducibile all'evento infortunistico del 10.11.2014. In ragione degli ulteriori periodi di invalidità temporanea (8 gg al 100%, 75 gg al 75%, 75 gg al 50% e 84 gg al 25%) e del maggior grado di invalidità assoluta 25%, previo accertamento dell'aggravamento del danno patito in corso di causa a seguito dell'intervento di amputazione intervenuto nel febbraio 2020, ha chiesto un risarcimento complessivo (comprensivo della quantificazione operata in sentenza) di € 197.397,29, da cui detrarre quanto riconosciuto dall' . CP_3
Conseguentemente, la diversa e maggior valutazione del danno subìto, rendeva ingiustificata ed illegittima la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che andavano riconosciute nella loro interezza.
8. L'appellato ha rimarcato come il caso di specie rientrava nella Controparte_1 casistica degli eventi patologici suscettibili di prevedibile evoluzione peggiorativa, con latenza sintomatica prolungata e con alterazioni psicofisiche ad andamento episodico o intervallate nel tempo e che tuttavia non integravano una lesione nuova ed autonoma. Dalle stesse difese dell'appellante emergeva che trattavasi di patologia trascinatasi a lungo, con continue evoluzioni peggiorative, che non integrava mai il fatto nuovo e sul punto l'appellante non aveva adeguatamente evaso l'onere della prova che gli competeva non potendo, peraltro, demandare la dimostrazione del proprio assunto ad una nuova CTU richiesta nella fase di impugnazione. L'appellante e lo stesso CTP, nella relazione prodotta in appello, avevano omesso di dimostrare quanto era invece necessario, ossia l'assoluta novità dell'evoluzione patologica, la sua autonomia rispetto a quella in precedenza manifestatasi e la sua non prevedibilità da parte della scienza medica.
Infondato risultava anche il motivo di doglianza relativo alla intervenuta compensazione delle spese di lite del primo grado, avendo trovato la domanda proposta in prime cure solo un parziale accoglimento. In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della impugnazione proposta, ha insistito per la manleva da parte della compagnia assicuratrice dal pagamento di qualsivoglia somma eventualmente accertata per differenza rispetto a quanto già riconosciuto.
9. Il terzo ha richiamato la motivazione della sentenza di Controparte_4 prime cure evidenziando la assenza di validi elementi per considerare in termini autonomi
4 la evoluzione delle lesioni denunziate non potendosi, pertanto, effettuare una valutazione diversa ed ulteriore rispetto a quella del CTU fatta propria dal primo giudice. Ha evidenziato come l'intervento di amputazione era intervenuto a distanza di 6 anni dall'infortunio, lasso di tempo che faceva ritenere interrotto qualsiasi diretto nesso causale tra sinistro ed amputazione, e che la documentazione prodotta, come anche la CTP, non evidenziavano una autonoma evoluzione delle lesioni che potevano attribuirsi, in mancanza di prova di elementi esterni, anche a cure inadeguate che avevano causato il maggior pregiudizio.
Ha precisato che la sentenza di primo grado era stata regolarmente eseguita e che la garanzia assicurativa (con il massimale di € 5.000.000,00 per ciascun infortunio) era prestata nei limiti della franchigia prevista di € 5.000,00.
10. L'appello va accolto parzialmente per le ragioni di seguito rappresentate.
11. Il Tribunale di Vicenza ha fondato il proprio convincimento sui principi fissati da Cass. 29492/2019 secondo cui “”Nel caso di patologie cd. ingravescenti, in cui non può escludersi anche un possibile futuro esito letale, ma che - a seguito della lesione - determinano uno stato di invalidità del soggetto che trova espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai "baremes" elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, non viene in questione un "danno terminale" (danno biologico da inabilità temporanea), ma un danno "biologico da invalidità permanente", atteso che i
"baremes" considerano nella scala dei gradi di invalidità il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire anche a distanza di tempo - una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso, ovvero di incorrere in ulteriori complicanze incidenti peggiorativamente sullo stato di salute, eziologicamente riconducibili all'originaria patologia.
