Ordinanza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 931/2025
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato Dott.ssa Concetta Serino, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, tenuta con trattazione scritta, letti gli atti e i documenti di causa,
OSSERVA la parte qualifica la domanda come ex art. 696 bis cpc.
Osservato che l'istituto di cui all'art. 696 bis cpc, persegue evidenti finalità deflattive, da un lato, e conciliative dall'altro in cui il giudice è chiamato a verificare se, mediante ricorso ad una CTU, è possibile ritenere, con giudizio prognostico, che le parti potrebbero pervenire alla composizione della lite mediante un accordo bonario, per cui esso è ammissibile nei soli casi in cui l'istruzione preventiva sia destinata a dirimere “l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare” (Sul punto ex plurimis v. Tribunale Bari sez. lav., 03/10/2017;
Tribunale Firenze sez. III, 07/06/2017; Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 08/06/2016).
Tanto premesso, va rilevato che nel giudizio de quo l'espletamento della consulenza tecnica preventiva non esaurirebbe integralmente le questioni controverse tra le parti, come si deduce dalle allegazioni delle stesse circa la sussistenza di molteplici profili, visto, infatti, che una volta effettuate le verifiche sulla firma del ricorrente, non si vede come tale accertamento possa determinare una conciliazione visto che l'esistenza di un'obbligazione e la sua liquidazione dovrebbe essere oggetto di una valutazione sia tecnica che giuridica ulteriore, preclusa al consulente grafologico.
È, quindi, escluso che, nel caso di specie, possa giungersi alla soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti che richiedono lo svolgimento di un'istruttoria propria di un procedimento ordinario di cognizione, al fine di verificare l'esistenza di un credito di natura restitutoria o risarcitoria.
Tutte le considerazioni predette portano il Giudice a formulare una prognosi negativa circa la possibilità di una soluzione conciliativa all'esito di un eventuale giudizio di istruzione preventiva.
Deve, quindi, essere rigettato il ricorso proposto, con condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 3.000,00, oltre iva, spese generali e c.p.a..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, 06/06/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Concetta Serino