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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. EF AR consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 572/2023 promossa da
appellante Parte_1
Avv. Francesco Paolo Ravenni contro
appellata CP_1
Avv. Luca Manetti Avv. Peng Lingfan Avv. Niccolò Ristori
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 135/2023 del Tribunale di Siena Sezione lavoro, pubblicata il 27.03.2023, non notificata. All'udienza del 17.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Siena ha rigettato tutte le domande di cui al ricorso di , con il quale era stato Parte_1 richiesto, nei confronti del convenuto : CP_1
1) l'accertamento dello svolgimento, presso la di Controparte_2
, di lavoro al nero in tre periodi (agosto-novembre CP_1
2006, nel 2010 e dal 7.01.2014 al 15.10.2014) con profilo di operaio 1° livello CCNL Acconciatura / Estetica Artigianato o quello di giustizia;
pagina 1 di 12 2) di dichiarare l'illegittimità del rapporto di lavoro di apprendistato formalizzato dal 16.10.2014 e fino al 31.08.2020 e il diritto all'inquadramento al 1° livello del CCNL Acconciatura / Estetica Artigianato o di giustizia o quello di giustizia, oltre al diritto alla retribuzione e contribuzione per lavoro straordinario e ferie non godute;
3) di condannare il convenuto al pagamento di € 68.675,60, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, nel periodo dal 7.01.2014 al 31.08.2020, oltre ad € 5.711,22, di incidenza sul TFR, per un totale di € 74.386,82, oltre eventuale regolamentazione integrativa ai fini contributivi nei limiti della prescrizione.
In primo grado, a sostegno delle proprie domande, Parte_1 affermava, in sintesi: lo svolgimento di lavoro irregolare presso di Controparte_2 [...] in tre periodi (agosto-novembre 2006, nel 2010, dal 7.01.2014 CP_1 al 15.10.2014), sempre con mansioni riconducibili al profilo di Operaia Livello 1° CCNL Acconciatura/Estetica Artigianato o di giustizia;
per il successivo periodo di formalizzazione contrattuale, dal 16.10.2014 al 31.08.2020, l'illegittimità del rapporto di apprendistato professionalizzante instaurato (della durata di 60 mesi, diretto al conseguimento della qualifica di operaio, mansioni di acconciatrice unisex livello inquadrata al 3° livello), perché: a) era già stata impiegata al nero;
b) era già formata e idonea a svolgere le relative mansioni;
c) il rapporto di apprendistato era affetto da vizi formali e sostanziali per l'assenza del piano formativo, la mancata indicazione del tutor e l'inadempimento dell'obbligo formativo;
con diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori di Operaia Livello 1° CCNL Acconciatura/Estetica Artigianato o di giustizia;
lo svolgimento di lavoro straordinario (dal 2014, 48 ore settimanali, 9:30-13:00 e 14:00- 19:30 nei giorni feriali dal martedì al venerdì per 1 ore e 30 al giorno, il sabato 10-13:00 e 14:00-19:30 per 2 ore). La parta convenuta ha eccepito la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro nel 2006 e la prescrizione parziale dei crediti retributivi fino a luglio 2014 (primo atto interruttivo il tentativo di conciliazione presso del 16.07.2019). Nel merito ha resistito a tutte le domande, contestandone la fondatezza (lavoro irregolare, straordinario, ferie e permessi non goduti, inquadramento), adducendo che il rapporto di lavoro si era svolto in pagina 2 di 12 conformità al contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti, immune dalle censure mosse. Il Tribunale di Siena, espletata un'ampia istruttoria orale (escussione di 6 testi, quattro per parte ricorrente ed 1 comune, interrogatorio formale del confronto ex art. 354 c.p.c. tra le testi e CP_1 Tes_1
), con approfondita motivazione, ha rigettato tutte le domande, Tes_2 ritenendo:
1 non provati i periodi di lavoro al nero;
2 la legittimità del contratto di apprendistato;
3 non provato il lavoro straordinario.