Tali ipotesi definiscono la nozione di "aggravamento" che, nel sistema della responsabilità civile, non determina la insorgenza di un "nuovo" diritto risarcitorio - volto ad adeguare
l'eventuale liquidazione dell'equivalente monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere ex novo un debito ormai definitivamente estinto.
L'"aggravamento", infatti, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione. Diverso essendo il caso in cui, al tempo della lesione, l'ulteriore evento dannoso, manifestatosi a distanza di tempo, pur riconducibile eziologicamente alla originaria lesione, fosse stato invece - al tempo dell'accertamento del danno - del tutto imprevedibile e sconosciuto alla scienza medica, e quindi non considerato dai "baremes": in quest'ultima ipotesi, infatti, l'evento dannoso successivamente verificatosi vien ad incidere sul perfezionamento di tutti gli elementi della fattispecie illecita, e rendendo solo successivamente conoscibile la relazione di derivazione causale del "nuovo" danno dalla originaria lesione della salute, legittima la proposizione di una distinta domanda risarcitoria".
Nel caso in cui sia stato liquidato o debba liquidarsi il danno biologico derivato dalla contrazione del virus HCV per fatto colposo imputabile alla struttura sanitaria, alla produzione del quale ha concorso causalmente anche la condotta omissiva della
Amministrazione pubblica - per avere trascurato la dovuta vigilanza ed i controlli sull'applicazione delle misure di prevenzione e precauzionali -, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un "nuovo" danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato,
5 atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta con l'infezione HCV".
12. Il Collegio, ravvisatane la necessità ai fini di causa, alla udienza del 7.7.2022 ha ammesso nuova consulenza medico legale nominando CTU la dott.ssa al Persona_1 fine di accertare se l'evento verificatosi nel 2020 (amputazione di altre due dita del piede e di parte del piede destro) costituisse aggravamento della precedente patologia ovvero fosse da considerarsi come evento nuovo ed imprevedibile rispetto al precedente infortunio del
2014 nonché se tale evento avesse inciso sui periodi di inabilità temporanea e permanente nonché sulla entità dei postumi invalidanti (già accertati nella misura dell'11%) ed in tal caso rideterminare i periodi di inabilità ed il grado di invalidità complessivo.
13. Il CTU, ricostruita la storia clinica e richiamata la documentazione sanitaria depositata agli atti nel primo giudizio nonché quella relativa all'intervento di amputazione transmetarsale (verificatosi in epoca successiva alla CTU svolta in primo grado), confermata la natura delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio del 10/11/2014
(trauma da schiacciamento al piede destro con frattura scomposta e pluriframmentaria della falange prossimale del I, II e III dito e sofferenza ischemica delle prime tre dita) e richiamato il decorso clinico successivo che aveva coinvolto anche le altre dita del piede, ha precisato che l'amputazione transmetarsale del piede era derivata da una opzione non più rinunciabile, ma già da tempo prospettabile nel programma terapeutico come alternativa ad un trattamento di tipo attendistico. Ha rilevato che l'aggravamento che aveva portato alla amputazione dell'avampiede non poteva considerarsi l'esito a distanza di un processo evolutivo eziologicamente collegato al fatto morboso iniziale ed in quanto tale previsto nella valutazione di una condizione da considerarsi clinicamente stabilizzata.
In buona sostanza -secondo il CTU- all'epoca della visita svolta dal primo consulente la condizione clinica del periziando era tutt'altro che stabilizzata e la motivazione chirurgica dell'amputazione era di un grave sovraccarico metatarsale con deformazione del piede associato a sofferenza circolatoria periferica ed a neuropatia distale che ha caratterizzato il decorso clinico con una evoluzione ingravescente.
Tale sofferenza e tale sovraccarico, peraltro, erano stati evidenziati nel corso delle visite mediche effettuate nel febbraio e nell'aprile 2019. In conclusione l'intervento di amputazione era in previsione nel programma terapeutico come opzione alternativa dopo l'insuccesso di quella attendistica, per un processo morboso attivo.
