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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12461/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Fabio Montesardo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
, contumace;
Controparte_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito e a intimazione di
pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n.
406.2019.00010137.37 notificato dall' il 4.7.2019 per il pagamento di CP_1
euro 1.016,63 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno
2018 e somme aggiuntive, nonché avverso la intimazione di pagamento n.
1 106.2024.90108908.53 di euro 1.390,63 notificata il 2.11.2024
dall quale concessionaria del servizio di Controparte_2
riscossione a seguito del suddetto avviso di addebito.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda, mentre CP_1
l' rimaneva contumace. Controparte_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di addebito, sia perché non sarebbe stata eseguita a mezzo pec, sia perché alla data della notifica l'impresa aveva cessato la propria attività.
La obiezione è infondata, in quanto l'avviso di addebito risulta ritualmente notificato in data 4.7.2019 a mezzo pec all'indirizzo , Email_1
corrispondente appunto (come attestato dalla visura camerale prodotta in giudizio dallo stesso istante) alla impresa Controparte_3
di : si veda, in tal senso, la ricevuta di avvenuta
[...] Parte_1
consegna della mail trasmessa a mezzo pec, cui è allegato altresì l'avviso di addebito in questione.
Inoltre, poiché la detta impresa ha cessato la propria attività il 30.9.2018
ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 15.10.2018, come pure attestato dalla visura camerale in atti, la notifica eseguita a mezzo pec il
4.7.2019 è valida ed efficace, ove si consideri che a quella data l'indirizzo
2 di posta elettronica certificata era ancora attivo, che la sua disattivazione non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass.
7.9.2020 n. 18544) e che l'imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l'onere di tenere operativo l'indirizzo di posta elettronica certificata anche per i dodici mesi successivi alla sua cancellazione dal detto registro (cfr. Cass. 19.7.2023 n. 21241).
Con il secondo motivo di opposizione, l'istante eccepisce il difetto di prova della notifica della intimazione di pagamento.
La obiezione è infondata, in quanto lo stesso istante ha ammesso, nella richiesta di sgravio datata 13.11.2024 (e allegata al fascicolo di parte ricorrente), di avere ricevuto la suddetta intimazione di pagamento il giorno 2.11.2024 a mezzo posta ordinaria presso il suo domicilio negli Stati
Uniti.
Con il terzo e ultimo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
Il motivo è inammissibile in relazione al periodo anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, dovendo essere formulato, in parte qua, già
mediante opposizione a tale atto, da proporsi, a norma dell'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica,
avente natura perentoria perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione (Cass.
5.2.2009 n. 2835 e Cass.
1.7.2008 n. 17978), e
3 rimasto nella specie inosservato: cfr. Cass.
1.3.2022 n. 6713.
Il motivo è invece infondato in relazione al periodo posteriore alla notifica dell'avviso di addebito.
Deve premettersi al riguardo che nella specie la prescrizione resta quinquennale ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica dell'avviso di addebito, inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953
c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass.
5.4.2013 n. 8380, Cass. 13.7.2012 n.
11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass. 23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011
n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n. 25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263,
Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass. 24.2.2014 n. 4338 e altre;
il relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio –
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto
della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l. 335/1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
4 definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dall'1.1.2011 ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di
detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 122/210)”: cfr. Cass.
Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Nella specie, a seguito della notifica dell'avviso di addebito, eseguita come detto il 4.7.2019, il termine quinquennale di prescrizione è stato tempestivamente interrotto dalla intimazione di pagamento notificata il
2.11.2024, dovendosi tenere conto che il detto termine è rimasto sospeso
ex lege dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co.
2 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al
30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183
conv. in l. 26.2.2021 n. 21), e così per complessivi 311 giorni, sicché
sarebbe andato a scadere l'11.5.2025.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra l'istante e l' mentre nulla deve CP_1
statuirsi al riguardo nel rapporto tra l'istante e l' Controparte_2
, attesa la contumacia di quest'ultima.
[...]
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
5 iva e cap;
nulla per le spese tra l'istante e l'Agenzia delle entrate
. CP_2
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12461/2024
r.g., decisa nell'udienza del 23.12.2025, promossa da
, con l'avv. Fabio Montesardo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
, contumace;
Controparte_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito e a intimazione di
pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n.
