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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1174/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MENEGUZ DANIELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCESCON MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
27/07/1976) e (nato a [...] il [...]), matrimonio Parte_2
contratto il 26/01/2008 e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in Conegliano, via delle Querce, 5, resta assegnata alla moglie, con gli arredi e corredi in essa esistenti. Restano assegnati alla moglie anche due dei tre garages costituenti l'abitazione familiare, mentre il terzo garage (quello sito nella parte più interna dell'area adibita a box auto, in fondo lato dx) resta assegnato al marito.
L' IMU per il secondo garage assegnato alla moglie resta a carico di quest'ultima, mentre l'IMU per il garage assegnato al marito resta di spettanza dello stesso. Il marito provvederà ad asportare i propri residui oggetti ed effetti personali entro il
28.02.2025.
3) Il marito dà atto che i seguenti beni costituenti l'arredo e corredo familiare sono di proprietà esclusiva della moglie: camera
Per_ matrimoniale (letto matrimoniale, armadio, comodino orientale, sgabello nano, lampade, tenda, arazzo), camera di
(letto, comodino, comò, armadio, lampadario, tende), bagno grande (armadio, cassetto sospeso, lampade, tenda), bagno piccolo
2 (box doccia, specchio, plafoniera, luce specchio, cassetta farmaci), disimpegno (armadio, lampada, tappeto), soggiorno cucina (armadio orientale, poltrona, tavolo, sedie, lampadario tavolo, tende), salotto (scrivania, armadio-libreria, lampada scrivania, carrello tv, quadri, lampadario, faretti, tende, tappeto), ingresso (armadio nicchia), giardino (tavolo e sedie, n.3 sdraio, ulivo) nonché stoviglie, servizi vari (piatti, bicchieri, tazze, pentolame, ecc.) biancheria della casa, oggettistica e quant' altro a corredo dell' abitazione. Resta in comproprietà la libreria del soggiorno.
Per_ 4) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori mantenendo collocamento e residenza presso la madre.
Circa i tempi di permanenza della figlia presso il padre, i genitori convengono che ella resti con il padre a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo cena. Tuttavia, al momento non viene previsto pernottamento fino a quando non sarà la minore stessa a decidere di trascorrere anche la notte presso il papà, per cui quest' ultimo riporterà la figlia a casa della madre il sabato sera dopo cena e/o comunque secondo gli impegni e i desideri della figlia e si recherà a riprenderla la domenica mattina, sempre compatibilmente con gli impegni e i desideri della figlia. Quanto alla giornata infrasettimanale, il padre avrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio riportandola a casa dalla madre alle 22.30, sempre tenendo preliminarmente conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Gli accordi che si andranno a prendere rispetto ai tempi di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore dovranno sempre esser rispettati da entrambi i genitori e ogni eventuale cambiamento dovrà essere concordato direttamente e con anticipo di almeno tre giorni tra i due genitori privilegiando in ogni caso l'interesse della minore e non gli impegni personali.
§ nel periodo estivo la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno, nel rispetto degli eventuali impegni anche ricreativi della minore;
§ durante le vacanze di Natale la figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie con la mamma e l'altra metà con il papà.
La minore trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale con la mamma, salvo che non sia ella stessa a decidere di rimanere con il padre in tali ricorrenze o in una di esse. Il Capodanno (comprensivo di notte del 31 dicembre e primo giorno di gennaio)
3 la minore lo trascorrerà ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore, ma in tutti i casi si terrà conto preliminarmente degli impegni e della volontà della minore;
§ la figlia trascorrerà tre giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua
e il giorno di Pasquetta;
§ tutte le altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e i giorni del compleanno della figlia o dei genitori verranno trascorse dalla minore con l'uno o l'altro genitore previ accordi da assumersi di volta in volta dai genitori stessi anche in considerazione degli impegni di ciascuno e degli impegni e volontà della figlia, suddivise in modo equo fra i genitori medesimi.
5) I coniugi si impegnano a mantenere e garantire contatti telefonici regolari tra la figlia e il genitore che in quel momento non la ha presso di sé nei tempi di permanenza concordati. In tutti i casi in cui i genitori avranno la figlia con sé dovranno tenere conto sempre, preliminarmente, degli impegni, esigenze e desideri della figlia.
6) Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente, allorquando la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore;
anche nei casi di urgenza le decisioni verranno prese di comune accordo tra i genitori, con l'obbligo da parte del genitore ove si trovi la minore in quel momento di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse della figlia. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella comune consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della minore. A beneficio esclusivo di quest' ultima, affinché possa continuare a crescere in un clima sano e sereno, i genitori si impegnano ad operare ogni decisione nell'interesse
Per_ della figlia , assumendo tutti gli impegni attinenti e conseguenti ad una responsabile genitorialità, informando sempre, tempestivamente, l'altro genitore, in merito ad ogni avviso riguardante la figlia sotto ogni aspetto e profilo.
7) Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze di padre e madre, nonché degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali della figlia e delle sue abitudini di vita, avendo ciascuno cura di privilegiare prioritariamente la figura dell'altro genitore qualora dovesse trovarsi in qualsivoglia
4 impedimento per impegni di lavoro o salute per un periodo superiore alla settimana.
Per_ 8) Il padre verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno di € 500,00 Pt_1
al mese rivalutabili ISTAT ad anno a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno
15 di ciascun mese.
9) L' assegno unico universale per la figlia minore verrà percepito dalla madre per l'intero a decorrere dal mese di sottoscrizione del ricorso e il padre si impegna a prestare il proprio consenso agli enti competenti per la relativa formalizzazione e a rimborsarne l'importo alla moglie nel caso in cui gli venisse ancora corrisposto per ritardo di tali enti nel cambio d'intestazione.
10) Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite a metà tra i coniugi secondo l'individuazione, termini e modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso (doc. 18). La madre dovrà inviare mensilmente al padre l'elenco delle spese straordinarie unitamente alle pezze giustificative. Le spese straordinarie che superano la somma di €100,00 e che non rivestono carattere d'urgenza dovranno essere comunicate preventivamente prima dell'esborso. Il padre continuerà a pagare per l'intero il noleggio del pianoforte per la figlia.
11) Fintanto che la signora non reperirà un'occupazione lavorativa stabile, il marito si accolla per l'intero i costi Pt_1
delle utenze afferenti all'abitazione familiare (costi per energia elettrica, gas/riscaldamento), utenze di cui manterrà
l'intestazione in quanto di sua esclusiva spettanza in virtù di detto accollo, provvedendo direttamente e nei termini di rispettiva scadenza ai relativi pagamenti. Qualora dovessero esservi aggravi fiscali a carico della signora in dipendenza di Pt_1
ciò, il marito gliene rimborserà il relativo ammontare. Ciò ad eccezione dei costi di asporto rifiuti e servizio idrico, che restano a carico della moglie, che provvederà a volturare le relative utenze a suo nome entro il mese di sottoscrizione del ricorso, effettuando direttamente e nei termini di rispettiva scadenza i relativi pagamenti.
Il sig. si accolla, altresì, per l'intero il pagamento delle spese condominiali ordinarie tutte relative alla casa familiare, Pt_2
comprese quelle relative ai due garages assegnati alla moglie, curandone il versamento direttamente e nei termini di scadenza, e ciò per l'intero quelle riguardanti l'anno 2025 e per la quota di metà quelle inerenti all'anno 2026. In ogni caso, tutte le spese condominiali straordinarie afferenti all'abitazione familiare, comprese quelle relative ai tre garages che vi fanno parte, nonché le spese condominiali ordinarie inerenti al garage assegnato al marito, restano
5 a carico per l'intero di quest' ultimo.
Tenuto conto di quanto sopra previsto (e cioè l'accollo per l'intero in capo al marito delle utenze nei termini specificati e delle spese condominiali secondo quanto anzi indicato) e posto che la signora intende reperire un'occupazione lavorativa Pt_1
di cui è alla ricerca (ricerca di cui si impegna a tenere aggiornato il marito anche mediante esibizione documentale ogni sei mesi), in questa sede non viene fissato assegno di mantenimento in favore della moglie.
La presente pattuizione sarà oggetto di riesame tra le parti ogni sei mesi sulla base di eventuali modifiche nella situazione personale e lavorativa della signora Ciò in accordo o, in difetto di accordo, in via giudiziale e in ogni caso con Pt_1
decorrenza dal reperimento dell'attività lavorativa da parte della signora Quest'ultima, in ogni caso, si impegna Pt_1
a dare immediato avviso al marito, anche prima della decorrenza del termine semestrale di cui sopra, del reperimento di un'occupazione lavorativa stabile.
12) I costi per la gestione degli animali presenti presso l'abitazione familiare verranno sopportati per metà ciascuno tra i due coniugi.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno resterà proprietario esclusivo della propria autovettura secondo la rispettiva intestazione.
14) I coniugi si danno sin d'ora l'assenso per il rilascio del passaporto e documento d'identità per genitori e figlia.
15) I coniugi riconoscono e dichiarano che tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale in sede di separazione e alla composizione consensuale di tale separazione.
16) I coniugi dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora che non intendono riconciliarsi.
17) I coniugi prestano l'assenso a procedere senza l'ascolto della figlia minore.
18) I coniugi chiedono l'omologa della separazione, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
19) Le spese e i compensi professionali restano compensate tra le parti e i rispettivi legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della l. 247/2012.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
6 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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