13.1 Avuto riguardo al danno biologico temporaneo ha evidenziato che dall'intervento chirurgico di amputazione dell'avampiede avvenuto in data 19.2.2020 era scaturito un ulteriore periodo di invalidità temporanea di 6 giorni al 100%, 75 giorni al 75%, 80 giorni al 50% e 81 giorni al 25%, (in aggiunta al danno biologico già riconosciuto dal CTU nel processo di primo grado), mentre il danno biologico permanente derivato era da individuarsi in una invalidità del 22% con una modifica della valutazione espressa dal consulente tecnico in primo grado (11%). Il livello di sofferenza psico-fisica era da valutarsi di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza e di grado medio a postumi stabilizzati.
14. Alla luce delle valutazioni medico-legali espresse dal CTU, che il Collegio condivide in quanto puntualmente e correttamente motivate, competono, a titolo di danno biologico temporaneo ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (utilizzate dal primo giudice e non contestate dai convenuti) ed in ragione dell'importo giornaliero di € 100,00 utilizzato dal primo giudice, i seguenti ulteriori importi (in aggiunta a quanto riconosciuto dal Tribunale e regolarmente corrisposto): 6 giorni al 100% per un importo di € 600,00, 75 giorni al 75% per un importo di € 5.625,00, 80 giorni al 50% per un importo di € 4.000,00
6 ed 81 giorni al 25% per un importo di € 2.025,00, così per un totale complessivo di € 12.250,00.
15. Quanto, invece, al danno biologico permanente, che il nuovo consulente dott.ssa ha riconosciuto nella misura complessiva del 22%, in applicazione dei Persona_1 medesimi criteri utilizzati dal primo giudice, considerata l'età del ricorrente e sulla base della medesima personalizzazione sul valore base del punto nella misura del 30% (in considerazione della gravità della lesione e della sintomatologia dolorosa e disfunzionalità nella fase acuta post lesiva e valutata dal CTU in un grado medio elevato nel periodo di malattia-convalescenza e di grado medio a postumi stabilizzati) al compete a detto Pt_1 titolo un importo complessivo pari ad € 72.736,00 (danno per punti percentuali € 55.951,00
+ personalizzazione per € 16.785,00).
15.1 Da tale importo, da devalutarsi alla data dell'infortunio, va detratto quanto riconosciuto da parte dell' per lo stesso titolo pari ad € 28.713,50 (come confermato CP_3 dallo stesso difensore dell'appellante) e quanto liquidato nella sentenza di primo grado (le parti hanno dato atto dell'integrale esecuzione della decisione) oltre agli interessi legali, previa rivalutazione, dalla presente decisione al saldo;
16. La ZURICH INSURANCE P.L.C., in ragione del rapporto assicurativo intercorrente con la è obbligata a garantire la società appellata delle somme di cui ai Controparte_5 capi precedenti, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza.
17. In applicazione del principio della soccombenza va condannata alla Controparte_5 rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote nei medi con distrazione delle stesse in favore dei procuratori costituiti in giudizio dichiaratasi anticipatari. Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la e la RI Insurance Controparte_1
PLC mentre le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, devono porsi a carico in solido di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 12.250,00 a
[...] titolo di invalidità temporanea nonché dell'importo di € 72.736,00 a titolo di danno biologico permanente da devalutarsi alla data dell'infortunio, e da cui detrarre l'importo liquidato dall' allo stesso titolo pari ad € 28.713,50, oltre interessi legali, previa CP_3 rivalutazione, dalla presente decisione al saldo;
2) dichiara RI Insurance PLC obbligata a garantire la società appellata delle somme di cui al capo precedente, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza;
3) condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio liquidati quanto al primo grado in € 9.000,00 e quanto al presente giudizio in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti anticipatari;
4) compensa le spese di lite tra la e la RI Insurance PLC;
Controparte_1
5) conferma per il resto la impugnata sentenza;
6) pone a carico delle parti appellate in solido le spese di CTU come da separato decreto.
