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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maura Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Santi Giovanni Alessandrello e Luigi Alessandrello, domiciliato presso i difensori al domicilio digitale indirizzo PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristina Interlandi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano,
E. Chiesa 2 – domicilio digitale indirizzo PEC Email_2
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette,
Preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo gravi motivi in fatto e in diritto;
pagina 1 di 5 Nel merito: dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. 779 del 26/02/2024 del Tribunale di Monza e disporre i conseguenti provvedimenti;
In subordine: in riforma della sentenza n. 779/2024 del 26/02/2024 del Tribunale di Monza dichiarare che occupa legittimamente il locale di Via Diaz 46 Parte_1
Vimodrone dal giugno 2017.
Spese rifuse.
In via istruttoria: ammettere la produzione dei documenti che si allegato, nonché prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il occupa i locali di Via Diaz 46 Vimodrone dal giugno 2017; Pt_1
2) Vero che i locali di Via Diaz 46 Vimodrone sono stati ceduti al in locazione dal Pt_1
proprietario sig. ; Controparte_1
3) Vero che da allora ha versato il canone di €.500,00 mensili in mano al sig. Pt_1 Tes_1
all'uopo incaricato dall' ;
[...] CP_1
4) Vero che dal febbraio 2019 l' ha immesso nei suddetti locali di Vimodrone, d'accordo CP_1
col il sig. suo parente e ridotto il canone a €.250,00 mensili;
Pt_1 Parte_2
5) Vero che vive costantemente nei locali di Vimodrone dal giugno 2017 e non vive Pt_1
più a Cologno Monzese da allora;
6) Vero che dal febbraio 2022 il sig. non ha più voluto ricevere il pagamento del canone Tes_1
per disposizione di . CP_1
Si indica a teste: sig. su tutti i capitoli;
sig. ; sig. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sui capp. 1-5.
[...]
L'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria eccezione deduzione, respinta qualsivoglia istanza formulata, anche in via istruttoria, da parte appellante
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso promosso per inosservanza del termine di cui al disposto dell'art. 325 cod. proc. civ.
NEL MERITO
Respingere l'appello promosso dal sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite del giudizio di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 5 Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 779/2024, pubblicata il 28/2/2024, ha condannato a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Parte_1
Vimodrone, via Diaz, n. 46, di proprietà (anche) del ricorrente . Ha Controparte_1 accertato che il ricevute da le chiavi dell'immobile al fine di Pt_1 CP_1
provvedere allo sgombero, vi si era stabilmente e da anni insediato.
2. contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello con atto di Pt_1
citazione notificato il 17/6/2024. Premesso di essere venuto a conoscenza della sentenza solo il
23/4/2024, per effetto della notificazione della stessa unitamente all'atto di precetto, ha chiesto che la sentenza sia dichiarata nulla in quanto priva dei dati identificativi delle parti in causa, di una chiara enunciazione della domanda dell'attore e delle prove sulle quali si sarebbe fondata, delle conclusioni dell'attore e di una “comprensibile motivazione”. Nel merito, ha contestato la fondatezza della decisione, sostenendo di essere non già un occupante senza titolo, ma di avere ricevuto l'immobile in locazione da , al canone mensile di € 500,00, Controparte_1
in forza di contratto concluso verbalmente e di aver sempre provveduto al pagamento del canone in contanti nelle mani di certo di ciò incaricato dal locatore. L'appellante ha Tes_1 inoltre chiarito di ritenersi legittimato all'appello, nonostante l'avvenuta notificazione della sentenza ad aprile 2024, non essendo tale notificazione idonea - in quanto effettuata alla parte personalmente in funzione di titolo esecutivo - a far decorrere il termine breve per impugnare.
3. Infine, ha dedotto la nullità della sentenza appellata anche in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, siccome “notificato all'indirizzo di Via
Ovidio 14 Cologno Monzese, dove era sì la residenza anagrafica del ma dove questi Pt_1 non dimorava più da alcuni anni, comunicata all'attore”. Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, in subordine, l'accertamento della legittimità dell'occupazione dell'immobile.
4. L'appellato nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente e ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.
5. Rigettata, con ordinanza 31/7/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante, all'udienza odierna, alla quale la causa è
pagina 3 di 5 stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali, la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
***
5. L'appello, come puntualmente eccepito dall'appellato, è inammissibile perché proposto con citazione notificata il 17/6/2024, dopo, quindi, lo spirare del termine breve per l'impugnazione decorrente dal 23/4/2024, giorno dalla notificazione della sentenza all'appellante.
5.1 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, essendosi svolto il giudizio di primo grado nella contumacia del soccombente, la notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per impugnare. Secondo consolidato orientamento del S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, infatti, in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite;
né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (cfr., Cass. n. 1893 del
23/01/2019; Cass. n. 29037/2018; Cass. n. 1647/2007).
6. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale in considerazione del mancato svolgimento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 779/2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono. i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 febbraio 2024
Il presidente est.
Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maura Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Santi Giovanni Alessandrello e Luigi Alessandrello, domiciliato presso i difensori al domicilio digitale indirizzo PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristina Interlandi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano,
E. Chiesa 2 – domicilio digitale indirizzo PEC Email_2
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette,
Preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo gravi motivi in fatto e in diritto;
pagina 1 di 5 Nel merito: dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. 779 del 26/02/2024 del Tribunale di Monza e disporre i conseguenti provvedimenti;
In subordine: in riforma della sentenza n. 779/2024 del 26/02/2024 del Tribunale di Monza dichiarare che occupa legittimamente il locale di Via Diaz 46 Parte_1
Vimodrone dal giugno 2017.
Spese rifuse.
In via istruttoria: ammettere la produzione dei documenti che si allegato, nonché prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il occupa i locali di Via Diaz 46 Vimodrone dal giugno 2017; Pt_1
2) Vero che i locali di Via Diaz 46 Vimodrone sono stati ceduti al in locazione dal Pt_1
proprietario sig. ; Controparte_1
3) Vero che da allora ha versato il canone di €.500,00 mensili in mano al sig. Pt_1 Tes_1
all'uopo incaricato dall' ;
[...] CP_1
4) Vero che dal febbraio 2019 l' ha immesso nei suddetti locali di Vimodrone, d'accordo CP_1
col il sig. suo parente e ridotto il canone a €.250,00 mensili;
Pt_1 Parte_2
5) Vero che vive costantemente nei locali di Vimodrone dal giugno 2017 e non vive Pt_1
più a Cologno Monzese da allora;
6) Vero che dal febbraio 2022 il sig. non ha più voluto ricevere il pagamento del canone Tes_1
per disposizione di . CP_1
Si indica a teste: sig. su tutti i capitoli;
sig. ; sig. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sui capp. 1-5.
[...]
L'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria eccezione deduzione, respinta qualsivoglia istanza formulata, anche in via istruttoria, da parte appellante
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso promosso per inosservanza del termine di cui al disposto dell'art. 325 cod. proc. civ.
NEL MERITO
Respingere l'appello promosso dal sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite del giudizio di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 5 Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 779/2024, pubblicata il 28/2/2024, ha condannato a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Parte_1
Vimodrone, via Diaz, n. 46, di proprietà (anche) del ricorrente . Ha Controparte_1 accertato che il ricevute da le chiavi dell'immobile al fine di Pt_1 CP_1
provvedere allo sgombero, vi si era stabilmente e da anni insediato.
2. contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello con atto di Pt_1
citazione notificato il 17/6/2024. Premesso di essere venuto a conoscenza della sentenza solo il
23/4/2024, per effetto della notificazione della stessa unitamente all'atto di precetto, ha chiesto che la sentenza sia dichiarata nulla in quanto priva dei dati identificativi delle parti in causa, di una chiara enunciazione della domanda dell'attore e delle prove sulle quali si sarebbe fondata, delle conclusioni dell'attore e di una “comprensibile motivazione”. Nel merito, ha contestato la fondatezza della decisione, sostenendo di essere non già un occupante senza titolo, ma di avere ricevuto l'immobile in locazione da , al canone mensile di € 500,00, Controparte_1
in forza di contratto concluso verbalmente e di aver sempre provveduto al pagamento del canone in contanti nelle mani di certo di ciò incaricato dal locatore. L'appellante ha Tes_1 inoltre chiarito di ritenersi legittimato all'appello, nonostante l'avvenuta notificazione della sentenza ad aprile 2024, non essendo tale notificazione idonea - in quanto effettuata alla parte personalmente in funzione di titolo esecutivo - a far decorrere il termine breve per impugnare.
3. Infine, ha dedotto la nullità della sentenza appellata anche in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, siccome “notificato all'indirizzo di Via
Ovidio 14 Cologno Monzese, dove era sì la residenza anagrafica del ma dove questi Pt_1 non dimorava più da alcuni anni, comunicata all'attore”. Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, in subordine, l'accertamento della legittimità dell'occupazione dell'immobile.
4. L'appellato nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente e ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.
5. Rigettata, con ordinanza 31/7/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante, all'udienza odierna, alla quale la causa è
pagina 3 di 5 stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali, la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
***
5. L'appello, come puntualmente eccepito dall'appellato, è inammissibile perché proposto con citazione notificata il 17/6/2024, dopo, quindi, lo spirare del termine breve per l'impugnazione decorrente dal 23/4/2024, giorno dalla notificazione della sentenza all'appellante.
5.1 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, essendosi svolto il giudizio di primo grado nella contumacia del soccombente, la notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per impugnare. Secondo consolidato orientamento del S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, infatti, in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite;
né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (cfr., Cass. n. 1893 del
23/01/2019; Cass. n. 29037/2018; Cass. n. 1647/2007).
6. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale in considerazione del mancato svolgimento di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 779/2024, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono. i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 febbraio 2024
Il presidente est.
Roberto Aponte
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