Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 342/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/04/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Lamberti, presso il cui studio sito in Quarrata (PT), alla Piazza Risorgimento n.
46, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Edoardo Marroni, con indirizzo pec: Email_1
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Alessandro Funari e dall'Avv. Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2024, il ricorrente ha impugnato la comunicazione
Pag. 1 di 8
accertamento n. 08720170001805710000, portante la richiesta di pagamento da parte dell' , relativo all'anno 2016 ed all'avviso di addebito n. 38720190002604862000, CP_2
portante la richiesta di pagamento da parte dell' , relativo all'anno 2018, CP_2 contestando, per quanto di interesse, l'omessa notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi, ed eccependo la prescrizione del credito. Ha contestato la validità della notificazione del preavviso di fermo amministrativo, viziato anche per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e per difetto di motivazione e di sottoscrizione.
1.1. Con memorie depositate in data 29.12.2024 e 31.3.2025 si sono costituiti, rispettivamente, l' , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, e l' in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, i quali, in ogni si sono opposti all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In linea generale deve rilevarsi come secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n.
602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un
Pag. 2 di 8 titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatola dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta
Pag. 3 di 8 esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016); 17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n.
12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così
Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)". 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria
Pag. 4 di 8 dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n.
31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata"; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); 22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali
Pag. 5 di 8 termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)” (così, Cass. Civ., 18256/2020).
2.2. Nel caso di specie, deve ritenersi come il ricorrente abbia spiegato tutte e tre le sopra indicate azioni. La prima, proposta ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, per far valere l'insussistenza della pretesa sottesa agli avvisi di addebito. La seconda qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., volta a far valere le irregolarità del preavviso di fermo amministrativo impugnato. E la terza, qualificabile quale opposizione ex art. 615 c.p.c., volta ad eccepire la prescrizione dei crediti previdenziali avvenuta successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
2.2.1. Ebbene, la prima domanda è inammissibile perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato. Al riguardo, basta evidenziare come l' abbia dato dimostrazione della notifica degli Controparte_3
avvisi di addebito n. 387 2016 00023537 20 000, 387 2017 00018057 10 000 e 387
2019 00026048 62 000 rispettivamente in data 12.12.2016, 15.12.2017 e 31.1.2020.
2.2.2. La seconda azione volta a censurare, in relazione all'atto impugnato, la nullità della sua notifica, l'omesso riferimento alla base di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione e l'omessa sottoscrizione, e perciò qualificabile quale opposizione ex art. 617 c.p.c., è infondata.
Anzitutto, devono ritenersi corrette le modalità di notifica degli atti impugnati. Invero, trova applicazione alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 26 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale, per quanto di interesse, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Con riguardo alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, deve ribadirsi l'orientamento costante del giudice della nomofilachia secondo il quale
“La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati
- attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo
Pag. 6 di 8 per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”
(così, Cass. civ., 22281/2022).
Nel caso in esame, l'atto impugnato contiene l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi con l'espressa indicazione dell'art. 116 della legge 388/2000.
Per quanto concerne il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, deve condividersi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto considerato dal giudice di legittimità secondo il quale “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (così, Cass. civ., 27504/2024).
L'atto impugnato richiama gli atti presupposti i quali, a loro volta, hanno compiutamente indicato le ragioni creditorie a loro fondamento.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto impugnato alla luce dell'orientamento secondo il quale “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,
Pag. 7 di 8 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (così, Cass. civ., 19327/2024).
2.2.3. La domanda ex art. 615 c.p.c. è altresì infondata.
Deve al riguardo rilevarsi come non possa ritenersi essere decorso il termine prescrizionale quinquennale, tenuto conto della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 087 2022 90038738 56/000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
38720160002353720000 e n. 38720170001805710000, in data 19.12.2022, e della sospensione dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di competenza dell'Agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare i contagi da COVID 19.
2.2.4. Tanto comporta il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate, per ciascuna parte, in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 8 di 8