Venezia, 12 dicembre 2024
7 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Multari
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Annalisa MULTARI Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 13.11.2020
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Viero, Otello Dal Zotto e Parte_1
Luca Scanferlato, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato in
Venezia -Mestre via San Pio X n.1, (studio avv. Scanferlato)
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Marco Tonellotto giusta procura in calce alla memoria di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monteviale, viale Zilieri 4/13
Appellato nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Nuccia Figatti e Giancarlo Carletti, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n°26
Terzo chiamato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 127/2020 pubblicata in data 14.5.2020
IN PUNTO: infortunio sul lavoro-danno differenziale
Conclusioni:
1 Per parte appellante: “”1. In parziale riforma della sentenza n. 127/2020 - n. 580/2018 R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 29.06.2020, confermata la responsabilità della soc. nella provocazione dell'infortunio occorso al sig. Controparte_1 [...]
in data 10.11.2014 ed accertato e dichiarato l'aggravamento del danno patito dal Pt_1 lavoratore in corso di causa a seguito dell'intervento di amputazione del 19.02.2020, condannarsi la convenuta appellata a risarcire al sig. tutti i danni subiti Parte_1 nella misura che sarà accertata all'esito dell'espletata istruttoria e se del caso anche in via equitativa, al netto di quanto riconosciuto dall' oltre agli interessi legali ed alla CP_3 rivalutazione monetaria maturati dalla data del fatto (10.11.2014) fino al saldo effettivo. 2. Spese e competenze di causa, comprensive delle spese di CTU e di CTP (all. B/73), di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
Per parte appellata : “”Nel merito In via principale - respingersi Controparte_1 l'appello avversario risultando lo stesso, per quanto argomentato, infondato in fatto e in diritto, confermandosi l'appellata sentenza;
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, qualora fosse accertata la soccombenza dell'odierna resistente rispetto alle domande dell'appellante, e quindi qualora fosse condanna ad un risarcimento CP_1 ulteriore favore del ricorrente, accertarsi e dichiararsi la società RI Insurance P.L.C.
– quale compagnia assicuratrice dell'odierna resistente all'epoca dei fatti, in forza della polizza assicurativa di cui in narrativa – tenuta a garantire e a manlevare quest'ultima dal pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente e accertate in corso di questa causa
(comprensive di interessi legali e rivalutazione) e, per l'effetto, condannare la Compagnia stessa al pagamento di tali somme, con obbligo di manleva anche in ordine alla refusione delle spese di lite. In ogni caso Con rifusione di spese (ivi comprese quelle generali) e compensi professionali, oltre ad accessori di legge, anche in considerazione di come il ricorrente ha evaso l'onere della prova in relazione alle pretese azionate in appello””.
Per il terzo : “” Nel merito ▪ Rigettare l'appello proposto dal sig. Controparte_4
per la parziale riforma della sentenza n. 127/2020 (causa n.580/2018 R.G.) Parte_1 emessa dal Tribunale di Vicenza -Sezione Lavoro- in data 14.05-29.06.2020 – e conseguentemente confermare detta pronuncia, già eseguita. In via subordinata ▪ In denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, contenere la condanna di
RI Insurance P.L.C. entro gli stretti limiti delle risultanze processuali ed entro i limiti contrattuali anche in riferimento all'applicazione della franchigia ed al massimale. In ogni caso ▪ Compenso per la difesa in giudizio, del grado, con le spese generali ed accessori nella misura di legge, integralmente rifusi””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Vicenza, ha dichiarato la società Controparte_1
responsabile per l'infortunio sul lavoro occorso ad in data 10.11.2014
[...] Parte_1 ed ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di € 50.600,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali nonché della somma di € 2.153,29 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali, dichiarando, altresì, la RI Insurance obbligata a garantire la resistente nei limiti della franchigia e del massimale di polizza e condannando la società alle spese di lite, compensate nella Controparte_1 misura di un terzo, e liquidate, quanto alla quota residua, in € 8.500,00 oltre € 259,00 per esborsi.
