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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3233/2021
TRIBUNALE DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
Il giudice onorario Leonardo Fava, in funzione di giudice tutelare, nel procedimento n.
R.G. 3233 – 3 / 2021; vista l'istanza depositata dal signor in qualità di amministratore di Testimone_1
sostegno della madre;
CP_1
osservato che il giudice tutelare, nell'autorizzare l'amministratore di sostegno ad investire capitali dell'amministrato, può soltanto indicare criteri generali cui l'amministratore deve ispirarsi;
ritenuto pertanto che il reimpiego di capitali debba privilegiare la sicurezza e produttività dell'investimento, evitando che i capitali del beneficiario siano sottoposti a operazioni rischiose;
richiamata l'attenzione dell'amministratore a valutare la possibilità di non canalizzare tutto il capitale da investire in un unico strumento;
considerato inoltre che l'amministratore può richiedere al proponente l'investimento assicurazioni circa la rispondenza dello stesso ai criteri suddetti;
AUTORIZZA
l'amministratore di sostegno ad investire la somma proposta, o una inferiore, nell'investimento descritto nell'istanza; se necessario, l'amministratore è autorizzato a richiedere un parere a un consulente finanziario di propria fiducia, terzo estraneo all'operazione.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si comunichi.
Ancona, 12 giugno 2025
Il giudice onorario
Leonardo Fava
TRIBUNALE DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
Il giudice onorario Leonardo Fava, in funzione di giudice tutelare, nel procedimento n.
R.G. 3233 – 3 / 2021; vista l'istanza depositata dal signor in qualità di amministratore di Testimone_1
sostegno della madre;
CP_1
osservato che il giudice tutelare, nell'autorizzare l'amministratore di sostegno ad investire capitali dell'amministrato, può soltanto indicare criteri generali cui l'amministratore deve ispirarsi;
ritenuto pertanto che il reimpiego di capitali debba privilegiare la sicurezza e produttività dell'investimento, evitando che i capitali del beneficiario siano sottoposti a operazioni rischiose;
richiamata l'attenzione dell'amministratore a valutare la possibilità di non canalizzare tutto il capitale da investire in un unico strumento;
considerato inoltre che l'amministratore può richiedere al proponente l'investimento assicurazioni circa la rispondenza dello stesso ai criteri suddetti;
AUTORIZZA
l'amministratore di sostegno ad investire la somma proposta, o una inferiore, nell'investimento descritto nell'istanza; se necessario, l'amministratore è autorizzato a richiedere un parere a un consulente finanziario di propria fiducia, terzo estraneo all'operazione.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si comunichi.
Ancona, 12 giugno 2025
Il giudice onorario
Leonardo Fava