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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE MI Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15123 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. CAVALERI Parte_1
CARMELINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario – AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 19/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 24/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 05/12/2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo
[...]
Prot.83/2023 CAT. A.12./IMM./SEZ.IV-L.P. del 06/07/2023, notificato all'interessato in data 23/11/2023, con il quale, sulla base del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale di Agrigento, è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
28/02/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere in Italia da oltre quattordici CP_1
anni; di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere instaurato una rete di relazioni affettive e sociali significative;
di non avere più alcun familiare rimasto in Senegal.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 24/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo:
nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari. Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma
1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nell'ottobre 2013 e ha qui instaurato una rete di relazioni affettive e sociali significative. Invero, lo stesso ha documentato di star convivendo con la Sig.ra
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (cfr. Parte_2
patto di convivenza, in atti), la quale ha sottoscritto, a proprio nome, un contratto di locazione dal 01/01/2024 al 31/12/2026 (cfr. contratto di locazione abitativa agevolata, in atti) e percepisce un reddito tale da poter sostenere l'intero nucleo familiare (cfr. CU 2025, in atti). Il ricorrente, tra l'altro, ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa nei mercati rionali (cfr. parere della Commissione Territoriale di
Agrigento del 16/06/2023, in atti), di avere stipulato un regolare contratto di lavoro alle dipendenze di “ ” in qualità di operaio dal 16/10/2023 al Parte_3
31/12/2023 (cfr. dichiarazione e busta paga di ottobre 2023, in atti) e di aver CP_4
partecipato ad alcuni corsi di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta (cfr. abilitazione attrezzature di lavoro, attestato di partecipazione al corso di formazione base per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi – modulo pratico e modulo normativo tecnico, in atti). In ultimo, quanto alla pericolosità sociale del ricorrente rilevata dalla Commissione Territoriale di Agrigento nel parere del
16/06/2023 e per cui “lo stesso […] risulta essere stato denunciato per il reato di cui all'art.
6 comma 3 del TUI D.lgs. 286/1998 e per il reato di cui all'art. 648 c.p.” (cfr. parere della
Commissione Territoriale di Agrigento, in atti), si osserva che in questa sede è stata disposta l'acquisizione di copia dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale dell'interessato, dai quali nulla è emerso.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Il Parziale accoglimento delle domande formulate in giudizio, unitamente all'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, induce a lasciare a carico del ricorrente, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 10\12\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo Il Presidente
CE MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE MI Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15123 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. CAVALERI Parte_1
CARMELINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario – AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 19/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 24/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 05/12/2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo
[...]
Prot.83/2023 CAT. A.12./IMM./SEZ.IV-L.P. del 06/07/2023, notificato all'interessato in data 23/11/2023, con il quale, sulla base del parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale di Agrigento, è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
28/02/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere in Italia da oltre quattordici CP_1
anni; di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere instaurato una rete di relazioni affettive e sociali significative;
di non avere più alcun familiare rimasto in Senegal.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 24/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo:
nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari. Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma
1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nell'ottobre 2013 e ha qui instaurato una rete di relazioni affettive e sociali significative. Invero, lo stesso ha documentato di star convivendo con la Sig.ra
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (cfr. Parte_2
patto di convivenza, in atti), la quale ha sottoscritto, a proprio nome, un contratto di locazione dal 01/01/2024 al 31/12/2026 (cfr. contratto di locazione abitativa agevolata, in atti) e percepisce un reddito tale da poter sostenere l'intero nucleo familiare (cfr. CU 2025, in atti). Il ricorrente, tra l'altro, ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa nei mercati rionali (cfr. parere della Commissione Territoriale di
Agrigento del 16/06/2023, in atti), di avere stipulato un regolare contratto di lavoro alle dipendenze di “ ” in qualità di operaio dal 16/10/2023 al Parte_3
31/12/2023 (cfr. dichiarazione e busta paga di ottobre 2023, in atti) e di aver CP_4
partecipato ad alcuni corsi di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta (cfr. abilitazione attrezzature di lavoro, attestato di partecipazione al corso di formazione base per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi – modulo pratico e modulo normativo tecnico, in atti). In ultimo, quanto alla pericolosità sociale del ricorrente rilevata dalla Commissione Territoriale di Agrigento nel parere del
16/06/2023 e per cui “lo stesso […] risulta essere stato denunciato per il reato di cui all'art.
6 comma 3 del TUI D.lgs. 286/1998 e per il reato di cui all'art. 648 c.p.” (cfr. parere della
Commissione Territoriale di Agrigento, in atti), si osserva che in questa sede è stata disposta l'acquisizione di copia dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale dell'interessato, dai quali nulla è emerso.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Il Parziale accoglimento delle domande formulate in giudizio, unitamente all'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, induce a lasciare a carico del ricorrente, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 10\12\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo Il Presidente
CE MI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.