Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. deceduta in data 18/06/2020, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio C.F._2
Defilippi e dall'avv. Gianna Sammicheli del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-attore opponente -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Turco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Barberini n. 47, giusta procura in atti;
-convenuta opposta –
Oggetto: opposizione ex artt. 512, 615 comma 2.; 617/2 cpc contro l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione depositata il 20.10.2023 nel giudizio esecutivo immobiliare numero R.G.E.I.
n. 367/2010.
Conclusioni:
per la parte opponente non presente all'udienza del 29/01/2025: come da atto di citazione giusto rinvio contenuto nella memoria difensiva conclusiva autorizzata depositata in data 8.1.2025 ovvero:
“In via preliminare
accertare dichiarare il difetto di legittimazione attiva, interesse ad agire e/o ius postulandi e per
l'effetto sospendere inaudita altera parte l'esecuzione
Nel merito
1.accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.7.2006 (atto pubblico del dott. del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, IA e Persona_2
Prato (Rep. 43063 - Fasc. 20749) si applicano interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p.; per
l'effetto, dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 1815/2° comma c..c tutti gli interessi pattuiti ed
2. accertare e dichiarare, che le clausole previste dagli artt. 1 – 2 - 3 - 5 – 9 e gli artt. 2 – 3 – 4 – 5
– 6 – 7 – 8– 9 - 11 – 14 del regolamento allegato con la lettera C al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.7.2006 sono abusive per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma del D. L.vo n. 206/05 ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) ed a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia e dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
3. dichiarare altresì inammissibile ed improcedibile l'azione esecutiva intrapresa da in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore;
4. ordinare la restituzione a dell'immobile oggetto dell'esecuzione sito in Quarrata Parte_1
(PT) – via Don Minzoni, 37, costituito da tre piani fuori terra (terreno, primo e secondo oltre sottotetto) e di cui al foglio 33 della part. 873 sub. 2-3-4 descritto all'art. 5 del contratto e libero dall'ipoteca costituita ai sensi del medesimo articolo;
in subordine, ordinare la restituzione della somma ricavata dalla vendita forzata;
5. ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di IA la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria mandando alla cancelleria per gli adempimenti necessari
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, IVA e CPA , determinati in base al tariffario forense come per legge.
In via istruttoria
Si chiede disporsi CTU diretta ad accertare l'applicazione di clausole abusive per l'applicazione di interessi anatocistici, usurari e l'indeterminatezza del tasso di interesse”.
Per la parte opposta come da udienza del 29.1.2025 ovvero, richiamando la comparsa di costituzione e risposta, nel seguente modo:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione proposta, in quanto i) palesemente infondata e dilatoria, essendo stata proposta in evidente assenza dei relativi presupposti di legge e ii) in quanto l'esecuzione immobiliare è già stata dichiarata chiusa con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 20.10.2023;
- ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della citazione in giudizio per violazione del principio del ne bis in idem per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto, confermare la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa;
- in via principale e nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda di controparte, anche istruttoria, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- In ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c. il Sig. al risarcimento dei danni che verranno Pt_1 ritenuti opportuni nonché alla rifusione delle spese di lite e compensi professionali, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione al provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, il Giudice dell'esecuzione, in data 11 novembre 2023, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione del progetto di distribuzione, richiamando il vaglio dei motivi di opposizione già compiuto con ordinanza del 20.7.2023 emessa all'esito di precedente opposizione esecutiva, fissava l'udienza del 7.12.2023 per la comparizione delle parti. Alla stessa, con ordinanza riservata del 14.12.2023 respingeva la richiesta di sospensione come segue:
“L'opponente, pur affermando nell'epigrafe, di proporre “opposizione avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione depositata il 20.10.2023 dal G.E. dott. ” Persona_3
(rectius l'ordinanza con cui, ex art. 512 cpc è stata risolta la controversia distributiva), in effetti ha reiterato i motivi di opposizione all'esecuzione già delibati e respinti in una precedente opposizione all'esecuzione e segnatamente: 1) nullità del contratto di mutuo fondiario per la natura usuraria degli interessi;
2) improcedibilità dell'esecuzione avente ad oggetto l'unica abitazione di Pt_1
per applicazione di clausole abusive in violazione della direttiva UE/93/2013 e del D. L.vo
[...]
