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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2099 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTERO FEDERICO, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti dell'odierno giudizio hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, in data
08.11.2010, è nato il figlio minore . Con provvedimento emesso in data 16.06.2016, a Per_1
seguito di licenziamento di CTU, il Tribunale di Savona ha disposto: a) l'affidamento del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocazione dello stesso presso la madre e Per_1
con facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé il figlio per due pomeriggi a settimana, oltre ad una giornata intera nel fine settimana;
b) l'attivazione di un percorso psicologico in favore del minore, nonché di un servizio di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
c)
il pagamento, da parte del padre, dell'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso depositato in data 21.09.2023 il padre, , ha nuovamente adito l'intestato Tribunale, rilevando di non aver più avuto Parte_1
contatti con il figlio minore , il quale, a far data dal marzo 2022, ha categoricamente rifiutato Per_1
di vedere e sentire il padre. Il ha dedotto che tale rifiuto era originato dalle pressioni _1
materne e si era cristallizzato per effetto dell'inerzia dei Servizi Sociali territorialmente competenti,
i quali avevano immediatamente disposto la sospensione degli incontri padre-figlio, senza verificare la veridicità delle affermazioni rese dal minore e comunque non si erano attivati per il ripristino dei rapporti padre-figlio. Secondo il ricorrente, infatti, la – che già in passato aveva manifestato CP_1
tendenze alienanti puntualmente segnalate dalla CTU svolta nel primo giudizio innanzi al Tribunale
di Savona e che aveva denunciato il per maltrattamenti, reato per il quale il ricorrente era _1
già stato assolto sia in primo grado che in appello, oltre ad aver condotto nell'anno 2019 il minore al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona per sospetto abuso sessuale: anche in questo caso erano stati svolti i necessari approfondimenti che avevano dato esito negativo con conseguente archiviazione del fascicolo penale pendente, peraltro iscritto contro ignoti – aveva influenzato il minore, mettendolo contro il padre e suggerendo allo stesso la narrazione già effettuata dalla madre e rivelatasi infondata in sede penale. Il ha pertanto chiesto l'immediata riattivazione degli _1
incontri padre-figlio, l'affidamento esclusivo del minore a sé stesso con collocazione di Per_1 presso di sé e solo in via subordinata l'affidamento del minore ai Servizi Sociali comunque diversi da quelli territorialmente competenti in quanto gravemente negligenti.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese ed, in particolare, rilevando che il padre aveva CP_1
sempre tenuto nei suoi confronti e nei confronti dei figli e (avuto da una precedente Per_1 Per_2
relazione) un atteggiamento violento ed aggressivo, che, da ultimo, aveva provocato il fermo rifiuto del minore ad avere contatti con il padre. La madre ha, inoltre, segnalato il forte miglioramento della situazione scolastica, psicologica ed amicale di a seguito dell'assenza di rapporti con il Per_1
padre. Ha pertanto chiesto la reiezione della domanda avversaria e, solo in via subordinata,
l'affidamento esclusivo del minore a sé stessa e la ripresa dei rapporti padre-figlio in maniera graduale secondo i desideri del minore e con tutte le cautele necessarie.
Ascoltato il minore, svolta CTU e nominato il Curatore Speciale del minore, all'udienza del
28.02.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c..
Ciò premesso, con riferimento al regime di affidamento del figlio minore delle parti ritiene il
Collegio che debba essere confermato l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di 24 mesi. Infatti, nel corso del giudizio sono emerse criticità genitoriali in capo ad entrambi i genitori. In particolare, quanto alla figura paterna deve preliminarmente rilevarsi come non vi sia prova, allo stato, delle condotte violente ed aggressive asseritamente perpetrare dal ai danni della e del figlio di quest'ultima (nato il [...] _1 CP_1 Per_2
ed avuto da una precedente relazione), nonché del figlio . Si osserva, infatti, che Per_1
relativamente alle violenze asseritamente subite dalla e dal figlio durante la CP_1 Per_2
convivenza more uxorio è intervenuta sentenza penale di assoluzione, ormai passata in giudicato.
