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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11714 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.M., Dr. Valeria Maisto, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14749\24 R.G., pendente:
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Messini e dall'Avv. Flavio Camilli;
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Dott. , (C.F.: , con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale in Napoli al C.so Umberto I n. 174, rapp.ta e difesa, dall' Avv. Alessia Lubrano
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I., a cui la scrivente Magistrato è subentrata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27\10\25. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Sul merito
Parte attrice ha citato in giudizio- in riassunzione- la convenuta, deducendo l'inadempimento della stessa agli accordi raggiunti il 10.10.2019 per una fornitura, a far data dal 1° dicembre 2019, di energia elettrica presso
1 l'immobile sito in Spello, Via Di Vittorio angolo S. Claudio snc, sede del supermercato gestito della società per il mancato rispetto di quanto previsto dalle CTE (condizioni tecniche economiche) ovvero Parte_1 listino, sottoscritto sempre il 10.10.2019. In sostanza parte attrice deduce l'avvenuta, reiterata fatturazione di costi maggiori rispetto a quanto previsto (euro 0,07190 per la fascia F1; di euro 0,06380 per la fascia F2 e 0,06120 per la fascia F3; (cfr. pag. 3 doc. 1) nonché fatturazioni mensili avvenute non sui previsti consumi reali, bensì su consumi presunti o stimati, condizione richiesta espressamente dal legale rappresentante della , e garantita dal venditore della Parte_1 società MA SI. . Persona_1
Dopo l'esplicazione della vicenda commerciale, connotata da diverse fatturazioni contestate dall'attrice tramite comunicazioni mail alla controparte – e in parte rettificate con conguagli e note di credito ( vedasi atto di citazione) - l'attrice , rilevato il continuo e grave inadempimento da parte della rispetto alle Controparte_3 obbligazioni assunte dalla stessa con l'accordo del 10 ottobre 2019 ha ritenuto risolto il rapporto con la società fornitrice e si è rivolto ad altro gestore per la fornitura dell'energia elettrica a far data dal 30\4\2020. Atteso il perdurare delle pretese della , con la quale si tentava di trovare un accordo bonario delle CP_1 pendenze anche per un eventuale rientro in la quale sosteneva, dal suo canto, la correttezza delle proprie CP_1 fatturazioni anche in base a CTE trasmessa all'attrice e che quest'ultima contestava e disconosceva tramite mail in quanto mera interpolazione del vero documento firmato-, si esperiva inutilmente conciliazione dinanzi al competente ufficio della e, contemporaneamente, la nonostante le contestazioni della CP_4 Controparte_1 società attivava il procedimento CMOR chiedendo all'attuale fornitore di energia elettrica Parte_1 dell'attrice ( ) di richiedere, attraverso l'inserimento nella sua fattura, il pagamento Parte_2 dell'importo di euro 5.626,20. Agiva pertanto parte attrice chiedendo:
“-accertare e dichiarare che la società in relazione alle forniture di energia elettrica erogata Controparte_1 da quest'ultima presso la sede della società attrice in Spello, Via G. Di Vittorio angolo S.Claudio snc, si è resa inadempiente all'accordo siglato in data 10.10.2019, avendo addebitato alla , nelle fatture emesse Parte_1 per i consumi dei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 quantità dapprima non reali e costi al kw erogati per la componente energia e per fasce orarie superiori rispetto alle tariffe indicate nel CTE/ listino e successivamente costi al kw erogati per la componente energia e per fasce orarie superiori rispetto alle tariffe indicate nel CTE e per l'effetto accertare e dichiarare che la società stante il grave e Parte_1 ripetuto inadempimento della ha legittimamente risolto alla data del 30 aprile 2020 il Controparte_1 rapporto di fornitura di cui al contratto siglato il 10.10.2019 per inadempimento di quest'ultima;
- accertare e dichiarare conseguentemente che la nulla deve alla società Parte_1 Controparte_1 in relazione alle forniture di energia elettrica erogata da quest'ultima presso la sede della società attrice in Spello, Via G, Di Vittorio angolo S. Claudio snc, avendo la versato per i kw consumati dal 1.12.2019 Parte_1 al 30 aprile 2020, il corrispettivo dovuto per la componente energia e per le altre voci di calcolo, oltre iva, in base alla pattuizioni contenute nel CTE sottoscritto in data 10.10.2019. accertato, altresì che in seguito alla procedura CMOR attivata dalla quest'ultima ha ottenuto, tramite il nuovo fornitore di Controparte_1 energia, il pagamento della somma di euro 5.626,20 non dovuta per i motivi di cui in narrativa, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione alla società attrice Controparte_1 dell'importo suddetto, oltre interessi come per legge. Il tutto con vittoria di onorari e spese del giudizio”.
Si costituiva la convenuta la quale, nel contestare le avverse pretese, deduceva che, come previsto dalle richiamate Condizioni Generali di Contratto (cfr doc 3) e previsto dalla normativa vigente, i corrispettivi dei consumi di energia elettrica venivano calcolati sulla base di stime e/o conguagli, se questi sono resi disponibili dal
2 Distributore Locale, secondo i criteri di calcolo indicati in Contratto. Contestava, comunque, che la fatturazione fosse avvenuta esclusivamente su consumi stimati e non anche reali e, altresì, che vi fossero errori nella fatturazione dei consumi addebitati, atteso che le condizioni economiche del servizio prevedevano, quale corrispettivo totale dei servizi richiesti, il pagamento a consumo di un costo fisso per 12 mesi pari al prezzo scontato di €/ kWh in modalità trifase: - f1 : 0,081900 - f2 : 0,073800
- f3 : 0,061200 al netto delle imposte e dei corrispettivi e oneri per il servizio energia elettrica. Inoltre, eccepiva che, come previsto dall'art.
3.1 delle condizioni di contratto MA, in caso di recesso anticipato (cioè di risoluzione del Contratto prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi), “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”. Eccepiva, poi, la legittimità della richiestaavanzata dalla stessa convenuta in data 05.01.2021 per ottenere l'indennizzo CMOR al Gestore del sistema Indennitario mediante il portale SII in quanto le fatture emesse, fino a prova contraria, erano regolari e andavano pertanto saldate dal Cliente, il quale, per il principio del solve et repete, è obbligato al pagamento del totale degli importi in fattura entro la data di scadenza ivi indicata, anche in caso di reclami. Inoltre, parte convenuta genericamente disconosceva la produzione documentale avversa “in quanto non valida a costituire prova dell'applicazione del piano tariffario accettato dalla Convenuta ”- cfr Controparte_1 comparsa di costituzione- ed sosteneva che “il listino prezzi inviato dal Servizio Clienti della all'attrice CP_1 risultava essere corretto e conforme a quanto pattuito in sede contrattuale” a tal proposito chiedendone, “nel caso in cui controparte intenda disconoscere a norma dell'art. 214 c.p.c. l'autenticità del documento n.18 allegato nella produzione attorea, la verificazione a norma e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., producendo a comparazione proprio i documenti contrattuali eventualmente disconosciuti”. Contestava poi ilquantum, sostenendo che la domanda formulata dall'Avversario, con particolare riferimento alla quantificazione dei rimborsi richiesti, fosse temeraria e destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, chiedendo, in definitiva, il rigetto della domanda, vinte le spese.