, che nel secondo grado ha espressamente rinunciato alla Parte_1 domanda di regolarizzazione contributiva, con l'odierno ricorso formula quattro motivi di appello, contenenti plurime censure. Con il primo, chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere provato l'impiego a nero della lavoratrice nel periodo precedente alla formale assunzione del 16.10.2014. Con il secondo motivo censura la genuinità e validità del contratto di apprendistato sottoscritto, asserendo che la ricorrente avrebbe già vantato autonome competenze e un grado di autonomia nello svolgimento della prestazione, incompatibile con un percorso di apprendistato. Con il terzo motivo viene censurata la mancata pronuncia di invalidità del suddetto contratto per difetto della documentazione a supporto. Infine, con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente rivendica il diritto al riconoscimento degli straordinari e del livello di inquadramento superiore come conseguenza dell'accertamento di invalidità del rapporto di apprendistato.
, dal canto suo, ha contrastato ciascuno dei rilievi critici CP_1 contenuti nell'appello; ha poi riproposta l'eccezione di prescrizione formulata nel primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Sebbene l'appellante abbia riproposto le conclusioni del primo grado, non vi sono specifici motivi di appello in ordine al rigetto delle rivendicazioni per il periodo 2006 e 2010 (lavoro al nero), parte della pronuncia sulla quale si è quindi formato il giudicato. In particolare non ha preso posizione in ordine alla valutazione probatoria nelle parti della pronuncia dedicate ai periodi:
pagina 3 di 12 Agosto-novembre 2006, paragrafo 2.1, ove il giudice ha argomentato “Di questo periodo affermato dalla lavoratrice, solo sbiadite tracce (t. ), Tes_1 mere generiche ipotesi istruttorie. La testimone indicata ricorda e stata assunta “dal 2006, (ma) non ricordo il mese, né il periodo”. Sempre la stessa testimone, alla domanda capitolata “2) DVC nell'Agosto 2006 la sig.ra era stata assunta dal sig. Parte_1 CP_1 senza ntrattuale nel negozio di St Romana 52” ha risposto: “ricordo che ha lavorato nel negozio, ma, Pt_1 soprattutto, per i periodi più lontani rdo i periodi”. Ancora, alla domanda capitolata “3) DVC nel Novembre 2006 la aveva Parte_1 lasciato il lavoro nel negozio del sig. ((in quanto aveva richiesto CP_1 la regolarizzazione dell'assunzione c e non le aveva accordato)), la testimone ha risposto: “ricordo che lei un anno è andata via dal Tes_1 lavoro, l'ann io non ricordo, si vedeva che l'aria era un poco tesa e lei è andata via, dall'oggi al domani, penso quindi vi siano state discussioni, ma non ho assistito a specifiche discussioni”. Come anticipato, pertanto, per il periodo agosto-novembre 2006, soltanto scarsissime tracce, troppo generici spunti istruttori, anche per iniziative ufficiose.” Anno 2010, paragrafo 2.2. ove si legge “Afferma la lavoratrice che nel 2010, frequentando la Scuola Santini Group Srl, era stata impiegata in stage formativo presso il negozio di che in realtà CP_1
l'avrebbe fatta poi lavorare “nel biennio i pomeriggi ore 15,00/19,30 (visto che la mattina frequentava la scuola), dal lunedì al venerdì e il sabato tutto il giorno, ovviamente anche in tal caso senza formalizzazione contrattuale”. Rileviamo, anzitutto una certa imprecisione temporale, compiendo riferimento la lavoratrice nelle conclusioni all'anno 2010, salvo far precedere allegazione per il biennio 2010-2011, peraltro senza più puntuale specificazione temporale. In ogni caso, l'istruttoria orale esperita ha confermato che la lavoratrice nel 2010 ha svolto presso la di uno stage formativo e non è stata fornita CP_2 CP_1 al c venisse impiegata irregolarmente oltre l'attività formativa. Lo ricorda anche la TE , “adr avevo Tes_2 conosciuto quando ha fatto lo stage da i sembra nel Pt_1 CP_1
2010, e do o nuovamente incontrata come . Alla medesima domanda capitolata, “4) DVC a partire dal 30.04 2010 e, comunque, nel periodo che vorrete indicare, allorché la sig.ra veniva avviata, Parte_1 all'interno del corso professionalizzante “Addetto Parrucchiere Unisex” all'effettuazione di stage professionalizzante di 20 ore/settimanali nell'orario 10,00/15,00 presso la del sig. Controparte_2 CP_1 questi aveva nuovamente impiegat 'orario p Parte_1
