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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 688 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 688/2020 r. g., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giulio Lima, nell'interesse dell'attrice opponente dagli avvocati Caterina Marullo e Controparte_1
Giuliana Isgrò, nell'interesse della convenuta opposta
[...]
sulla scorta del provvedimento di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 03.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 10.06.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra in persona del legale suo rappresentante pro- Controparte_1
tempore, (C.F. e P. IVA n. , elettivamente domiciliata in indirizzo P.IVA_1
telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Lima, giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
C O N T R O
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Caterina Marullo e Giuliana
Isgrò che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione atto di precetto.-
Pag. 1 a 16 R. G. n. 688 / 2020
In fatto ed in diritto
Premesso che la sentenza è redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4
c.p.c., si espone che la vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dalla citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia del titolo e con domanda riconvenzionale, notificata dalla
[...]
in data 25.05.2020 alla Controparte_1 Controparte_2
per resistere all'intimazione di pagamento - di cui al sotteso precetto notificato in data 01.04.2020 alla società su istanza della Controparte_1 [...]
- in virtù di titolo esecutivo costituito dalla Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 342/19 del 17.06.2019 depositata il 28.06.2019 (R.G. N. 133/2016) e notificata il 27.01.2020 alla contumace Controparte_1
Tale sentenza era resa a conclusione del procedimento instaurato da
[...]
contro onde ottenere il Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito del tranciamento di cavi telefonici, occorso durante l'esecuzione di lavori appaltati dalla alla Controparte_2
opponente Controparte_1
Infatti, in data 03.04.2015, tra le parti in causa, era stipulato un contratto di vendita ed appalto per la realizzazione di lavori di scavo, sbancamento e fornitura di conglomerati cementizi per la costruzione di una autorimessa interrata nel comune di Milazzo e l'acquisto di alcuni box in permuta (n.5) ad opera della opponente su commissione della opposta Controparte_1
a.r.l. Controparte_2
La sentenza del Giudice di Pace così disponeva: “Dichiara la contumacia nel presente giudizio di in persona del legale rappresentante p.t; Controparte_1
Condanna , in persona del legale Controparte_2
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rappresentante p.t, alla refusione del danno in favore di parte attrice, così determinato, in euro 3698,95 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata, dal fatto;
Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, alla refusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio liquidate in € 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, cpa ed iva, sui compensi, come per legge ed euro 427,00 per spese, incluse anticipazioni per la ctu;
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere a , gli CP_2 Controparte_2
esborsi tutti di cui sopra che questa verserà a , in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., per effetto della presente decisione”.
Parte opposta, con la notifica del precetto, chiedeva, pertanto, alla opponente in esecuzione della citata sentenza, la refusione delle Controparte_1
somme corrisposte alla , per un importo complessivo di € 5.752,41 Pt_1
oltre iva e cpa.
Con l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., parte opponente: a) richiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per insussistenza del credito derivante da estinzione per compensazione;
b) eccepiva, poi, l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti determinativi, nel tempo, di un proprio controcredito, certificato da fatture risalenti agli anni
2013-2014-2015, non interamente pagate, per un importo complessivo di €
5.347,22 oltre interessi moratori quantificati in € 2.256,25 per complessivi €
7.603,47.
Pertanto parte opponente – previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato – chiedeva: a) la declaratoria d'inesistenza del credito oggetto di intimazione di pagamento, in virtù della compensazione con il credito portato dalle citate fatture e, comunque, la dichiarazione di inefficacia dell'atto
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di precetto o ogni opportuna statuizione che ne annullasse la pretesa creditoria;
b) in via riconvenzionale l'emissione di ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a carico della Controparte_2
dell'importo di € 1.851,06, oltre ad interessi di mora, quale somma
[...]
residuata in applicazione della richiesta compensazione;
c) in via riconvenzionale subordinata, l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art.633 c.p.c. del medesimo importo residuato oggetto di compensazione;
d) la condanna della società opposta alle spese processuali.
L'opposta si costituiva in giudizio con comparsa del 26.10.2020, eccependo l'inesistenza di crediti in capo a parte opponente in virtù della cessione del debito - maturato dalla - nei confronti Controparte_2
della opponente, quantificato in € 85.347,22 operata pro solvendo, in data
05.10.2015 a favore della società asseritamente comunicata Parte_2
in pari data, sebbene nel ricorso per decreto Ingiuntivo del 13.04.2016 incoato dinnanzi al Tribunale di Ragusa, la cessionaria dichiari essere stata comunicata in data 30.10.2015.
Successivamente in data 10.11.2025 fra le parti in causa era stipulato una scrittura privata di transazione che prevedeva tra l'altro: a) la riduzione del credito di parte opposta da 85.347,22 a euro 60.000,00; b) il pagamento dell'importo di € 60.000,00 in tre rate mediante bonifico sul conto corrente intestato alla c) la subordinazione della validità della Controparte_1
scrittura alla accettazione, da parte della la quale, in riferimento Parte_2
alle fatture che costituivano oggetto della cessione, non avrebbe dovuto richiedere null'altro alla d) la definizione Controparte_2
dei rapporti economici del dare ed avere relativamente alle forniture ed ai lavori eseguiti fino a quel momento;
e) l'impegno della a Controparte_1
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non sciogliere il contratto di fornitura e permuta, rimasto valido, a discrezione della per il prosieguo dei lavori fino al completamento Parte_3
dell'opera. In caso di continuazione dei lavori e fornitura di calcestruzzi da parte della veniva concordato tra le parti, il pagamento in favore della opponente del prezzo a saldo di € 25.000,00, importo analogo alla differenza sull'importo transatto.
Parte opposta effettuava il pagamento oggetto di transazione alla
[...]
in tre diverse tranche da € 20.000,00 cadauna senza, tuttavia, che CP_1
l'opponente inoltrasse alla a terza tranche di pagamento. Parte_2
La società cessionaria, pertanto, a seguito del mancato pagamento della terza tranche richiedeva e otteneva dal Tribunale di Ragusa, Decreto Ingiuntivo
n.691/2016 del 21.04.2016 recante ingiunzione: “alla e Controparte_1
di pagare, in solido, alla parte ricorrente RT
( per le causali di cui al ricorso, immediatamente: la somma di € Parte_2
20.000,00; gli interessi come da domanda;
e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M.
n.55/2014, a distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Catra che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto onorario”.
La ricorrente avviava la procedura di recupero del credito, Parte_2
notificando, alla parte opposta, atto di precetto, seguito da pignoramento e con successiva istanza di fallimento. Nelle more la Controparte_2
presentava opposizione al decreto ingiuntivo concesso (R.G. N. 1969/2017
R.G. Trib. Ragusa) citando in giudizio anche la che anche in Controparte_1
questa circostanza rimaneva contumace, formulando altresì istanza di sospensione del titolo che non veniva accolta dal Tribunale adito.
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La concludeva un accordo suggellato da scrittura privata Controparte_2
del 28.07.2016 che prevedeva il pagamento in favore della Parte_2
dell'importo complessivo di € 23.056,07, (importo, a sua volta, costituente oggetto di domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente
[...]
(sub specie di reconventio reconventionis). Controparte_1
Parte opposta nel proprio atto difensivo eccepiva inoltre: a) l'inesistenza dei presupposti della compensazione ritenendo che la transazione stipulata con la parte opponente precludesse la proposizione dell'azione di compensazione delle somme precettate;
b) l'infondatezza della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
c) l'inammissibilità della opposizione ex art. 615 comma I per carenza dei presupposti;
d) l'insussistenza altresì dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 e segg. c.p.c.. Concludeva parte opposta con la richiesta: a) in via preliminare di rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del precetto opposto non sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; b) sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della formulata opposizione all'esecuzione; d) nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte opponente di euro 7.603,47 per l'intervenuta transazione e cessione alla e) di accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2
di pagamento dell'importo di euro 23.056,04, oltre interessi di mora dal fatto all'effettivo soddisfo, trattandosi di somme sborsate dalla in favore CP_2
della a seguito della condotta della f) di accertare e CP_4
dichiarare l'inapplicabilità della compensazione dei crediti per inesistenza di alcun credito vantato da parte opponente e la insussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti ex art.186 bis c.pc. e 633 per la somma residua;
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g) la condanna della al risarcimento dei danni dovuti ai sensi Controparte_5
dell'art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa essendo documentale era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva Ordinanza del
17.04.2021 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo (R.G.
688-1/20).
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.06.2025, previa l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con le note conclusive parte opposta, insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale e, a seguito della conclusione del procedimento di opposizione a Decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Ragusa
(RG n. 1969/2016) depositava in atti la sentenza n. 1947/2024 pubbl. il
27/12/2024 recante testuali statuizioni: “ accoglie l'opposizione e, per l'effetto: - revoca il Decreto Ingiuntivo n. 691/2016 Tribunale di Ragusa r.g.a.c. n. 1585/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20 Aprile 2016, limitatamente alla posizione di - condanna l'opposta RT
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_3
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente
[...]
(P.IVA in persona del legale RT P.IVA_2
rappresentante pro tempore, che si quantificano in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge. -rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda”.
Nelle proprie note conclusive parte opponente insisteva nelle domande articolate riservandosi di agire in separato giudizio per il recupero dell'importo
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di € 25.000,00 in esecuzione della scrittura privata transattiva del 10.11.2025.
Senonché nelle successive note di trattazione scritta per l'udienza del
10.06.2025, parte opponente comunicava di aver sottoscritto in data
27.05.2025 accordo con la di cui produceva copia sottoscritta Parte_2
dalle parti, con la quale si impegnava al pagamento a saldo delle somme vantate da di cui al D.I. n.691/2016 del Tribunale di Ragusa, Parte_2
corrispondendo la complessiva somma di €. 30.000,00, tramite cessione pro solvendo dei crediti dalla stessa vantati, per lavori svolti con gli incentivi del
Decreto rilancio.
Chiedeva pertanto, la condanna per lite temeraria ove controparte avesse insistito nella domanda riconvenzionale stante l'intero pagamento della somma ingiunta.
Anche parte opposta comunicava - con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2025 - di rinunciare alla domanda riconvenzionale in quanto la a seguito della emissione della sentenza n. Parte_2
1947/2024, stipulava in data 31.01.2025, un accordo di transazione (per complessive € 29.000,00) che prevedeva la restituzione dell'importo corrisposto dalla a seguito dell'azione di recupero del credito promossa CP_2
dalla stessa per il mancato versamento della terza trance in Parte_2
esecuzione dell'accordo di transazione del 10.11.2025.
*******
In generale, l'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. costituisce rimedio processuale con cui il debitore può contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (iniziata o solo minacciata).
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Secondo la più recente giurisprudenza – per ciò che rileva ai fini dello snodo procedurale avvenuto all'interno dell'odierno procedimento di opposizione - è possibile proporre le domande riconvenzionali anche per questioni diverse rispetto alle ragioni creditorie oggetto di intimazione: “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615
c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta
a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (cfr. Cassazione civile sez.
III, 18/11/2024, n.29636).
Ebbene, nel caso di specie, pur supponendo l'ammissibilità della spiegata opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. – così rispondendo alla eccezione proposta, in rito dalla parte opposta - considerando successiva la formazione del credito oggetto di eccezione di compensazione, dall'esame della documentazione versata in atti e dagli elementi di causa, tuttavia, le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate.
In primo luogo, è utile precisare l'origine del titolo esecutivo portato dal precetto opposto, avente formazione giudiziale.
Parte opposta, al riguardo, subiva un giudizio di risarcimento danni intentato dal terzo, dal quale scaturiva la sentenza n. 342/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Barcellona P.G. depositata in data 28.06.2019, con formula esecutiva apposta in data 08.07.2019 e notificata alla parte opponente il
20.01.2020 (cfr. all.2 fascicolo opponente). Pag. 9 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Secondo il dispositivo della citata sentenza, la parte convenuta in quel CP_2
giudizio e odierna convenuta-creditrice precettante, doveva risarcire alla parte attrice il danno, quantificato in € 3.698,95, oltre alle spese Parte_1
processuali.
Sempre secondo la citata sentenza, tuttavia, veniva riconosciuto alla parte convenuta (appunto la odierna opposta) un diritto di rivalsa nei confronti della rimasta contumace in quell'occasione senza, quindi, Controparte_1
spiegare alcuna difesa, ivi compresa la proposizione di un eventuale appello.
Pertanto, in data 28.06.2019 (data di deposito della sentenza) sorgeva in capo all'opposta un diritto di credito, certo, liquido ed esigibile quantificato in €
5.580,71, oltre gli onorari di precetto e spese di notifica (€ 171,70) per un credito complessivo precettato pari ad € 5.752,41.
Ciò chiarito rispetto al titolo esecutivo portato dal precetto, ai fini della valutazione della eccezione/domanda di compensazione risulta necessario chiarire i concetti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Un credito si definisce certo se ha una base giuridica chiara ovvero deriva da un titolo esecutivo, o come nel caso di specie, da una sentenza passata in giudicato o il credito è riconosciuto dal debitore, come nel caso di un atto di transazione o ancora se è provato documentalmente come nel caso di fatture accettate dalla controparte o infine in caso di presunzione legale. Il credito si definisce liquido quando l'importo dovuto è determinato o determinabile senza necessità di ulteriori indagini complesse. Infine, il credito si definisce esigibile quando il creditore può legittimamente agire per il suo soddisfacimento ovvero non soggetto a condizioni sospensive o subordinato ad eventi futuri ed incerti.
Pag. 10 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Alla luce dei concetti sopra espressi il credito della risulta essere certo, CP_2
liquido ed esigibile in quanto rappresentato dal titolo di formazione giudiziale
(sentenza n. 342/2019 Giudice di Pace di Barcellona P.G.). Analizzando il credito opposto in compensazione da parte opponente, ovvero € 5.347,22 di sorte capitale di fatture che si assumono rimaste impagate ed € 2.256,25 di interessi di moratori, in prima analisi, sulla scorta della documentazione versata in atti appare – seppur astrattamente - dotato requisito della liquidità e della esigibilità.
Tuttavia, analizzando al contempo la documentazione versata dalla opposta, non emerge piena evidenza del requisito imprescindibile della certezza del credito.
Infatti, procedendo a esaminare la documentazione versata in atti da parte opponente, il credito vantato dalla ammonterebbe ad € Controparte_1
5.347,22 alla data dell'ultimo pagamento da parte della avvenuto CP_2
presuntivamente nell'anno 2016 - data l'assenza di una data precisa (cfr. all.5 pag.6 fascicolo opponente) - considerato che le fatture richiamate a sostegno della eccezione di compensazione non sono state oggetto di contestazione da controparte.
Analizzando l'atto di cessione – non prodotto, peraltro, dall'opponente ma ad iniziativa di parte opposta - emerge che, in data 05.10.2015, l'opponente si spogliava dell'intero credito vantato nei confronti dell'opposta, quantificato fino a quel momento in € 85.347,22, al netto degli acconti già versati ed in forza delle fatture n.324/13 del 31.12.2013; n.27/14 del 28.02.2014; n. 29/14 del 28.02.2014 e n. 09/15 del 15.01.2015, in quanto ceduto alla CP_4
(cfr. all.
4-5 fascicolo opposta).
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La cessionaria, infatti, a partire da tale data diveniva l'unica titolare dell'esercizio delle prerogative del creditore ivi compresa esercizio di eventuali domande/eccezioni di compensazione. Con il successivo atto di transazione del 10.11.2015, nel quale erano richiamate le medesime fatture a supporto dell'importo transatto, seppur stipulato dalla opponente - Controparte_1
oramai non più titolare del credito, in quanto già ceduto alla cessionaria
- si pattuiva tra le parti la rideterminazione dei rapporti CP_4
commerciali di dare ed avere, maturati fino a quel momento, tra l'altro con una riduzione del credito (cfr. all.6 fascicolo opposta).
Al riguardo, significativi e sintomatici della transazione, gli stralci: “in tale sede
è stato raggiunto un accordo transattivo fra le parti, visto il prolungarsi della data di consegna dei box in permuta, stante la volontà della Controparte_2
di venire incontro alla necessità economiche attuali della RT [...]