Medesime conclusioni hanno rassegnato le parti nelle memorie depositate nei termini di cui all'art 190 cpc.
Posta la doverosa rappresentazione dei petita delle parti, e delle ragioni spiegate a sostegno delle rispettive tesi e domande, si passa all'esame del merito della controversia. Diviene peculiare, per il raggiungimento della delibazione finale, verificare le condizioni di stipula del contratto in esame e la concreta applicazione delle suddette (o diverse) condizioni in sede di esplicazione del rapporto contrattuale. Innanzitutto, esaminando le prove documentali agli atti, emerge (peraltro incontestata) la stipula di un contratto di somministrazione tra le parti, datato 10.10.2019 per la fornitura, dall'1 dicembre 2019, di energia elettrica presso l'immobile sito in Spello, Via Di Vittorio angolo S. Claudio snc, sede del supermercato gestito della società
il dato documentale è fornito non solo da parte attrice- vedasi allegato doc 1 della produzione Parte_1 allegata alla citazione- ma anche nella produzione della resistente- doc 3 allegata alla comparsa di costituzione-; i documenti citati (salvo le precisazioni che si faranno a breve per le CTE relative al contratto e per l'allegato tecnico, presente solo nella prodizione della convenuta al foglio 2 del doc 3a della sua produzione) appaiono ictu oculi identici.
Primo punto di frizione da esaminare riguarda le condizioni di fatturazione previste nelle CTE (condizioni tecniche economiche) in merito alle quali:
3 -parte attrice deduce che, come da listino, sottoscritto sempre il 10.10.2019, (allegato in produzione dalla parte alla pag. 3 doc. 1): a) il costo della componente energia fosse su base tri-oraria per:
1)euro 0,07190 per la fascia F1;
2)di euro 0,06380 per la fascia F2
3)di euro 0,06120 per la fascia F3; b) condizione richiesta espressamente dal legale rappresentante della , e garantita dal venditore della Parte_1 società MA SI. , è che la fatturazione mensile fosse sui consumi reali e non su consumi Persona_1 presunti o stimati.
-la convenuta contesta il dato, sostenendo che;
a) Le condizioni economiche del servizio prevedevano, quale corrispettivo totale dei servizi richiesti, il CP_1 pagamento a consumo di un costo fisso per 12 mesi pari al prezzo scontato di €/ kWh in modalità trifase:
- f1 : 0,081900 - f2 : 0,073800 - f3 : 0,061200 al netto delle imposte e dei corrispettivi e oneri per il servizio energia elettrica. b) In caso di recesso anticipato (cioè di risoluzione del Contratto prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi), “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”. c) Come previsto dalle richiamate Condizioni Generali di Contratto (cfr doc 3) e previsto dalla normativa vigente, i corrispettivi dei consumi di energia elettrica vengono calcolati sulla base di stime e/o conguagli. d) Contestava, ad ogni modo la -sostenuta da parte avversaria- fatturazione dei consumi esclusivamente su consumi stimati e non anche reali (cfr. documenti di fatturazione allegati in atti – doc 4), e la sussistenza di errori nella fatturazione dei consumi addebitati
Parte convenuta non ha tempestivamente prodotto, a differenza dell'attrice, l'allegato al contratto contenente le CTE, così non documentando l'effettiva applicazione di tali condizioni al contratto in esame. In merito parte convenuta ha, innanzitutto, in abbrivio del suo atto introduttivo, richiamato una avvenuto attacco informatico, consumato ai suoi danni nel settembre 2020, come da denuncia presentata alle Autorità Competenti, allegata in atti;
a causa di tale circostanza la convenuta ha sostenuto di non essere stata in grado di recuperare integralmente tutti i dati e la documentazione necessaria per il presente giudizio. Ebbene, deve rilevarsi come l'atto negoziale in esame appare essere stato stipulato per iscritto in modalità analogica, così da non comprendersi l'inferenza dell'attacco informatico in relazione a documentazioni cartacee, peraltro da ritenersi – le CTE- unitarie con il complessivo accordo contrattuale, contratto che proprio parte convenuta ha, appunto, prodotto, privo, però, singolarmente, della sezione in interesse, ovvero quella relativa alle CTE- poi depositate solo in sede di memorie conclusionali con la produzione del medesimo documento già prodotto da parte attrice sub doc 17 della produzione avversaria-. Ancora, parte convenuta ha genericamente disconosciuto la produzione documentale avversa “in quanto non valida a costituire prova dell'applicazione del piano tariffario accettato dalla Convenuta ”- Controparte_1 cfr comparsa di costituzione-. Orbene, in disparte la singolarità del suddetto disconoscimento in relazione al contratto – prodotto da entrambe le parti in forma identica ( salvo le eccezioni prima evidenziate)-, lo stesso è, ad ogni modo, da ritenersi del tutto inefficace, in quanto formulato in modo vago e generico, mentre, secondo quanto costantemente sostenuto in giurisprudenza, ai fini del disconoscimento della scrittura privata, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima - nella prima udienza o risposta successiva alla produzione
4 - una impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della documentazione depositata in copia, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014; Cass. n 6968/2006; Cass. n. 11419/2004). Dipiù, la convenuta ha sostenuto che “il listino prezzi inviato dal Servizio Clienti della all'attrice CP_1 risultava essere corretto e conforme a quanto pattuito in sede contrattuale” a tal proposito chiedendone, “nel caso in cui controparte intenda disconoscere a norma dell'art. 214 c.p.c. l'autenticità del documento n.18 allegato nella produzione attorea, la verificazione a norma e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., producendo a comparazione proprio i documenti contrattuali eventualmente disconosciuti”. Parte convenuta si riferisce al doc sub 17 allegato da parte attrice, relativo al listino inviato alla stessa dalla con mail intercorsa tra le parti (cfr doc.18) il quale, evidenzia parte attrice, era non corrispondente CP_1
a quello sottoscritto dalla società il 10.10.2019 (cfr. doc.1 pag 3): tale circostanza è stata, appunto, Pt_1 contestata dal l.r. della attrice con mail destinata a parte convenuta (doc. n.18) in cui evidenziava, altresì, che il listino inviato dalla era all'evidenza un montaggio fatto con lo scanner di cui conseguentemente CP_1 il SI. disconosceva l'autenticità. Per_2
Orbene, in primo luogo parte attrice non ha inteso, in questa sede, disconoscere il documento sub 17 della sua produzione ai sensi dell'art 214 cp, allegando lo stesso meramente a corredo della fitta corrispondenza intercorsa con la parte avversaria. Ad ogni modo l'attrice, in sede di giudizio e, prima dello stesso, in seno allo scambio di mail con controparte, ha contestato non l'attribuibilità a sé della sottoscrizione ivi presente- che appunto riconosceva come propria- ma l'interpolazione del documento fornito, non sottoscritto in sede di stipula, ma reso tale con l'applicazione digitale, tramite scannerizzazione, di parte del contratto dallo stesso (stavolta effettivamente) sottoscritto. La citata circostanza appare, invero, coglibile ictu oculi, senza difficoltà anche per il quivis de populo, dal mero raffronto del documento trasmesso all'attrice ad opera della con mail del maggio del 2020 – doc 17 di CP_1 produzione attorea- con il contratto sottoscritto dalla parte attrice- proprio il foglio 2 del doc. 3a della stessa convenuta-; quanto apposto in calce ai due documenti ( ovvero il segmento relativo alla data, al luogo ed alla firma) è chiaramente identico, anche emergendo plasticamente una diversa bordatura della pagina del doc 17 in epigrafe ed in calce alla stessa, disvelante una posticcia apposizione della sottoscrizione sul documento. Le ora esposte osservazioni appaiono, ad ogni modo, funzionali ad un inquadramento del (invero censurabile) comportamento della convenuta durante le comunicazioni con parte attrice e a fornire elementi valutabili ai sensi dell'art 116 cpc, atteso che, lo si ripete:
-parte convenuta non ha prodotto, nei termini di legge e di rito ( limitandosi ad allegarli in sede di conclusioni) documenti attestanti una diversa pattuizione di CTE rispetto al quanto sostenuto da parte attrice, rinvenendo sostegno alla sua contestazione nel solo documento ( in sostanza identico a quello allegato tardivamente alla memoria conclusionale della convenuta) prodotto dall'attrice tempestivamente e di cui si è appena argomentato (e che l'attrice stessa ritiene- a ben vedere a giusta ragione, come appena visto- falso perché interpolato);
- parte attrice ha prodotto scansione delle CTE effettivamente da lei sottoscritte in sede di stipula (doc 1 della produzione allegata all'atto di citazione, poi riassunto), non richiedendo, al contrario, di avvalersi del documento (che ritiene falso perché interpolato, mancanza di affidabilità che invero il Giudice condivide) a lei trasmesso dalla convenuta- e allegato sub 17-.
