Articolo 2236 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2243 terArticolo 2247 decies
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Art. 2236-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.
1-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, e' richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore.
1-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 1-bis promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unita' navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale.
1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il ((2033)) , i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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