pagina 4 di 12 successivo alle ore di stage, ancora una volta senza formalizzazione contrattuale”, altra testimone, , ha ricordato “che stava Tes_1 Pt_1 frequentando una scuola pro ale per parrucchier stage formativo da con noi, ma non ricordo anno ed orario”. Confermato, CP_1 pertanto, che oratrice nel 2010 ha svolto presso la Parte_2 lavoratrice che nel 2010, frequentando la Scuola Santi ra stata impiegata in stage formativo presso il negozio di CP_1 che in realtà l'avrebbe fatta poi lavorare “nel biennio pomeriggi ore 15,00/19,30 (visto che la mattina frequentava la scuola), dal lunedì al venerdì e il sabato tutto il giorno, ovviamente anche in tal caso senza formalizzazione contrattuale”. Rileviamo, anzitutto una certa imprecisione temporale, compiendo riferimento la lavoratrice nelle conclusioni all'anno 2010, salvo far precedere allegazione per il biennio 2010-2011, peraltro senza più puntuale specificazione temporale. In ogni caso, l'istruttoria orale esperita ha confermato che la lavoratrice nel 2010 ha svolto presso la di uno stage formativo e CP_2 CP_1 non è stata fornit va ice venisse impiegata irregolarmente oltre l'attività formativa. Lo ricorda anche la TE
, “adr avevo conosciuto quando ha fatto lo stage da Tes_2 Pt_1
, mi sembra nel 2010, e dopo l'avevo nuovamente incontrata come CP_1
”. Alla medesima domanda capitolata, “4) DVC a partire dal 30.04 2010 e, comunque, nel periodo che vorrete indicare, allorché la sig.ra
veniva avviata, all'interno del corso professionalizzante Parte_1
Parrucchiere Unisex” all'effettuazione di stage professionalizzante di 20 ore/settimanali nell'orario 10,00/15,00 presso la del sig. questi aveva nuovamente Controparte_2 CP_1 im , nell'orar diano successivo alle ore di Parte_1 stage, ancor lta senza formalizzazione contrattuale”, altra testimone, , ha ricordato “che stava frequentando una Tes_1 Pt_1 scuola prof le per parrucchiera, e formativo da con CP_1 noi, ma non ricordo anno ed orario”. Confermato, pertant la lavoratrice nel 2010 ha svolto presso un periodo di stage CP_1 formativo, quale allieva, ma non prova che venisse impiegata irregolarmente in attività lavorativa ordinaria oltre l'attività predetta.” Ha difatti dichiaratamente circoscritto l'impugnazione alla parte della pronuncia di cui a p. 31, segnatamente “Con il materiale istruttorio a nostra disposizione, non riterremmo provata con certezza la prestazione lavorativa della ricorrente neppure nel 2014, antecedentemente alla formale assunzione del mese di ottobre, il giorno 16 “, relativo al periodo Dal 7/1 al 15/10/2024 paragrafo 2.3. pagina 5 di 12 Il Collegio ritiene di accogliere soltanto l'ultimo dei motivi di impugnazione e solo parzialmente, cioè relativamente alle ore di straordinario svolte, per le seguenti considerazioni. Partendo dal primo motivo di appello, censura l'errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie, asserendo provato il rapporto di lavoro al nero da gennaio 2014, con conseguente nullità del contratto di apprendistato per violazione della forma scritta richiesta ab substantiam dall'art. 25 n. 3 CCNL 2014 e 45 CCNL 2016-2019. A sostegno delle sue ragioni, fornisce una diversa lettura del materiale probatorio valorizzando in particolare in senso positivo le dichiarazioni della TE , la quale, in sintesi, ha rammentato Testimone_3
l'esistenza del video girato in negozio attestante la presenza nello stesso della nel luglio 2014, ha riferito che quest'ultima avrebbe Parte_1 lavorato lì nel 2014, sicuramente a settembre, pur non potendo essere più precisa sulle date e ha confermato la sostituzione tra le due lavoratrici al corso a Milano della del settembre 2014. Pt_3
Il motivo non merita accoglimento. Come correttamente rilevato dal Giudice del primo grado nella sua attenta disamina, le risultanze istruttorie sono evidentemente contrastanti e insufficienti per ritenere assolto sul punto l'onere della prova gravante su parte ricorrente. Non può dirsi provato, infatti, che la abbia prestato attività Parte_1 lavorativa sin dal gennaio 2014. Sul punto, al netto della prova positiva offerta dalla deposizione della TE , comunque incerta sui periodi esatti di lavoro, rilevano in Tes_1 senso contrario le dichiarazioni della TE , che ha Testimone_4 riferito: “ Ho lavorato in passato anche insieme a . Non ricordo di Pt_1 preciso l'anno in cui è arrivata , a fine estate, 2014. abbia Pt_1 CP_4 lavorato nei mesi precedenti”. La stessa ha poi confermato che la ricorrente partecipò al corso L'Orèal come sua “amica” e non come collega, in sostituzione della collega
, aggiungendo che “Lei (la ) al tempo del corso di Milano Tes_1 Parte_1
014 non lavorava ancor , sarebbe arrivata a breve, CP_1 dopo questo corso, la data non saprei di La TE , dal canto suo, ha del pari escluso Testimone_5
l'impiego della ricorrente per tutto il mese di gennaio 2014: “Io non ho lavorato insieme a neppure nello scorcio finale del 1/2014 della Pt_1 mia prestazione”.
