CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 12/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13001/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249105869487000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13200/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di impugnare l'intimazione di pagamento in oggetto per Irpef anno 2009 di Euro 2.049,32 inerente un accertamento così come indicato in ricorso.
Riferiva, altresì, che l'intimazione era illegittima per violazione di legge sotto diversi profili , in particolare per difetto di motivazione oltre che per infondatezza nel merito, avendo impugnato l'accertamento con esito favorevole in primo grado (sentenza n. 18977/17 ), avendo comunque provveduto nelle more ad effettuare il pagamento richiesto , sottolineando che era anche intervenuta sentenza n. 4092/ 19 della
CGT di secondo grado favorevole, invece, all'ufficio(vd. allegati) .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo di respingere il ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 il giudice monocratico deliberava nel seguente modo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che nelle more del procedimento il ricorrente ha provveduto al pagamento del tributo richiesto , in data 24 novembre 2025 con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L'intervenuto pagamento rende superfluo l'esame delle questioni di fatto e diritto esposte dalle parti.
Sussistono giustificati motivi, data la definizione tra le parti delle controversia, per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13001/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249105869487000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13200/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di impugnare l'intimazione di pagamento in oggetto per Irpef anno 2009 di Euro 2.049,32 inerente un accertamento così come indicato in ricorso.
Riferiva, altresì, che l'intimazione era illegittima per violazione di legge sotto diversi profili , in particolare per difetto di motivazione oltre che per infondatezza nel merito, avendo impugnato l'accertamento con esito favorevole in primo grado (sentenza n. 18977/17 ), avendo comunque provveduto nelle more ad effettuare il pagamento richiesto , sottolineando che era anche intervenuta sentenza n. 4092/ 19 della
CGT di secondo grado favorevole, invece, all'ufficio(vd. allegati) .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo di respingere il ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 il giudice monocratico deliberava nel seguente modo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che nelle more del procedimento il ricorrente ha provveduto al pagamento del tributo richiesto , in data 24 novembre 2025 con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L'intervenuto pagamento rende superfluo l'esame delle questioni di fatto e diritto esposte dalle parti.
Sussistono giustificati motivi, data la definizione tra le parti delle controversia, per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Giudice monocratico R.Roberti