In base a questa transazione le parti si impegnano a transigere Controparte_1
l'importo scaturente dalle sopra menzionate fatture con un saldo totale pari ad Euro
60.000,00 (sessantamila) secondo le seguenti modalità: Euro 20.000,00(ventimila) mediante bonifico sul conto della entro alla firma della presente Controparte_1
e comunque entro il 15.11.2015; altri Euro 20.000,00 (ventimila) sempre mediante bonifico su conto della entro il 22.11.2015 e i restanti Euro Controparte_1
20.000,00 (ventimila) a saldo, e con le medesime modalità, in data 22.03.2016” ed ancora ” con la presente transazione si conclude il rapporto economico di dare e avere fra le due società, in quanto saldato, relativamente ai lavori e alle forniture eseguite finora”(cfr. pag.2 all.6 fascicolo opposta).
Di tale accordo la effettiva titolare del credito, ne operava la Parte_2
ratifica.
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Tale circostanza, in particolare, può ricavarsi dal contenuto della nota del
20.11.2015 recante dicitura” la presente per confermare che la si Parte_2
impegna a rilasciare quietenza a saldo alla al Controparte_2
ricevimento di € 20.000,00 (euroventimila/00) con bonifico entro il 23.11.2015” in quanto di provenienza della (cfr. all.7 fascicolo opposta). Parte_2
Ma, altresì, con maggior chiarezza, alla luce delle dichiarazioni riferibili allo stesso cessionario e rinvenibili nel ricorso per Decreto Ingiuntivo del
13.04.2016, ove si afferma “che, pertanto, con la sottoscrizione del predetto accordo transattivo la ha riconosciuto l'importo del credito RT
ceduto alla in misura pari ad € 60.000,00; che, successivamente, la Parte_2
ricorrente ha ricevuto pagamenti per € 40.000,00 restando creditrice della minore somma di € 20.000,00 oltre interessi nei confronti della cedente MSC Costr srl e della debitrice ceduta “(cfr. all.11 pag.1-2 RT
fascicolo opposta).
Considerato che l'ultima fattura richiamata da parte opponente nel proprio atto di opposizione è la n. 09/15 del 15.01.2015, ovvero la stessa richiamata, tra le altre, nell'atto di cessione e nell'atto di transazione e che in entrambe le citate scritture viene specificato che il credito ceduto e/o transatto è stato calcolato al netto degli acconti versati, se ne desume che il resto delle fatture indicate nell'atto di opposizione e costituenti il presunto controcredito da compensare, sia stato saldato con gli acconti versati richiamati nei citati atti e comunque in ogni caso transatto.
Trova, infatti, nel caso di specie, applicazione l'art.1193 comma 2 c.c. per cui
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” che applicato dapprima all'atto di
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cessione e, a fortiori, all'atto di transazione, consente di ritenere regolato il dare ed avere nei rapporti economici intercorsi tra le parti.
Ne discende che già alla data di cessione del credito (05.10.2015) o, comunque, alla data di perfezionamento dell'atto di transazione (24.03.2016) - avvenuto con il pagamento della terza trance (cfr. all.10 fascicolo opposta) - il credito dell'opponente nei confronti dell'opposta cessa di esistere e con essa anche la possibilità di una eventuale compensazione.
Infatti, l'art. 1243 comma I sancisce: Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le rispettive quantità, dal giorno in cui coesistono, se hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e se sono liquidi ed esigibili.” Pertanto, la vicenda rappresentata incide sul requisito della coesistenza dei crediti in considerazione che il credito di parte opposta sorge con l'emissione della sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 342/19 del 17.06.2019 depositata il 28.06.2019 (R.G. N. 133/2016) mentre il diritto di credito della opponente si estingue nell'anno 2015/2016.
Sul punto la giurisprudenza di merito – condivisibile perché vicina ai risvolti fattuali - è chiara: “In sede di opposizione ad atto di precetto l'eccezione di compensazione formulata dalla parte opponente e proposta in atto che va qualificato come atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va accolta ove si accerti la coesistenza dei crediti, nelle specie verificatasi al momento della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, non essendo altrimenti la compensazione opponibile. (Giudice di Pace , Taranto , 20/02/2003).
Pertanto la domanda di compensazione formulata dall'opponente va rigettata per carenza dei presupposti ai sensi dell'art. 1243 comma I c.c. Pag. 14 a 16 R. G. n. 688 / 2020
In merito alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice sostanziale
(precettante), questa – come già evidenziato nella superiore narrativa in fatto - risulta essere stata rinunciata all'esito della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Ragusa n. 1947/2024 pubbl. il 27/12/2024 RG, a seguito della quale la ha restituito alla opposta la somma di euro Parte_2
20.000,00 (cfr. note di trattazione scritta del 09.06.2025). Pertanto su tale domanda si dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale.
Per quanto concerne la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria, la stessa è infondata e va rigettata non sussistendone i presupposti.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017;
Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Per le ragioni esplicitate in parte motiva - da cui consegue la valutazione di
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sostanziale infondatezza dei motivi di opposizione - le spese processuali, nei rapporti tra la convenuta opposta Controparte_2
e l'attore opponente vanno regolate secondo
[...] Controparte_1
la soccombenza e si liquidano sulla base del valore dichiarato e non contestato
(scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 a media complessità) in base ai valori tabellari minimi considerando la modesta entità delle questioni trattate e l'insussistenza di aspetti giuridici oggetto di dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 688/2020, così provvede:
1. RIGETTA integralmente le domande di parte attrice opponente;
2. DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo la domanda riconvenzionale della parte convenuta opposta;
3. CONDANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta per l'importo complessivo di €
2.540,00 (Fase studio € 460,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase
Istruttoria € 840,00; Fase decisoria € 1.701,00) oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.
