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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 1454/2024
Oggi 26/02/2025 alle ore 13:18 innanzi al dott. Fabrizio Valloni sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. Eva Pregu in sostituzione dell'avv.
Bianchini Francesca;
Per parte resistente l'avv. Iazzi Marco Valerio Lorenzo in sostituzione dell'avv. Giuliano Boschetti;
L'avv. Prego conclude come da atto introduttivo.
L'avv. Iazzi conclude come da comparsa di costituzione. Chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 17:00 per lettura del dispositivo e delle motivazioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 18:27 nessuno compare. Il Giudice provvede a dare lettura della sottoestesa sentenza in absentia partis.
pagina 1 di 9 Il Giudice
dr. Fabrizio Valloni
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna in persona del Giudice dr. Fabrizio Valloni
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1454/2024
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il difensore avv. BIANCHINI
FRANCESCA
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BOSCHETTI UL, elettivamente domiciliato in VIA FOSSO DI DRAGONCELLO 116 00124 ROMA presso il difensore avv. BOSCHETTI UL
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
OSSERVA
I. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281
sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. per Parte_1
fatti successivi ex art. 2948 c.c. - decorso della prescrizione quinquennale – avverso le seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09320060007892901000, notificata in data 20/6/2007;
- cartella di pagamento n. 09320100000219820000, notificata in data 13/02/2010;
- cartella di pagamento n. 09320100000758210000, notificata in data 23/03/2010.
L'opponente eccepisce la prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle suddette cartelle, aventi ad oggetto pretese tributarie, non essendo stati inviati ulteriori atti interruttivi della prescrizione entro il termine quinquennale di prescrizione.
Si è costituita
[...]
eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della opposizione per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l'insussistenza del decorso della prescrizione.
In via preliminare, trattandosi di questione assorbente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice tributario. pagina 4 di 9 Nella consapevolezza di un precedente orientamento che attribuiva al giudice ordinario la giurisdizione nel caso in cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01), ritiene il Tribunale di dare seguito al più recente orientamento per cui:
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate
tributarie, la giurisdizione si ripartisce tra giudice tributario
e giudice ordinario secondo il seguente criterio: appartiene alla
giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria, compresi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale, che si assumano verificati
fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento (se validamente notificate), ovvero
fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Spetta invece
alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, nonché sui fatti
incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi
alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, o
successivi all'atto esecutivo che abbia assunto funzione di mezzo
di conoscenza della cartella o dell'intimazione. L'eccezione di
prescrizione della pretesa tributaria, quale fatto estintivo
dell'obbligazione, rientra nella giurisdizione del giudice
tributario anche quando sia maturata successivamente alla
notificazione della cartella, in quanto non costituisce
controversia meramente esecutiva. L'intimazione di pagamento, pagina 5 di 9 impugnabile davanti al giudice tributario, non determina l'inizio
dell'esecuzione forzata tributaria ma si pone a monte di essa,
assolvendo alla funzione di nuovo precetto, ed è assimilabile
all'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973.
La giurisdizione tributaria si estende ad ogni questione relativa
all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte
agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 D.P.R.
602/1973.” (Sez. U -, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397
- 01).
Quest'ultimo orientamento va preferito in quanto pare più aderente al dettato normativo, in particolare all'art. 2, comma 1, d.lgs
546/92 che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui
all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
Nel caso in esame, l'attore domanda l'accertamento della intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica -
assunta come valida – delle cartelle di pagamento.
A questo proposito l'arresto già citato, chiarisce “tanto meno
rileva i fini della negazione della giurisdizione tributaria, che
nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la pagina 6 di 9 validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa
Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente
alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione tributaria successivi alla sua
notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass., Sez. U., n. 16986/2022)”.
Si deve quindi concludere che l'oggetto della presente opposizione
– accertamento dell'intervenuta prescrizione – attiene all'esistenza di un fatto estintivo della obbligazione tributaria e non è quindi una controversia meramente esecutiva, di spettanza del giudice ordinario (negli stessi termini, nella giurisprudenza di merito: “Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 05/05/2023, n.926
“L'articolo 2 del D.Lgs. 546/1992 assegna al giudice tributario
“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati” quale giudice esclusivo del rapporto
tributario deputato a dirimere ogni controversia sulla
interpretazione e applicazione delle leggi tributarie. Pertanto,
qualora si discuta di crediti tributari e l'esecuzione non sia
ancora iniziata, la giurisdizione sarà del giudice tributario anche
qualora l'attore proponga azione di accertamento negativo del pagina 7 di 9 credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la
notifica della cartella o dell'avviso. Viceversa, allorquando
l'esecuzione sia iniziata, la giurisdizione sarà del giudice
ordinario quale giudice dell'esecuzione”).
Non riguardando, dunque, la presente controversia un atto dell'esecuzione forzata non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse al giudice tributario ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009, avanti al quale potranno riassumere la presente controversia nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Trattandosi di questione rilevata d'ufficio di puro diritto, non occorre stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057 – 01).
Le spese vanno compensate attesa l'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione in base alla quale
è stata decisa la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr.
Fabrizio Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.1454/2024, così provvede:
1. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione indicando quale giudice dotato di giurisdizione il giudice tributario territorialmente competente;
2. spese compensate.
Ravenna, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice pagina 8 di 9 Dr. Fabrizio Valloni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 1454/2024
Oggi 26/02/2025 alle ore 13:18 innanzi al dott. Fabrizio Valloni sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. Eva Pregu in sostituzione dell'avv.
Bianchini Francesca;
Per parte resistente l'avv. Iazzi Marco Valerio Lorenzo in sostituzione dell'avv. Giuliano Boschetti;
L'avv. Prego conclude come da atto introduttivo.
L'avv. Iazzi conclude come da comparsa di costituzione. Chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 17:00 per lettura del dispositivo e delle motivazioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 18:27 nessuno compare. Il Giudice provvede a dare lettura della sottoestesa sentenza in absentia partis.
pagina 1 di 9 Il Giudice
dr. Fabrizio Valloni
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna in persona del Giudice dr. Fabrizio Valloni
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1454/2024
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il difensore avv. BIANCHINI
FRANCESCA
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BOSCHETTI UL, elettivamente domiciliato in VIA FOSSO DI DRAGONCELLO 116 00124 ROMA presso il difensore avv. BOSCHETTI UL
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
OSSERVA
I. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281
sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. per Parte_1
fatti successivi ex art. 2948 c.c. - decorso della prescrizione quinquennale – avverso le seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09320060007892901000, notificata in data 20/6/2007;
- cartella di pagamento n. 09320100000219820000, notificata in data 13/02/2010;
- cartella di pagamento n. 09320100000758210000, notificata in data 23/03/2010.
L'opponente eccepisce la prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle suddette cartelle, aventi ad oggetto pretese tributarie, non essendo stati inviati ulteriori atti interruttivi della prescrizione entro il termine quinquennale di prescrizione.
Si è costituita
[...]
eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della opposizione per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l'insussistenza del decorso della prescrizione.
In via preliminare, trattandosi di questione assorbente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice tributario. pagina 4 di 9 Nella consapevolezza di un precedente orientamento che attribuiva al giudice ordinario la giurisdizione nel caso in cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 (Rv. 656487 - 01), ritiene il Tribunale di dare seguito al più recente orientamento per cui:
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate
tributarie, la giurisdizione si ripartisce tra giudice tributario
e giudice ordinario secondo il seguente criterio: appartiene alla
giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria, compresi i fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa in senso sostanziale, che si assumano verificati
fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento (se validamente notificate), ovvero
fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Spetta invece
alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, nonché sui fatti
incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi
alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, o
successivi all'atto esecutivo che abbia assunto funzione di mezzo
di conoscenza della cartella o dell'intimazione. L'eccezione di
prescrizione della pretesa tributaria, quale fatto estintivo
dell'obbligazione, rientra nella giurisdizione del giudice
tributario anche quando sia maturata successivamente alla
notificazione della cartella, in quanto non costituisce
controversia meramente esecutiva. L'intimazione di pagamento, pagina 5 di 9 impugnabile davanti al giudice tributario, non determina l'inizio
dell'esecuzione forzata tributaria ma si pone a monte di essa,
assolvendo alla funzione di nuovo precetto, ed è assimilabile
all'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973.
La giurisdizione tributaria si estende ad ogni questione relativa
all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte
agli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 D.P.R.
602/1973.” (Sez. U -, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397
- 01).
Quest'ultimo orientamento va preferito in quanto pare più aderente al dettato normativo, in particolare all'art. 2, comma 1, d.lgs
546/92 che così dispone: “Appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui
all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica”.
Nel caso in esame, l'attore domanda l'accertamento della intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica -
assunta come valida – delle cartelle di pagamento.
A questo proposito l'arresto già citato, chiarisce “tanto meno
rileva i fini della negazione della giurisdizione tributaria, che
nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la pagina 6 di 9 validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa
Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente
alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della
notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
atti della esecuzione tributaria successivi alla sua
notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la
relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva
(Cass., Sez. U., n. 16986/2022)”.
Si deve quindi concludere che l'oggetto della presente opposizione
– accertamento dell'intervenuta prescrizione – attiene all'esistenza di un fatto estintivo della obbligazione tributaria e non è quindi una controversia meramente esecutiva, di spettanza del giudice ordinario (negli stessi termini, nella giurisprudenza di merito: “Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 05/05/2023, n.926
“L'articolo 2 del D.Lgs. 546/1992 assegna al giudice tributario
“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati” quale giudice esclusivo del rapporto
tributario deputato a dirimere ogni controversia sulla
interpretazione e applicazione delle leggi tributarie. Pertanto,
qualora si discuta di crediti tributari e l'esecuzione non sia
ancora iniziata, la giurisdizione sarà del giudice tributario anche
qualora l'attore proponga azione di accertamento negativo del pagina 7 di 9 credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la
notifica della cartella o dell'avviso. Viceversa, allorquando
l'esecuzione sia iniziata, la giurisdizione sarà del giudice
ordinario quale giudice dell'esecuzione”).
Non riguardando, dunque, la presente controversia un atto dell'esecuzione forzata non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse al giudice tributario ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009, avanti al quale potranno riassumere la presente controversia nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Trattandosi di questione rilevata d'ufficio di puro diritto, non occorre stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057 – 01).
Le spese vanno compensate attesa l'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione in base alla quale
è stata decisa la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr.
Fabrizio Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.1454/2024, così provvede:
1. DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione indicando quale giudice dotato di giurisdizione il giudice tributario territorialmente competente;
2. spese compensate.
Ravenna, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice pagina 8 di 9 Dr. Fabrizio Valloni
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