Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14736 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione,
vertente
TRA
codice fiscale: Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , rappresentate e difese Parte_2 C.F._2
entrambe dall'avv. Claudia La Rezza
-ATTRICI-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._3
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
in via principale nel merito,
1)dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi a seguito
1
2)previa esatta determinazione dell'asse ereditario del defunto signor
[...]
tanto dal lato attivo, che da quello passivo, disporne la CP_2
divisione assegnando a ciascuno degli eredi la quota di spettanza, sia da lato attivo, sia da lato passivo;
3)previo accertamento che l'immobile facente parte dell'asse ereditario sito in
Milano Via Pitteri n.111 non è comodamente divisibile ex art. 720 c.c, per le ragioni tutte esposte in parte motiva e come confermato dal CTU nell'
elaborato peritale, assegnare il compendio immobiliare interamente alla signora congiuntamente alla figlia con addebito Parte_1 Parte_2
dell'eccedenza a favore del signor e con conseguente obbligo, a CP_1
carico delle predette parti attrici di corrispondere a quest'ultimo, il relativo conguaglio, calcolato in proporzione al valore della quota al medesimo spettante, in base alla stima e alle risultanze dell'accertamento dell'espletata CTU;
4)in via gradata, ordinare la vendita dell'immobile facente parte dell'asse ereditario ai sensi dell'art.788 c.p.c. con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi in proporzione alle rispettive quote;
5)porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare l'opponente alle relative spese legali e di procedura.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, compresi i costi di CTU
(integralmente anticipati).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici e hanno agito in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi legittime di in quanto rispettivamente Controparte_2
coniuge superstite e figlia del defunto, per chiedere lo scioglimento della comunione sugli immobili di seguito descritti in essere con CP_1
subentrato per rappresentazione nei diritti della madre
[...] [...]
ossia l'altra figlia del de cuius che però ha rinunciato all'eredità del CP_3
padre.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio per stimare il valore dei beni e verificarne la regolarità edilizia e catastale, la causa è stata avviata alla decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito va osservato innanzitutto che tra le parti in causa,
in quanto eredi legittimi di nato a [...] il Controparte_2
10/05/1930 e deceduto a Milano il 29/11/2019, è venuta a instaurarsi una comunione su di un appartamento sito a Milano, via Riccardo Pitteri n. 111,
piano terzo, con annessi una mansarda al soprastante piano quarto cui si accede tramite la scala condominiale e un box ad uso autorimessa al piano seminterrato, il tutto identificato in catasto fabbricati al foglio 321, particella
327, subalterni 711 e 710 - rispettivamente l'appartamento e la mansarda - e particella 328 subalterno 32 - il box.
Dai titoli di provenienza in atti, inclusa la successione legittima al defunto,
risulta che i tre immobili suddetti si appartengono alle parti in causa come segue:
-per la quota di 4/6 a (coniuge superstite del defunto); Parte_1
3 -per la quota di 1/6 a (figlia); Parte_2
-per la quota di 1/6 a (subentrato per rappresentazione Controparte_1
dell'altra figlia . CP_3
Le attrici, titolari della complessiva quota di 5/6 sul compendio ereditario,
hanno chiesto l'attribuzione congiunta degli immobili in quanto non comodamente divisibili.
Il c.t.u. arch. ha attribuito all'appartamento e al box, che ne Persona_1
costituisce pertinenza, il valore totali Euro 445.000,00 e alla mansarda il valore di Euro 105.000,00.
Ha pure evidenziato (foglio 21 della relazione) come nessuno dei cespiti sia frazionabile, essendo tutti di ridotte dimensioni (l'appartamento ha una superficie lorda di mq. 116).
D'altra parte l'assegnazione al convenuto della sola mansarda comporterebbe comunque un significativo conguaglio a carico del medesimo, attesa la modesta entità della sua quota.
Pertanto ricorrono tutti i presupposti di non comoda divisibilità di cui all'art. 720 cod. civ., con conseguente necessario accoglimento della domanda di attribuzione dell'intero formulata in via principale dalle attrici.
Inoltre il c.t.u. ha verificato e attestato che le planimetrie catastali degli immobili sono conformi allo stato di fatto e che del pari non sussiste alcuna difformità tra lo stato di fatto e i titoli edilizi in forza dei quali gli immobili sono stati edificati, titoli debitamente menzionati nella relazione in atti cui si rinvia (foglio 17), di modo che sussistono senz'altro le condizioni di cui alla legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni oltre che quelle dell'art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985.
