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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1718/2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria Longobardi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Anna Gambardella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di divorzio congiunto depositato telematicamente il 10.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 10.09.1987 nel
Comune di Pagani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 140, parte II, serie A, anno 1987; che dall'unione coniugale sono nati tre figli:
, l' 01.03.1989, coniugato;
il 14.2.1991, coniugata, ed Anna, il 25.6.2003; Per_1 Per_2 che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione
1 di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, depositato il 28.12.2011; hanno chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 11.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore depositato il 28.12.2011 e che, a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in quel procedimento, sino alla data di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta,
è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito della decisione le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ), contratto C.F._1 CP_1 C.F._2 il 10.09.1987 nel Comune di Pagani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 140, P. II, Serie A, anno 1987, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di
2 trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238
e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1718/2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria Longobardi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Anna Gambardella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di divorzio congiunto depositato telematicamente il 10.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 10.09.1987 nel
Comune di Pagani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 140, parte II, serie A, anno 1987; che dall'unione coniugale sono nati tre figli:
, l' 01.03.1989, coniugato;
il 14.2.1991, coniugata, ed Anna, il 25.6.2003; Per_1 Per_2 che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione
1 di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, depositato il 28.12.2011; hanno chiesto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 11.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore depositato il 28.12.2011 e che, a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in quel procedimento, sino alla data di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta,
è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito della decisione le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ), contratto C.F._1 CP_1 C.F._2 il 10.09.1987 nel Comune di Pagani, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 140, P. II, Serie A, anno 1987, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di
2 trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pagani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238
e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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