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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3740/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IND. IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7797/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FE LO aveva chiesto all'Agenzia delle entrate il rimborso IRPEF, anno 2011, per l'importo complessivo di € 2636,99, in relazione all'imposta trattenuta a seguito della corresponsione dell'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, corrisposta successivamente al suo collocamento a riposo.
Non ricevendo riscontro, sulla sua richiesta si era formato il silenzio rifiuto tacito che il contribuente aveva impugnato ed aveva rilevato che il Fondo di Previdenza aveva trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute.
In particolare, con la tassazione, l'ufficio non aveva considerato che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto aveva fiscalmente inquadrata tra le cd “indennità equipollenti”; ne conseguiva l'applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il ricorso veniva ritenuto infondato.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
La richiesta di rimborso è decaduta a norma dell'art. 38 del DPR 602/73, in quanto il contribuente ha ricevuto il saldo nell'anno 2011 mentre l'istanza di rimborso era stata effettuata in data 17/11/2023 ovvero ben 12 dopo, in palese violazione della disposizione dell'art. 38 del DPR 602/73
L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai commi 1 e 2, prevede che: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
La decadenza del contribuente per mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge per chiedere il rimborso di tributi indebitamente versati è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 734 del 19 gennaio 2021, che richiama numerosi precedenti conformi).
Per individuare il dies a quo da cui decorre il termine previsto a pena di decadenza per presentare l'istanza di rimborso occorre stabilire se l'obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.
Tenuto conto che le maggiori imposte versate derivano da un errato calcolo della base imponibile (da cui avrebbe dovuto essere scomputato l'importo di euro 309,87 per ciascun anno di servizio) e che la base imponibile può essere definitivamente determinata solo con l'erogazione del saldo (quando, cioè, l'indennità spettante all'iscritto viene quantificata dal Fondo nella misura definitiva), è in tale momento che si ha certezza del quantum complessivo dovuto al dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta.
nell'ordinamento tributario la ripetizione del pagamento indebito è soggetta a regime speciale che impedisce di applicare la disciplina comune ( Cass. N. 28558 del 07/10/2008, depositata il 02/12/2008) “a differenza dell'ordinamento privatistico, la ripetizione dell'indebito nella disciplina tributaria soggiace a precise disposizioni in relazione agli adempimenti e al regime delle decadenze informate al principio dell'impulso di parte.”).
La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente confermato la legittimità del diniego al rimborso emesso dall'amministrazione finanziaria, in conseguenza della tardiva presentazione dell'istanza da parte del contribuente, chiarendo che il termine di decadenza per il rimborso sulle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta
è stata operata ( Cass. ordinanza n. 13234 del 29 aprile 2022).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione la tutela del contribuente trova un limite nei c.d. rapporti esauriti.
La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui una norma sia dichiarata in contrasto con il diritto Europeo
o costituzionalmente illegittima, il termine di decadenza decorre, comunque, dalla data di versamento o effettuazione della ritenuta, atteso che l'efficacia retroattiva di una tale pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, essendo l'istituto della decadenza posto a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche ( Corte di Cassazione Ordinanza 29/11/2023 n. 33616).
Ed ancora la Cassazione con sentenza n. 13234 del 29/04/2022 ha confermato la legittimità del diniego del rimborso in conseguenza della tardività della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, chiarendo che “ il termine di decadenza per il rimborso sulle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.
P.R. 602/73 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di legittimità costituzionale – incontra un limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia presente una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va rigettato.
Tenuto conto della particolare natura della contoversia che ha ad oggetto una istanza di rimborso decaduta per improrogabili termini di legge, possono essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3740/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IND. IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7797/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FE LO aveva chiesto all'Agenzia delle entrate il rimborso IRPEF, anno 2011, per l'importo complessivo di € 2636,99, in relazione all'imposta trattenuta a seguito della corresponsione dell'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, corrisposta successivamente al suo collocamento a riposo.
Non ricevendo riscontro, sulla sua richiesta si era formato il silenzio rifiuto tacito che il contribuente aveva impugnato ed aveva rilevato che il Fondo di Previdenza aveva trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute.
In particolare, con la tassazione, l'ufficio non aveva considerato che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto aveva fiscalmente inquadrata tra le cd “indennità equipollenti”; ne conseguiva l'applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il ricorso veniva ritenuto infondato.
Contro la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Alla odierna udienza il relatore, su invito del Presidente, esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
La richiesta di rimborso è decaduta a norma dell'art. 38 del DPR 602/73, in quanto il contribuente ha ricevuto il saldo nell'anno 2011 mentre l'istanza di rimborso era stata effettuata in data 17/11/2023 ovvero ben 12 dopo, in palese violazione della disposizione dell'art. 38 del DPR 602/73
L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai commi 1 e 2, prevede che: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
La decadenza del contribuente per mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge per chiedere il rimborso di tributi indebitamente versati è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 734 del 19 gennaio 2021, che richiama numerosi precedenti conformi).
Per individuare il dies a quo da cui decorre il termine previsto a pena di decadenza per presentare l'istanza di rimborso occorre stabilire se l'obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento.
Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.
Tenuto conto che le maggiori imposte versate derivano da un errato calcolo della base imponibile (da cui avrebbe dovuto essere scomputato l'importo di euro 309,87 per ciascun anno di servizio) e che la base imponibile può essere definitivamente determinata solo con l'erogazione del saldo (quando, cioè, l'indennità spettante all'iscritto viene quantificata dal Fondo nella misura definitiva), è in tale momento che si ha certezza del quantum complessivo dovuto al dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta.
nell'ordinamento tributario la ripetizione del pagamento indebito è soggetta a regime speciale che impedisce di applicare la disciplina comune ( Cass. N. 28558 del 07/10/2008, depositata il 02/12/2008) “a differenza dell'ordinamento privatistico, la ripetizione dell'indebito nella disciplina tributaria soggiace a precise disposizioni in relazione agli adempimenti e al regime delle decadenze informate al principio dell'impulso di parte.”).
La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente confermato la legittimità del diniego al rimborso emesso dall'amministrazione finanziaria, in conseguenza della tardiva presentazione dell'istanza da parte del contribuente, chiarendo che il termine di decadenza per il rimborso sulle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta
è stata operata ( Cass. ordinanza n. 13234 del 29 aprile 2022).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione la tutela del contribuente trova un limite nei c.d. rapporti esauriti.
La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui una norma sia dichiarata in contrasto con il diritto Europeo
o costituzionalmente illegittima, il termine di decadenza decorre, comunque, dalla data di versamento o effettuazione della ritenuta, atteso che l'efficacia retroattiva di una tale pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, essendo l'istituto della decadenza posto a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche ( Corte di Cassazione Ordinanza 29/11/2023 n. 33616).
Ed ancora la Cassazione con sentenza n. 13234 del 29/04/2022 ha confermato la legittimità del diniego del rimborso in conseguenza della tardività della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, chiarendo che “ il termine di decadenza per il rimborso sulle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.
P.R. 602/73 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di legittimità costituzionale – incontra un limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia presente una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va rigettato.
Tenuto conto della particolare natura della contoversia che ha ad oggetto una istanza di rimborso decaduta per improrogabili termini di legge, possono essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.