TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1792 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, procuratore di se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.3.2024, l'avv.
, a seguito della declaratoria di incompetenza Parte_1 per materia da parte del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere con sentenza n. 7482/2023, riassumeva il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza di assegnazione del
2.1.2023 resa all'esito della procedura esecutiva presso
1 terzi RGE 4604/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione nella determinazione di spese e compensi di esecuzione.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al valore della procedura esecutiva, occorre tener conto del credito precettato, come sostenuto dall'opponente, tuttavia, va attentamente verificata la debenza di tutte le voci richieste in precetto.
Nel caso di specie, in primis va detto che non è ragionevole, ed anzi risulta in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, il fatto che il creditore, pur azionando due titoli diversi, abbia notificato due distinti precetti al medesimo debitore in pari data, per cui deve riconoscersi il compenso per un solo precetto, sommando ovviamente l'importo dei crediti azionati.
Detto ciò, in forza del D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), l'unica voce legittimamente richiesta nei due precetti in questione, in aggiunta a quanto liquidato nelle sentenze azionate (sent. 1282/2019 e sent. 579/2020 entrambe del GDP di Casoria), è quella relativa al compenso per l'atto di precetto, pari ad € 135,00, tenuto conto del credito complessivo, laddove il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 120,00 (in entrambi i precetti) per
“Fase di studio della procedura esecutiva”, senz'altro non dovuta e non richiedibile con il precetto.
Il credito precettato, anche ai fini della determinazione del valore della procedura esecutiva, ammonta, dunque, complessivamente ad € 1.165,45 (€ 968,47 di cui ai due titoli ed € 196,98 per il precetto, compresi accessori) e non € 1.659,82, come indicato dall'opponente.
2 Per quanto concerne le competenze della procedura esecutiva, risulta corretta l'applicazione dei minimi tabellari rispetto allo scaglione di riferimento (da €
1.100,01 ad € 5.200,00 - tabella n. 17, DM attualmente vigente), tenuto conto del valore della procedura, per cui,
a titolo di compenso della procedura esecutiva, andava riconosciuta la somma complessiva di € 449,00, che, sommata al compenso per il precetto di € 135,00, dà un importo totale di € 584,00, laddove il GE ha riconosciuto l'importo minore di € 400,00, riconoscendo però un importo maggiore per spese vive di € 120,00 anziché 104,95 (come ammesso dallo stesso opponente).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, dovendosi rideterminare le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 688,95, di cui € 104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (anziché € 520,00 di cui € 120,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge).
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso
3 l'ordinanza di assegnazione del 2.1.2023, che ha definito la procedura esecutiva RGE 4604/2021, e per l'effetto
C) Ridetermina le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 688,95, di cui €
104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
E) Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo dell'esecuzione RGE 4604/2021 al GE, dott.ssa
Ferraro.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1792 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
, procuratore di se stesso Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.3.2024, l'avv.
, a seguito della declaratoria di incompetenza Parte_1 per materia da parte del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere con sentenza n. 7482/2023, riassumeva il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta avverso l'ordinanza di assegnazione del
2.1.2023 resa all'esito della procedura esecutiva presso
1 terzi RGE 4604/2021, deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione nella determinazione di spese e compensi di esecuzione.
Non si costituivano gli opposti, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al valore della procedura esecutiva, occorre tener conto del credito precettato, come sostenuto dall'opponente, tuttavia, va attentamente verificata la debenza di tutte le voci richieste in precetto.
Nel caso di specie, in primis va detto che non è ragionevole, ed anzi risulta in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, il fatto che il creditore, pur azionando due titoli diversi, abbia notificato due distinti precetti al medesimo debitore in pari data, per cui deve riconoscersi il compenso per un solo precetto, sommando ovviamente l'importo dei crediti azionati.
Detto ciò, in forza del D.M. 55/2014 (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), l'unica voce legittimamente richiesta nei due precetti in questione, in aggiunta a quanto liquidato nelle sentenze azionate (sent. 1282/2019 e sent. 579/2020 entrambe del GDP di Casoria), è quella relativa al compenso per l'atto di precetto, pari ad € 135,00, tenuto conto del credito complessivo, laddove il creditore risulta avere richiesto anche la somma di € 120,00 (in entrambi i precetti) per
“Fase di studio della procedura esecutiva”, senz'altro non dovuta e non richiedibile con il precetto.
Il credito precettato, anche ai fini della determinazione del valore della procedura esecutiva, ammonta, dunque, complessivamente ad € 1.165,45 (€ 968,47 di cui ai due titoli ed € 196,98 per il precetto, compresi accessori) e non € 1.659,82, come indicato dall'opponente.
2 Per quanto concerne le competenze della procedura esecutiva, risulta corretta l'applicazione dei minimi tabellari rispetto allo scaglione di riferimento (da €
1.100,01 ad € 5.200,00 - tabella n. 17, DM attualmente vigente), tenuto conto del valore della procedura, per cui,
a titolo di compenso della procedura esecutiva, andava riconosciuta la somma complessiva di € 449,00, che, sommata al compenso per il precetto di € 135,00, dà un importo totale di € 584,00, laddove il GE ha riconosciuto l'importo minore di € 400,00, riconoscendo però un importo maggiore per spese vive di € 120,00 anziché 104,95 (come ammesso dallo stesso opponente).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, dovendosi rideterminare le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 688,95, di cui € 104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (anziché € 520,00 di cui € 120,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge).
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_2
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso
3 l'ordinanza di assegnazione del 2.1.2023, che ha definito la procedura esecutiva RGE 4604/2021, e per l'effetto
C) Ridetermina le somme assegnate con l'ordinanza impugnata, a titolo di spese di precetto ed esecuzione, nel seguente modo: € 688,95, di cui €
104,95 per spese, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
E) Dispone che la Cancelleria riassegni il fascicolo dell'esecuzione RGE 4604/2021 al GE, dott.ssa
Ferraro.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4