pagina 6 di 12 E' quindi solo la TE , tra le colleghe, ad affermare, in maniera Tes_1 generica e imprecisa, che era già al lavoro ai primi mesi del Parte_1
2014: “ era con noi dal 2014, poi se avesse un contratto o meno Pt_1 non so, se loro, ma nel 2014 sì, era con noi”. E ancora: “Ma se era gennaio, febbraio o marzo non sono certa, nel 2014 era con noi… (…) evidentemente, forse, riflettendoci dai primi mesi dell'anno ma non ricordo il mese preciso”. Tuttavia la sua deposizione è assolutamente incerta sul dato temporale, oltre che sul mansionario della ricorrente e il confronto svoltosi con la TE non ha portato a una versione dei fatti condivisa, Tes_2 lasciando quindi incerto il periodo di impiego della e non Parte_1 provata la narrazione attorea sul punto. Non sono decisivi neppure gli elementi che si traggono dal video pubblicitario di Radio Siena, asseritamente girato nel luglio 2014, dove compare la al posto di che, per sua stessa Parte_1 Tes_1 ammissione, farsi riprendere. Il video ha dichiaratamente una funzione pubblicitaria, inidonea quindi a documentare un'effettiva attività lavorativa e l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Del pari, non appare a questo Collegio dirimente la circostanza che nel settembre 2014, e cioè nel mese precedente all'assunzione, la abbia sostituito - su richiesta della - la , Parte_1 Tes_2 Tes_1 impossibilitata ad andare, ad un corso di alta specializzazione L'Oreal tenutosi a Milano, già pagato dal convenuto. Sul punto, merita conferma e adesione la motivazione del Tribunale. La sostituzione nel corso di formazione già pagato dal Sig. può CP_1 infatti trovare spiegazione nel fatto che la era già conosciuta Parte_1 dallo stesso per avere svolto uno stage nel 2010 e per la frequentazione che aveva mantenuto con la , che difatti le propose di Tes_2 sostituire all'evento la sig.ra . Tes_1
La ricorrente sarebbe stata assunta il mese successivo, a ottobre e quindi, non appare singolare che ella abbia partecipato ad un corso di formazione, peraltro già pagato dalla convenuta, in settembre. Per quel che rileva, appare anzi in linea con un fisiologico percorso di avvicinamento alla professione che di lì a poco sarebbe andata a svolgere. La circostanza non è quindi idonea a dimostrare un impiego della lavoratrice precedente alla formale data di assunzione. Sulla attendibilità dei testi escussi, questo Collegio rileva che la TE
è scarsamente attendibile in quanto amica di Testimone_6 famiglia dal 2003, nonché cliente occasionale. Le testi che hanno pagina 7 di 12 lavorato con l'appellante sono invece tutte contraddistinte da pari attendibilità soggettiva, avendo da tempo cessato il rapporto di lavoro con l'appellato, senza contestazioni. Quelle di significato sfavorevole alla lavoratrice sono senz'altro prevalenti nel numero e maggiormente dettagliate nel contenuto, rispetto a quella più favorevole. Da ultimo, la dichiarazione scritta di , ex fidanzato della CP_5 TE , è da considerarsi tardiva e inammissibile, come già Tes_2 correttamente ritenuto dal Tribunale. In conclusione, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, il motivo di appello deve essere rigettato avendo il Giudice del primo grado correttamente ritenuto non provato l'impiego della ricorrente in data anteriore alla formale assunzione dell'ottobre 2014. Venendo al secondo motivo di appello, con esso la lavoratrice censura l'errata valutazione del Tribunale circa l'effettività del rapporto di apprendistato, sostenendo che l'istruttoria avrebbe provato la capacità professionale della , la sua autonomia e l'intercambiabilità Parte_1 con le colleghe e conseguentemente la nullità del contratto di apprendistato. Anche questo motivo di appello non merita accoglimento giacché l'onere della prova sul punto non può dirsi pienamente assolto. Non possono infatti dirsi dimostrate né la capacità professionale, né l'autonomia della lavoratrice, così come dedotte nel ricorso. Da un'attenta analisi delle risultanze istruttorie emerge invero che la ricorrente chiedeva spesso conferma al titolare sig. nello CP_1 svolgimento delle sue mansioni, specialmente nell'attività di colorazione dei capelli. Sul punto la TE ha infatti riferito: “Spesso, a volte, Testimone_7