D'altra parte, gli elementi presenti agli atti dell'odierno giudizio non consentono di addivenire ad una valutazione diversa rispetto a quella eseguita in sede penale. Si osserva, inoltre, che le condotte violente ed aggressive lamentate dalla sono rimaste nel presente giudizio del tutto CP_1
generiche, tanto da impedire anche l'attivazione dei poteri ufficiosi del Tribunale. Parimenti prive di riscontri probatori sono rimaste le violenze narrate nel presente giudizio dal figlio : a tal Per_1
proposito si osserva, infatti, che i fatti narrati dal minore sarebbero avvenuti tutti alla sola presenza di padre e figlio e, pacificamente, il minore mai avrebbe raccontato ad alcuno tali fatti sino all'episodio del marzo 2022, avvenuto alla presenza dell'insegnante , rendendo, Testimone_1
pertanto, poco fruttuosa un'eventuale istruttoria officiosa sul punto. Tuttavia, sebbene non vi sia prova delle condotte violente ed aggressive tenute dal , lamentate dalla madre ed anche dal _1
figlio minore , è risultato invece provato un atteggiamento gravemente screditante, svalutante Per_1
ed insultante tenuto dal padre direttamente con il minore avente ad oggetto la madre. Tale
atteggiamento, oltre ad essere stato ammesso dal nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 _1
c.p.c. (“Ammetto errori fatti nei confronti della madre, ammetto di aver detto al minore qualcosa di
sbagliato sulla madre, ma questo è avvenuto perché ero arrabbiato, ho dovuto affrontare sei anni
di procedimento penale e ammetto che a volte non ho saputo trattenermi, ma adesso ho capito di
aver sbagliato sotto tale profilo”) risulta provato dai messaggi di testo depositati in atti dalla resistente e mai contestati dal ricorrente: in tali messaggi, inviati dal direttamente al figlio _1
, il padre scrive al figlio cosa riferire all'educatrice per mettere in cattiva luce la madre Per_1
( mia, stai tranquillo se non ti chiede niente non dire niente. Se ti chiede, gli dici che hai Per_3
vomitato e lei niente, della dissenteria che mangi sempre solo, 3 settimane carne, ieri hai saltato il
pranzo, ecc…”), chiama la madre con epiteti gravemente offensivi (“E' una rumenta”, “E' una
merda”), rimproverando il minore se chiama la madre “mamma” (“Adesso che non stai bene è la
mamma, quando sei qui non la chiami così, mah…”), cercando di mettere il figlio contro la madre ed invitandolo a cancellare i messaggi dopo averli letti, evidentemente ben consapevole del grave disvalore degli stessi (“La rumenta farebbe di tutto per non farci vedere, te lo ricordi, spero.
Quando la misuri (ndr: la febbre) controlla bene, cioè guardaci, non ti fidare mai di lei. Ti diceva
che avevi la febbre invece non era vero, per non farti venire da me. Digli che con oggi sono sei,
recupero se vuoi”; “E non dimenticare cosa ti hanno fatto e ti stanno facendo, anche al tuo papà.
Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato e stiamo passando. Ricordalo non cancellarlo mai. Quando hai letto questo messaggio cancellalo non si sa mai”; “Ho beccato tua madre in macchina
con una sua amica. Piuttosto che venirti a prendere come sempre si fa i cazzi suoi”), insultando la madre e tenendo anche un eloquio non adeguato ad un minore (“Cazzo sveglia ma non hai Per_1
capito che non ci vediamo sino al tampone e lei se la ride”; “E' una merda, ci odia”; “Prima o poi
gliele farai cagare tutte”). Tali messaggi, inviati dal padre direttamente al minore, dal contenuto gravemente screditante, svalutante ed insultante nei confronti della madre, rivelano un atteggiamento fortemente alienante del padre – proprio quello che il imputa alla resistente – _1
ed espone il minore ad un insanabile conflitto di lealtà e, dunque, ad un fortissimo pregiudizio.
L'atteggiamento in parola denota, pertanto, di per sé, un grave indice di inidoneità genitoriale in capo al padre. Né tale atteggiamento può essere giustificato dalla stanchezza del a vedersi, _1
secondo quanto da lui stesso riferito, falsamente accusato dalla in sede giudiziaria, anche CP_1
penale: a prescindere dall'atteggiamento tenuto dalla madre nei suoi confronti, infatti, il padre ha dimostrato di non essere in grado di proteggere il minore dalla crisi genitoriale, immergendolo, al contrario, nelle dinamiche conflittuali ed esponendo il figlio ad un gravissimo conflitto di lealtà. Nel
corso della CTU svolta in corso di causa è altresì emerso, in relazione alla figura paterna, una difficoltà a comprendere i bisogni affettivi ed emotivi del minore (cfr. pag. 14 e 47 CTU), una scarsa capacità riflessiva (cfr. pagg. 15 e 24 CTU) ed una “modalità genitoriale piuttosto direttiva
ed autoritaria” seppur sotto tale profilo non significativamente disfunzionale (cfr. pag. 31 CTU).