Deve quindi concludersi per la originaria sussistenza, tra le parti, di una convezione negoziale contemplante, in punto di CTE di fatturazione, le condizioni indicate dalla attrice e documentate del modulo prodotto, ovvero;
a) il costo della componente energia fosse di:
5 1)euro 0,07190 per la fascia F1;
2)di euro 0,06380 per la fascia F2
3)di euro 0,06120 per la fascia F3.
Diversamente deve concludersi in ordine alla modalità di fatturazione;
dalla lettura del contratto e delle CGC agli atti- prodotte da parte convenuta- risulta contemplata la circostanza che i costi vengono calcolati sulla base di stime e/o conguagli- cfr art 3 delle CGC-, né parte attrice ha comprovato in alcun modo l'effettiva pattuizione di condizioni diverse- in effetti citate come raggiunte con l'agente della parte convenuta, tuttavia, non trasfuse in alcuna delle clausole contrattuali.
Orbene, ai fini della verifica della fondatezza delle deduzioni attoree è stata, poi, disposta, nell'ambito del presente giudizio C.T.U., svolta dal dott. , alla quale si rimanda, richiamando, per amor di sintesi, in Per_3 questa sede, solo gli elementi conclusivi o utili per una corretta esplicazione della motivazione, e ci si riporta alla stessa, condividendola in quanto logica, coerente e priva di vizi – eccezion fatta per il calcolo relativo alle somme già pagate dall'attrice che, per verosimile svista, appaiono non tener conto di un ulteriore bonifico effettuato dall'attrice (il dato sarà meglio esplicato in prosieguo)-.
Ebbene, all'esito della C.T.U, è emerso che: 1) la ha emesso fatture- compendiate anche con l'indicazione dei periodi e delle causali alla pag 12 della CP_1 relazione peritale- per Euro 22.255,54; Per_4
2) la ha calcolato la spesa per la materia energia a carico della società Controparte_1 Parte_1 utilizzando tariffe superiori rispetto a quelle riportate nell'offerta economica sottoscritta 10/10/2019- e che si è appena detto essere regolatrici del rapporto contrattuale tra le parti- cfr supra-. In particolare:
− Nella fattura di dicembre 2019 ha applicato una tariffa mono-oraria di valore superiore rispetto CP_1 alle tariffe F1, F2, F3 rilevabili dall'offerta economica. L'errore venne ridotto con la Nota di credito 1138/G/2020 emessa il 12.03.2020;
− Nella fattura di gennaio 2020 ha applicato una tariffa mono-oraria di valore superiore rispetto CP_1 alle tariffe F1, F2, F3 rilevabili dall'offerta economica. L'errore venne ridotto con la fattura di conguaglio 33725/I/2020 emessa il 09.03.2020;
− Nelle fatture di febbraio 2020 e marzo 2020, ha applicato una tariffa tri-oraria, ma il valore delle CP_1 tariffe F1 e F2 è superiore di 1 cent€/kWh rispetto alle tariffe rilevabili dall'offerta economica;
− Nella fattura di aprile 2020, ha effettuato un conguaglio complessivo di tutte le fatture precedenti CP_1 ed ha applicato le tariffe piene che, ovviamente, sono superiori rispetto alle tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da Parte_1
3) attraverso un ricalcolo delle somme dovute – effettuato dal CTU attraverso la chiara ricostruzione delle cinque fatture emesse da mediante altrettanti fogli di calcolo in cui sono state inserite le Controparte_1 tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da (v. tabella a pagina 4 della relazione), Parte_1
e mantenendo inalterate le quantità che non dipendono dai consumi (per es.: le spese fisse, la quota potenza ecc.), considerando, altresì, per ogni mese di fatturazione, solo i consumi effettivi,– cfr pag.18 e seguenti della perizia- il CTU ha riconteggiato il quantum dovuto per l'erogazione di energia indicando, per ciascuna delle fatture esaminate.
6 Sommando gli importi si ottiene un importo ricalcolato complessivo pari a euro 19.961,71 a fronte di fatturazioni della società per complessivi euro 22.255,54, come prima detto (ed esposto Controparte_1 dal CTU nella tabella a pag. 12 della perizia). 4) ha, pertanto, addebitato maggiori costi alla nelle fatture emesse da Controparte_1 Parte_1 dicembre 2019 ad aprile 2020, per euro 2.293,83 euro.
Il conteggio appare scevro da vizi di calcolo e logici ed è correttamente effettuato anche per l'ultima delle fatture emesse, essendo la stessa parimenti da calcolarsi in base a tariffa tri-oraria, e quindi con l'applicazione della scontistica riconosciuta in sede di stipula, versandosi nel caso di specie, non in un recesso anticipato del cliente, ma in una ipotesi di inadempimento del fornitore, come a breve si preciserà. Detti elementi, soprattutto la reiterata violazione delle tariffe convenute, costituisce certamente un inadempimento, da parte della convenuta, avendo la stessa assolto in modo difforme dal patto negoziale le proprie obbligazioni, soprattutto quella peculiare del controvalore del bene fornito, generando oltre ad una fatturazione maggiorata rispetto a quanto convenuto, anche una attività di non facile controllo, in capo al cliente, delle somme addebitate- evenienza verificatasi plurimamente-, reiterazione che rende lo stesso inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto dedotto in giudizio per inadempimento della
CP_1
A nulla vale a mitigare la gravità dell'inadempimento la successiva rettifica delle prime due fatture in sede di nota di credito\conguaglio, essendo i correttivi successivi non capaci di rendere la violazione del patto negoziale di trascurabile entità. In merito, in disparte l'impatto economico della inadempienza, la stessa ha comportato un continuo ed annoso affanno sui non agevoli ricalcoli in capo al cliente che si è visto applicare, in spregio all'in idem placidum, costi non pattuiti. Infine, non riesce a rendere non grave l'inadempimento la circostanza che la stima presuntiva dei consumi sia effettivamente confermata nelle CGC;
l'inadempimento prima evidenziato, posto in essere dal fornitore, appare non solo reiterato, ma afferente alle effettive tariffe da applicarsi, più volte disattese, così da rendere l'inadempimento di tale segmento pattizio rilevante ai fini di una legittima risoluzione del contratto.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, va effettivamente accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato dalle parti a far data dal 30\4\2020, per grave inadempimento della convenuta.