406.2019.00010137.37 notificato dall' il 4.7.2019 per il pagamento di CP_1
euro 1.016,63 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno
2018 e somme aggiuntive, nonché avverso la intimazione di pagamento n.
1 106.2024.90108908.53 di euro 1.390,63 notificata il 2.11.2024
dall quale concessionaria del servizio di Controparte_2
riscossione a seguito del suddetto avviso di addebito.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda, mentre CP_1
l' rimaneva contumace. Controparte_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di addebito, sia perché non sarebbe stata eseguita a mezzo pec, sia perché alla data della notifica l'impresa aveva cessato la propria attività.
La obiezione è infondata, in quanto l'avviso di addebito risulta ritualmente notificato in data 4.7.2019 a mezzo pec all'indirizzo , Email_1
corrispondente appunto (come attestato dalla visura camerale prodotta in giudizio dallo stesso istante) alla impresa Controparte_3
di : si veda, in tal senso, la ricevuta di avvenuta
[...] Parte_1
consegna della mail trasmessa a mezzo pec, cui è allegato altresì l'avviso di addebito in questione.
Inoltre, poiché la detta impresa ha cessato la propria attività il 30.9.2018
ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 15.10.2018, come pure attestato dalla visura camerale in atti, la notifica eseguita a mezzo pec il
4.7.2019 è valida ed efficace, ove si consideri che a quella data l'indirizzo
2 di posta elettronica certificata era ancora attivo, che la sua disattivazione non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass.
7.9.2020 n. 18544) e che l'imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l'onere di tenere operativo l'indirizzo di posta elettronica certificata anche per i dodici mesi successivi alla sua cancellazione dal detto registro (cfr. Cass. 19.7.2023 n. 21241).
Con il secondo motivo di opposizione, l'istante eccepisce il difetto di prova della notifica della intimazione di pagamento.
La obiezione è infondata, in quanto lo stesso istante ha ammesso, nella richiesta di sgravio datata 13.11.2024 (e allegata al fascicolo di parte ricorrente), di avere ricevuto la suddetta intimazione di pagamento il giorno 2.11.2024 a mezzo posta ordinaria presso il suo domicilio negli Stati
Uniti.
Con il terzo e ultimo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
Il motivo è inammissibile in relazione al periodo anteriore alla notifica dell'avviso di addebito, dovendo essere formulato, in parte qua, già
mediante opposizione a tale atto, da proporsi, a norma dell'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica,
avente natura perentoria perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione (Cass.
5.2.2009 n. 2835 e Cass.
1.7.2008 n. 17978), e
3 rimasto nella specie inosservato: cfr. Cass.
1.3.2022 n. 6713.
Il motivo è invece infondato in relazione al periodo posteriore alla notifica dell'avviso di addebito.
Deve premettersi al riguardo che nella specie la prescrizione resta quinquennale ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica dell'avviso di addebito, inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953
c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass.
5.4.2013 n. 8380, Cass. 13.7.2012 n.
11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass. 23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011
n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n. 25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263,
Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass. 24.2.2014 n. 4338 e altre;
il relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio –
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 co. 5
d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto
della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l. 335/1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto
4 definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dall'1.1.2011 ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di
detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 122/210)”: cfr. Cass.
Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Nella specie, a seguito della notifica dell'avviso di addebito, eseguita come detto il 4.7.2019, il termine quinquennale di prescrizione è stato tempestivamente interrotto dalla intimazione di pagamento notificata il
2.11.2024, dovendosi tenere conto che il detto termine è rimasto sospeso
ex lege dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co.
2 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al
30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183
conv. in l. 26.2.2021 n. 21), e così per complessivi 311 giorni, sicché
sarebbe andato a scadere l'11.5.2025.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra l'istante e l' mentre nulla deve CP_1
statuirsi al riguardo nel rapporto tra l'istante e l' Controparte_2
, attesa la contumacia di quest'ultima.
[...]
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
5 iva e cap;
nulla per le spese tra l'istante e l'Agenzia delle entrate
. CP_2
Taranto, 23.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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