Art. 4.
Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.
Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parita' di giornate la preferenza e' stabilita in base all'eta'. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla meta' dell'orario giornaliero di lavoro.
Il direttore generale delle ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all' articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.
Il diritto a conseguire la nomina in prova e' subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneita' fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione: dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.
Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potra' essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresi' dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all' articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 . I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.
Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.
Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parita' di giornate la preferenza e' stabilita in base all'eta'. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla meta' dell'orario giornaliero di lavoro.
Il direttore generale delle ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all' articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.
Il diritto a conseguire la nomina in prova e' subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneita' fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione: dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.
Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potra' essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresi' dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all' articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 . I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.