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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 882 2022 promossa da:
, codice fiscale Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Ricci
Attore
Contro
codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Avv. Renato Cola
Convenuto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio il signor Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. CP_1
nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa e, per l'effetto,
[...]
pagina 1 di 7 condannarlo a risarcire in favore del sig. la somma di € 16.493,30, o Parte_1
quella diversa che parrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Deduceva l'attore che in data 18/09/2020, alle ore 23:00 circa, il sig. si Parte_1
trovava all'interno dell'abitazione del sig. sita ad Ascoli Piceno Controparte_1
quando, uscendo dalla porta-finestra per recarsi in balcone, scivolava a causa del pavimento bagnato, che era stato poco prima lavato con acqua e detersivo dalla moglie del convenuto, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni personali.
Narrava, altresì, l'attore che la presenza del pavimento bagnato con detersivo non era affatto segnalata né il convenuto avvertiva l'attore della presenza di un pericolo.
Il convenuto era assicurato per la responsabilità civile con la , che però CP_2
rifiutava il pagamento.
L'attore esperiva il procedimento di negoziazione assistita senza esito e proponeva domanda giudiziale per la soddisfazione del proprio diritto.
- Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda di parte attrice, così
concludendo: Voglia il Tribunale respingere la domanda attrice con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese.
- Nel corso del processo veniva ammesso ed espletato interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, nonché c.t.u. medico legale.
pagina 2 di 7 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per lo scambio di comparse conclusionali.
Motivi della decisione a) E' indubbio, dalla descrizione dei fatti storici e dalle asserzioni difensive delle parti,
che la domanda proposta da parte attrice debba essere qualificata come domanda ex art. 2051 cc., che recita: ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Infatti, la circostanza che l'evento dannoso sia accaduto all'interno dell'abitazione del convenuto appare pacifica, come risulta da dalla mancata contestazione sul punto che rileva ai fini dell'art. 115 cpc I comma, dalle asserzioni difensive delle parti, e dagli elementi acquisiti al processo.
Sotto il profilo della invocata responsabilità ex art. 2051 cc da parte dell'attore, tale particolare forma di responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa, e sussiste in relazione al rapporto che esiste fra custode e cosa, senza che sia necessario che il primo ponga in essere una condotta colposa per poterne essere dichiarato responsabile. Dunque,
il danneggiato deve solo provare il nesso di causalità che deve sussistere fra custode e cosa nonché il nesso fra quest'ultima ed il danno lamentato. Il custode, inoltre, può
liberarsi dalla sua responsabilità solo nel momento in cui fornisce prova liberatoria del caso fortuito.
pagina 3 di 7 E' stato ritenuto (Cass. n. 18518/24) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato:
Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024).
b) Esaminando ora il caso di specie, e tenuto conto dei principi in tema di onere probatorio sopra enunciati, parte attrice a sostegno della propria domanda ha allegato che il giorno dell'evento andò nella casa del convenuto e si recava sul balcone che era stato oggetto di lavaggio con detersivo e per tale motivo cadeva in terra, presenza di pavimento bagnato di cui non era stato avvertito e comunque fatto non a lui segnalato.
Il teste ha confermato la presenza di pavimento bagnato con presenza di detersivo Tes_1
e l'avvenuta caduta dell'attore, però, così descrivendola: vedevo il che era in piedi Pt_1
con mio marito e capivo che era caduto. In sede di interrogatorio formale il convenuto,
sostanzialmente, ha confermato i fatti dedotti dall'attore così come articolati nella seconda memoria istruttoria.
pagina 4 di 7 Ai fini della configurabilità del diritto ex art. 2051 cc in tema di caduta su pavimento bagnato, è necessario che sia provato il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo che,
imprescindibilmente in detta fattispecie, necessita della descrizione della caduta e delle modalità di svolgimento della stessa.
Tale prova non risulta essere stata fornita dall'attore.
A ben vedere, infatti, risulta provato che l'attore si trovava nell'abitazione del convenuto,
che usciva sul balcone appena lavato con detersivo, ma il fatto della caduta – e la descrizione della stessa – non appare un fatto sostenuto da prove.
Infatti, il teste escusso non ha visto la caduta ma ha ritenuto secondo un proprio giudizio non derivante da visione diretta, precisando che “ero in cucina e ho sentito un rumore,
vedevo il che era in piedi con mio marito e capivo che era caduto”. Pt_1
L'evento e la descrizione della caduta – questa ultima nemmeno allegata nell'atto introduttivo - non risultano neppure provati con dichiarazioni confessorie in sede di interrogatorio formale, atteso che vengono confermati dal convenuto solo i fatti relativi all'uscita in balcone dell'attore dalla porta finestra, al fatto che il pavimento era stato lavato, al fatto che la moglie del convenuto al momento dell'evento era in cucina e, infine,
che il non veniva avvisato del lavaggio del pavimento;
nulla sulla caduta, nulla Pt_1
sulle caratteristiche dell'insidia nel caso di specie riferibili alla scivolosità effettivamente esistente sul pavimento del balcone;
nulla sulla consistenza del pavimento, in gres o granulato, per meglio apprezzare l'eventuale scivolosità intrinseca della cosa.
pagina 5 di 7 Deve ritenersi, quindi, non provato il nesso causale tra fatto dannoso e la cosa in custodia.
D'altronde, il convenuto ha contestato i fatti dedotti dall'attore nell'atto introduttivo (Si
contesta in primo luogo che il sinistro sia avvenuto con le modalità di cui in citazione,
modalità delle quali l'attore non ha dato mai prova;
Di più allo stato non può dirsi,
considerata la evanescenza della descrizione dei fatti riportata in citazione), così da non poter ritenere provati i fatti dedotti dall'attore in ossequio al disposto dell'art. 115 cpc I
comma.
La domanda di parte attrice, per i suddetti motivi, va respinta.
c) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge la domanda di parte attrice.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte attrice.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 24/07/2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Roberto Ricci
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