2 2. Il primo giudice, quanto alle modalità di verificazione dell'infortunio, in ragione delle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio (ed in particolare del teste che Tes_1 stava collaborando con il ricorrente nella operazione di sostituzione degli anelli degli stampi quando è avvenuto l'infortunio) e richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art 2087 c.c., con particolare riguardo all'onere probatorio, ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto all'onere di dimostrare l'evento infortunistico ed il suo collegamento causale con lo svolgimento della prestazione lavorativa mentre la società non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure preventive necessarie ad evitare la specifica situazione di pericolo o che l'infortunio si fosse verificato per un comportamento del ricorrente anomalo o contrario alle direttive aziendali (con particolare riguardo alle prescrizioni relative al divieto di permanenza del personale nelle zone interessate da cadute accidentali o rotolamenti dei componenti oggetto di lavoro ed alla distanza tenuta dal ricorrente in occasione dell'infortunio).
3. Quanto alla domanda risarcitoria, richiamate le risultanze della consulenza tecnica (postumi per invalidità permanente nella misura dell'11%, invalidità temporanea stimata in 30 gg al 100%, 180 gg al 75%, 90 gg al 50% e 85 gg al 25%) ed applicati i criteri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in ragione dell'età del ricorrente al momento dell'infortunio il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un danno biologico da invalidità permanente nella misura di € 35.000,00 (con la massima personalizzazione del 30% sul valore base del punto) in considerazione della gravità della lesione e della sintomatologia dolorosa e disfunzionale nella fase acuta post lesiva e dei successivi aggravamenti.
3.1 Quanto alla invalidità temporanea, in base al parametro di liquidazione di € 100,00 al giorno ha riconosciuto, in via equitativa, l'importo di € 23.777,00. Da tali importi andava detratto quanto liquidato per gli stessi titoli dall' (per € CP_3 8.717,00) con una differenza di € 50.600,00.
4. Quanto alla successiva evoluzione delle lesioni (che avevano portato alla parziale amputazione delle residue due dita del piede destro e di una parte del piede stesso), ha richiamato i principi fissati da Cass. 29492/2019 secondo cui l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di una evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità non integrando, pertanto, un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorchè riconducibile alla originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e quindi non considerato dai baremes.
La applicazione di tali principi alla fattispecie, se conduceva alla applicazione del parametro massimo della personalizzazione, non poteva portare ad una valutazione del danno diversa e ulteriore rispetto a quella compiuta dalla consulenza tecnica, in assenza di elementi da cui desumere l'esistenza di criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per considerare in termini autonomi l'evoluzione delle lesioni riportate dal ricorrente.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello sotto diversi profili. Parte_1
La Società appellata ed il terzo hanno insistito per il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo nonché per esigenze istruttorie;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 12 dicembre 2024 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 7. L'appellante , ricostruite temporalmente le vicende di causa (infortunio Parte_1 del 10.11.2014, elaborato peritale depositato il 26.7.2019 con riconoscimento di invalidità temporanea per 242 gg e postumi stabilizzati nella misura dell'11%, aggravamento dei postumi nel febbraio 2020 con amputazione delle residue due dita del piede destro e di una parte del piede stesso con ulteriore invalidità temporanea di 242 gg e del danno biologico permanente nella misura del 25%, richiesta di integrazione dell'indagine medico legale del 5.5.2020, decisione del 28.6.2020), ha impugnato la sentenza riguardo alla quantificazione del danno nella parte in cui non aveva tenuto conto (e quindi non aveva disposto i relativi supplementi di indagine medico legali) che la patologia scaturente dall'infortunio non poteva considerarsi ingravescente e come tale valutativa anche delle eventuali possibilità evolutive e della maggiore o minore prevedibilità delle complicanze.
Ha evidenziato come la fattispecie esaminata da Cass 29492/2019, invocata dal primo giudice a sostegno del decisum, aveva ad oggetto una epatite cronica mentre nel caso di specie la lesione patita era un traumatismo contusivo ed il Tribunale aveva errato nel considerare stabilizzati i postumi invalidanti. Nella fattispecie l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non si era mai estinta poiché il danno incrementale era venuto in essere ed era stato allegato a causa ancora in corso sicchè la naturale evoluzione in peius della originaria lesione (che non era ancora guarita dopo il primo intervento di amputazione) era pacificamente riconducibile all'evento infortunistico del 10.11.2014. In ragione degli ulteriori periodi di invalidità temporanea (8 gg al 100%, 75 gg al 75%, 75 gg al 50% e 84 gg al 25%) e del maggior grado di invalidità assoluta 25%, previo accertamento dell'aggravamento del danno patito in corso di causa a seguito dell'intervento di amputazione intervenuto nel febbraio 2020, ha chiesto un risarcimento complessivo (comprensivo della quantificazione operata in sentenza) di € 197.397,29, da cui detrarre quanto riconosciuto dall' . CP_3
Conseguentemente, la diversa e maggior valutazione del danno subìto, rendeva ingiustificata ed illegittima la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che andavano riconosciute nella loro interezza.
8. L'appellato ha rimarcato come il caso di specie rientrava nella Controparte_1 casistica degli eventi patologici suscettibili di prevedibile evoluzione peggiorativa, con latenza sintomatica prolungata e con alterazioni psicofisiche ad andamento episodico o intervallate nel tempo e che tuttavia non integravano una lesione nuova ed autonoma. Dalle stesse difese dell'appellante emergeva che trattavasi di patologia trascinatasi a lungo, con continue evoluzioni peggiorative, che non integrava mai il fatto nuovo e sul punto l'appellante non aveva adeguatamente evaso l'onere della prova che gli competeva non potendo, peraltro, demandare la dimostrazione del proprio assunto ad una nuova CTU richiesta nella fase di impugnazione. L'appellante e lo stesso CTP, nella relazione prodotta in appello, avevano omesso di dimostrare quanto era invece necessario, ossia l'assoluta novità dell'evoluzione patologica, la sua autonomia rispetto a quella in precedenza manifestatasi e la sua non prevedibilità da parte della scienza medica.
Infondato risultava anche il motivo di doglianza relativo alla intervenuta compensazione delle spese di lite del primo grado, avendo trovato la domanda proposta in prime cure solo un parziale accoglimento. In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della impugnazione proposta, ha insistito per la manleva da parte della compagnia assicuratrice dal pagamento di qualsivoglia somma eventualmente accertata per differenza rispetto a quanto già riconosciuto.
9. Il terzo ha richiamato la motivazione della sentenza di Controparte_4 prime cure evidenziando la assenza di validi elementi per considerare in termini autonomi
4 la evoluzione delle lesioni denunziate non potendosi, pertanto, effettuare una valutazione diversa ed ulteriore rispetto a quella del CTU fatta propria dal primo giudice. Ha evidenziato come l'intervento di amputazione era intervenuto a distanza di 6 anni dall'infortunio, lasso di tempo che faceva ritenere interrotto qualsiasi diretto nesso causale tra sinistro ed amputazione, e che la documentazione prodotta, come anche la CTP, non evidenziavano una autonoma evoluzione delle lesioni che potevano attribuirsi, in mancanza di prova di elementi esterni, anche a cure inadeguate che avevano causato il maggior pregiudizio.
Ha precisato che la sentenza di primo grado era stata regolarmente eseguita e che la garanzia assicurativa (con il massimale di € 5.000.000,00 per ciascun infortunio) era prestata nei limiti della franchigia prevista di € 5.000,00.
10. L'appello va accolto parzialmente per le ragioni di seguito rappresentate.
11. Il Tribunale di Vicenza ha fondato il proprio convincimento sui principi fissati da Cass. 29492/2019 secondo cui “”Nel caso di patologie cd. ingravescenti, in cui non può escludersi anche un possibile futuro esito letale, ma che - a seguito della lesione - determinano uno stato di invalidità del soggetto che trova espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai "baremes" elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, non viene in questione un "danno terminale" (danno biologico da inabilità temporanea), ma un danno "biologico da invalidità permanente", atteso che i
"baremes" considerano nella scala dei gradi di invalidità il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire anche a distanza di tempo - una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso, ovvero di incorrere in ulteriori complicanze incidenti peggiorativamente sullo stato di salute, eziologicamente riconducibili all'originaria patologia.
