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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1212 R.G.A.C. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alfano, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella di pagamento ex art. 615 co. 1 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata n. 09720239040418940/000, notificata in data 1/06/2023, con la quale l' Controparte_1
aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di euro
11.881,97 per l'omesso pagamento della cartella n.
09720090167637039007, relativa ad un credito vantato dal per spese processuali ed interessi Controparte_2
relativi all'anno 1985, asseritamente notificata in data
15/01/2013. L'attore chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria sottesa e di revocare integralmente il presupposto ruolo esattoriale ed ogni ulteriore atto e di dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza e l'infondatezza del credito azionato, nonché prescritto il diritto alla riscossione delle somme ingiunte e la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione.
Con decreto del 03/08/2023 veniva sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del titolo, e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per la fase cautelare.
In data 9/01/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_2
, contestando le affermazioni di parte attrice, eccependo,
[...]
in ordine alla mancata notifica della cartella, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tale attività è di competenza dell' , ed affermando, inoltre, Controparte_1
la propria estraneità rispetto alla asserita intervenuta prescrizione, avendo l'Amministrazione posto in essere i necessari atti interruttivi.
2 In data 19/01/2024 si concludeva la fase cautelare con la conferma dell'ordinanza sospensiva concessa il 03/08/203.
All'udienza del 20/03/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava per la decisione all'udienza del
12/02/2025, assegnando alle parti termine fino a sessanta giorni prima di detta udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, fino a trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali, fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Con comparsa di costituzione e risposta e documenti allegati depositati in data 10/06/2024, si costituiva tardivamente in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1
rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto sia in ordine alla eccepita mancata notifica della cartella oggetto del giudizio, sottesa all'atto opposto, sia riguardo alle eccezione di prescrizione, atteso che il relativo decorso era stato interrotto per effetto della notifica della cartella di pagamento e della notifica della intimazione di pagamento, rilevando, in ogni caso, la mancata maturazione del termine di prescrizione, in ragione dei termini concessi a causa della epidemia da Covid-19.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , Controparte_2
essendo quest'ultimo titolare del credito oggetto di riscossione ed attesa l'eccepita prescrizione del credito.
3. Nel merito, La domanda è fondata e va accolta.
3 Occorre premettere che il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Ora, il non ha fornito alcuna prova Controparte_2
dell'avvenuta tempestiva notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto alla intimazione di pagamento, né della notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito risalente all'anno 1985: con la memoria 171 ter c.p.c. il convenuto ha infatti prodotto solo meri atti interni CP_2
dell'amministrazione, non aventi efficacia interruttiva della prescrizione.
Del tutto tardiva è, poi, la documentazione prodotta dall'
[...]
, ben oltre i termini di cui all'art. 171 Controparte_1
ter c.p.c. e di essa, pertanto, non può tenersi conto ai fini del presente giudizio.
In conclusione, in assenza di prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione opposto e di atti interruttivi della prescrizion, restano confermati gli assunti dell'attore relativi sia all'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto sequenziale
(cfr., da ultimo, Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024
- Rv. 672767 - 01), sia all'intervenuta prescrizione del credito vantato nei suoi confronti dal . Controparte_2
4. Gli Enti convenuti, stante la soccombenza, vanno condannati solidalmente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte
4 vittoriosa sia per la fase cautelare che di merito, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, applicata una riduzione dei compensi per la semplicità delle questioni trattate e della attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09720239040418940/000 emessa da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2) dichiara prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720090167637039007 relativa a spese processuali ed interessi per l'anno 1985 emessa nei confronti di;
Parte_1
3) condanna il e l' Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Alfano, dichiaratosi antistatario.
Caltanissetta, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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