Precipitato di suddetta conclusione è, quindi, la valutazione relativa alla fatturazione avvenuta a maggio del 2020, relativa, come anche rilevato dal CTU in perizia, ad un conguaglio complessivo di tutte le fatture precedenti per l'eliminazione della scontistica precedente ed ai consumi di aprile 2020, con applicazione delle tariffe piene, ovviamente, superiori rispetto alle tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da Parte_1
Ebbene, trattandosi, in questo caso, di una avvenuta risoluzione per inadempimento e non di un mero recesso anticipato del cliente, non opera la clausola eccepita da parte convenuta, di cui all'art 3 delle CGC per la quale, in ipotesi recesso anticipato prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi, “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”; nel caso di specie non si assiste ad un recesso ad nutum del cliente, ma ad una risoluzione per inadempimento tale da rendere inoperante la clausola suddetta.
Posto quanto detto, si viene, ora, all'esame della domanda di accertamento negativo del debito spiegata da parte attrice.
7 Al fine di giungere a decisione e, conseguentemente, onorare l'obbligo motivazionale sul punto, è necessario verificare quanto effettivamente sia dovuto dalla attrice e quanto già pagato dalla stessa. Quanto alle somme pagate da parte attrice, si osserva che dall'esame della documentazione risultano i seguenti Bonifici eseguiti da Parte_1
1) 31/01/2020: Acconto su fattura n. 4162 del 10-01-20: euro 3.000,00
2) 24/02/2020 Acconto su ft. 21029/I/2020 del 10-02-2020: euro 2.000,00
3) 23/03/2020 Saldo ft. n. 33725 del 09-03-2020 periodo gen. feb. 2020: euro 4.092,32
4) 14/05/2020 Saldo fattura n. 53208 del 15-04-20: euro 3.437,17
5) 26/05/2020 Acconto su fattura di aprile 2020 in attesa di definizione per ricalcoli secondo le tariffe della CTE firmata allegata al contratto: Euro 3.500,00
6) 12\8\2020 saldo fornitura dal 1\12\19 al 30\4\2020: Euro 599,85 Totale parziale (A) 16.629,34
7) 05/05/2021 Acconto rientro C-Mor Euro 2.814,20
8) 08/06/2021 Saldo rientro C-Mor Euro 2.814,00 Totale parziale CMOR (B) 5.628,20
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 22.257,54
Sul punto si evidenzia l'omessa considerazione, da parte del CTU, nel calcolo, del pagamento indicato sub 6)- fattura allegata sub 28 alla documentazione di parte attrice del giudizio riassunto-.
Per quanto ora esposto si osserva che;
-l'importo effettivamente pagato complessivamente dalla (euro 22.257,54), comprensivo del Parte_1
CMOR, è superiore all'importo ricalcolato dal CTU sulla base delle tariffe tri-orarie riportate nel contratto esibito da (euro 19.961,71), con una differenza di Euro 2.295,83. Parte_1
In merito deve, altresì, essere osservato come non solo parte attrice abbia dato prova del pagamento del CMOR, ma che sia traibile dagli atti anche l'avvenuto incasso dello stesso ad opera della convenuta– cfr pag 9 della CTU ove, in nota viene dato atto che “Durante le operazioni la parte convenuta ha chiarito che nel frattempo l'importo CMOR è stato incassato (v. verbale del 16/04/2025)”. Orbene, il corrispettivo CMOR è un importo che viene addebitato in bolletta dal nuovo fornitore, laddove il cliente risulti moroso, ovverosia nel caso in cui il nuovo gestore venga informato di importi non pagati al precedente fornitore. Nel caso di specie, al netto delle somme pagate al CMOR, parte attrice risulta aver pagato, per le forniture ricevute dall'avversaria, Euro 16.629,34, a fronte di una effettiva debenza, per il periodo sino al 30\4\2020, di Euro 19.961,71. Sussiste pertanto uno iato tra quanto pagato dall'attrice e quanto dovuto alla Convenuta per l'energia e correlati servizi erogati, pari ad Euro 3.332,37. Tale somma è stata tuttavia recuperata dalla parte convenuta proprio attraverso la procedura CMOR – che ha confermato, come ora detto, l'avvenuto incasso- anche in misura sensibilmente maggiore, avendo ricevuto a tale titolo Euro 5628,20. Ne consegue che, alla luce di quanto pagato da parte attrice e quanto incassato in relazione alla suddetta posizione creditoria dalla convenuta, quest'ultima nulla abbia a pretendere in più, per le forniture erogate all'attrice, anzi abbia ricevuto, dalla stessa, compreso quanto ricevuto per tramite della procedura CMOR azionata- e saldata da
8 parte attrice-, una somma superiore a quella dovutale, con un incasso in esubero di Euro 2.295,83. Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito in relazione alle forniture di energia elettrica erogata dalla convenuta spiegata dall'attrice è fondata e, pertanto, da accogliersi. Per l'effetto di quanto ora esplicato va, altresì, accolta – nei limiti ora indicati- la domanda di refusione alla società attrice dell'importo suddetto di Euro 2.295,83 – pari alla differenza tra il totale pagato dall'attrice e quanto ricevuto da parte convenuta- direttamente dall'avversaria o attraverso l'incasso del CMOR, comunque dalla prima saldato- oltre interessi come per leggeex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda e sino alla solutio.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento -liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 relativi a controversie con valore compreso tra 1.101,00 a 5.200,00 (in considerazione, cioè, del decisum)- sono poste a carico della convenuta, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c e si liquidano in complessivi Euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Infine, le spese di C.T.U. come già liquidate, vanno poste a carico della convenuta in applicazione del medesimo principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa Valeria Maisto, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 14749\23, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di PARTE ATTRICE e, per l'effetto DICHIARA risolto per inadempimento di l contratto stipulato dalle parti in data 10.10.19 a far CP_3 data dal 30\4\20;
2. ACCOGLIE, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di PARTE ATTRICE di accertamento negativo del credito e, per l'effetto:
2.1. CONDANNA PARTE CONVENUTA alla refusione, in favore di PARTE ATTRICE, della somma di euro 2.295,83, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda e sino alla solutio.
3. CONDANNA PARTE CONVENUTA a pagare, in favore di PARTE ATTRICE le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
4. PONE le spese di C.T.U. del presente giudizio–come già liquidate- a carico di PARTE CONVENUTA.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 12\12\25
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Maisto
9
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.M., Dr. Valeria Maisto, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14749\24 R.G., pendente:
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Messini e dall'Avv. Flavio Camilli;
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Dott. , (C.F.: , con sede Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale in Napoli al C.so Umberto I n. 174, rapp.ta e difesa, dall' Avv. Alessia Lubrano
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I., a cui la scrivente Magistrato è subentrata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27\10\25. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Sul merito
Parte attrice ha citato in giudizio- in riassunzione- la convenuta, deducendo l'inadempimento della stessa agli accordi raggiunti il 10.10.2019 per una fornitura, a far data dal 1° dicembre 2019, di energia elettrica presso
1 l'immobile sito in Spello, Via Di Vittorio angolo S. Claudio snc, sede del supermercato gestito della società per il mancato rispetto di quanto previsto dalle CTE (condizioni tecniche economiche) ovvero Parte_1 listino, sottoscritto sempre il 10.10.2019. In sostanza parte attrice deduce l'avvenuta, reiterata fatturazione di costi maggiori rispetto a quanto previsto (euro 0,07190 per la fascia F1; di euro 0,06380 per la fascia F2 e 0,06120 per la fascia F3; (cfr. pag. 3 doc. 1) nonché fatturazioni mensili avvenute non sui previsti consumi reali, bensì su consumi presunti o stimati, condizione richiesta espressamente dal legale rappresentante della , e garantita dal venditore della Parte_1 società MA SI. . Persona_1
Dopo l'esplicazione della vicenda commerciale, connotata da diverse fatturazioni contestate dall'attrice tramite comunicazioni mail alla controparte – e in parte rettificate con conguagli e note di credito ( vedasi atto di citazione) - l'attrice , rilevato il continuo e grave inadempimento da parte della rispetto alle Controparte_3 obbligazioni assunte dalla stessa con l'accordo del 10 ottobre 2019 ha ritenuto risolto il rapporto con la società fornitrice e si è rivolto ad altro gestore per la fornitura dell'energia elettrica a far data dal 30\4\2020. Atteso il perdurare delle pretese della , con la quale si tentava di trovare un accordo bonario delle CP_1 pendenze anche per un eventuale rientro in la quale sosteneva, dal suo canto, la correttezza delle proprie CP_1 fatturazioni anche in base a CTE trasmessa all'attrice e che quest'ultima contestava e disconosceva tramite mail in quanto mera interpolazione del vero documento firmato-, si esperiva inutilmente conciliazione dinanzi al competente ufficio della e, contemporaneamente, la nonostante le contestazioni della CP_4 Controparte_1 società attivava il procedimento CMOR chiedendo all'attuale fornitore di energia elettrica Parte_1 dell'attrice ( ) di richiedere, attraverso l'inserimento nella sua fattura, il pagamento Parte_2 dell'importo di euro 5.626,20. Agiva pertanto parte attrice chiedendo:
“-accertare e dichiarare che la società in relazione alle forniture di energia elettrica erogata Controparte_1 da quest'ultima presso la sede della società attrice in Spello, Via G. Di Vittorio angolo S.Claudio snc, si è resa inadempiente all'accordo siglato in data 10.10.2019, avendo addebitato alla , nelle fatture emesse Parte_1 per i consumi dei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 quantità dapprima non reali e costi al kw erogati per la componente energia e per fasce orarie superiori rispetto alle tariffe indicate nel CTE/ listino e successivamente costi al kw erogati per la componente energia e per fasce orarie superiori rispetto alle tariffe indicate nel CTE e per l'effetto accertare e dichiarare che la società stante il grave e Parte_1 ripetuto inadempimento della ha legittimamente risolto alla data del 30 aprile 2020 il Controparte_1 rapporto di fornitura di cui al contratto siglato il 10.10.2019 per inadempimento di quest'ultima;
- accertare e dichiarare conseguentemente che la nulla deve alla società Parte_1 Controparte_1 in relazione alle forniture di energia elettrica erogata da quest'ultima presso la sede della società attrice in Spello, Via G, Di Vittorio angolo S. Claudio snc, avendo la versato per i kw consumati dal 1.12.2019 Parte_1 al 30 aprile 2020, il corrispettivo dovuto per la componente energia e per le altre voci di calcolo, oltre iva, in base alla pattuizioni contenute nel CTE sottoscritto in data 10.10.2019. accertato, altresì che in seguito alla procedura CMOR attivata dalla quest'ultima ha ottenuto, tramite il nuovo fornitore di Controparte_1 energia, il pagamento della somma di euro 5.626,20 non dovuta per i motivi di cui in narrativa, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione alla società attrice Controparte_1 dell'importo suddetto, oltre interessi come per legge. Il tutto con vittoria di onorari e spese del giudizio”.
Si costituiva la convenuta la quale, nel contestare le avverse pretese, deduceva che, come previsto dalle richiamate Condizioni Generali di Contratto (cfr doc 3) e previsto dalla normativa vigente, i corrispettivi dei consumi di energia elettrica venivano calcolati sulla base di stime e/o conguagli, se questi sono resi disponibili dal
2 Distributore Locale, secondo i criteri di calcolo indicati in Contratto. Contestava, comunque, che la fatturazione fosse avvenuta esclusivamente su consumi stimati e non anche reali e, altresì, che vi fossero errori nella fatturazione dei consumi addebitati, atteso che le condizioni economiche del servizio prevedevano, quale corrispettivo totale dei servizi richiesti, il pagamento a consumo di un costo fisso per 12 mesi pari al prezzo scontato di €/ kWh in modalità trifase: - f1 : 0,081900 - f2 : 0,073800
- f3 : 0,061200 al netto delle imposte e dei corrispettivi e oneri per il servizio energia elettrica. Inoltre, eccepiva che, come previsto dall'art.
3.1 delle condizioni di contratto MA, in caso di recesso anticipato (cioè di risoluzione del Contratto prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi), “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”. Eccepiva, poi, la legittimità della richiestaavanzata dalla stessa convenuta in data 05.01.2021 per ottenere l'indennizzo CMOR al Gestore del sistema Indennitario mediante il portale SII in quanto le fatture emesse, fino a prova contraria, erano regolari e andavano pertanto saldate dal Cliente, il quale, per il principio del solve et repete, è obbligato al pagamento del totale degli importi in fattura entro la data di scadenza ivi indicata, anche in caso di reclami. Inoltre, parte convenuta genericamente disconosceva la produzione documentale avversa “in quanto non valida a costituire prova dell'applicazione del piano tariffario accettato dalla Convenuta ”- cfr Controparte_1 comparsa di costituzione- ed sosteneva che “il listino prezzi inviato dal Servizio Clienti della all'attrice CP_1 risultava essere corretto e conforme a quanto pattuito in sede contrattuale” a tal proposito chiedendone, “nel caso in cui controparte intenda disconoscere a norma dell'art. 214 c.p.c. l'autenticità del documento n.18 allegato nella produzione attorea, la verificazione a norma e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., producendo a comparazione proprio i documenti contrattuali eventualmente disconosciuti”. Contestava poi ilquantum, sostenendo che la domanda formulata dall'Avversario, con particolare riferimento alla quantificazione dei rimborsi richiesti, fosse temeraria e destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, chiedendo, in definitiva, il rigetto della domanda, vinte le spese.
Medesime conclusioni hanno rassegnato le parti nelle memorie depositate nei termini di cui all'art 190 cpc.
Posta la doverosa rappresentazione dei petita delle parti, e delle ragioni spiegate a sostegno delle rispettive tesi e domande, si passa all'esame del merito della controversia. Diviene peculiare, per il raggiungimento della delibazione finale, verificare le condizioni di stipula del contratto in esame e la concreta applicazione delle suddette (o diverse) condizioni in sede di esplicazione del rapporto contrattuale. Innanzitutto, esaminando le prove documentali agli atti, emerge (peraltro incontestata) la stipula di un contratto di somministrazione tra le parti, datato 10.10.2019 per la fornitura, dall'1 dicembre 2019, di energia elettrica presso l'immobile sito in Spello, Via Di Vittorio angolo S. Claudio snc, sede del supermercato gestito della società
il dato documentale è fornito non solo da parte attrice- vedasi allegato doc 1 della produzione Parte_1 allegata alla citazione- ma anche nella produzione della resistente- doc 3 allegata alla comparsa di costituzione-; i documenti citati (salvo le precisazioni che si faranno a breve per le CTE relative al contratto e per l'allegato tecnico, presente solo nella prodizione della convenuta al foglio 2 del doc 3a della sua produzione) appaiono ictu oculi identici.
Primo punto di frizione da esaminare riguarda le condizioni di fatturazione previste nelle CTE (condizioni tecniche economiche) in merito alle quali:
3 -parte attrice deduce che, come da listino, sottoscritto sempre il 10.10.2019, (allegato in produzione dalla parte alla pag. 3 doc. 1): a) il costo della componente energia fosse su base tri-oraria per:
1)euro 0,07190 per la fascia F1;
2)di euro 0,06380 per la fascia F2
3)di euro 0,06120 per la fascia F3; b) condizione richiesta espressamente dal legale rappresentante della , e garantita dal venditore della Parte_1 società MA SI. , è che la fatturazione mensile fosse sui consumi reali e non su consumi Persona_1 presunti o stimati.
-la convenuta contesta il dato, sostenendo che;
a) Le condizioni economiche del servizio prevedevano, quale corrispettivo totale dei servizi richiesti, il CP_1 pagamento a consumo di un costo fisso per 12 mesi pari al prezzo scontato di €/ kWh in modalità trifase:
- f1 : 0,081900 - f2 : 0,073800 - f3 : 0,061200 al netto delle imposte e dei corrispettivi e oneri per il servizio energia elettrica. b) In caso di recesso anticipato (cioè di risoluzione del Contratto prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi), “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”. c) Come previsto dalle richiamate Condizioni Generali di Contratto (cfr doc 3) e previsto dalla normativa vigente, i corrispettivi dei consumi di energia elettrica vengono calcolati sulla base di stime e/o conguagli. d) Contestava, ad ogni modo la -sostenuta da parte avversaria- fatturazione dei consumi esclusivamente su consumi stimati e non anche reali (cfr. documenti di fatturazione allegati in atti – doc 4), e la sussistenza di errori nella fatturazione dei consumi addebitati
Parte convenuta non ha tempestivamente prodotto, a differenza dell'attrice, l'allegato al contratto contenente le CTE, così non documentando l'effettiva applicazione di tali condizioni al contratto in esame. In merito parte convenuta ha, innanzitutto, in abbrivio del suo atto introduttivo, richiamato una avvenuto attacco informatico, consumato ai suoi danni nel settembre 2020, come da denuncia presentata alle Autorità Competenti, allegata in atti;
a causa di tale circostanza la convenuta ha sostenuto di non essere stata in grado di recuperare integralmente tutti i dati e la documentazione necessaria per il presente giudizio. Ebbene, deve rilevarsi come l'atto negoziale in esame appare essere stato stipulato per iscritto in modalità analogica, così da non comprendersi l'inferenza dell'attacco informatico in relazione a documentazioni cartacee, peraltro da ritenersi – le CTE- unitarie con il complessivo accordo contrattuale, contratto che proprio parte convenuta ha, appunto, prodotto, privo, però, singolarmente, della sezione in interesse, ovvero quella relativa alle CTE- poi depositate solo in sede di memorie conclusionali con la produzione del medesimo documento già prodotto da parte attrice sub doc 17 della produzione avversaria-. Ancora, parte convenuta ha genericamente disconosciuto la produzione documentale avversa “in quanto non valida a costituire prova dell'applicazione del piano tariffario accettato dalla Convenuta ”- Controparte_1 cfr comparsa di costituzione-. Orbene, in disparte la singolarità del suddetto disconoscimento in relazione al contratto – prodotto da entrambe le parti in forma identica ( salvo le eccezioni prima evidenziate)-, lo stesso è, ad ogni modo, da ritenersi del tutto inefficace, in quanto formulato in modo vago e generico, mentre, secondo quanto costantemente sostenuto in giurisprudenza, ai fini del disconoscimento della scrittura privata, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima - nella prima udienza o risposta successiva alla produzione
4 - una impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della documentazione depositata in copia, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale (Cass. n. 13425/2014; Cass. n 6968/2006; Cass. n. 11419/2004). Dipiù, la convenuta ha sostenuto che “il listino prezzi inviato dal Servizio Clienti della all'attrice CP_1 risultava essere corretto e conforme a quanto pattuito in sede contrattuale” a tal proposito chiedendone, “nel caso in cui controparte intenda disconoscere a norma dell'art. 214 c.p.c. l'autenticità del documento n.18 allegato nella produzione attorea, la verificazione a norma e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., producendo a comparazione proprio i documenti contrattuali eventualmente disconosciuti”. Parte convenuta si riferisce al doc sub 17 allegato da parte attrice, relativo al listino inviato alla stessa dalla con mail intercorsa tra le parti (cfr doc.18) il quale, evidenzia parte attrice, era non corrispondente CP_1
a quello sottoscritto dalla società il 10.10.2019 (cfr. doc.1 pag 3): tale circostanza è stata, appunto, Pt_1 contestata dal l.r. della attrice con mail destinata a parte convenuta (doc. n.18) in cui evidenziava, altresì, che il listino inviato dalla era all'evidenza un montaggio fatto con lo scanner di cui conseguentemente CP_1 il SI. disconosceva l'autenticità. Per_2
Orbene, in primo luogo parte attrice non ha inteso, in questa sede, disconoscere il documento sub 17 della sua produzione ai sensi dell'art 214 cp, allegando lo stesso meramente a corredo della fitta corrispondenza intercorsa con la parte avversaria. Ad ogni modo l'attrice, in sede di giudizio e, prima dello stesso, in seno allo scambio di mail con controparte, ha contestato non l'attribuibilità a sé della sottoscrizione ivi presente- che appunto riconosceva come propria- ma l'interpolazione del documento fornito, non sottoscritto in sede di stipula, ma reso tale con l'applicazione digitale, tramite scannerizzazione, di parte del contratto dallo stesso (stavolta effettivamente) sottoscritto. La citata circostanza appare, invero, coglibile ictu oculi, senza difficoltà anche per il quivis de populo, dal mero raffronto del documento trasmesso all'attrice ad opera della con mail del maggio del 2020 – doc 17 di CP_1 produzione attorea- con il contratto sottoscritto dalla parte attrice- proprio il foglio 2 del doc. 3a della stessa convenuta-; quanto apposto in calce ai due documenti ( ovvero il segmento relativo alla data, al luogo ed alla firma) è chiaramente identico, anche emergendo plasticamente una diversa bordatura della pagina del doc 17 in epigrafe ed in calce alla stessa, disvelante una posticcia apposizione della sottoscrizione sul documento. Le ora esposte osservazioni appaiono, ad ogni modo, funzionali ad un inquadramento del (invero censurabile) comportamento della convenuta durante le comunicazioni con parte attrice e a fornire elementi valutabili ai sensi dell'art 116 cpc, atteso che, lo si ripete:
-parte convenuta non ha prodotto, nei termini di legge e di rito ( limitandosi ad allegarli in sede di conclusioni) documenti attestanti una diversa pattuizione di CTE rispetto al quanto sostenuto da parte attrice, rinvenendo sostegno alla sua contestazione nel solo documento ( in sostanza identico a quello allegato tardivamente alla memoria conclusionale della convenuta) prodotto dall'attrice tempestivamente e di cui si è appena argomentato (e che l'attrice stessa ritiene- a ben vedere a giusta ragione, come appena visto- falso perché interpolato);
- parte attrice ha prodotto scansione delle CTE effettivamente da lei sottoscritte in sede di stipula (doc 1 della produzione allegata all'atto di citazione, poi riassunto), non richiedendo, al contrario, di avvalersi del documento (che ritiene falso perché interpolato, mancanza di affidabilità che invero il Giudice condivide) a lei trasmesso dalla convenuta- e allegato sub 17-.