4 Si deve allora procedere allo scioglimento della comunione sui sopra indicati immobili mediante attribuzione alle attrici, per la quota di 4/5 a
[...]
e di 1/5 a dell'intero compendio immobiliare in Parte_1 Parte_2
comunione, con correlativo obbligo solidale in capo alle attrici di versare alla controparte, a titolo di conguaglio, la somma di Euro 91.666,00 pari a un 1/6 in cifra tonda del valore del compendio immobiliare stimato dal c.t.u. in complessivi Euro 550.000,00.
A norma dell'art. 2646 cod. civ. la presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari.
Quanto infine alle spese di lite, deve aversi riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei procedimenti di divisione giudiziale,
le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n. 1635/2020).
Nella fattispecie la contumacia del convenuto, in quanto comportamento processuale neutro dal quale non può trarsi, almeno nell'ordinamento italiano,
alcuna conseguenza giuridica, impone che le spese siano regolate in base alle quote di comproprietà di ciascun partecipante alla comunione.
Ne consegue che le spese dell'intero giudizio, a partire dalla notificazione della citazione e per finire con le imposte di registrazione e trascrizione della presente sentenza, devono restare a carico delle attrici per la complessiva quota di 5/6, mentre la restante quota di 1/6 deve gravare sul convenuto.
5 A carico del convenuto, nella detta misura di un sesto, devono essere allora poste tutte le spese anticipate dalle attrici per pervenire allo scioglimento della comunione in ragione di Euro 833,00 a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo (Euro 789,00), marca (Euro 27,00) e notifica della citazione,
di Euro 6.098,95 quale costo della consulenza tecnica d'ufficio comprensivo degli oneri accessori, di assistenza legale pari ad Euro 11.977,00 (D.M.
Giustizia n. 55/2014, scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00 atteso il valore della quota del convenuto, con limitazione al minimo della fase decisionale essendosi proceduto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), oltre gli oneri accessori (rimborso spese 15%, cassa avvocati 4% e I.V.A. 22%) per un totale di Euro 17.475,88.
E poiché spese di giudizio a carico della massa ammontano dunque a complessivi Euro 24.407,83 (833,00 + 6.098,95 + 17.475,88), il convenuto va in definitiva condannato a rimborsare le attrici della quota di un sesto di tale importo e quindi della somma di Euro 4.967,97 e, nella stessa misura di un sesto, al pagamento delle ulteriori spese di registrazione e trascrizione della presente sentenza se anticipate per intero dalle attrici.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dispone lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente all'apertura della successione legittima di nato a [...] il Controparte_2
10/05/1930 e deceduto a Milano il 29/11/2019, mediante attribuzione alle attrici nata a [...] il Parte_1
27/05/1934, codice fiscale: per la quota di 4/5 (quattro C.F._1
quinti) ed a nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2
6 , per la quota di 1/5 (un quinto), ai sensi dell'art. 720 del C.F._2
codice civile, dell'intera proprietà degli immobili siti a Milano, via Riccardo
Pitteri n. 111, del complessivo valore di Euro 550.000,00, costituiti precisamente da:
-appartamento al piano terzo con annesso vano di cantina, in catasto fabbricati censito al foglio 321, particella 327, subalterno 711, via Riccardo Pitteri n. 111,
piano S1-3, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani,
superficie catastale totale mq. 101, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 98, rendita Euro 805,67;
-mansarda posta al piano quarto con accesso dalla scala condominiale, in catasto fabbricati censita al foglio 321, particella 327, subalterno 710,
via Riccardo Pitteri n. 111, piano 4, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 3,
consistenza 2 vani, superficie catastale totale mq. 50, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 49, rendita Euro 227,24;
-box ad uso autorimessa, in catasto fabbricati censito al foglio 321,
particella 328, subalterno 32, via Riccardo Pitteri n. 111, piano S1,
zona censuaria 3, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 12, superficie catastale totale mq. 12, rendita Euro 60,12;
2)pone a carico solidale delle attrici l'obbligo di corrispondere al convenuto un conguaglio di Euro 91.666,00; Controparte_1
3)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
4)pone le spese dell'intero giudizio, incluse quelle successive di registrazione e trascrizione della presente sentenza, a carico delle parti in ragione delle rispettive quote e, quindi, nella misura di cinque sesti a carico delle attrici e di un sesto a carico del convenuto;
7 5)condanna il convenuto al pagamento, in favore delle Controparte_1
attrici, della quota di un sesto a suo carico delle spese del giudizio divisionale pari a complessivi Euro 4.967,97 comprensivi di oneri accessori, oltre che al pagamento, sempre nella misura di un sesto, delle successive spese di registrazione e trascrizione della presente sentenza se anticipate per intero dalle attrici.
Milano, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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