Sentenza 11 luglio 2024
Rigetto
Sentenza breve 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 24/01/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025REG.PROV.COLL.
N. 07677/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2024, proposto dal signor VA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, non costituito in giudizio;
nei confronti
TO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 4188/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TO EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo per le parti nessuno è presente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è titolare dell’immobile sito in Pompei alla via Plinio 53/55 confinante con la proprietà del controinteressato, sito a pochi metri di distanza dagli scavi archeologici di Pompei.
Il Comune di Pompei ha emesso un’ordinanza di demolizione nei confronti del controinteressato con la quale gli ha ingiunto il ripristino di quanto abusivamente realizzato ovvero: una tettoia realizzata con struttura in ferro e copertura in materiale plastico in similcotto, posta nel giardino, angolo sud ovest dell’immobile, avente dimensioni in pianta di m. 3,00 x 9,00 circa, una canna fumaria, posta sul prospetto ovest dell’immobile, una veranda in elementi di alluminio e lastre di vetro, posta sul prospetto sud dell’immobile al primo piano, una pensilina realizzata con struttura in ferro e copertura in vetro, posta sul prospetto sud dell’immobile al primo piano, 2 pensiline realizzate con struttura in ferro e copertura in vetro, poste sul prospetto ovest dell’immobile al primo piano.
Il gravame presentato dal controinteressato avverso tale provvedimento si concluso negativamente sia in primo grado che in appello ed intanto nelle more del giudizio il Comune aveva in data 7 novembre 2018 verbale di inottemperanza.
2. L’appellante ha rivolto al Comune di Pompei una diffida stragiudiziale in data 21 febbraio 2024, perché provvedesse sia all’emissione di formale provvedimento di acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile del comune, con successiva materiale demolizione dell’abuso in questione, sia all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001 oltre al rigetto delle domande di condono edilizio presentate dal controinteressato.
Non avendo riscontrato il Comune la diffida l’appellante ha presentato un ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’ente.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto le opere contestate erano state tutte demolite dal controinteressato ad eccezione di una canna fumaria, una piccola pensilina, una veranda di m.1,00 x 1,5 che il T.a.r. ha ritenuto non poter costituire oggetto di acquisizione al patrimonio comunale. Relativamente all’applicazione della sanzione ex art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001 è stata rilevata la carenza di interesse a tale provvedimento che peraltro non si rendeva necessario poiché il controinteressato aveva già pagato la sanzione.
In merito alle pratiche di condono pendenti, non sussisteva un interesse specifico alla pronuncia poiché esse riguardavano opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione che peraltro come appena affermato era stata sostanzialmente eseguita. Inoltre la richiesta presentava un ulteriore profilo di inammissibilità poiché tesa a sindacare l’ordine temporale con il quale il Comune procedeva ad esaminare le molte istanze di condono presentate.
4. L’appello consta di due motivi.
4.1. Il primo sottolinea come il Comune avrebbe dovuto disporre l’acquisizione al patrimonio comunale perché la demolizione delle opere abusive era avvenuta in data 17 maggio 2024,
ovvero dopo la notifica del ricorso introduttivo che risale al 5 aprile 2024 ed inoltre il verbale di inottemperanza rispetto all’ordine demolitorio risale al 7 novembre 2018.con conseguente acquisizione automatica poiché il provvedimento ha natura meramente dichiarativa. Inoltre la valutazione che le opere non demolite non fossero suscettibili di acquisizione costituisce una valutazione di merito inconferente poiché il T.a.r. si sarebbe dovuto limitare a verificare se vi era stata risposta o meno alla diffida notificata.
4.2. Il secondo motivo contesta l’inammissibilità della richiesta di rigetto delle domande di condono in quanto la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette la realizzazione di alcuna modifica rispetto alla struttura come definita alla scadenza del termine per l'inoltro dell'istanza di condono, determinandosi altrimenti il venir meno dell'attuale riconoscibilità del manufatto originario. Le opere realizzate successivamente alle istanze di condono e poi demolite a seguiti dell’esito del contenzioso relativo al provvedimento demolitorio hanno determinato tale situazione che di per sé dovrebbe comportare il rigetto della sanatoria.
5. Si è costituito in giudizio il solo controinteressato che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dal momento che la sola vicinitas non vale di per sé a radicare la legittimazione al ricorso, ma necessita di essere integrata dalla puntuale allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio che al ricorrente deriverebbe in conseguenza dall’alterato assetto urbanistico-edilizio dell’area ove ricadono i beni di suo interesse. Inoltre l’inammissibilità deriva anche dalla mancanza di un obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza che al massimo può avere uno scopo sollecitatorio dei provvedimenti che si ritiene il Comune dovrebbe assumere.
6. L’appello è infondato.
La diffida rivolta all’ente pubblico allo scopo di sollecitare l’esercizio di poteri officiosi presuppone che colui che avanza la richiesta abbia un interesse ad ottenere i provvedimenti richiesti e che tali atti discendano da un obbligo giuridico.
L’acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa come ribadito dalla sentenza 16/2023 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ma ciò non toglie che se il privato ottemperi anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non sia necessario dar corso all’acquisizione poiché lo scopo principale cui l’acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto.
Circa la definizione delle domande di condono, il terzo che sollecita la loro definizione nella prospettiva del rigetto, deve dimostrare quale sia il pregiudizio che a lui derivi dalla mancata valutazione delle istanze di condono, danno che non può consistere nella mera impossibilità di demolire opere asseritamente abusive cioè un astratto interesse al ripristino della legalità, ma che deve incidere sui diritti dominicali a lui spettanti quale confinante.
Nel caso di specie tale interesse non è stato dimostrato per cui la pronuncia di inammissibilità del T.a.r. merita di essere confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sull’appello proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al controinteressato le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
VA Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO