Ordinanza cautelare 23 novembre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11299 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10759/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Laporta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale di riunione della Commissione Centrale ex art. 10 comma 1 D.L. n. 8/1991 del 23.6.2021, con cui è stata deliberata la revoca del piano provvisorio di protezione adottato nei confronti del ricorrente - collaboratore di giustizia - e dei suoi familiari, e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale di data ed estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 21.10.2021 e depositato il 3.11.2021, -OMISSIS- impugnava il verbale del 23.6.2021 con cui la Commissione Centrale ex art. 10 D.L. 8/1991 revocava il piano provvisorio di protezione nei confronti del ricorrente e dei suoi familiari, incaricando le Autorità di P.S. competenti dell’adozione delle misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio.
In particolare, specificato che il -OMISSIS- era stato ammesso al programma provvisorio il 24.7.2019, l’amministrazione rappresentava che, con più note, a partire dal 5.8.2020, il Servizio Centrale di Protezione (d’ora in poi SCP) aveva rappresentato che il ricorrente ed il fratello -OMISSIS- si erano resi autori di più reati (rapina, evasione), erano stati fermati in compagnia di soggetti pregiudicati, nonché -OMISSIS- in diverse occasioni si era allontanato arbitrariamente dal domicilio protetto, tanto che la DDA di Catanzaro aveva espresso parere favorevole alla revoca in ragione del fatto che il ricorrente sia mostrato ostico all’osservanza delle norme comportamentali, conclusione condivisa anche dalla DNAA, stante che il collaboratore in precedenza era stato anche già diffidato. Dunque, tenuto anche conto che, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 8/1991, non vi era stata dall’autorità preposta, ex art. 11 D.L. cit., una richiesta di far ammettere il collaboratore al programma definitivo, la Commissione adottava l’atto gravato.
2. Avverso la predetta delibera il ricorrente articolava un’unica censura: “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, abnormità del provvedimento amministrativo ”, perché l’amministrazione non aveva considerato che molte delle condotte segnalate dal SCP erano riferite solo a -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello del ricorrente, posto che quest’ultimo si era reso autore esclusivamente dell’evasione del 13.1.2020 (compiuta molti mesi prima che venisse adottato il provvedimento impugnato) e di un allontanamento dal domicilio protetto nelle date del 12 e 19.4.2021 al fine di raggiungere la madre e il fratello per esigenze economiche; tale aspetto, secondo parte ricorrente, renderebbe il provvedimento impugnato affetto da eccesso di potere, sia per un travisamento dei fatti, sia ancora perché non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso e depositando documentazione relativa al procedimento.
4. Con ordinanza pubblicata il 22.11.2021 il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare.
5. Alla pubblica udienza del 27.5.2025, sentiti i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
7. L’impugnazione ha ad oggetto la delibera con cui si è disposta la revoca degli effetti delle misure urgenti di protezione, in difetto anche di proposta di ammissione alle speciali misure di protezione da parte del Procuratore della Repubblica competente.
Il ricorrente, infatti, è stato ammesso solo a misure urgenti di protezione, in attesa di una decisione sull’ammissione o meno allo speciale programma di protezione, stante la sua potenziale esposizione a pericolo.
Ciò comporta che risultano inconferenti le dedotte violazioni, poiché, quale aspetto dirimente, c’è da considerare che l’art. 11 D.L. cit. dispone che “ L’ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all’art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo ”.
È evidente, quindi, che la proposta di adozione del programma di protezione da parte della Procura della Repubblica territorialmente competente costituisce una condizione di procedibilità perché si provveda appunto in tal senso.
In altre parole, in sua assenza, la Commissione centrale non può (e non poteva nel caso specifico, come segnalato nel corpo del provvedimento impugnato) autonomamente stabilire che il piano di protezione fosse adottato e non può (e non poteva nell’ipotesi in questione) operare alcuna autonoma valutazione circa il ricorrere in concreto dei presupposti ex lege (cfr. di recente TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 2781/2025).
8. Inoltre, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, c’è da osservare che il ricorrente era stato già diffidato il 14.4.2021 e che le condotte a lui addebitate, oltre quelle commesse dal fratello, sono state plurime, dunque non risulta esserci stato alcun travisamento dei fatti o lesione del principio di proporzionalità.
9. Per quanto osservato il ricorso, come accennato, va respinto, poiché infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.