Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1863 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 06/02/2025), nella causa n. 1863/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CARTA PAOLO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.ta MARIA FRANCESCA Controparte_1 C.F._1
RICCARDA FADDA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto che il resistente lavora alle Parte_1 sue dipendenze come portalettere assegnato alla linea business n. 64 del CD Sassari;
che nei giorni 26/08/2022, 08/09/2022 e 15/09/2022 si è rifiutato di prendere in carico, per il recapito, gli oggetti ricadenti nella propria zona e precisamente: “il 26/08/2022 n. 5 raccomandate distinte ai nn. 68497434521- 8; 68497433740-1;69682744664-6; 20058529047-1; 20058529046-0; il 08/09/2022 n. 5 prodotti registrati: 200110228820; 696824841034;618619103893;RA00017303441; 618885154821; il 15/09/2022 n. 5 prodotti registrati:617384057099; F283C49592947; 618868911867; F272C59304309; 572994274424;617384057087”; di aver contestato tali condotte unitamente alla recidiva per le precedenti sanzioni del 21/4/21, 15/10/21 e 6/4/22, con nota prot. 8319 del 11/10/22, cui è seguita l'audizione del dipendente in data 25/11/22 e la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 6 con nota prot. 9894 del 29/11/22; di non aver aderito alla costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato davanti alla Direzione Territoriale del lavoro richiesta dal lavoratore;
ritenuto l'inadempimento contrattuale del dipendente consistente nell'inosservanza degli obblighi di diligenza e di fedeltà nella esecuzione della prestazione lavorativa posti dagli artt. 52 e ss. del CCNL 2021 e dall'accordo sul recapito PCL dell'8/02/2018 (doc. 8 e 6) a fronte di un carico
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“-Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sei assunto da
[...] nei confronti del dipendente , con vittoria di Parte_1 Controparte_1 spese ed onorari.”
− parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare Controparte_1 la nullità della sanzione per il mancato rispetto del termine di 30 giorni per l'erogazione previsto all'articolo 55 CCNL;
nel merito, ha rilevato l'indeterminatezza e, comunque, l'infondatezza dell'addebito alla luce del carico e delle zone da coprire nelle giornate contestate;
ha, inoltre, contestato l'applicabilità della recidiva;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RIGETTARE integralmente le avverse domande,
DICHIARARE illegittima la sanzione disciplinare e, per tali motivi annullare e/o revocare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni dell'11 ottobre 2022.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice ravvisi profili di responsabilità nella condotta del sig. si chiede che Voglia accertare CP_1
l'inesistenza della recidiva meramente dichiarata e, per l'effetto, convertirla e applicare la sanzione ritenuta congrua e proporzionata ai sensi del CCNL applicato.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”;
− tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e discussa dalle parti in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di parte resistente: la sanzione, ai sensi dell'art. 55 comma IV del CCNL applicato, risulta erogata tardivamente, con conseguente archiviazione del procedimento disciplinare;
2. l'art. 55 CCNL (doc. 8 ricorrente) così prevede: “I. La società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.
II. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può prestare le proprie giustificazioni.
2 III. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.
IV. La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione.”;
3. nel caso di specie, è pacifico che la contestazione disciplinare sia stata ricevuta dal ricorrente il 18/10/22 e pertanto il termine per presentare le giustificazioni è scaduto il 24/10/22 e quello per l'erogazione della sanzione il 23/11/22;
4. la sanzione in oggetto è stata emessa il 29/11/22, ovvero quando il procedimento disciplinare doveva già essere considerato definito con l'archiviazione secondo il comma IV dell'art. 55 citato;
5. a fronte di ciò, alcuna rilevanza può assumere il fatto che l'audizione sia stata svolta il 25/11/22, posto che non risultano prove che un tale differimento sia imputabile al lavoratore;
6. in altre parole, il fatto che le giustificazioni e l'audizione del ricorrente siano successive ai 5 giorni previsti dal comma II dell'art. 55 CCNL, non comporta, alla luce del dato letterale del comma IV del medesimo articolo, l'automatico slittamento del termine per l'erogazione della sanzione, il quale è unicamente ancorato alla scadenza del termine per presentare le giustificazioni;
7. la sanzione disciplinare deve quindi essere annullata essendo stata comminata quando il procedimento disciplinare doveva già ritenersi “definito con l'archiviazione”; risultano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni;
8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla la sanzione disciplinare erogata con nota prot. 9894 del 29/11/22 nei confronti del resistente;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari, il 10/02/2025. La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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