Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/1965, n. 2331
CASS
Sentenza 8 novembre 1965

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza che definisce il giudice di cognizione incidentale iniziato nell'espropriazione presso terzi a seguito della mancata o contestata dichiarazione del terzo, non costituisce titolo esecutivo a favore del creditore procedente e nei confronti del terzo qualora, pur contenendo l'accertamento di un credito del debitore escusso verso il terzo, di tale credito non determini l'ammontare ne offra alcun elemento per determinarlo. ( nel caso, il creditore procedente, ottenuta la sentenza di accertamento dell'esistenza del diritto del debitore verso il terzo, anziche per l'assegnazione, aveva proceduto a pignoramento diretto contro il terzo sulla base della detta sentenza ed il terzo aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo che la sentenza medesima non costituiva un titolo esecutivo,perche conteneva soltanto una condanna generica di esso terzo al pagamento di canoni locatizi, non precisati nell'ammontare, e non stabiliva in favore di chi (debitrice o creditore procedente andava fatto il pagamento).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/1965, n. 2331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2331
    Data del deposito : 8 novembre 1965

    Testo completo