Deve quindi concludersi per la originaria sussistenza, tra le parti, di una convezione negoziale contemplante, in punto di CTE di fatturazione, le condizioni indicate dalla attrice e documentate del modulo prodotto, ovvero;
a) il costo della componente energia fosse di:
5 1)euro 0,07190 per la fascia F1;
2)di euro 0,06380 per la fascia F2
3)di euro 0,06120 per la fascia F3.
Diversamente deve concludersi in ordine alla modalità di fatturazione;
dalla lettura del contratto e delle CGC agli atti- prodotte da parte convenuta- risulta contemplata la circostanza che i costi vengono calcolati sulla base di stime e/o conguagli- cfr art 3 delle CGC-, né parte attrice ha comprovato in alcun modo l'effettiva pattuizione di condizioni diverse- in effetti citate come raggiunte con l'agente della parte convenuta, tuttavia, non trasfuse in alcuna delle clausole contrattuali.
Orbene, ai fini della verifica della fondatezza delle deduzioni attoree è stata, poi, disposta, nell'ambito del presente giudizio C.T.U., svolta dal dott. , alla quale si rimanda, richiamando, per amor di sintesi, in Per_3 questa sede, solo gli elementi conclusivi o utili per una corretta esplicazione della motivazione, e ci si riporta alla stessa, condividendola in quanto logica, coerente e priva di vizi – eccezion fatta per il calcolo relativo alle somme già pagate dall'attrice che, per verosimile svista, appaiono non tener conto di un ulteriore bonifico effettuato dall'attrice (il dato sarà meglio esplicato in prosieguo)-.
Ebbene, all'esito della C.T.U, è emerso che: 1) la ha emesso fatture- compendiate anche con l'indicazione dei periodi e delle causali alla pag 12 della CP_1 relazione peritale- per Euro 22.255,54; Per_4
2) la ha calcolato la spesa per la materia energia a carico della società Controparte_1 Parte_1 utilizzando tariffe superiori rispetto a quelle riportate nell'offerta economica sottoscritta 10/10/2019- e che si è appena detto essere regolatrici del rapporto contrattuale tra le parti- cfr supra-. In particolare:
− Nella fattura di dicembre 2019 ha applicato una tariffa mono-oraria di valore superiore rispetto CP_1 alle tariffe F1, F2, F3 rilevabili dall'offerta economica. L'errore venne ridotto con la Nota di credito 1138/G/2020 emessa il 12.03.2020;
− Nella fattura di gennaio 2020 ha applicato una tariffa mono-oraria di valore superiore rispetto CP_1 alle tariffe F1, F2, F3 rilevabili dall'offerta economica. L'errore venne ridotto con la fattura di conguaglio 33725/I/2020 emessa il 09.03.2020;
− Nelle fatture di febbraio 2020 e marzo 2020, ha applicato una tariffa tri-oraria, ma il valore delle CP_1 tariffe F1 e F2 è superiore di 1 cent€/kWh rispetto alle tariffe rilevabili dall'offerta economica;
− Nella fattura di aprile 2020, ha effettuato un conguaglio complessivo di tutte le fatture precedenti CP_1 ed ha applicato le tariffe piene che, ovviamente, sono superiori rispetto alle tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da Parte_1
3) attraverso un ricalcolo delle somme dovute – effettuato dal CTU attraverso la chiara ricostruzione delle cinque fatture emesse da mediante altrettanti fogli di calcolo in cui sono state inserite le Controparte_1 tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da (v. tabella a pagina 4 della relazione), Parte_1
e mantenendo inalterate le quantità che non dipendono dai consumi (per es.: le spese fisse, la quota potenza ecc.), considerando, altresì, per ogni mese di fatturazione, solo i consumi effettivi,– cfr pag.18 e seguenti della perizia- il CTU ha riconteggiato il quantum dovuto per l'erogazione di energia indicando, per ciascuna delle fatture esaminate.
6 Sommando gli importi si ottiene un importo ricalcolato complessivo pari a euro 19.961,71 a fronte di fatturazioni della società per complessivi euro 22.255,54, come prima detto (ed esposto Controparte_1 dal CTU nella tabella a pag. 12 della perizia). 4) ha, pertanto, addebitato maggiori costi alla nelle fatture emesse da Controparte_1 Parte_1 dicembre 2019 ad aprile 2020, per euro 2.293,83 euro.
Il conteggio appare scevro da vizi di calcolo e logici ed è correttamente effettuato anche per l'ultima delle fatture emesse, essendo la stessa parimenti da calcolarsi in base a tariffa tri-oraria, e quindi con l'applicazione della scontistica riconosciuta in sede di stipula, versandosi nel caso di specie, non in un recesso anticipato del cliente, ma in una ipotesi di inadempimento del fornitore, come a breve si preciserà. Detti elementi, soprattutto la reiterata violazione delle tariffe convenute, costituisce certamente un inadempimento, da parte della convenuta, avendo la stessa assolto in modo difforme dal patto negoziale le proprie obbligazioni, soprattutto quella peculiare del controvalore del bene fornito, generando oltre ad una fatturazione maggiorata rispetto a quanto convenuto, anche una attività di non facile controllo, in capo al cliente, delle somme addebitate- evenienza verificatasi plurimamente-, reiterazione che rende lo stesso inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto dedotto in giudizio per inadempimento della
CP_1
A nulla vale a mitigare la gravità dell'inadempimento la successiva rettifica delle prime due fatture in sede di nota di credito\conguaglio, essendo i correttivi successivi non capaci di rendere la violazione del patto negoziale di trascurabile entità. In merito, in disparte l'impatto economico della inadempienza, la stessa ha comportato un continuo ed annoso affanno sui non agevoli ricalcoli in capo al cliente che si è visto applicare, in spregio all'in idem placidum, costi non pattuiti. Infine, non riesce a rendere non grave l'inadempimento la circostanza che la stima presuntiva dei consumi sia effettivamente confermata nelle CGC;
l'inadempimento prima evidenziato, posto in essere dal fornitore, appare non solo reiterato, ma afferente alle effettive tariffe da applicarsi, più volte disattese, così da rendere l'inadempimento di tale segmento pattizio rilevante ai fini di una legittima risoluzione del contratto.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, va effettivamente accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato dalle parti a far data dal 30\4\2020, per grave inadempimento della convenuta.
