Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1973
Art. 22.
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse
eredita' e comunioni indivise

Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.
La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonche' per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredita' indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passivita' si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente