Sentenza 8 novembre 1965
Massime • 1
La sentenza che definisce il giudice di cognizione incidentale iniziato nell'espropriazione presso terzi a seguito della mancata o contestata dichiarazione del terzo, non costituisce titolo esecutivo a favore del creditore procedente e nei confronti del terzo qualora, pur contenendo l'accertamento di un credito del debitore escusso verso il terzo, di tale credito non determini l'ammontare ne offra alcun elemento per determinarlo. ( nel caso, il creditore procedente, ottenuta la sentenza di accertamento dell'esistenza del diritto del debitore verso il terzo, anziche per l'assegnazione, aveva proceduto a pignoramento diretto contro il terzo sulla base della detta sentenza ed il terzo aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo che la sentenza medesima non costituiva un titolo esecutivo,perche conteneva soltanto una condanna generica di esso terzo al pagamento di canoni locatizi, non precisati nell'ammontare, e non stabiliva in favore di chi (debitrice o creditore procedente andava fatto il pagamento).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/1965, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1965 |
Testo completo
La sentenza che definisce il giudice di cognizione incidentale iniziato nell'espropriazione presso terzi a seguito della mancata o contestata dichiarazione del terzo, non costituisce titolo esecutivo a favore del creditore procedente e nei confronti del terzo qualora, pur contenendo l'accertamento di un credito del debitore escusso verso il terzo, di tale credito non determini l'ammontare ne offra alcun elemento per determinarlo. ( nel caso, il creditore procedente, ottenuta la sentenza di accertamento dell'esistenza del diritto del debitore verso il terzo, anziche per l'assegnazione, aveva proceduto a pignoramento diretto contro il terzo sulla base della detta sentenza ed il terzo aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo che la sentenza medesima non costituiva un titolo esecutivo,perche conteneva soltanto una condanna generica di esso terzo al pagamento di canoni locatizi, non precisati nell'ammontare, e non stabiliva in favore di chi (debitrice o creditore procedente andava fatto il pagamento).*