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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1228/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv.ti BARRECA Parte_1
NO e EL OS VALENTINA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv.ti BARRECA NO e Controparte_1
EL OS VALENTINA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale di udienza dell'01/10/2025;
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI ELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/12/2012;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 01/03-08/04/2013;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo per come modificate all'udienza dell'01/10/2025, ovvero
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato in data
03.01.1970 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo, anno 1970 parte II S A, Vol. 1455 n.41; ordinare al Comune di Palermo di annotare l''emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.”
In relazione al trasferimento immobiliare indicato nelle condizioni di divorzio, le parti, per come dichiarato in udienza, in luogo del trasferimento immobiliare con effetto reale, si impegnano a trasferire l'immobile in questione con effetto obbligatorio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 03/01/1970, da , nato Parte_1
a MO (PA) in data 01/01/1952 e da , nata a MO in [...] Controparte_1
15/06/1952, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie
A, dell'anno 1970, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1228/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv.ti BARRECA Parte_1
NO e EL OS VALENTINA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv.ti BARRECA NO e Controparte_1
EL OS VALENTINA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale di udienza dell'01/10/2025;
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI ELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/12/2012;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 01/03-08/04/2013;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo per come modificate all'udienza dell'01/10/2025, ovvero
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato in data
03.01.1970 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Palermo, anno 1970 parte II S A, Vol. 1455 n.41; ordinare al Comune di Palermo di annotare l''emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.”
In relazione al trasferimento immobiliare indicato nelle condizioni di divorzio, le parti, per come dichiarato in udienza, in luogo del trasferimento immobiliare con effetto reale, si impegnano a trasferire l'immobile in questione con effetto obbligatorio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 03/01/1970, da , nato Parte_1
a MO (PA) in data 01/01/1952 e da , nata a MO in [...] Controparte_1
15/06/1952, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie
A, dell'anno 1970, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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