Passando alla figura materna, la CTU svolta in corso di causa ha descritto la come “una CP_1
donna ancora in profondo contrasto con l'ex marito, che ritorna continuamente alle presunte
molestie subite e che tende a individuare in tale contrasto la radice della situazione in atto” (cfr.
pag. 18 CTU). Tali considerazioni denotano una criticità genitoriale in capo alla madre nella misura in cui, come già sopra rilevato, nel caso specifico non vi è prova delle violenze asseritamente perpetrate dal ai danni della . La CTU ha inoltre evidenziato una scarsa capacità _1 CP_1
riflessiva della madre (cfr. pag. 18), oltre alla necessità di un supporto nella “capacità di
collaborare e condividere con il un'azione comune di sostegno al figlio” (cfr. pag. 46 CTU) _1 ed una modalità genitoriale “iper comprensiva che offre sempre una giustificazione al figlio” (cfr.
pag. 23 CTU). D'altra parte, le carenze materne in relazione alla funzione normativa risultano evidenziate anche nelle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, seppur riferite ad un periodo pregresso (cfr. ad esempio relazione del 24.12.2020 ove si legge: “Sempre le insegnanti
riferiscono di aver osservato al di fuori della scuola, al termine dell'orario scolastico e di Per_1
aver notato che né la mamma né la nonna sono in grado di avere un ruolo autorevole su di lui, che
le tratta da despota e decide lui cosa fare (spesso dopo la scuola si ferma ai giardini invece di
andare a pranzo come ci si aspetta e nessun adulto sa imporre la propria volontà)”).
Ad ogni modo, dalla CTU svolta in corso di causa è emersa una spiccata conflittualità tra i genitori
“conflittualità da cui non sono riusciti a tenere al riparo il figlio esponendolo a un continuo Per_1
conflitto di lealtà, costringendolo a parteggiare un po' per una parte un po' per l'altra offrendo a
lui comportamenti e modalità educative quasi dicotomiche. Da una parte il padre severo che cerca
di crescere il figlio con regole precise e indiscutibili;
dall'altro la madre iper-comprensiva che
offre sempre una giustificazione al figlio” (cfr. pag. 23 CTU). In tale quadro “è stato dal Per_1
primo momento travolto dalle modalità genitoriali, finendo per oscillare da un genitore all'altro
come un pendolo. Nella visione di non vi sono scenari intermedi, ma solo il completo Per_1
appoggio a uno o all'altro genitore” (cfr. pag. 24 CTU). Inoltre, le modalità disfunzionali del rapporto tra i genitori aumentano il loro effetto tenuto conto del quadro psicodiagnostico che emerge dalla valutazione del minore: “una personalità come quella di , così poco Per_1
strutturata, quindi poco attrezzata per separarsi dalle figure genitoriali e trovare il proprio spazio
di esistenza individuale risulta di fatto molto più esposta, rispetto ad altre, a modalità come quelle
descritte” (cfr. pag. 37 CTU).