Tali ipotesi definiscono la nozione di "aggravamento" che, nel sistema della responsabilità civile, non determina la insorgenza di un "nuovo" diritto risarcitorio - volto ad adeguare
l'eventuale liquidazione dell'equivalente monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere ex novo un debito ormai definitivamente estinto.
L'"aggravamento", infatti, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione. Diverso essendo il caso in cui, al tempo della lesione, l'ulteriore evento dannoso, manifestatosi a distanza di tempo, pur riconducibile eziologicamente alla originaria lesione, fosse stato invece - al tempo dell'accertamento del danno - del tutto imprevedibile e sconosciuto alla scienza medica, e quindi non considerato dai "baremes": in quest'ultima ipotesi, infatti, l'evento dannoso successivamente verificatosi vien ad incidere sul perfezionamento di tutti gli elementi della fattispecie illecita, e rendendo solo successivamente conoscibile la relazione di derivazione causale del "nuovo" danno dalla originaria lesione della salute, legittima la proposizione di una distinta domanda risarcitoria".
Nel caso in cui sia stato liquidato o debba liquidarsi il danno biologico derivato dalla contrazione del virus HCV per fatto colposo imputabile alla struttura sanitaria, alla produzione del quale ha concorso causalmente anche la condotta omissiva della
Amministrazione pubblica - per avere trascurato la dovuta vigilanza ed i controlli sull'applicazione delle misure di prevenzione e precauzionali -, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un "nuovo" danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato,
5 atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta con l'infezione HCV".
12. Il Collegio, ravvisatane la necessità ai fini di causa, alla udienza del 7.7.2022 ha ammesso nuova consulenza medico legale nominando CTU la dott.ssa al Persona_1 fine di accertare se l'evento verificatosi nel 2020 (amputazione di altre due dita del piede e di parte del piede destro) costituisse aggravamento della precedente patologia ovvero fosse da considerarsi come evento nuovo ed imprevedibile rispetto al precedente infortunio del
2014 nonché se tale evento avesse inciso sui periodi di inabilità temporanea e permanente nonché sulla entità dei postumi invalidanti (già accertati nella misura dell'11%) ed in tal caso rideterminare i periodi di inabilità ed il grado di invalidità complessivo.
13. Il CTU, ricostruita la storia clinica e richiamata la documentazione sanitaria depositata agli atti nel primo giudizio nonché quella relativa all'intervento di amputazione transmetarsale (verificatosi in epoca successiva alla CTU svolta in primo grado), confermata la natura delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio del 10/11/2014
(trauma da schiacciamento al piede destro con frattura scomposta e pluriframmentaria della falange prossimale del I, II e III dito e sofferenza ischemica delle prime tre dita) e richiamato il decorso clinico successivo che aveva coinvolto anche le altre dita del piede, ha precisato che l'amputazione transmetarsale del piede era derivata da una opzione non più rinunciabile, ma già da tempo prospettabile nel programma terapeutico come alternativa ad un trattamento di tipo attendistico. Ha rilevato che l'aggravamento che aveva portato alla amputazione dell'avampiede non poteva considerarsi l'esito a distanza di un processo evolutivo eziologicamente collegato al fatto morboso iniziale ed in quanto tale previsto nella valutazione di una condizione da considerarsi clinicamente stabilizzata.
In buona sostanza -secondo il CTU- all'epoca della visita svolta dal primo consulente la condizione clinica del periziando era tutt'altro che stabilizzata e la motivazione chirurgica dell'amputazione era di un grave sovraccarico metatarsale con deformazione del piede associato a sofferenza circolatoria periferica ed a neuropatia distale che ha caratterizzato il decorso clinico con una evoluzione ingravescente.
Tale sofferenza e tale sovraccarico, peraltro, erano stati evidenziati nel corso delle visite mediche effettuate nel febbraio e nell'aprile 2019. In conclusione l'intervento di amputazione era in previsione nel programma terapeutico come opzione alternativa dopo l'insuccesso di quella attendistica, per un processo morboso attivo.