a seconda dei lav rente n.d.r.) chiedeva conferma a
che era il titolare, questo non nelle acconciature o pieghe, CP_1
r i cambiamenti di colore, per le cose più drastiche insomma”. Analogamente anche la TE ha riferito che , il Tes_8 CP_1 titolare, controllava sempre e interveniva e che non c'era intercambiabilità tra dipendenti in totale autonomia: “Intercambiabilità non direi in totale autonomia, c'era sempre che controllava alla fine CP_1
e terminava eventualmente con il suo t (…) certamente il suo intervento poteva avere luogo anche durante la prestazione, lui controllava il lavoro che svolgevamo e dava nel caso le sue indicazioni”. La TE ha poi confermato che era il tutor e che la Tes_2 CP_1 ricorrente ha svolto gradatamente le mansioni, mai il taglio: “Lei ha svolto non da subito ma piano piano queste mansioni, ma non il taglio che pagina 8 di 12 faceva (…) tutto sempre sotto osservazione di;
c'erano Per_1 CP_1 magari delle clienti che preferivano per i più vari motivi ricevere da lei la prestazione, ma in ogni caso controllava tutto, sempre, con tutte”. CP_1
La TE ha poi confermato omanda precisa sul punto, che la nel periodo ottobre 2014 – agosto 2020 ricevette dal Tutor Parte_1 insegnamenti ed indicazioni su come svolgere il lavoro, CP_1 utilizzare gli strumenti e su come trattare i clienti. Solo la TE ha riferito che la ricorrente era capace di Testimone_3 svolgere tutte le mansioni, eccetto il taglio, che non faceva e che lei le delegava senza problemi un proprio lavoro. La TE , come già riferito, è invece da ritenersi scarsamente attendibil quanto amica di famiglia dal 2003, nonché occasionale cliente. Le risultanze istruttorie non consentono quindi di ritenere pienamente formata e autonoma la ricorrente al momento dei fatti di causa è corretta la ritenuta infondatezza della prospettazione attorea da parte del Tribunale sul punto. Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valido il contratto di apprendistato in essere tra le parti anche se privo di un piano formativo, comunque mai ricevuto dalla ricorrente. Anche questa censura non merita accoglimento. In realtà il convenuto ha prodotto un piano formativo PFI al doc. 3 (produzione documentale convenuta I grado) e sebbene non ne abbia provato la consegna alla lavoratrice, risulta che la stessa abbia sottoscritto la richiesta di fruizione dell'offerta formativa pubblica mod. 1A che menziona il PFI, la sua durata e il tutor (cfr. doc. 4 produzione convenuta I grado). Del pari, risultano documentati il programma di formazione esterna presso Ist. (cfr. doc. 5) e l'assolvimento CP_6 dell'obbligo formativo esterno relativo a tre annualità (doc. 6), pur privo del libretto formativo (il fatto è pacifico). A fronte della documentata esistenza del PFI in forma scritta il rilievo di parte ricorrente è infondato. Non è inoltre pertinente il richiamo dell'appellante a Cass. Sez. L. sent. n. 10826/2023 che, al riguardo, ha statuito, in relazione all'art. 49 Dlgs. n. 276/2003, che il piano formativo deve essere contenuto nel contratto, per il quale la forma scritta è prescritta “ad substantiam”. Invero, il rapporto di lavoro in esame ricade invece nella disciplina di cui agli artt. 2 e 4 D.lgs. n. 167/2011, su cui è intervenuta Cass. Sez. L. n. 6704/2024, che ha ribadito la necessità della forma scritta del piano di formazione nel rispetto della disciplina vigente, che prevede all'art. 2 pagina 9 di 12 lett. a): “a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto”. Pertanto secondo la disciplina vigente era consentito che il piano formativo scritto fosse definito successivamente alla sottoscrizione del contratto di apprendistato. La mancata consegna del PFI è eventualmente un'irregolarità, non sanzionata da nullità, neppure dal CCNL, come risulta essere una mera irregolarità la mancata compilazione del libretto formativo. L'adempimento dell'obbligo formativo, come già visto nell'analisi del precedente motivo, si ricava anche dalle testimonianze di , Tes_2