Barcellona P.G. 10.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 688/2020 r. g., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Giulio Lima, nell'interesse dell'attrice opponente dagli avvocati Caterina Marullo e Controparte_1
Giuliana Isgrò, nell'interesse della convenuta opposta
[...]
sulla scorta del provvedimento di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 03.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 10.06.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra in persona del legale suo rappresentante pro- Controparte_1
tempore, (C.F. e P. IVA n. , elettivamente domiciliata in indirizzo P.IVA_1
telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Lima, giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
C O N T R O
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Caterina Marullo e Giuliana
Isgrò che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione atto di precetto.-
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In fatto ed in diritto
Premesso che la sentenza è redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4
c.p.c., si espone che la vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dalla citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia del titolo e con domanda riconvenzionale, notificata dalla
[...]
in data 25.05.2020 alla Controparte_1 Controparte_2
per resistere all'intimazione di pagamento - di cui al sotteso precetto notificato in data 01.04.2020 alla società su istanza della Controparte_1 [...]
- in virtù di titolo esecutivo costituito dalla Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 342/19 del 17.06.2019 depositata il 28.06.2019 (R.G. N. 133/2016) e notificata il 27.01.2020 alla contumace Controparte_1
Tale sentenza era resa a conclusione del procedimento instaurato da
[...]
contro onde ottenere il Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni a seguito del tranciamento di cavi telefonici, occorso durante l'esecuzione di lavori appaltati dalla alla Controparte_2
opponente Controparte_1
Infatti, in data 03.04.2015, tra le parti in causa, era stipulato un contratto di vendita ed appalto per la realizzazione di lavori di scavo, sbancamento e fornitura di conglomerati cementizi per la costruzione di una autorimessa interrata nel comune di Milazzo e l'acquisto di alcuni box in permuta (n.5) ad opera della opponente su commissione della opposta Controparte_1
a.r.l. Controparte_2
La sentenza del Giudice di Pace così disponeva: “Dichiara la contumacia nel presente giudizio di in persona del legale rappresentante p.t; Controparte_1
Condanna , in persona del legale Controparte_2
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rappresentante p.t, alla refusione del danno in favore di parte attrice, così determinato, in euro 3698,95 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata, dal fatto;
Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, alla refusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio liquidate in € 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, cpa ed iva, sui compensi, come per legge ed euro 427,00 per spese, incluse anticipazioni per la ctu;
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a corrispondere a , gli CP_2 Controparte_2
esborsi tutti di cui sopra che questa verserà a , in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., per effetto della presente decisione”.
Parte opposta, con la notifica del precetto, chiedeva, pertanto, alla opponente in esecuzione della citata sentenza, la refusione delle Controparte_1
somme corrisposte alla , per un importo complessivo di € 5.752,41 Pt_1
oltre iva e cpa.
Con l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., parte opponente: a) richiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per insussistenza del credito derivante da estinzione per compensazione;
b) eccepiva, poi, l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti determinativi, nel tempo, di un proprio controcredito, certificato da fatture risalenti agli anni
2013-2014-2015, non interamente pagate, per un importo complessivo di €
5.347,22 oltre interessi moratori quantificati in € 2.256,25 per complessivi €
7.603,47.
Pertanto parte opponente – previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato – chiedeva: a) la declaratoria d'inesistenza del credito oggetto di intimazione di pagamento, in virtù della compensazione con il credito portato dalle citate fatture e, comunque, la dichiarazione di inefficacia dell'atto
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di precetto o ogni opportuna statuizione che ne annullasse la pretesa creditoria;
b) in via riconvenzionale l'emissione di ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a carico della Controparte_2
dell'importo di € 1.851,06, oltre ad interessi di mora, quale somma
[...]
residuata in applicazione della richiesta compensazione;
c) in via riconvenzionale subordinata, l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art.633 c.p.c. del medesimo importo residuato oggetto di compensazione;
d) la condanna della società opposta alle spese processuali.
L'opposta si costituiva in giudizio con comparsa del 26.10.2020, eccependo l'inesistenza di crediti in capo a parte opponente in virtù della cessione del debito - maturato dalla - nei confronti Controparte_2
della opponente, quantificato in € 85.347,22 operata pro solvendo, in data
05.10.2015 a favore della società asseritamente comunicata Parte_2
in pari data, sebbene nel ricorso per decreto Ingiuntivo del 13.04.2016 incoato dinnanzi al Tribunale di Ragusa, la cessionaria dichiari essere stata comunicata in data 30.10.2015.
Successivamente in data 10.11.2025 fra le parti in causa era stipulato una scrittura privata di transazione che prevedeva tra l'altro: a) la riduzione del credito di parte opposta da 85.347,22 a euro 60.000,00; b) il pagamento dell'importo di € 60.000,00 in tre rate mediante bonifico sul conto corrente intestato alla c) la subordinazione della validità della Controparte_1
scrittura alla accettazione, da parte della la quale, in riferimento Parte_2
alle fatture che costituivano oggetto della cessione, non avrebbe dovuto richiedere null'altro alla d) la definizione Controparte_2
dei rapporti economici del dare ed avere relativamente alle forniture ed ai lavori eseguiti fino a quel momento;
e) l'impegno della a Controparte_1
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non sciogliere il contratto di fornitura e permuta, rimasto valido, a discrezione della per il prosieguo dei lavori fino al completamento Parte_3
dell'opera. In caso di continuazione dei lavori e fornitura di calcestruzzi da parte della veniva concordato tra le parti, il pagamento in favore della opponente del prezzo a saldo di € 25.000,00, importo analogo alla differenza sull'importo transatto.
Parte opposta effettuava il pagamento oggetto di transazione alla
[...]
in tre diverse tranche da € 20.000,00 cadauna senza, tuttavia, che CP_1
l'opponente inoltrasse alla a terza tranche di pagamento. Parte_2
La società cessionaria, pertanto, a seguito del mancato pagamento della terza tranche richiedeva e otteneva dal Tribunale di Ragusa, Decreto Ingiuntivo
n.691/2016 del 21.04.2016 recante ingiunzione: “alla e Controparte_1
di pagare, in solido, alla parte ricorrente RT
( per le causali di cui al ricorso, immediatamente: la somma di € Parte_2
20.000,00; gli interessi come da domanda;
e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M.
n.55/2014, a distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Catra che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto onorario”.
La ricorrente avviava la procedura di recupero del credito, Parte_2
notificando, alla parte opposta, atto di precetto, seguito da pignoramento e con successiva istanza di fallimento. Nelle more la Controparte_2
presentava opposizione al decreto ingiuntivo concesso (R.G. N. 1969/2017
R.G. Trib. Ragusa) citando in giudizio anche la che anche in Controparte_1
questa circostanza rimaneva contumace, formulando altresì istanza di sospensione del titolo che non veniva accolta dal Tribunale adito.
Pag. 5 a 16 R. G. n. 688 / 2020
La concludeva un accordo suggellato da scrittura privata Controparte_2
del 28.07.2016 che prevedeva il pagamento in favore della Parte_2
dell'importo complessivo di € 23.056,07, (importo, a sua volta, costituente oggetto di domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente
[...]
(sub specie di reconventio reconventionis). Controparte_1
Parte opposta nel proprio atto difensivo eccepiva inoltre: a) l'inesistenza dei presupposti della compensazione ritenendo che la transazione stipulata con la parte opponente precludesse la proposizione dell'azione di compensazione delle somme precettate;
b) l'infondatezza della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
c) l'inammissibilità della opposizione ex art. 615 comma I per carenza dei presupposti;
d) l'insussistenza altresì dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 e segg. c.p.c.. Concludeva parte opposta con la richiesta: a) in via preliminare di rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del precetto opposto non sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; b) sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della formulata opposizione all'esecuzione; d) nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte opponente di euro 7.603,47 per l'intervenuta transazione e cessione alla e) di accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2
di pagamento dell'importo di euro 23.056,04, oltre interessi di mora dal fatto all'effettivo soddisfo, trattandosi di somme sborsate dalla in favore CP_2
della a seguito della condotta della f) di accertare e CP_4
dichiarare l'inapplicabilità della compensazione dei crediti per inesistenza di alcun credito vantato da parte opponente e la insussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti ex art.186 bis c.pc. e 633 per la somma residua;
Pag. 6 a 16 R. G. n. 688 / 2020
g) la condanna della al risarcimento dei danni dovuti ai sensi Controparte_5
dell'art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa essendo documentale era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva Ordinanza del
17.04.2021 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo (R.G.
688-1/20).
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.06.2025, previa l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con le note conclusive parte opposta, insisteva nell'accoglimento della domanda riconvenzionale e, a seguito della conclusione del procedimento di opposizione a Decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Ragusa
(RG n. 1969/2016) depositava in atti la sentenza n. 1947/2024 pubbl. il
27/12/2024 recante testuali statuizioni: “ accoglie l'opposizione e, per l'effetto: - revoca il Decreto Ingiuntivo n. 691/2016 Tribunale di Ragusa r.g.a.c. n. 1585/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20 Aprile 2016, limitatamente alla posizione di - condanna l'opposta RT
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_3
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente
[...]
(P.IVA in persona del legale RT P.IVA_2
rappresentante pro tempore, che si quantificano in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge. -rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda”.
Nelle proprie note conclusive parte opponente insisteva nelle domande articolate riservandosi di agire in separato giudizio per il recupero dell'importo
Pag. 7 a 16 R. G. n. 688 / 2020
di € 25.000,00 in esecuzione della scrittura privata transattiva del 10.11.2025.
Senonché nelle successive note di trattazione scritta per l'udienza del
10.06.2025, parte opponente comunicava di aver sottoscritto in data
27.05.2025 accordo con la di cui produceva copia sottoscritta Parte_2
dalle parti, con la quale si impegnava al pagamento a saldo delle somme vantate da di cui al D.I. n.691/2016 del Tribunale di Ragusa, Parte_2
corrispondendo la complessiva somma di €. 30.000,00, tramite cessione pro solvendo dei crediti dalla stessa vantati, per lavori svolti con gli incentivi del
Decreto rilancio.
Chiedeva pertanto, la condanna per lite temeraria ove controparte avesse insistito nella domanda riconvenzionale stante l'intero pagamento della somma ingiunta.
Anche parte opposta comunicava - con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2025 - di rinunciare alla domanda riconvenzionale in quanto la a seguito della emissione della sentenza n. Parte_2
1947/2024, stipulava in data 31.01.2025, un accordo di transazione (per complessive € 29.000,00) che prevedeva la restituzione dell'importo corrisposto dalla a seguito dell'azione di recupero del credito promossa CP_2
dalla stessa per il mancato versamento della terza trance in Parte_2
esecuzione dell'accordo di transazione del 10.11.2025.
*******
In generale, l'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. costituisce rimedio processuale con cui il debitore può contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (iniziata o solo minacciata).
Pag. 8 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Secondo la più recente giurisprudenza – per ciò che rileva ai fini dello snodo procedurale avvenuto all'interno dell'odierno procedimento di opposizione - è possibile proporre le domande riconvenzionali anche per questioni diverse rispetto alle ragioni creditorie oggetto di intimazione: “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615
c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta
a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (cfr. Cassazione civile sez.
III, 18/11/2024, n.29636).
Ebbene, nel caso di specie, pur supponendo l'ammissibilità della spiegata opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. – così rispondendo alla eccezione proposta, in rito dalla parte opposta - considerando successiva la formazione del credito oggetto di eccezione di compensazione, dall'esame della documentazione versata in atti e dagli elementi di causa, tuttavia, le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate.
In primo luogo, è utile precisare l'origine del titolo esecutivo portato dal precetto opposto, avente formazione giudiziale.
Parte opposta, al riguardo, subiva un giudizio di risarcimento danni intentato dal terzo, dal quale scaturiva la sentenza n. 342/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Barcellona P.G. depositata in data 28.06.2019, con formula esecutiva apposta in data 08.07.2019 e notificata alla parte opponente il
20.01.2020 (cfr. all.2 fascicolo opponente). Pag. 9 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Secondo il dispositivo della citata sentenza, la parte convenuta in quel CP_2
giudizio e odierna convenuta-creditrice precettante, doveva risarcire alla parte attrice il danno, quantificato in € 3.698,95, oltre alle spese Parte_1
processuali.
Sempre secondo la citata sentenza, tuttavia, veniva riconosciuto alla parte convenuta (appunto la odierna opposta) un diritto di rivalsa nei confronti della rimasta contumace in quell'occasione senza, quindi, Controparte_1
spiegare alcuna difesa, ivi compresa la proposizione di un eventuale appello.
Pertanto, in data 28.06.2019 (data di deposito della sentenza) sorgeva in capo all'opposta un diritto di credito, certo, liquido ed esigibile quantificato in €
5.580,71, oltre gli onorari di precetto e spese di notifica (€ 171,70) per un credito complessivo precettato pari ad € 5.752,41.
Ciò chiarito rispetto al titolo esecutivo portato dal precetto, ai fini della valutazione della eccezione/domanda di compensazione risulta necessario chiarire i concetti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Un credito si definisce certo se ha una base giuridica chiara ovvero deriva da un titolo esecutivo, o come nel caso di specie, da una sentenza passata in giudicato o il credito è riconosciuto dal debitore, come nel caso di un atto di transazione o ancora se è provato documentalmente come nel caso di fatture accettate dalla controparte o infine in caso di presunzione legale. Il credito si definisce liquido quando l'importo dovuto è determinato o determinabile senza necessità di ulteriori indagini complesse. Infine, il credito si definisce esigibile quando il creditore può legittimamente agire per il suo soddisfacimento ovvero non soggetto a condizioni sospensive o subordinato ad eventi futuri ed incerti.
Pag. 10 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Alla luce dei concetti sopra espressi il credito della risulta essere certo, CP_2
liquido ed esigibile in quanto rappresentato dal titolo di formazione giudiziale
(sentenza n. 342/2019 Giudice di Pace di Barcellona P.G.). Analizzando il credito opposto in compensazione da parte opponente, ovvero € 5.347,22 di sorte capitale di fatture che si assumono rimaste impagate ed € 2.256,25 di interessi di moratori, in prima analisi, sulla scorta della documentazione versata in atti appare – seppur astrattamente - dotato requisito della liquidità e della esigibilità.
Tuttavia, analizzando al contempo la documentazione versata dalla opposta, non emerge piena evidenza del requisito imprescindibile della certezza del credito.
Infatti, procedendo a esaminare la documentazione versata in atti da parte opponente, il credito vantato dalla ammonterebbe ad € Controparte_1
5.347,22 alla data dell'ultimo pagamento da parte della avvenuto CP_2
presuntivamente nell'anno 2016 - data l'assenza di una data precisa (cfr. all.5 pag.6 fascicolo opponente) - considerato che le fatture richiamate a sostegno della eccezione di compensazione non sono state oggetto di contestazione da controparte.
Analizzando l'atto di cessione – non prodotto, peraltro, dall'opponente ma ad iniziativa di parte opposta - emerge che, in data 05.10.2015, l'opponente si spogliava dell'intero credito vantato nei confronti dell'opposta, quantificato fino a quel momento in € 85.347,22, al netto degli acconti già versati ed in forza delle fatture n.324/13 del 31.12.2013; n.27/14 del 28.02.2014; n. 29/14 del 28.02.2014 e n. 09/15 del 15.01.2015, in quanto ceduto alla CP_4
(cfr. all.
4-5 fascicolo opposta).
Pag. 11 a 16 R. G. n. 688 / 2020
La cessionaria, infatti, a partire da tale data diveniva l'unica titolare dell'esercizio delle prerogative del creditore ivi compresa esercizio di eventuali domande/eccezioni di compensazione. Con il successivo atto di transazione del 10.11.2015, nel quale erano richiamate le medesime fatture a supporto dell'importo transatto, seppur stipulato dalla opponente - Controparte_1
oramai non più titolare del credito, in quanto già ceduto alla cessionaria
- si pattuiva tra le parti la rideterminazione dei rapporti CP_4
commerciali di dare ed avere, maturati fino a quel momento, tra l'altro con una riduzione del credito (cfr. all.6 fascicolo opposta).
Al riguardo, significativi e sintomatici della transazione, gli stralci: “in tale sede
è stato raggiunto un accordo transattivo fra le parti, visto il prolungarsi della data di consegna dei box in permuta, stante la volontà della Controparte_2
di venire incontro alla necessità economiche attuali della RT [...]