Precipitato di suddetta conclusione è, quindi, la valutazione relativa alla fatturazione avvenuta a maggio del 2020, relativa, come anche rilevato dal CTU in perizia, ad un conguaglio complessivo di tutte le fatture precedenti per l'eliminazione della scontistica precedente ed ai consumi di aprile 2020, con applicazione delle tariffe piene, ovviamente, superiori rispetto alle tariffe scontate rilevabili dall'offerta economica esibita da Parte_1
Ebbene, trattandosi, in questo caso, di una avvenuta risoluzione per inadempimento e non di un mero recesso anticipato del cliente, non opera la clausola eccepita da parte convenuta, di cui all'art 3 delle CGC per la quale, in ipotesi recesso anticipato prima della scadenza del Periodo Contrattuale di 12 mesi, “eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti”; nel caso di specie non si assiste ad un recesso ad nutum del cliente, ma ad una risoluzione per inadempimento tale da rendere inoperante la clausola suddetta.
Posto quanto detto, si viene, ora, all'esame della domanda di accertamento negativo del debito spiegata da parte attrice.
7 Al fine di giungere a decisione e, conseguentemente, onorare l'obbligo motivazionale sul punto, è necessario verificare quanto effettivamente sia dovuto dalla attrice e quanto già pagato dalla stessa. Quanto alle somme pagate da parte attrice, si osserva che dall'esame della documentazione risultano i seguenti Bonifici eseguiti da Parte_1
1) 31/01/2020: Acconto su fattura n. 4162 del 10-01-20: euro 3.000,00
2) 24/02/2020 Acconto su ft. 21029/I/2020 del 10-02-2020: euro 2.000,00
3) 23/03/2020 Saldo ft. n. 33725 del 09-03-2020 periodo gen. feb. 2020: euro 4.092,32
4) 14/05/2020 Saldo fattura n. 53208 del 15-04-20: euro 3.437,17
5) 26/05/2020 Acconto su fattura di aprile 2020 in attesa di definizione per ricalcoli secondo le tariffe della CTE firmata allegata al contratto: Euro 3.500,00
6) 12\8\2020 saldo fornitura dal 1\12\19 al 30\4\2020: Euro 599,85 Totale parziale (A) 16.629,34
7) 05/05/2021 Acconto rientro C-Mor Euro 2.814,20
8) 08/06/2021 Saldo rientro C-Mor Euro 2.814,00 Totale parziale CMOR (B) 5.628,20
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B) 22.257,54
Sul punto si evidenzia l'omessa considerazione, da parte del CTU, nel calcolo, del pagamento indicato sub 6)- fattura allegata sub 28 alla documentazione di parte attrice del giudizio riassunto-.
Per quanto ora esposto si osserva che;
-l'importo effettivamente pagato complessivamente dalla (euro 22.257,54), comprensivo del Parte_1
CMOR, è superiore all'importo ricalcolato dal CTU sulla base delle tariffe tri-orarie riportate nel contratto esibito da (euro 19.961,71), con una differenza di Euro 2.295,83. Parte_1
In merito deve, altresì, essere osservato come non solo parte attrice abbia dato prova del pagamento del CMOR, ma che sia traibile dagli atti anche l'avvenuto incasso dello stesso ad opera della convenuta– cfr pag 9 della CTU ove, in nota viene dato atto che “Durante le operazioni la parte convenuta ha chiarito che nel frattempo l'importo CMOR è stato incassato (v. verbale del 16/04/2025)”. Orbene, il corrispettivo CMOR è un importo che viene addebitato in bolletta dal nuovo fornitore, laddove il cliente risulti moroso, ovverosia nel caso in cui il nuovo gestore venga informato di importi non pagati al precedente fornitore. Nel caso di specie, al netto delle somme pagate al CMOR, parte attrice risulta aver pagato, per le forniture ricevute dall'avversaria, Euro 16.629,34, a fronte di una effettiva debenza, per il periodo sino al 30\4\2020, di Euro 19.961,71. Sussiste pertanto uno iato tra quanto pagato dall'attrice e quanto dovuto alla Convenuta per l'energia e correlati servizi erogati, pari ad Euro 3.332,37. Tale somma è stata tuttavia recuperata dalla parte convenuta proprio attraverso la procedura CMOR – che ha confermato, come ora detto, l'avvenuto incasso- anche in misura sensibilmente maggiore, avendo ricevuto a tale titolo Euro 5628,20. Ne consegue che, alla luce di quanto pagato da parte attrice e quanto incassato in relazione alla suddetta posizione creditoria dalla convenuta, quest'ultima nulla abbia a pretendere in più, per le forniture erogate all'attrice, anzi abbia ricevuto, dalla stessa, compreso quanto ricevuto per tramite della procedura CMOR azionata- e saldata da
8 parte attrice-, una somma superiore a quella dovutale, con un incasso in esubero di Euro 2.295,83. Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito in relazione alle forniture di energia elettrica erogata dalla convenuta spiegata dall'attrice è fondata e, pertanto, da accogliersi. Per l'effetto di quanto ora esplicato va, altresì, accolta – nei limiti ora indicati- la domanda di refusione alla società attrice dell'importo suddetto di Euro 2.295,83 – pari alla differenza tra il totale pagato dall'attrice e quanto ricevuto da parte convenuta- direttamente dall'avversaria o attraverso l'incasso del CMOR, comunque dalla prima saldato- oltre interessi come per leggeex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda e sino alla solutio.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento -liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 relativi a controversie con valore compreso tra 1.101,00 a 5.200,00 (in considerazione, cioè, del decisum)- sono poste a carico della convenuta, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c e si liquidano in complessivi Euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Infine, le spese di C.T.U. come già liquidate, vanno poste a carico della convenuta in applicazione del medesimo principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa Valeria Maisto, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 14749\23, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di PARTE ATTRICE e, per l'effetto DICHIARA risolto per inadempimento di l contratto stipulato dalle parti in data 10.10.19 a far CP_3 data dal 30\4\20;
2. ACCOGLIE, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di PARTE ATTRICE di accertamento negativo del credito e, per l'effetto:
2.1. CONDANNA PARTE CONVENUTA alla refusione, in favore di PARTE ATTRICE, della somma di euro 2.295,83, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda e sino alla solutio.
3. CONDANNA PARTE CONVENUTA a pagare, in favore di PARTE ATTRICE le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.552,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
4. PONE le spese di C.T.U. del presente giudizio–come già liquidate- a carico di PARTE CONVENUTA.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 12\12\25
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Maisto
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