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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile di appello avverso la sentenza n.21/2021 resa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 5.1.2021, iscritto al n. 255/2021 r.g.a.c.c. pendente
TRA
( C.F. ), con sede in Giugliano alla via Pigna Parte_1 P.IVA_1
Parco Edilgramma, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Gennaro Cavallaro ( ), Antonio Cavallaro ( CodiceFiscale_1
) e Carmelo Cavallaro (C.F.: ) con CodiceFiscale_2 C.F._3
studio in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice d'Accadia n.31
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA C ONTUMAC E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proponeva ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di essere Parte_1
accreditato con la per le prestazioni di “riabilitazione”, di aver svolto Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
prestazioni nell'anno 2015 in favore degli assistiti per un totale di euro 1.882.065,05 e di aver ricevuto dalla il solo importo di euro 1.527.419,15, per cui Controparte_1
residuava una differenza di euro 354.645,90.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n.1623/2017 del 16.3.2017, ed avverso il decreto proponeva opposizione la eccependo la violazione Controparte_1
degli obblighi contrattuali, il superamento del tetto di spesa e la non debenza degli interessi ex artt.4 e 5 D.lgs. 231/2002.
Il Tribunale, con sentenza n.21/2021 del 5.1.2021 accoglieva l'opposizione della
[...]
e revocava il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Avverso tale sentenza il ha proposto appello deducendo la Parte_1
nullità della sentenza per improcedibilità della domanda, non essendo stato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., il mancato superamento del tetto di spesa e la sussistenza del diritto al pagamento della somma di euro 292.959,52 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro 48.913,70 pagata dalla in corso di causa. Controparte_1
Pur ritualmente citata non si è costituita la , che veniva dichiarata Controparte_1
contumace.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'1.4.2025 stante la mancata comparizione delle parti la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025.
Anche alla successiva udienza dell'8.4.2025 le parti non sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Napoli Nord del 5.1.2021:
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile di appello avverso la sentenza n.21/2021 resa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 5.1.2021, iscritto al n. 255/2021 r.g.a.c.c. pendente
TRA
( C.F. ), con sede in Giugliano alla via Pigna Parte_1 P.IVA_1
Parco Edilgramma, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Gennaro Cavallaro ( ), Antonio Cavallaro ( CodiceFiscale_1
) e Carmelo Cavallaro (C.F.: ) con CodiceFiscale_2 C.F._3
studio in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice d'Accadia n.31
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA C ONTUMAC E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proponeva ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di essere Parte_1
accreditato con la per le prestazioni di “riabilitazione”, di aver svolto Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
prestazioni nell'anno 2015 in favore degli assistiti per un totale di euro 1.882.065,05 e di aver ricevuto dalla il solo importo di euro 1.527.419,15, per cui Controparte_1
residuava una differenza di euro 354.645,90.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n.1623/2017 del 16.3.2017, ed avverso il decreto proponeva opposizione la eccependo la violazione Controparte_1
degli obblighi contrattuali, il superamento del tetto di spesa e la non debenza degli interessi ex artt.4 e 5 D.lgs. 231/2002.
Il Tribunale, con sentenza n.21/2021 del 5.1.2021 accoglieva l'opposizione della
[...]
e revocava il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Avverso tale sentenza il ha proposto appello deducendo la Parte_1
nullità della sentenza per improcedibilità della domanda, non essendo stato notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., il mancato superamento del tetto di spesa e la sussistenza del diritto al pagamento della somma di euro 292.959,52 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro 48.913,70 pagata dalla in corso di causa. Controparte_1
Pur ritualmente citata non si è costituita la , che veniva dichiarata Controparte_1
contumace.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'1.4.2025 stante la mancata comparizione delle parti la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025.
Anche alla successiva udienza dell'8.4.2025 le parti non sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 21/2021 del Tribunale di Napoli Nord del 5.1.2021:
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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