13.1 Avuto riguardo al danno biologico temporaneo ha evidenziato che dall'intervento chirurgico di amputazione dell'avampiede avvenuto in data 19.2.2020 era scaturito un ulteriore periodo di invalidità temporanea di 6 giorni al 100%, 75 giorni al 75%, 80 giorni al 50% e 81 giorni al 25%, (in aggiunta al danno biologico già riconosciuto dal CTU nel processo di primo grado), mentre il danno biologico permanente derivato era da individuarsi in una invalidità del 22% con una modifica della valutazione espressa dal consulente tecnico in primo grado (11%). Il livello di sofferenza psico-fisica era da valutarsi di grado medio-elevato nel periodo di malattia e convalescenza e di grado medio a postumi stabilizzati.
14. Alla luce delle valutazioni medico-legali espresse dal CTU, che il Collegio condivide in quanto puntualmente e correttamente motivate, competono, a titolo di danno biologico temporaneo ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (utilizzate dal primo giudice e non contestate dai convenuti) ed in ragione dell'importo giornaliero di € 100,00 utilizzato dal primo giudice, i seguenti ulteriori importi (in aggiunta a quanto riconosciuto dal Tribunale e regolarmente corrisposto): 6 giorni al 100% per un importo di € 600,00, 75 giorni al 75% per un importo di € 5.625,00, 80 giorni al 50% per un importo di € 4.000,00
6 ed 81 giorni al 25% per un importo di € 2.025,00, così per un totale complessivo di € 12.250,00.
15. Quanto, invece, al danno biologico permanente, che il nuovo consulente dott.ssa ha riconosciuto nella misura complessiva del 22%, in applicazione dei Persona_1 medesimi criteri utilizzati dal primo giudice, considerata l'età del ricorrente e sulla base della medesima personalizzazione sul valore base del punto nella misura del 30% (in considerazione della gravità della lesione e della sintomatologia dolorosa e disfunzionalità nella fase acuta post lesiva e valutata dal CTU in un grado medio elevato nel periodo di malattia-convalescenza e di grado medio a postumi stabilizzati) al compete a detto Pt_1 titolo un importo complessivo pari ad € 72.736,00 (danno per punti percentuali € 55.951,00
+ personalizzazione per € 16.785,00).
15.1 Da tale importo, da devalutarsi alla data dell'infortunio, va detratto quanto riconosciuto da parte dell' per lo stesso titolo pari ad € 28.713,50 (come confermato CP_3 dallo stesso difensore dell'appellante) e quanto liquidato nella sentenza di primo grado (le parti hanno dato atto dell'integrale esecuzione della decisione) oltre agli interessi legali, previa rivalutazione, dalla presente decisione al saldo;
16. La ZURICH INSURANCE P.L.C., in ragione del rapporto assicurativo intercorrente con la è obbligata a garantire la società appellata delle somme di cui ai Controparte_5 capi precedenti, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza.
17. In applicazione del principio della soccombenza va condannata alla Controparte_5 rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote nei medi con distrazione delle stesse in favore dei procuratori costituiti in giudizio dichiaratasi anticipatari. Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la e la RI Insurance Controparte_1
PLC mentre le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, devono porsi a carico in solido di entrambe le parti convenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la CP_1
al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 12.250,00 a
[...] titolo di invalidità temporanea nonché dell'importo di € 72.736,00 a titolo di danno biologico permanente da devalutarsi alla data dell'infortunio, e da cui detrarre l'importo liquidato dall' allo stesso titolo pari ad € 28.713,50, oltre interessi legali, previa CP_3 rivalutazione, dalla presente decisione al saldo;
2) dichiara RI Insurance PLC obbligata a garantire la società appellata delle somme di cui al capo precedente, nei limiti della franchigia e del massimale di polizza;
3) condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio liquidati quanto al primo grado in € 9.000,00 e quanto al presente giudizio in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti anticipatari;
4) compensa le spese di lite tra la e la RI Insurance PLC;
Controparte_1
5) conferma per il resto la impugnata sentenza;
6) pone a carico delle parti appellate in solido le spese di CTU come da separato decreto.
Venezia, 12 dicembre 2024
7 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Multari
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