In tale complesso contesto devono, dunque, ricercarsi le ragioni del netto rifiuto della figura paterna manifestato dal minore: l'origine di tale rifiuto non può infatti individuarsi semplicisticamente,
come vorrebbe il ricorrente, in una sola ragione (comportamento alienante della madre ed inerzia dei Servizi Sociali) – peraltro sempre estranea e del tutto svincolata dal comportamento paterno – ma deve ascriversi ad una pluralità di circostanze, imputabili ad entrambe le parti del giudizio. In
primo luogo, devono sottolinearsi le dinamiche conflittuali esistenti tra i genitori così come ben descritte dalla CTU, dovendosi a tal proposito rilevare come lo stesso padre abbia senza dubbio contribuito, tenendo un atteggiamento gravemente screditante, svalutante ed insultante nei confronti della madre, ad esporre il minore ad un fortissimo conflitto di lealtà. In tale quadro, le dichiarazioni di , secondo cui il padre parlava spesso male della madre, non possono considerarsi mere Per_1
invenzioni del minore, alimentate dall'influenza negativa della madre. Deve, tuttavia, rilevarsi come anche l'atteggiamento materno che, in assenza di riscontri probatori in merito alle asserite violenze perpetrate ai suoi danni ed ai danni dei figli, che, anzi, sono state escluse in sede penale, torni costantemente alla narrazione del padre e compagno maltrattante, senza riuscire ad affrancarsi da tale ricostruzione, ha sicuramente avuto il suo peso nell'atteggiamento del minore. Anche la “quasi
totale mancanza di affinità con il padre” indicata da ha trovato riscontro nei racconti Per_1
paterni, da cui “non traspare alcuna attività significativa condivisa con il figlio e una scarsa
attenzione ai vissuti profondi dello stesso, che spesso non vengono considerati importanti” (cfr.
pag. 25 CTU). La fragilità personologica del minore, inoltre, che non risulta avere, al momento, gli strumenti necessari per svincolarsi dalle figure genitoriali, rende particolarmente esposto al Per_1
conflitto di lealtà nel quale entrambi i genitori hanno immerso il minore, a cui riesce più semplice aderire in toto ad un genitore, cancellando totalmente il rapporto con l'altro. Infine, deve attribuirsi rilievo anche al “fatto che non si sia riusciti a intervenire prontamente di fronte al rifiuto del
ragazzo di incontrare il padre;
l'attesa ha senza dubbio contribuito a rendere “compatta” la
posizione di , diminuendo le probabilità di riuscita di un intervento” (cfr. pag. 38 CTU). Per_1
Pertanto, tenuto conto delle criticità genitoriali sopra evidenziate riscontrate in capo ad entrambi i genitori e considerato il forte pregiudizio a cui il minore risulta esposto, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. A tal proposito, deve respingersi la domanda svolta dal ricorrente di individuare quale affidatario un
Servizio Sociale diverso da quello del Comune di residenza del minore: la competenza territoriale del Servizio Sociale è infatti prevista dalla legge (cfr. art. 5 bis legge n. 184/1983, nonché art. 6
legge n. 328/2000) evidentemente sulla base del criterio di prossimità territoriale e non può essere derogata dall'Autorità Giudiziaria, peraltro per mere ragioni di opportunità quali quelle dedotte dal ricorrente.
Stante la situazione di sofferenza e disagio nella quale si trova attualmente il minore, nell'ottica dunque di fornire al ragazzo gli strumenti per rafforzare la propria personalità ed affrontare la fase adolescenziale, nonché al fine di ricostituire il rapporto tra ed il padre ritenuto necessario al Per_1
fine di garantire al minore una crescita serena ed equilibrata (cfr. pag. 39 CTU), superando la fase di cristallizzazione in cui attualmente si trova, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono inoltre essere incaricati di proseguire, in favore del minore, adeguato percorso psicologico, nonché
di attivare e/o proseguire, sempre in favore di , ogni altro intervento ritenuto opportuno, ivi Per_1
incluso un supporto educativo, anche al fine di coadiuvare il processo di reinserimento della figura paterna.
Considerate le lacune genitoriali sopra evidenziate ed al fine di superare la conflittualità tuttora esistente tra i genitori, migliorando la comunicazione tra gli stessi, il Collegio ritiene di dover,
altresì, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire e/o attivare, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità: per il padre con il fine di recuperare le competenze genitoriali carenti ed, in particolare, la capacità di comprendere i bisogni anche emotivi ed affettivi del figlio, allo scopo di ripristinare un proficuo e sereno rapporto con il minore, nonché superare la conflittualità con la figura materna, sempre nell'ottica della massima tutela del minore, che ha diritto a vedersi finalmente davvero garantito il diritto alla bigenitorialità, senza essere più messo al centro di evidenti conflitti di lealtà; per la madre il percorso di sostegno alla genitorialità deve essere teso a colmare l'importante criticità genitoriale riscontrata in capo alla stessa relativa al criterio dell'accesso all'altro genitore, al fine di fornire alla resistente gli strumenti per collaborare al processo di riavvicinamento del padre al figlio ed anche in questo caso, superando la conflittualità con l'altro genitore, che impedisce al minore di avere un sano e sereno rapporto con entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione del minore, considerato che ha sempre convissuto con la madre, Per_1
che ha comunque dimostrato di “avere una modalità genitoriale nella norma” e di non essere “una
madre profondamente disfunzionale” (cfr. pagg. 45 e 46 CTU), deve disporsi che il figlio minore delle parti resti stabilmente collocato presso l'abitazione materna. D'altra parte, tenuto conto del netto rifiuto manifestato dal minore anche solo ad incontrare il padre, una collocazione di Per_1
presso il ricorrente risulterebbe massimamente pregiudizievole per il minore e pertanto assolutamente non attuabile.