206/05 alla luce dei principi espressi da Cass. 9479/2023; 3) inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva degli altri creditori intervenuti.
In assenza di alcuna specifica contestazione mossa al provvedimento formalmente impugnato, è sufficiente richiamare l'ordinanza adottata il 20.7.2023, all'esito della precedente opposizione all'esecuzione, con cui è stata respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione segnalando, in aggiunta, che non risulta che il reclamo, asseritamente proposto avverso la detta ordinanza, sia stato accolto.
Giova sottolineare, con riferimento al profilo della violazione della normativa consumeristica, che
l'odierno opponente il 7.4.2016 ha proposto opposizione all'esecuzione contestando, tra l'altro,
“violazione della direttiva UE/93/13 e del d.l.vo 206/2005 - improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva”. L'istanza di sospensiva è stata respinta (con ordinanza del GE a scioglimento della riserva assunta all'ud. del 15.6.2016) e, introdotto il giudizio di merito, la domanda dell'opponente è stata respinta con sentenza di questo Tribunale n. 686/2019 pubblicata il
10/10/2019.
In ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c,p.c., le spese della presente fase processuale devono essere poste a carico di parte opponente e sono liquidate, applicati i parametri di cui al DM
55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione. Assegna il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge”
Con atto di citazione notificato via pec in data 16.02.2024 ha introdotto il merito della Parte_1 spiegata opposizione reiterando tutti i motivi di opposizione e sollevando quale nuova eccezione, il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta.
L'opposizione non merita accoglimento e deve essere dichiarata inammissibile.
1) Sulla carenza dei presupposti per l'opposizione distributiva.
L'art. 512 cpc offre la possibilità, nell'ultima fase in cui si snoda il processo esecutivo, quella distributiva, di risolvere eventuali controversie insorte tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione . L'opposizione, come correttamente ha rilevato il giudice che ha vagliato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, pare più tesa a riproporre stessi argomenti già oggetto di precedenti opposizioni più che a chiedere la soluzione di un “conflitto distributivo”.
Alcuna allegazione e/o deduzione sul punto, che non sia cioè meramente riconducibile a motivi di diversa opposizione, è rinvenibile nel plofluvio di argomenti intorno a cui si impernia l'atto introduttivo. Già solo questo, ad avviso dello scrivente, imporrebbe la reiezione della domanda.
2) Quanto alla violazione del principio del “ne bis in idem”
L'opposizione si basa su argomenti difensivi già spesi in altri procedimenti tra le stesse parti cadendo, per tal via, sotto l'efficacia dirimente del principio del “ne bis in idem”.
Ed infatti:
1) “mancata notificazione al debitore ceduto della cessione nullità e/o inefficacia della cessione ex art. 1264 comma 1 c.c. difetto del diritto ad agire in violazione dell'art. 100 c.p.c.” oltre che il difetto di legittimazione attiva in capo ad (già ; Controparte_1 CP_2
2) la pattuizione di interessi usurari;
3) l'applicazione di interessi anatocistici e conseguentemente ultralegali;
4) natura abusiva delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 3 (relativo ai costi dell'assicurazione quale voce rilevante ai fini del calcolo del TSU), 5 (riguardante l'iscrizione di ipoteca a garanzia di pattuizione illecita) e 9 del contratto di mutuo e artt. 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 11 e 14 del regolamento allegato con la lettera C ai sensi della Direttiva 93/13/Cee e del D.lgs. 206/2005 in sostanza coincidenti con l'asserita usurarietà dei tassi di interesse e dell'anatocismo; sono tutti motivi di opposizione già abbondantemente vagliati in numerosissime decisioni adottate dal Tribunale di IA nell'ambito di giudizi oppositivi proposti in modo “compulsivo” e
“speculare” dalla difesa del debitore.
La Corte di Cassazione, con decisioni costanti nel tempo, ha disegnato i contorni di tale principio cardine dell'Ordinamento, che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente al medesimo giudice o giudici diversi di statuire due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversie già in corso (cfr .Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. 8379/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916/2006).
Ed invero:
- il motivo di opposizione sub 1) è già stato vagliato e deciso nell'ambito di altro giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. instaurato tra le medesime parti e radicato avanti al Tribunale di IA n. 2486/2018 R.G. conclusosi con sentenza n. 266/2021 del 23/03/2021; - il motivo di opposizione sub 2) è già stato vagliato e deciso nell'ambito di altri giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. instaurati tra le medesime parti e radicati l'uno avanti al Tribunale di IA n. 2626/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 686/2019 del 10/10/2019,
e l'altro avanti al Tribunale di IA n. 401/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 646/2020 del
09/09/2020;
- il motivo di opposizione sub 3) è già stato vagliato e deciso nell'ambito di altro giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. instaurato tra le medesime parti e radicato avanti al Tribunale di IA n. 401/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 646/2020 del 09/09/2020;
- il motivo di opposizione sub 4) è già stato vagliato e deciso nell'ambito di altro giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. instaurato tra le medesime parti e radicato avanti al Tribunale di IA n. 2626/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 686/2019 del 10/10/2019.
- tutti motivi sopra indicati, da ultimo sono stati vagliati e dichiarati inammissibili con la sentenza numero 664/2024 sempre del Tribunale di IA.
Gli accertamenti giudiziali già compiuti sul titolo esecutivo rendono ex se del tutto inconferente il richiamo nel caso di specie alla recente pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. sent. n.
9479/2023; tra l'altro afferente ad un diverso tema: quello della irrevocabilità del decreto ingiuntivo non opposto in presenza di clausole vessatorie.
Da quanto precede si impone la dichiarazione di violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione sopra esposti, perché vertenti sugli stessi fatti e sulle stesse questioni di diritto già oggetto di valutazione delle citate sentenze.
Ogni altra domanda consequenziale assorbita dall'inammissibilità dell'opposizione spiegata.
3) Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta.
L'attore ha eccepito l'improcedibilità dell'esecuzione poiché non è inserita nell'albo CP_4 degli intermediari finanziari autorizzati all'esecuzione di cui all'art. 106 TUB. Sul punto mette conto richiamare il recentissimo orientamento di legittimità (ordinanza 7243 del 18/03/2024 Relatore
Fanticini) che chi scrive condivide secondo cui “…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (..)” . Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che non
è necessario, ai finid ella validità del processo esecutivo, che la società che cura il service per conto della cessionaria del credito sia iscritta all'albo di cui all'art.106 TUB.
4) Sulla domanda spiegata verso . CP_3
L'opponente ha chiesto, tra l'altro, che sia dichiarata inammissibile ed improcedibile l'azione esecutiva intrapresa da (acronimo di ) La domanda, oltre CP_3 Controparte_5 che coperta dal ne bis in idem, risulta inammissibile perché il creditore non è stato citato né risulta integrato il contraddittorio verso lo stesso.
5. Sulle spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
6. Sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc
Esaminata la documentazione del processo non emergono elementi da far ritenere che la parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave, ponendo in essere, cioè, una difesa meramente strumentale tale da giustificare la condanna per responsabilità aggravata;
posta l'importanza delle questioni sottese alla lite e la difficoltà degli argomenti trattati;
non sempre agilmente intelligibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 341
/ 2024 RG, introdotto da in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1 contro il nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così decide: Controparte_4
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna in proprio e quale erede di alla refusione delle spese in Parte_1 Persona_1 favore di liquidate in € 10.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.-.
Così deciso in IA lì 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani