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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
AR GU, EL
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2667/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007410353000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3553/2025 depositato il
08/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2667/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2025 00074103 53, relativa ad imposte dirette dovute per l'annualità 2016, con la quale si ingiunge il versamento della somma pari ad € 7.972,53 per tardivo/ insufficiente versamento rateale degli importi riconducibili alla comunicazione d'irregolarità n.
20738811718 del 28/11/2018. Le somme iscritte a ruolo riguardano la sanzione prevista dall'art. 13 d.lgs.
n.471/1997 calcolata in ragione del 30% degli importi non pagati, per tardivo versamento di rate calcolati a partire dalla 7 rata fino alla 19.
Il ricorrente, avendo provveduto puntualmente all'adempimento tributario, consistente nel versamento di tutte le altre rate fissate dal piano, ed avendo ritardato il solo versamento della 6^ rata, peraltro fondando lo slittamento sulla norma del c.d. Decreto cura Italia, D.L.17 marzo 2020, n. 18, che prevedeva la sospensione di tutti i pagamenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria a decorrere dal 17 marzo
2020, ed avendo altresì versato con notevole anticipo, rispetto alla scadenza fissata dal piano di rateazione, le ultime quote da lui dovute, eccepisce:
1) Illegittimità delle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle entrate in violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente ex art. 10 L.n. 212/2000 – violazione meramente formale e causa di non punibilità;
2) Illegittimità delle somme iscritte a ruolo – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva – violazione del principio di proporzionalità ex art 10 – ter l. n. 212/2000.
In virtù di dette ragioni, chiede che la cartella venga annullata, in accoglimento del ricorso.
Si costituiscono tanto l'Agenzia delle entrate riscossioni, quanto l'Agenzia delle entrate DP I di Milano, regolarmente citate. La prima fa presente di essere mera esecutrice di ruoli emessi dall'Ente fiscale. La seconda, dopo aver esposto i fatti, in modo perfettamente uniforme alla descrizione della controparte, precisa che, laddove venga ritardato, per qualsiasi motivo, il contribuente non possa arbitrariamente e autonomamente fruire della sospensione del pagamento. Rileva altresì che la misura della sanzione comminata risulta in linea con quanto previsto dalla norma specifica. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria. Va poi osservato nel merito che, quanto previsto nel c.d. 'Decreto cura Italia', D.L.17 marzo 2020, n. 18 ha ingenerato non poca confusione nei rapporti tra contribuenti e amministrazione, e non solo nell'ambito della fattispecie qui in trattazione, poiché poco chiaro ed accompagnato da un clamore mediatico che ha probabilmente complicato in modo ulteriore la confusione provocata da una norma invero non facilmente comprensibile, forse anche perché emanata in un momento di grave emergenza per il Paese.
La questione qui in evidenza, esaminata dunque alla luce della norma contenuta nello Statuto dei Diritti del Contribuente L 212/2000 art 10, pone in risalto fattispecie in tutto simili a quelle che sono già state oggetto di arresti giurisprudenziali di legittimità. Per tutte, Corte di Cassazione sez. V n. 2604/2024, con la quale i Supremi Giudici hanno stabilito che l'obbligo di pagare non esclude l'obbligo tributario, che dipende dal fatto oggettivo della ricchezza, ma esclude la responsabilità per le sanzioni, che sono dovute per il fatto soggettivo, della colpa.
L'accertamento della colpevolezza deve sempre essere effettuato dal giudice, indipendentemente dalle eccezioni di parte.>>.
Sul punto, va dunque rimarcato, in questa sede, che il contribuente ha estinto il debito tributario, nella sua totalità e nel termine ultimo fissato dal piano di rateizzazione, come peraltro ribadito anche dalla Agenzia delle entrate DP I di Milano nei propri scritti difensivi - pur non avendo essa inteso dare concreto seguito a tale evidenza, in fase interlocutoria - con ciò escludendo altresì l'ipotesi che il ritardato pagamento della
6^ rata possa aver generato un sia pur lieve danno all'erario, che avrebbe potuto giustificare l'irrogazione della sanzione.
E ciò poiché il detto danno si sarebbe potuto verificare unicamente ove fosse stato identificabile, nei fatti in esame, quale 'danno certo, attuale, concreto e determinato'; ove, cioè, si fosse potuta concretizzare una perdita patrimoniale pubblica effettiva, a seguito di dolo o colpa grave.
Secondo il principio delibato, e più volte ribadito, dalla Corte dei Conti, infatti, 'non c'è danno erariale quando la condotta, pur se in apparenza irregolare, non causa una effettiva e concreta diminuzione patrimoniale per l'ente pubblico, o quando il danno viene azzerato da compensazioni (compensatio lucri cum danno), o se mancano gli elementi soggettivi, quali il dolo o la colpa grave, nonché oggettivi, quali certezza, attualità, concretezza, determinabilità del danno.'
Ebbene, nel caso che interessa, considerati i comportamenti precedenti e successivi assunti dal contribuente, in ordine all'assolvimento dell'incontestato debito tributario, attraverso il piano di rientro accordato, La Corte ritiene che, dai fatti esaminati, nessuno degli elementi punibili suddetti possa riscontrarsi nei comportamenti tenuti dal ricorrente, pur in presenza di un incolpevole ritardo nel versamento della rata n. 6.
Cosicché, per tali motivi la sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.471/1997 e calcolata in ragione del 30% degli importi non pagati, per tardivo versamento, non è dovuta.
Va pertanto accolto il ricorso, annullando la sanzione irrogata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00, ad esclusivo carico dell'Agenzia delle entrate DP I, lasciando esente da tale dovuto adempimento l'agente della riscossione, in quanto mero esecutore del ruolo iscritto dall'Ente fiscale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 2000 per spese di giustizia e risarcimento.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
AR GU, EL
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2667/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007410353000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3553/2025 depositato il
08/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2667/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2025 00074103 53, relativa ad imposte dirette dovute per l'annualità 2016, con la quale si ingiunge il versamento della somma pari ad € 7.972,53 per tardivo/ insufficiente versamento rateale degli importi riconducibili alla comunicazione d'irregolarità n.
20738811718 del 28/11/2018. Le somme iscritte a ruolo riguardano la sanzione prevista dall'art. 13 d.lgs.
n.471/1997 calcolata in ragione del 30% degli importi non pagati, per tardivo versamento di rate calcolati a partire dalla 7 rata fino alla 19.
Il ricorrente, avendo provveduto puntualmente all'adempimento tributario, consistente nel versamento di tutte le altre rate fissate dal piano, ed avendo ritardato il solo versamento della 6^ rata, peraltro fondando lo slittamento sulla norma del c.d. Decreto cura Italia, D.L.17 marzo 2020, n. 18, che prevedeva la sospensione di tutti i pagamenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria a decorrere dal 17 marzo
2020, ed avendo altresì versato con notevole anticipo, rispetto alla scadenza fissata dal piano di rateazione, le ultime quote da lui dovute, eccepisce:
1) Illegittimità delle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle entrate in violazione del principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente ex art. 10 L.n. 212/2000 – violazione meramente formale e causa di non punibilità;
2) Illegittimità delle somme iscritte a ruolo – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva – violazione del principio di proporzionalità ex art 10 – ter l. n. 212/2000.
In virtù di dette ragioni, chiede che la cartella venga annullata, in accoglimento del ricorso.
Si costituiscono tanto l'Agenzia delle entrate riscossioni, quanto l'Agenzia delle entrate DP I di Milano, regolarmente citate. La prima fa presente di essere mera esecutrice di ruoli emessi dall'Ente fiscale. La seconda, dopo aver esposto i fatti, in modo perfettamente uniforme alla descrizione della controparte, precisa che, laddove venga ritardato, per qualsiasi motivo, il contribuente non possa arbitrariamente e autonomamente fruire della sospensione del pagamento. Rileva altresì che la misura della sanzione comminata risulta in linea con quanto previsto dalla norma specifica. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria. Va poi osservato nel merito che, quanto previsto nel c.d. 'Decreto cura Italia', D.L.17 marzo 2020, n. 18 ha ingenerato non poca confusione nei rapporti tra contribuenti e amministrazione, e non solo nell'ambito della fattispecie qui in trattazione, poiché poco chiaro ed accompagnato da un clamore mediatico che ha probabilmente complicato in modo ulteriore la confusione provocata da una norma invero non facilmente comprensibile, forse anche perché emanata in un momento di grave emergenza per il Paese.
La questione qui in evidenza, esaminata dunque alla luce della norma contenuta nello Statuto dei Diritti del Contribuente L 212/2000 art 10, pone in risalto fattispecie in tutto simili a quelle che sono già state oggetto di arresti giurisprudenziali di legittimità. Per tutte, Corte di Cassazione sez. V n. 2604/2024, con la quale i Supremi Giudici hanno stabilito che l'obbligo di pagare non esclude l'obbligo tributario, che dipende dal fatto oggettivo della ricchezza, ma esclude la responsabilità per le sanzioni, che sono dovute per il fatto soggettivo, della colpa.
L'accertamento della colpevolezza deve sempre essere effettuato dal giudice, indipendentemente dalle eccezioni di parte.>>.
Sul punto, va dunque rimarcato, in questa sede, che il contribuente ha estinto il debito tributario, nella sua totalità e nel termine ultimo fissato dal piano di rateizzazione, come peraltro ribadito anche dalla Agenzia delle entrate DP I di Milano nei propri scritti difensivi - pur non avendo essa inteso dare concreto seguito a tale evidenza, in fase interlocutoria - con ciò escludendo altresì l'ipotesi che il ritardato pagamento della
6^ rata possa aver generato un sia pur lieve danno all'erario, che avrebbe potuto giustificare l'irrogazione della sanzione.
E ciò poiché il detto danno si sarebbe potuto verificare unicamente ove fosse stato identificabile, nei fatti in esame, quale 'danno certo, attuale, concreto e determinato'; ove, cioè, si fosse potuta concretizzare una perdita patrimoniale pubblica effettiva, a seguito di dolo o colpa grave.
Secondo il principio delibato, e più volte ribadito, dalla Corte dei Conti, infatti, 'non c'è danno erariale quando la condotta, pur se in apparenza irregolare, non causa una effettiva e concreta diminuzione patrimoniale per l'ente pubblico, o quando il danno viene azzerato da compensazioni (compensatio lucri cum danno), o se mancano gli elementi soggettivi, quali il dolo o la colpa grave, nonché oggettivi, quali certezza, attualità, concretezza, determinabilità del danno.'
Ebbene, nel caso che interessa, considerati i comportamenti precedenti e successivi assunti dal contribuente, in ordine all'assolvimento dell'incontestato debito tributario, attraverso il piano di rientro accordato, La Corte ritiene che, dai fatti esaminati, nessuno degli elementi punibili suddetti possa riscontrarsi nei comportamenti tenuti dal ricorrente, pur in presenza di un incolpevole ritardo nel versamento della rata n. 6.
Cosicché, per tali motivi la sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.471/1997 e calcolata in ragione del 30% degli importi non pagati, per tardivo versamento, non è dovuta.
Va pertanto accolto il ricorso, annullando la sanzione irrogata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00, ad esclusivo carico dell'Agenzia delle entrate DP I, lasciando esente da tale dovuto adempimento l'agente della riscossione, in quanto mero esecutore del ruolo iscritto dall'Ente fiscale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 2000 per spese di giustizia e risarcimento.