Quanto al regime di visita da disporre in favore del genitore non collocatario si osserva quanto segue. La CTU svolta in corso di causa ha evidenziato la necessità della ricostruzione del rapporto padre-figlio al fine di garantire una crescita sana ed equilibrata a (cfr. pag. 50 CTU ove si Per_1
legge: “la strada per poter effettivamente supportare ed aiutare (…) sia quella di superare Per_1
la condizione attuale che vede nella necessità di allearsi con uno dei due genitori, piuttosto Per_1
che con l'altro, aiutando il ragazzo a tenere dentro di sé entrambi”). A tal proposito il CTU ha opportunamente evidenziato che: “Non si tratta unicamente di recuperare il libero accesso alla
figura paterna del minore, ma di fare in modo che essa possa essere di reale supporto al minore,
nel superamento delle criticità psichiche a cui si è fatto più volte riferimento” (cfr. pag. 51 CTU).
Ed allora, la ripresa dei rapporti padre-figlio non può essere immediata e repentina, ma deve necessariamente essere l'obbiettivo di un percorso di progressivo e graduale riavvicinamento, che deve passare per la sottoposizione, sia da parte del figlio che da parte del padre, ad un percorso di sostegno psicologico che consenta al minore di elaborare i suoi vissuti e le sue percezioni relativamente alla figura paterna ed al padre di acquisire gli strumenti necessari a confrontarsi con il ragazzo ed a capirne i bisogni, mettendosi prioritariamente in discussione ed abbandonando le logiche rivendicative nei confronti dell'altro genitore. Deve, pertanto, disporsi che i Servizi Sociali
territorialmente competenti, redigano, man mano e tenuto conto dell'andamento del percorso psicologico in favore del minore e del percorso di sostegno alla genitorialità del padre, un calendario di incontri tra il padre ed il figlio , da svolgersi in regime protetto alla presenza di Per_1
un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto,
eventualmente passando da un riavvicinamento in modalità videochiamata, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore. Trattandosi di percorsi estremamente soggettivi, la cui evoluzione non può essere assolutamente prevedibile, non è possibile, allo stato, dare indicazioni maggiormente dettagliate, fermo restando che eventuali criticità del percorso di riavvicinamento padre-figlio potranno essere sottoposte al vaglio del Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento ex art. 337 c.c. che si aprirà a seguito della presente decisione.
Attesa la soccombenza reciproca e visti gli esiti del presente procedimento, le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente devono essere integralmente compensate tra le parti, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento, che devono pertanto essere poste definitivamente a carico solidale dei genitori. I genitori devono inoltre essere condannati in via tra loro solidale al pagamento delle spese di lite sostenute dal dichiaratosi Controparte_2
antistatario: a tal proposito, infatti, si osserva che nel caso specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse del minore si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali manifestate da entrambi i genitori e, segnatamente, dell'elevata conflittualità esistente tra le parti del giudizio che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di proseguire, in favore del minore, adeguato percorso psicologico, nonché di attivare e/o proseguire, sempre in favore di , un supporto educativo ed ogni altro intervento ritenuto Per_1
opportuno;
- di predisporre in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
- di redigere, man mano e tenuto conto dell'andamento del percorso psicologico in favore del minore e del percorso di sostegno alla genitorialità del padre, un calendario di incontri tra il padre ed il figlio , da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura Per_1
professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, eventualmente passando da un riavvicinamento in modalità videochiamata, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente, ivi incluse quelle di CTU liquidate come da separato provvedimento;
* condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_1
spese di lite necessarie per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in Euro
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 22 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)