In base a questa transazione le parti si impegnano a transigere Controparte_1
l'importo scaturente dalle sopra menzionate fatture con un saldo totale pari ad Euro
60.000,00 (sessantamila) secondo le seguenti modalità: Euro 20.000,00(ventimila) mediante bonifico sul conto della entro alla firma della presente Controparte_1
e comunque entro il 15.11.2015; altri Euro 20.000,00 (ventimila) sempre mediante bonifico su conto della entro il 22.11.2015 e i restanti Euro Controparte_1
20.000,00 (ventimila) a saldo, e con le medesime modalità, in data 22.03.2016” ed ancora ” con la presente transazione si conclude il rapporto economico di dare e avere fra le due società, in quanto saldato, relativamente ai lavori e alle forniture eseguite finora”(cfr. pag.2 all.6 fascicolo opposta).
Di tale accordo la effettiva titolare del credito, ne operava la Parte_2
ratifica.
Pag. 12 a 16 R. G. n. 688 / 2020
Tale circostanza, in particolare, può ricavarsi dal contenuto della nota del
20.11.2015 recante dicitura” la presente per confermare che la si Parte_2
impegna a rilasciare quietenza a saldo alla al Controparte_2
ricevimento di € 20.000,00 (euroventimila/00) con bonifico entro il 23.11.2015” in quanto di provenienza della (cfr. all.7 fascicolo opposta). Parte_2
Ma, altresì, con maggior chiarezza, alla luce delle dichiarazioni riferibili allo stesso cessionario e rinvenibili nel ricorso per Decreto Ingiuntivo del
13.04.2016, ove si afferma “che, pertanto, con la sottoscrizione del predetto accordo transattivo la ha riconosciuto l'importo del credito RT
ceduto alla in misura pari ad € 60.000,00; che, successivamente, la Parte_2
ricorrente ha ricevuto pagamenti per € 40.000,00 restando creditrice della minore somma di € 20.000,00 oltre interessi nei confronti della cedente MSC Costr srl e della debitrice ceduta “(cfr. all.11 pag.1-2 RT
fascicolo opposta).
Considerato che l'ultima fattura richiamata da parte opponente nel proprio atto di opposizione è la n. 09/15 del 15.01.2015, ovvero la stessa richiamata, tra le altre, nell'atto di cessione e nell'atto di transazione e che in entrambe le citate scritture viene specificato che il credito ceduto e/o transatto è stato calcolato al netto degli acconti versati, se ne desume che il resto delle fatture indicate nell'atto di opposizione e costituenti il presunto controcredito da compensare, sia stato saldato con gli acconti versati richiamati nei citati atti e comunque in ogni caso transatto.
Trova, infatti, nel caso di specie, applicazione l'art.1193 comma 2 c.c. per cui
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” che applicato dapprima all'atto di
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cessione e, a fortiori, all'atto di transazione, consente di ritenere regolato il dare ed avere nei rapporti economici intercorsi tra le parti.
Ne discende che già alla data di cessione del credito (05.10.2015) o, comunque, alla data di perfezionamento dell'atto di transazione (24.03.2016) - avvenuto con il pagamento della terza trance (cfr. all.10 fascicolo opposta) - il credito dell'opponente nei confronti dell'opposta cessa di esistere e con essa anche la possibilità di una eventuale compensazione.
Infatti, l'art. 1243 comma I sancisce: Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le rispettive quantità, dal giorno in cui coesistono, se hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e se sono liquidi ed esigibili.” Pertanto, la vicenda rappresentata incide sul requisito della coesistenza dei crediti in considerazione che il credito di parte opposta sorge con l'emissione della sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 342/19 del 17.06.2019 depositata il 28.06.2019 (R.G. N. 133/2016) mentre il diritto di credito della opponente si estingue nell'anno 2015/2016.
Sul punto la giurisprudenza di merito – condivisibile perché vicina ai risvolti fattuali - è chiara: “In sede di opposizione ad atto di precetto l'eccezione di compensazione formulata dalla parte opponente e proposta in atto che va qualificato come atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va accolta ove si accerti la coesistenza dei crediti, nelle specie verificatasi al momento della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, non essendo altrimenti la compensazione opponibile. (Giudice di Pace , Taranto , 20/02/2003).
Pertanto la domanda di compensazione formulata dall'opponente va rigettata per carenza dei presupposti ai sensi dell'art. 1243 comma I c.c. Pag. 14 a 16 R. G. n. 688 / 2020
In merito alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice sostanziale
(precettante), questa – come già evidenziato nella superiore narrativa in fatto - risulta essere stata rinunciata all'esito della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Ragusa n. 1947/2024 pubbl. il 27/12/2024 RG, a seguito della quale la ha restituito alla opposta la somma di euro Parte_2
20.000,00 (cfr. note di trattazione scritta del 09.06.2025). Pertanto su tale domanda si dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale.
Per quanto concerne la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria, la stessa è infondata e va rigettata non sussistendone i presupposti.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017;
Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Per le ragioni esplicitate in parte motiva - da cui consegue la valutazione di
Pag. 15 a 16 R. G. n. 688 / 2020
sostanziale infondatezza dei motivi di opposizione - le spese processuali, nei rapporti tra la convenuta opposta Controparte_2
e l'attore opponente vanno regolate secondo
[...] Controparte_1
la soccombenza e si liquidano sulla base del valore dichiarato e non contestato
(scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 a media complessità) in base ai valori tabellari minimi considerando la modesta entità delle questioni trattate e l'insussistenza di aspetti giuridici oggetto di dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 688/2020, così provvede:
1. RIGETTA integralmente le domande di parte attrice opponente;
2. DICHIARA cessata la materia del contendere riguardo la domanda riconvenzionale della parte convenuta opposta;
3. CONDANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta per l'importo complessivo di €
2.540,00 (Fase studio € 460,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase
Istruttoria € 840,00; Fase decisoria € 1.701,00) oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.
Barcellona P.G. 10.07.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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