e Tes_8 Tes_7 iv ello viene pertanto rigettato. Con il quarto e ultimo motivo parte ricorrente lamenta l'errore del Tribunale nel mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 1° livello conseguente all'invalidità del contratto di apprendistato e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sul riconoscimento dello straordinario. Sul punto, non può trovare accoglimento la prima parte del motivo di impugnazione relativa al riconoscimento del superiore livello di inquadramento giacché essa presuppone una declaratoria di invalidità del contratto di apprendistato, già esclusa da questo Collegio, anche in considerazione della mancata prova della capacità professionale e della autonomia della lavoratrice nello svolgimento delle sue mansioni. Per quanto attiene invece il riconoscimento dello straordinario, sebbene non vi sia perfetta coincidenza tra le dichiarazioni delle testi escusse, esso può essere riconosciuto considerando l'orario riferito in particolare dalle testimoni e nella parte in cui le Testimone_7 Tes_8 Tes_1 dichiarazioni si sovrappongono. Dalle deposizioni delle stesse si ricava infatti un impegno lavorativo della il martedì-venerdì con Parte_1 orario 9:00-19:00 e un'ora di pausa;
il sabato con orario 8,30-19,00 e un' ora di pausa, (orario di inizio riferito da , Testimone_7 Tes_2
) eccetto i mesi di luglio e agosto quando l'orario era 8:30-14:00 Tes_1
(il minore orario estivo è confermato da tutte le testi). Il motivo di appello viene quindi parzialmente accolto, limitatamente al lavoro straordinario, che in questi termini si ritiene provato. In parziale accoglimento dell'appello, limitatamente al lavoro straordinario ritenuto dal Collegio accertato, come sopra argomentato, le parti sono state quindi invitate a produrre un conteggio concordato, relativo allo straordinario nei periodi di effettivo lavoro, tratto dalle buste pagina 10 di 12 paga acquisite dal Collegio nella loro integralità, sulla base dei seguenti parametri: martedì-venerdì 9:00-19:00 con un'ora di pausa, sabato 8,30-19,00 con un'ora di pausa, eccetto i mesi di luglio e agosto 8:30- 14:00; rapporto di lavoro apprendistato dal 16.10.2014 al 16.10.2019, mansioni di acconciatrice unisex come da contratto;
dal 16.10.2019 alla cessazione 31.08.2020 rapporto di lavoro a tempo indeterminato operaio livello 3; detratto il percepito di cui alle buste paga. Sulla base di questi parametri, risulta pertanto accertato lo svolgimento del lavoro straordinario da parte della appellante ed il diritto alle differenze retributive, quantificate dalle parti, secondo un conteggio concordato, nell'importo di € 7.029,26, senza acquiescenza in ordine all'an. L'appellata viene in conseguenza condannata al pagamento della somma, a favore dell'appellata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto. Il parziale accoglimento dell'appello impone la rideterminazione delle spese dei due gradi di giudizio e la condanna di , parte CP_1 soccombente, alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore di . Parte_1
Considerato il valore del decisum, l'attività svolta (tutte le fasi per il primo grado, tre fasi per l'appello), applicati i minimi, per il primo grado
€ 2.695,00, per il secondo grado € 1.984,00, nella misura complessiva di € 4.679,00, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre rimborso CU se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale dell'appello di e in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma lorda di € 7.029,26 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
respinge per il resto l'appello con conferma della sentenza appellata. Condanna alla refusione delle spese dei due gradi di CP_1 giudizio a favore di nella misura complessiva di € Parte_1
4.679,00, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre rimborso CU se dovuto.
pagina 11 di 12 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.04.2025
La Consigliera est.
DO EF AR
il Presidente
DO. Flavio Baraschi
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